Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 2
Il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2009, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1273
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 4522/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AR N. IL 04/02/1968;
2) ANCONA ROMANO N. IL 09/08/1972;
3) CARDONE AR N. IL 29/07/1965;
4) TT ON TO N. IL 23/06/1936;
avverso la sentenza n. 1271/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 29/11/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi. FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 29.11.2007, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sull'accordo delle parti, a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, in parziale riforma della sentenza emessa il 7.4.2006 dal tribunale di Tarantola ridotto la pena inflitta a MA Martino, nonché, riconosciute le attenuanti generiche ad AN Romano, a Cardone Martino, a Calabretto Leonardantonio, ha ridotto la pena inflitta ai predetti. Nell'interesse degli imputati è stato presentato ricorso per omessa valutazione degli elementi legittimanti la sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., nonché l'omessa valutazione sulla congruità della pena.
Il difensore di MA e AN rileva la mancata applicazione della nuova disciplina della prescrizione introdotta con la L. n. 251 del 2005.
Considerato che
alla data di entrata in vigore della legge,
il processo pendeva dinanzi al tribunale, i giudici di prime e di seconde cure avrebbero dovuto applicare la nuova disciplina, "scremata" dalla parte dichiarata incostituzionale. In assenza di un'esplicita rinunzia alla prescrizione, il difensore ritiene illegittima la sentenza impugnata I ricorsi propongono motivi manifestamente infondati.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, questi motivi dei ricorsi per cassazione, attinenti alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alle nullità procedimentali, all'inutilizzabilità delle prove, sono del tutto inammissibili. Questa Corte ha più volte ribadito il principio di diritto, in tema di cd. patteggiamento in appello, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p.(manca il richiamo alla disposizione ex art. 444 c.p.p., comma 2), ne' sull'insussistenza di cause di nullità
assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (Sez. 1, 26.2.2009, n. 20967; 6^, 28.3.2008 n. 15601; id, 8 maggio 2003, n. 35108, Sez. 7^, 17 ottobre 2001, n. 40767, Sez. 6^, n. 1754, 30 novembre 2005, Moliterno). Secondo questo condivisibile orientamento, il potere dispositivo riconosciuto alla parti dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Quanto alla doglianza relativa alla congruità della pena, ugualmente va rilevato che prestando il proprio consenso all'applicazione nella misura concordata, gli imputati hanno rinunciato a dedurre ogni altra questione di merito, ivi comprese quelle relative al trattamento sanzionatorio (Cass. sez. 6^, n. 9830 del 21.3.1991; sez. 3^, ord. n 4187 del 30.11.1995). Quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, secondo altro condivisibile orientamento interpretativo, dopo il concordato ex art.599 c.p.p., comma 4, non può essere sollevata questione sul maturare del relativo termine, in riferimento sia alla data anteriore, sia alla data posteriore alla conclusione dell'accordo: comunque l'adesione dell'imputato costituisce una dichiarazione legale di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile (sez. 5^ n. 14109 del 10.12.1999; conf n. 2900/2004). Posto che non sono riscontrabili motivi di appello esclusi dalla rinuncia operata ex art. 599 c.p.p., comma 4, deve affermarsi la manifesta infondatezza di tutti i ricorsi.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010