Sentenza 20 settembre 2019
Massime • 1
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata.(In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
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Con la sentenza 5 agosto 2025, n. 29372, la Sezione feriale della Corte di cassazione torna a presidiare i confini applicativi dell'art. 110 c.p., riaffermando un principio di garanzia: la responsabilità concorsuale presuppone un contributo causale — materiale o morale — effettivo, consapevole e volontario, dotato di un'incidenza apprezzabile nella realizzazione del fatto tipico. La Suprema Corte scandisce con nettezza la distinzione tra: partecipazione materiale, che implica lo svolgimento di condotte tipiche o atipiche ma idonee, in termini di nesso causale, a concorrere alla produzione dell'evento; contributo morale, riconducibile all'istigazione o al rafforzamento del proposito …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2019, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2019 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PLIVALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 04709-20 -4 FEB 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Funzionario Giudiziario LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carmela LANZUISE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 2723/19 EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. UP 20/09/2019 GRAZIA MICCOLI Relatore - R.G.N. 10143/2019 RENATA SESSA ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RR LI nato a [...] il [...] LI UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto sottoscritto dal difensore, UI LI e EM RR impugnano la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 11 dicembre 2018, con la quale, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi 1 procedere in ordine alle contravvenzioni di cui al capo D (art. 181 d.lvo 42/2004) e, limitatamente ai fatti commessi sino al 1 giugno 2011, in ordine al reato di cui al capo (falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen.) perché estinti per prescrizione e, quanto alle residue imputazioni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. di cui al capo A (furto continuato di materiale litoide nell'arco compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 25 settembre 2012) e ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta al RR in anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa e al LI in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. I ricorrenti, con un unico motivo, deducono violazione di legge per inesatto recepimento della proposta di concordato in appello. All'udienza di discussione ex art. 602 cod. proc. pen., gli imputati avevano presentato, con l'accordo del Procuratore Generale, una proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen., con la quale avevano chiesto l'applicazione delle pene nella misura poi irrogata dalla Corte territoriale, ma con la precisazione della richiesta di "accoglimento del motivo di appello n. 3, con relativa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., con rideterminazione della pena, anche in considerazione dell'intervenuta prescrizione dei furti commessi prima dell'11 giugno 2011 (a fronte della esclusione di una aggravante), nonché della prescrizione dei falsi anteriori all'art. 11.6.2011 (capo E) e del reato di cui al capo D". Sostengono i ricorrenti che tale richiesta sarebbe stata disattesa dalla Corte territoriale, giacché, pur applicando le pene concordate, non ha rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione dei furti commessi in data antecedente all'11 giugno 2011 (originari capi A, B, C, riqualificati tutti dal Tribunale come reati di furto aggravato). Deducono, infine, i ricorrenti che la questione proposta, pur non incidendo sul quantum di pena complessivamente irrogata, non è meramente formale, atteso che anche ai fini di un eventuale - giudizio civile- v'è l'interesse ad evitare la formazione di un giudicato sulle condotte in relazione alle quali è decorso il termine prescrizionale.
3. In data 19 aprile 2019, in pendenza dei ricorsi dinanzi alla Settima Sezione Penale, alla quale erano stati assegnati dall'ufficio esame preliminare di questa Corte, il difensore degli imputati ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi, con declaratoria di prescrizione dei reati di furto anteriori alla data dell'11 giugno 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1. I ricorrenti denunziano l'inesatto "recepimento della proposta di concordato in appello", precisando tuttavia che le doglianze non investono la legalità delle pene applicate, mentre sono finalizzate ad ottenere l'espressa declaratoria di estinzione dei reati di furto commessi in data antecedente la data dell'11 giugno 2011. Prima di passare all'analisi della deducibilità delle suddette censure con il ricorso per cassazione. avverso sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., va fatta nel caso in esame una- necessaria premessa. 2 Invero, così come è evidente dalla lettura della sentenza impugnata, nella specie l'omessa espressa indicazione della declaratoria di prescrizione dei reati di furto commessi sino alla data dell'11 giugno 2011 può considerarsi un mero errore materiale (per omissione); infatti, la Corte territoriale ha accolto integralmente la concorde richiesta delle parti, ivi compreso quella relativa alla declaratoria di estinzione dei delitti commessi sino alla data dell'11 giugno 2011 (si veda pag. 40 della sentenza). Orbene, la limitazione dell'indicazione di tale declaratoria ai delitti di falso ex art. 479 cod. pen. è frutto di un mero errore per omissione, che non ha inciso in alcun modo come dedotto dalla - stessa difesa degli imputati- sulla legalità delle pene applicate e, quindi, sull'esatto recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti. Risulta quindi del tutto superflua anche una statuizione di questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma uno, lettera I, cod. proc. pen., così come pure sollecitato nel ricorso, ove si considerino pure le argomentazioni qui di seguito esposte.
2. Invero, quanto appena osservato non esime questo Collegio dal rilevare che le doglianze proposte con il ricorso in esame sono precluse in ragione dell'intervenuto concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.- Per tale concordato, reintrodotto nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017 n. 103, non è stata prevista una disciplina specifica sulle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano nell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Ne deriva che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all'applicazione di una pena illegale. Sulla legittimità costituzionale della suddetta disciplina questa Corte ha già avuto modo di rilevare come sia ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti (Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena e altro, Rv. 27385601; Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e altro, Rv. 27392001). E così, da una parte, si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria Rosario Maurizio, Rv. 27523401); dall'altra, si è pure rilevato come la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti successivamente illegali (nella specie a seguito di declaratoria di incostituzionalità), infici tanto la richiesta concordata quanto la connessa rinuncia parziale ai motivi di appello (Sez. 6, n. 41461 del 12/09/2019, Baglio Emiliano, Rv. 27680301).
3. Nella specie non ricorre alcuno dei casi appena indicati, giacché il concordato in appello ha determinato la ratifica dell'accordo sull'entità della pena specificamente indicata nella richiesta degli imputati, con la contestuale rinuncia a far valere nel successivo giudizio di legittimità ogni 3 diversa doglianza (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, Izzo, Rv. 249269), anche se afferente questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quali la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825) ovvero la decorrenza del termine prescrizionale. Nella vigenza dell'istituto del patteggiamento in appello previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (come è noto, abrogato dalla legge n. 125 del 2008) si era già affermato che, dopo la definizione concordata della pena in appello, non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa. (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa e altri, Rv. 24592001; si vedano anche in materia: Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Aceto, Rv. 23948901; Sez. 5, n. 23231 del 22/04/2005, Maltese, Rv. 23189801; Sez. 5, n. 25266 del 31/01/2001, Galimberti B., Rv. 21946401; Sez. 6, n. 20944 del 18/09/2000, Santi e altro, Rv. 21982901). Tali principi sono applicabili anche al concordato in appello introdotto con la legge n. 103/2017, giacché la previsione di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. disciplina l'istituto in termini che collimano con quello previgente, avendo peraltro la stessa finalità deflattiva. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di ratifica di concordato nei casi in cui sia finalizzato a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale>> (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Damiano, Rv. 27719601). Si è anche precisato che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi l'annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207)>> (così in motivazione la citata Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019). Non ignora questo Collegio la pronunzia secondo la quale, in tema di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinunzia agli altri motivi di appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia 4 Q alla prescrizione che, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa;
ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, Porrà Piero, Rv. 27438401; si veda pure in motivazione Sez. 5, n. 38115 del 16 luglio 2019, Salvini e altri, non massimata). Nel caso in esame, tuttavia, si può certamente sostenere che, con la richiesta di concordato, gli imputati non hanno rinunziato a far valere la prescrizione (si veda in materia di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., prima della riforma introdotta dalla legge 103/2017, Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 26633301); tuttavia, l'omessa espressa statuizione della Corte territoriale di declaratoria di estinzione ex art. 157 cod. pen. di alcuni dei reati ascritti in continuazione non ha inciso sulla legalità della complessiva pena concordata, che - come si è detto- risulta conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non era decorso il termine prescrizionale alla data della pronunzia impugnata. Non rileva, quindi, nella specie il contrasto che si registra nella giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenza delle vicende modificative dell'imputazione sulla richiesta concordata di pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei casi di più reati legati dal vincolo della continuazione. Va ricordato, infatti, che secondo un orientamento interpretativo, la necessaria declaratoria di improcedibilità di uno o più reati determina il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo che ha portato al patteggiamento e travolge l'intero provvedimento, poiché la pronuncia liberatoria incide in modo significativo in ordine sia alla determinazione dell'aumento in continuazione, che alla valutazione complessiva della condotta contestata (Sez. 2, n.40259 del 14/07/2017, Ndiaye, Rv. 271035; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971). Secondo altro orientamento, invece, è modificabile la pena complessivamente pattuita mediante espunzione della porzione sanzionatoria riferibile al reato oggetto di declaratoria ex art. 129 cod. pen., anche nel giudizio di legittimità (Sez. 4, n.26092 del 27/02/2019, PG C/ Belardinelli;
Sez. 5, n.3752 del 18/10/2018, Scarpa, Rv. 275107). Sul tema certamente non si possono trascurare i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936) che, pronunciandosi in riferimento alla modifica dell'assetto delle imputazione derivante da abolitio criminis, hanno ritenuto, con valenza generale in tutti i casi di obbligo di declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite "l'abolitio criminis", la Corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall'accordo>>. In applicazione di tali principi, questa Sezione ha affermato che, in caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali oggetto di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'imputato ha interesse a censurare la rideterminazione della pena, operata dal giudice mediante scorporo di una quota riferibile ai reati esclusi, solo laddove la 5 misura del trattamento sanzionatorio riferibile ai singoli reati non sia stata previamente determinata dalle parti (così Sez. 5 n. 52070 del 6 dicembre 2019, Citti, non ancora massimata). Tali pronunzie, tuttavia, non si pongono in contrasto con altra, secondo la quale, in tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., la maturata prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione non è deducibile né rilevabile d'ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena concordata, che risulta, anche per la frazione relativa a tale reato, conforme alla volontà delle parti e a quanto previsto dalla legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, Chiumento Umberto, Rv. 27502701), giacché anche in tale decisione si è precisato che sussiste l'illegalità della pena concordata nel diverso caso in cui essa violi le norme che disciplinano il trattamento sanzionatorio del reato. Conclusivamente si può nel caso in esame affermare che, in tema di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso in cassazione finalizzato a censurare - l'omessa ed espressa statuizione di declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, se ciò non abbia inciso sulla legalità della complessiva pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine prescrizionale alla data della pronunzia impugnata.
4. Ulteriore profilo di inammissibilità si deve evidenziare in relazione alla sussistenza dell'interesse alla impugnazione. Infatti, gli imputati, nel dare atto della legalità della pena applicata in quanto conforme a quella richiesta, non hanno dedotto uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza (Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani Martin, Rv. 27594801), non potendo ritenersi tale quello enunciato in relazione all'eventualità che venga promosso un giudizio civile. Invero, in primo luogo non risulta che nel processo si sia costituita una parte civile e poi nessun pregiudizio può derivare in un eventuale giudizio civile dalla formazione di un giudicato su condotte in relazione alle quali è decorso il termine prescrizionale. condanna di ciascun5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2019 Il presidente Il consigliere estensore Grazia Miccoli Eduardo DE GREGORIO Z ساسات 6