Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2009, n. 3391
CASS
Sentenza 15 ottobre 2009

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Il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 luglio 2018 il Tribunale di Agrigento affermava la penale responsabilità di Marcello F. in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 c.p. - perché, in qualità di gestore subentrato nella conduzione di un esercizio commerciale, con atteggiamenti intimidatori minacciava di licenziamento i dipendenti qualora non avessero sottoscritto un contratto "a progetto" che, senza alcuna modifica dell'orario di lavoro, prevedeva una decurtazione dello stipendio e l'eliminazione delle mensilità aggiuntive, nel tentativo, non riuscito, di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno - e, ritenuta la contestata recidiva, lo condannava alla pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2009, n. 3391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3391
Data del deposito : 15 ottobre 2009

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