Sentenza 31 marzo 2011
Massime • 1
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento non consegue "ex lege" alla sentenza di condanna, essendo necessaria la condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero al risarcimento del danno in favore della parte civile, e ciò anche quando la sentenza sia di patteggiamento che è equiparata alla sentenza di condanna.
Commentario • 1
- 1. La conversione del sequestro conservativo in pignoramentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2020
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 320) Il fatto La Corte di appello di Cagliari respingeva l'opposizione proposta ex art. 667 c.p.p., comma 4, e, per l'effetto, confermava il provvedimento con cui, in sede esecutiva, era stata accertata la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., del sequestro conservativo di un immobile, appartenente ad un legale in relazione al procedimento penale in cui questi era imputato di appropriazione indebita ai danni di una cliente. Il sequestro era stato eseguito dietro decreto di autorizzazione adottato dal G.i.p. nel corso del procedimento, contestualmente all'emissione del decreto penale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2011, n. 30308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30308 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 31/03/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 1220
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P - Consigliere - N. 42630/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI EL N. IL 27/09/1959;
avverso la sentenza n. 12266/2010 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 16/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del P.G. dott. SANTE SPINACI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza 16/7/2010 del GUP di Torino, limitatamente alla declaratoria di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, - dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso, con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2010 il G.u.p. del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a CI IO, in relazione al contestato reato di cui all'art. 416 cod. pen., esclusa la recidiva e valutata la diminuente per il rito, la pena concordata fra le parti di anni due e mesi sei di reclusione, e ha disposto che il sequestro conservativo già disposto nell'ambito del procedimento a carico del medesimo si convertisse in pignoramento all'atto della irrevocabilità della sentenza.
2. Avverso detta sentenza e avverso l'ordinanza del G.u.p., reiettiva dell'eccezione d'incompetenza territoriale, propone ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, CI IO che ne chiede l'annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza del G.u.p., che ha rigettato l'eccezione d'incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Secondo il ricorrente la scelta di definizione del procedimento penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non preclude il diritto d'impugnare l'ordinanza sulla competenza, poiché la scelta del rito è stata conseguente, nella specie, alla notificazione del decreto di giudizio immediato, che non lasciava all'imputato altra scelta se non quella di rinunciare al giudice naturale per accedere al rito alternativo.
L'eccezione d'incompetenza, peraltro, è stata ritenuta proponibile dal G.u.p., che l'ha rigettata per la scelta del rito, nonostante che la posizione del medesimo non fosse di mera ratifica dell'accordo raggiunto fra le parti e non fossero condivisibili gli argomenti addotti a fondamento del rigetto dell'eccezione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, rilevando che il G.u.p., richiesto di procedere con giudizio immediato, non poteva accogliere la richiesta di patteggiamento intempestiva e doveva dichiarare inammissibile e non rigettare l'eccezione d'incompetenza.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'avvenuta conversione del sequestro conservativo in pignoramento, sul rilievo che detta conversione è stata disposta nonostante che la sentenza non prevedesse la condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento dei danni e il patteggiamento comporti l'esonero dal pagamento delle spese del procedimento ed escluda l'applicazione di misure di sicurezze diverse dalla confisca.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, e per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, proposto avverso l'ordinanza con cui è stata rigettata l'eccezione d'incompetenza per territorio.
1.1. Questa Corte ha affermato con giurisprudenza costante, condivisa dal Collegio, che la richiesta di patteggiamento implica la rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio non avente natura inderogabile, anche se prospettata dall'imputato interessato prima dell'accordo, poiché la legge non demanda al giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio. Ciò a differenza del difetto di giurisdizione e d'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte dell'art. 21 cod. proc. Pen., comma 1 il cui rilievo si sottrae a ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia (Sez. 2, n. 14 del 10/01/2000, dep. 29/03/2000, Zanchin, Rv. 215897; Sez. 6, n. 7903 del 26/05/1992, dep. 09/07/1992, Cogo, Rv. 191093; Sez. 3, n. 44132 del 07/10/2008, dep. 26/11/2008, Martorana, Rv. 241668).
1.2. Il motivo è tuttavia anche inammissibile per carenza d'interesse. L'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
Il requisito dell'interesse, che deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (tra le altre, Sez. U, n, 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 1711 del 15/03/1996, dep. 13/05/1996, Cascio, Rv. 204605; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, dep. 11/12/2003, P.M. in proc. Donnarumma, Rv. 226466; e, da ultimo, Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv. 247685).
1.3. Nel caso in esame, non appare ravvisabile un interesse concreto e attuale del ricorrente all'accoglimento del proposto ricorso, poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che il ricorrente ha ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, non risulta posta in discussione la validità del consenso del medesimo al patteggiamento e non è stata specificatamente indicata l'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, dep. 08/02/2005, Gioia, Rv. 229982; Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, dep. 23/04/2008, Karafi e altro, Rv. 239543).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per avere il Giudice accolto l'intempestiva proposta di patteggiamento, effettuata all'udienza fissata per il giudizio abbreviato, dopo che era stato disposto il giudizio immediato, malgrado l'intervenuta decadenza per l'adozione dell'indicato rito, e per avere il Giudice dichiarato inammissibile, invece che respingere, l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dalla difesa.
2.1. È, infatti, consolidato il principio che l'applicazione concordata della pena, quale istituto processuale in base al quale il Pubblico Ministero e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e comparazione delle circostanze e sull'entità della pena, presuppone la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell'art. 129 cod. proc. pen.) e processuale (nei limiti dell'art.179 cod. proc. pen.), salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato, dovendo ritenersi le nullità, se eventualmente verificatesi, superate dall'accordo intervenuto tra le parti e ritenersi il giudizio di applicazione della pena svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali si è innestato (Sez. 6, n. 10102 del 25/05/1994, dep. 24/09/1994, Mancini, Rv. 199558; Sez. 6, n. 279 del 03/12/1996, dep. 17/01/1997, Tamburello, Rv. 206690; Sez. 5, n. 7262 del 29/12/1998, dep. 01/04/1999, Ben Hamidi L, Rv. 212924; Sez. 6, n. 1445 del 24/03/2000, dep. 30/05/2000, Procopio, Rv. 216318; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, dep. 08/02/2008, De Blasio e altri, Rv. 239449; Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, dep. 23/04/2008, Karafi e altro, Rv. 239543; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, dep. 04/06/2010, Legari e altro, Rv. 247539).
2.2. Nel caso In esame, la violazione dedotta, pur se in ipotesi esistente, non rientra in alcuna di quelle assolute e insanabili previste dall'art. 179 cod. proc. pen. e deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia rinunziato a proporla avendo prestato il suo consenso all'applicazione della pena.
2.3. Anche per tale motivo valgono i rilievi d'inammissibilità per carenza d'interesse del ricorrente di cui ai punti 1.2. e 1.3. 3. È invece fondato il terzo motivo, sussistendo la dedotta violazione di legge.
3.1. A norma dell'art. 320 c.p.p., comma 1 "il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile". Alla sentenza di condanna è equiparata, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1-bis, salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza emessa all'esito della procedura di cui all'art. 444 c.p.p. e segg., tanto che, detta sentenza costituisce, esemplificativamente, titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. U. n. 17781 del 29/11/2005, dep. 23/05/2006, imp. Diop, Rv. 233518) e determina la revoca dell'indulto (giurisprudenza costante, e da ultimo Sez. 1^, n. 29388 del 15/06/2010, dep. 27/7/2010).
3.2. Ravvisandosi la stessa ratio decidendi deve ritenersi, ad avviso del Collegio, che, in assenza di specifica diversa disposizione, la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 320 cod. proc. pen. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, tuttavia, non consegue ex lege alla sentenza di condanna come ritenuto dal G.u.p., supponendo invece che la condanna riguardi il pagamento di una pena pecuniaria o il risarcimento del danno in favore della parte civile.
Nel caso di specie, all'imputato è stata applicata la pena di anni due e mesi sei di reclusione e dalla sentenza non risulta la presenza di parti civili costituite ne' la liquidazione di danni.
3.3. L'insussistenza delle condizioni per la declaratoria della conversione del sequestro conservativo in pignoramento giustifica, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente a detta conversione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione del sequestro in pignoramento, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011