Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
Anche nel così detto patteggiamento in appello -oltre che nel procedimento speciale previsto dall'art 444 Cpp- il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poiché non è consentita la utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato; ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (già concesse dal giudice di primo grado e ritenute, in quella fase, minusvalenti o equivalenti alle contestate aggravanti) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2001, n. 25266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25266 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARLO COGNETTI - Presidente - del 31/01/2001
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 514
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 34320/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto l'11.4.2000 dagli avv. Bollati Benito e Passarella Michele, difensori di GA BA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 28.2/11.3.2000 della Corte di Appello di Milano. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Vista la memoria difensiva del 16.1.2001, redatta dall'avv. Benito Bollati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.1.1995, il Tribunale di Milano ha dichiarato RT BA colpevole, in concorso con altri, del reato di cui agli artt 110, 582, 583, comma primo, n. 2 e 585 c.p., per avere cagionato a RL RO, con uso di armi improprie, lesioni personali gravi, consistite nella frattura cranica fronto- temporale destra con contusione cerebrale sottostante e locale emorragia subaracnoidea, comportanti l'indebolimento permanente dell'organo del sistema nervoso centrale;
e, con le attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti, l'ha condannata alla pena di anni tre e mesi due di reclusione.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il difensore dell'imputata, chiedendo l'assoluzione o, comunque, il ridimensionamento della pena inflitta.
Nelle fasi preliminari del giudizio di gravame, l'imputata ed i suoi difensori, previa rinuncia agli altri motivi di gravame, concordavano la pena con il P.G. nella misura di anni due di reclusione (con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti) e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano - preso atto, a norma degli artt. 602 e 599, comma quarto, c.p.p., dell'accordo intervenuto e valutata la congruità del trattamento sanzionatorio pattuito - riduceva la pena inflitta all'imputata, rideterminandola nella misura convenuta, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Dichiarava inammissibile, per rinuncia, il gravame proposto limitatamente ai motivi diversi da quelli concernenti la determinazione della pena.
Avverso tale pronuncia, il difensore dell'imputata propone ricorso per cassazione, per i motivi indicati in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^. - I motivi del ricorso attengono all'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 69, comma terzo, 157 e 169 c.p., ed alla manifesta illogicità della motivazione.
A dire di parte ricorrente, il riconosciuto giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate avrebbe dovuto portare alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, posto che, per effetto di quella valutazione, il fatto-reato per il quale l'imputata era riconosciuta colpevole era non più il delitto di lesioni aggravate, ma quello di lesioni semplici, relativamente al quale è previsto un più breve periodo prescrizionale, nella specie peraltro già maturato. La stessa istante opina che l'ipotesi in questione si differenzierebbe da quella contemplata dalla nota pronuncia n. 3 del 25.11.98/22.2.1999 delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, siccome disciplinata dall'art. 599, comma quarto, e non dall'art. 444 c.p.p., e relativa non già al riconoscimento delle attenuanti generiche intese al conseguimento dell'estinzione del reato per prescrizione, ma ad un diverso giudizio comparativo tra le stesse attenuanti, già riconosciute in primo grado (in rapporto di subvalenza), e le contestate aggravanti. E tale nuovo giudizio, avallato dalla Corte territoriale, pur riguardando specificamente il regime sanzionatorio, avrebbe dovuto produrre anche un effetto indiretto sul computo del termine prescrizionale.
2. - La censura è priva di fondamento.
Ed invero, al di là delle differenze funzionali e di disciplina positiva, è incontrovertibile la sostanziale identità, quanto meno sotto il profilo della natura negoziale del sottostante accordo inter partes, tra il patteggiamento che porta all'applicazione della pena concordata ai sensi dell'artt. 444 c.p.p. e quello perfezionato in appello, relativamente a tutti o ad una parte soltanto dei motivi di gravame, previa rinuncia agli altri eventuali motivi. Tale assimilazione sostanziale dei due istituti consente, certamente, di ritenere operante anche per il patteggiamento in appello la ragione preclusiva indicata, per l'ipotesi normativa dell'art. 444 c.p.c., dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza 25.11/22.2.1999, n. 3, e con quella più recente del 21.6/1.8.2000, n 18, secondo cui l'incidenza delle generiche nell'accordo negoziale vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito dell'abbreviazione del relativo termine dovuta alla modificazione della pena edittale, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.
Vero è che, nel caso di specie, non si trattava dell'applicazione di nuove attenuanti, ma soltanto di un diverso giudizio di comparazione delle attenuanti generiche - già riconosciute in primo grado - con le contestate aggravanti, ma è pur vero che la diversa operatività delle stesse generiche era intesa - e non poteva essere altrimenti - alla determinazione del regime sanzionatorio da applicare in concreto e non già ad altra finalità, ossia al conseguimento della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, effetto che avrebbe potuto, indirettamente, prodursi solo con la formulazione, in sede di merito, di quello stesso giudizio comparativo, in esito però ad un accertamento funditus di tutte le particolarità del caso di specie e ad un rinnovato giudizio sulla personalità dell'appellante.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001