Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 1
In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge -prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2004, n. 36250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36250 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 03275
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 000367/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AO, N. IL 26/03/1946;
avverso ORDINANZA del 23/10/2003 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE: annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 23-10-2003 il Magistrato di Sorveglianza di Roma, decidendo sul reclamo presentato da TI LO avverso i provvedimenti della Direzione dell'Istituto Penitenziario relativi alle mercedi corrisposte per l'attività lavorativa inframuraria svolta nei periodi di detenzione, condannava l'Amministrazione penitenziaria alla corresponsione al TI della somma di euro 475,08, oltre agli interessi e alla rivalutazione, ritenendo applicabile l'art. 22 L. 354/1975, che prevede che la mercede del detenuto possa essere fissata da apposita commissione, ma non possa scendere al di sotto dei 2/3 della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro.
Il predetto magistrato dava atto, innanzi tutto, che il reclamante aveva chiesto il riconoscimento della mercede in misura equivalente al 100% della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro e, in via subordinata, in misura corrispondente alla maggior quota percentuale della predetta retribuzione riconosciutagli dall'Amministrazione penitenziaria durante i periodi lavorativi. Dava atto, altresì, che l'Amministrazione penitenziaria aveva comunicato, con riferimento ai criteri seguiti per la determinazione delle mercedi, che pur in presenza di una mano d'opera meno qualificata la ratio giustificatrice doveva essere attribuita prevalentemente a ragioni di contenimento della spesa pubblica.
Ciò premesso, il magistrato di sorveglianza sosteneva che la corrispondenza della mercede ai criteri indicati dall'art. 36 della Costituzione deve essere valutata non soltanto con riferimento alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ma utilizzando le tabelle come elementi di un più complesso giudizio di congruità della mercede, basato anche sulla qualità e quantità del lavoro prestato.
Sosteneva, poi, la peculiarità del rapporto di lavoro carcerario, considerando la particolarità del reclutamento;
la natura della prestazione d'opera, inserita in un rapporto caratterizzato da una posizione soggettiva attiva di potestà e una passiva di soggezione;
l'inserimento della prestazione d'opera non in un contesto di libero mercato, bensì in un contesto penitenziario-trattamentale, nel quale l'obiettivo propostosi dal legislatore non è quello di rendere l'Amministrazione penitenziaria competitiva in alcuni settori della produzione o del commercio, bensì quello della rieducazione del detenuto.
In base alle predette considerazioni il magistrato di sorveglianza riteneva superato ogni rilievo critico alla costituzionalità dell'art. 22 L. 354/1975 e quindi riteneva legittima la mercede corrisposta dall'Amministrazione penitenziaria, salvo per i periodi in cui era scesa al di sotto del limite minimo predetto;
riteneva, inoltre, legittima la variazione della mercede, anche in considerazione di ragioni amministrative, quale quella del contenimento della spesa pubblica;
riteneva, infine, impossibile compensare il debito dell'Amministrazione, per la violazione del limite minimo della mercede, con la parte di mercedi periodicamente corrisposte in misura ad esso superiore, rilevando che la legge fissa il limite minimo ma non impedisce il suo superamento. Avverso la predetta ordinanza ricorre il TI, tramite il suo difensore.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, chiedendo in via principale l'adeguamento della mercede al 100% della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria. Osserva, in proposito, che le peculiarità del rapporto di lavoro carcerario, indicate dal magistrato di sorveglianza, non possono produrre effetti sulla retribuzione;
lamenta, inoltre, che il giudice a quo non abbia motivato sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere che il lavoro prestato dal ricorrente sia qualitativamente inferiore a quello prestato da un lavoratore libero;
lamenta, altresì, che il magistrato di sorveglianza abbia ritenuto che la determinazione variabile della retribuzione possa essere giustificata da ragioni amministrative, non esclusa quella del contenimento della spesa pubblica prospettata dall'Amministrazione penitenziaria;
sostiene, infine, che l'art. 22 L. 354/1975 prevede per l'Amministrazione una facoltà, e non certo un obbligo, di determinare la retribuzione dovuta al lavoratore in vinculis in misura inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva, comunque con il limite dei 2/3, di talché, avendo l'Amministrazione esercitato tale facoltà per l'ultima volta con riferimento al semestre dal 1-5-1993 al 31-10-1993, le mercedi allora determinate non erano più applicabili e dovevano adeguarsi alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. In subordine sostiene che anche a volere ritenere l'ultrattività delle tabelle della commissione oltre il semestre per il quale erano state stabilite, tale ultrattività doveva ritenersi attinente alle percentuali fissate dall'Amministrazione per il lavoro carcerario rispetto alle retribuzioni previste dai contratti collettivi di lavoro, con conseguente adeguamento della mercede in relazione al mutare delle retribuzioni, previste dai contratti collettivi, alle quali si riferiva la percentuale fissata dall'Amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale, rilevando che il giudice a quo ha affermato l'impossibilità della compensazione del debito dell'amministrazione con le parti di retribuzione corrisposte in esubero rispetto al minimo della tabella ministeriale, ma ha poi liquidato le spettanze operando la somma algebrica tra i debiti e gli esuberi predetti.
Con memoria depositata il 20-6-2002 il ricorrente ricorda alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, al fine di sostenere la natura di sentenza del provvedimento impugnato e l'inquadrabilità della controversia nell'ambito di un'azione giudiziaria per il riconoscimento di un diritto soggettivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. La materia della retribuzione del rapporto di lavoro del detenuto è regolata dall'art. 22 L. 354/1975, che dispone che "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro". La stessa norma attribuisce il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita commissione, di cui stabilisce la composizione.
La legittimità costituzionale della predetta norma è già stata esaminata dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 1087 del 1988 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., rilevando, in particolare, che una remunerazione ridotta rispetto a quella del lavoro libero non necessariamente implica violazione delle norme costituzionali e che l'art. 22 O.P. stabilisce il principio dell'equa retribuzione, da determinarsi in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, richiamando così i contenuti del disposto costituzionale (art. 36).
Nuovi dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 22 O.P. non sembrano configurabili, atteso che l'assimilabilità del rapporto di lavoro carcerario a quello di libero mercato non significa completa parificazione della regolamentazione dei due rapporti, che mantengono varie differenze: mentre alcune di quelle menzionate dal giudice a quo - come quelle relative al reclutamento e all'inserimento del rapporto di lavoro carcerario in un rapporto di potestà-soggezione - non appaiono rilevanti ai fini della diversità retributiva, altre, come quelle relative all'inserimento del rapporto di lavoro carcerario in un contesto trattamentale, con conseguente riflesso sulla qualità e quantità del lavoro, sono certamente tali da giustificare la diversità retributiva, ai sensi dell'at. 22 O.P. e dell'art. 36 Cost. Posto, quindi, che il lavoratore detenuto può vantare un diritto alla mercede nella misura fissata dall'apposita commissione, ma non in quella indicata dai contratti collettivi di lavoro, si pone il problema se, in mancanza di intervento da parte della predetta commissione, si debbano applicare le retribuzioni previste dai contratti collettivi, come richiesto dal ricorrente, o la mercede minima fissata dall'art. 22 O.P., come ritenuto dal magistrato di sorveglianza.
Poiché il limite minimo è previsto come livello al di sotto del quale la commissione non può scendere nella determinazione della mercede - pur dovendo tener conto della qualità e quantità del lavoro carcerario, come causa di giustificazione della decurtazione della mercede rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi - si deve affermare che in mancanza di un aggiornamento delle tabelle della commissione non si può automaticamente applicare il minimo di legge, senza quella valutazione della qualità e quantità del lavoro prestato che giustifica la decurtazione rispetto alla retribuzione del lavoro libero. Per contro non si può neppure ritenere applicabile, senza tale valutazione, la retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che potrebbe essere esuberante rispetto ai parametri legislativi e costituzionali, cioè rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, in genere inferiori a quelle del lavoro libero tanto da avere indotto il legislatore ad un'apposita disciplina, in conformità al dettato costituzionale.
Deve ritenersi, invece, che una volta intervenuta una valutazione da parte della commissione - tenendo conto, in via generale, delle caratteristiche del lavoro carcerario, in relazione ai parametri indicati dalla legge e dalla Costituzione - essa resti valida finché non sia modificata, in conformità ad un'eventuale cambiamento delle caratteristiche organizzative, qualitative e quantitative del lavoro carcerario;
con la conseguenza che la mercede per il lavoro dei detenuti deve essere corrisposta in base alle percentuali fissate dalla commissione nel suo ultimo intervento.
Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione.
Quanto all'ammontare delle spettanze riconosciuto dal magistrato di sorveglianza, si osserva che effettivamente vi è una contraddizione nella motivazione, perché il giudice a quo per un lato afferma che le mercedi corrisposte in misura superiore al minimo di legge non possono essere portate in compensazione del debito dell'amministrazione per mercedi corrisposte in misura inferiore al predetto limite, per l'altro determina poi il credito del TI operando la somma algebrica tra le mercedi inferiori al limite di legge e quelle ad esso superiori.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di merito affinché, uniformandosi ai principi di diritto indicati da questa Corte, ridetermini le spettanze del TI in base alle percentuali fissate dall'ultima tabella della commissione, calcolate sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi di lavoro via via succedutisi nel corso del rapporto e senza compensazione tra le somme percepite in meno e quelle percepite in più rispetto al dovuto, come proclamato dallo stesso magistrato di sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004