Sentenza 18 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite la prescrizione, la Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve procedere all'eliminazione della porzione di pena inflitta in aumento per il reato estinto nella misura determinata dall'accordo. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la finalità perseguita dal legislatore attraverso la predetta modifica normativa è stata quella di estendere le ipotesi di annullamento senza rinvio in un'ottica deflattiva dei casi di nuovo giudizio di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2018, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2018 |
Testo completo
03752-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI -Presidente - Sent. n. sez. 2128/2018 CC 18/10/2018- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 12401/2018 ROSSELLA CATENA BARBARA CALASELICE ANDREA FIDANZIA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG (Vedi miterno Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Giuseppina Fodaroni, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale di Varese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2017 il G.I.P. presso il Tribunale di Varese ha applicato a SC OL la pena di anni 1 e mesi sei di reclusione per i delitti di falso materiale e corruzione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ad un unico articolato motivo. E' stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 157 c.p., 448 e 129 c.p.p.. Lamenta il ricorrente che il reato di corruzione previsto dal capo BB) si era nel frattempo estinto per prescrizione, essendo tale causa estintiva maturata al più tardi il 31 dicembre 2016, dopo il decorso del termine di sette anni e sei mesi dal tempus commissi delicti e ciò sul rilievo che nel giugno 2009 la pena massima edittale prevista dall'art. 319 c.p. era di cinque anni. Il giudice di merito avrebbe dovuto quindi dichiarare l'estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.. adottando ogni conseguente provvedimento in merito alla rideterminazione della pena finale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che, essendo il delitto di corruzione sub capo BB) stato commesso nel giugno 2009 (quando, secondo la normativa previgente, la pena massima edittale per tale delitto era di cinque anni di reclusione), al momento della pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (27 giugno 2017) il periodo di prescrizione per il predetto delitto era effettivamente trascorso, e ciò nonostante una sospensione di 28 giorni dovuta ad un rinvio per impedimento del legale dell'imputato dal 19/3/2015 al 16/4/2015. Deve pertanto provvedersi all'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al delitto prescritto ma senza disporsi il rinvio al giudice di merito affinchè sia rinegoziato dalle parti un nuovo accordo sulla pena. Ritiene, infatti, questo Collegio, che è sufficiente provvedere all'eliminazione dell'aumento di pena già concordato dalle parti (a titolo di continuazione) nel patteggiamento per il delitto prescritto, non determinando la dichiarazione di estinzione di tale reato la caducazione dell'intero accordo. Va, in, proposito, preliminarmente osservato che una tale opzione interpretativa non è affatto pacifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, in ipotesi, tra cui rientra anche quella di specie, in cui uno dei delitti (avvinti dal vincolo di continuazione) contemplati nell'accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. venga meno per effetto di cause di estinzione del reato 2 (prescrizione) o di "abolitio criminis", si registra presso questo giudice di legittimità un contrasto tra l'orientamento che ritiene che ciò non comporti un effetto rescissorio dell'accordo, ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per il reato satellite nella misura determinata nello stesso accordo (sez. 5, n. 33888 del 18/05/2017, Rv. 271631; sez. 5, n. 41676 del 04/05/2016, Rv. 268454; vedi anche, in passato, sez 6 n. 356 del 15/12/1999, Rv. 215286; sez. 3 n. 326 del 31/01/1997, Rv. 207621), e l'indirizzo che, invece, sostiene che il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo imponga l'annullamento dell'intera sentenza per una nuova valutazione delle parti, incidendo l'estinzione di uno dei reati in modo significativo sia in ordine alla determinazione dell'aumento in continuazione, che alla valutazione complessiva della condotta contestata (sez 2 n. 40259 del 14/07/2017, Rv. 271035; sez. 3, n. 40522 del 30/04/2015, Rv 265499; Sez. 4, n. 47287 del 08/11/2012, Rv. 253922). Il Supremo Collegio di questa Corte, pur non prendendo espressamente posizione su tale questione, nella sentenza n. 18953 del 25/02/2016, Rv. 266333 in cui ha statuito che la richiesta di - applicazione della pena da parte dell'imputato non può valere come rinuncia alla prescrizione ha adottato, in verità, un'opzione interpretativa più aderente all'impostazione del secondo orientamento sopra enunciato. In particolare, le Sezioni Unite, nel disporre il rinvio al giudice di merito affinchè dichiarasse la prescrizione di uno reati oggetto del patteggiamento e provvedesse ex novo sugli altri reati, hanno osservato che, nel caso sottoposto al loro esame, il mancato rilievo della prescrizione aveva comportato l'invalidità dell'intera pronuncia, emessa sulla base di un assetto negoziale che prevedeva l'applicazione della pena anche per i reati prescritti. Deve, tuttavia, rilevarsi che tale pronuncia è del febbraio 2016 e quindi la scelta del rinvio adottata dal Supremo Collegio dovrebbe essere rimeditata alla luce sia della successiva entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando), sia della pronuncia dello stesso Supremo Collegio n. 3464 del 30.11.2017, Matrone, Rv. 271831, la quale ha evidenziato che la finalità perseguita dal legislatore con l'emanazione della legge n. 103/2017, e, in particolare, con la modifica dell'art. 620 comma 1° lett. 1) c.p.p., era chiaramente quella di estendere le ipotesi di annullamento senza rinvio, in un'ottica deflattiva dei casi di nuovo giudizio di merito a seguito di annullamento in cassazione. E' evidente, quindi, che, avendo la nuova formulazione dell'art. 620 comma 1° lett. 1) c.p.p. ampliato i poteri del giudice di legittimità di ricalcolo della pena ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto - deve ritenersi, anche in ipotesi di patteggiamento, che, nel caso in cui il giudice di merito, nel recepire l'accordo delle parti, avesse determinato la pena (rectius i singoli aumenti di pena) separatamente per ogni reato, non sussiste alcun elemento ostativo affinchè la Corte di Cassazione, nel rilevare e pronunciare la causa di estinzione per alcuni reati (prescrizione), ridetermini la pena finale, eliminando quella parte di essa concordata dalle parti per i reati venuti meno. Ne consegue che, nel caso di specie, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena che previa eliminazione dell'aumento di pena (mesi tre, - 3 ridotta a mesi due per il rito) concordato dalle parti a titolo di continuazione per il reato di corruzione sub BB, ormai estinto per prescrizione deve essere rideterminata in anni 1 mesi 4 di reclusione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena che ridetermina previa eliminazione di quella concernente il reato sub BB, estinto per - prescrizione - in anni 1 mesi 4 di reclusione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Andrea Fidanzia Maria VESSICHELLI Mulle Onderen fidan DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GEN. 2019 Il Funzionario diziarie Diana UBAN 4