Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2017, n. 40259
CASS
Sentenza 14 luglio 2017

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In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio il reato base o una delle violazioni "satellite" vengano depenalizzati, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo che ha portato al patteggiamento travolge l'intero provvedimento e impone l'annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti, poiché l'abolizione incide in modo significativo in ordine sia alla determinazione dell'aumento in continuazione, che alla valutazione complessiva della condotta contestata. (Fattispecie relativa al reato previsto dell'art. 116 cod. strada, depenalizzato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Commentari2

  • 1Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256
    https://www.iusinitinere.it/

    In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …

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  • 2Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018

    La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2017, n. 40259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40259
Data del deposito : 14 luglio 2017

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