Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2001, n. 25266
CASS
Sentenza 31 gennaio 2001

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Anche nel così detto patteggiamento in appello -oltre che nel procedimento speciale previsto dall'art 444 Cpp- il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poiché non è consentita la utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato; ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (già concesse dal giudice di primo grado e ritenute, in quella fase, minusvalenti o equivalenti alle contestate aggravanti) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2001, n. 25266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25266
    Data del deposito : 31 gennaio 2001

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