Sentenza 10 maggio 2023
Massime • 1
L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall'art. 197-bis cod. proc. pen, tra le quali non è compresa quella enunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 28265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28265 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Attilio Francesco AS Triggiani, per TA Alberto, Avv. Domenico Liso, in sostituzione dell'Avv. Domenico Formica, per SH ND, Avv. Domenico Liso, per AR VA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28265 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona emessa il 10 luglio 2019 che aveva condannato i ricorrenti per il reato di rapina di cui al capo C ed i soli TA AL e SH ND anche per il reato di porto abusivo di pistola di cui al capo A. In sintesi, il 17 maggio del 2013, i ricorrenti SH e TA, in compagnia di RD CA, separatamente giudicato, erano stati arrestati, dopo un inseguimento in automobile, nella flagranza del reato di porto abusivo di pistola e resistenza a pubblico ufficiale, ritenendosi, sulla base di quanto sequestrato, che stessero recandosi a compiere una rapina. Successivamente, RD CA aveva reso dichiarazioni al Pubblico ministero, precisando che il ricorrente AR, da lui indicato quale mandante di quella operazione illecita interrotta dall'arresto, gli aveva confidato di avere commesso, in data antecedente, la rapina di cui al capo C, in concorso con SH e TA, fatto avvenuto in danno di una tabaccheria sita in Senigallia 1'8 aprile del 2013. La sentenza ha basato la condanna per tale reato sulle dichiarazioni de relato rese da RD CA, ritenute riscontrate da una serie di dati estrinseci, tra i quali anche l'esame dei tabulati telefonici relativi alle utenze dei ricorrenti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. TA AL deduce: 1) violazione di legge in ordine al procedimento di assunzione delle dichiarazioni di RD CA. Questi avrebbe dovuto essere esaminato al dibattimento di primo grado con le forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen., dal momento che si trattava di un imputato nel medesimo reato contestato al capo A`; - porto di pistola - che era stato separatamente giudicato con il rito abbreviato la cui sentenza, al momento della escussione del dichiarante in questo processo (avvenuta all'udienza del 24 aprile 2019), non era ancora divenuta irrevocabile. Tanto avrebbe determinato non la nullità - come sostenuto dalla Corte di appello - ma l'inutilizzabilità assoluta e genetica delle dichiarazioni del RD, anche per quanto attiene alle dichiarazioni rese in ordine al reato di rapina di cui al capo C, non potendo darsi luogo ad alcuna scissione nella assegnazione della veste processuale del dichiarante, trattandosi, comunque, di una unica fonte dichiarativa che, non a caso, era stata sottoposta dal Pubblico ministero a pregresso interrogatorio in qualità di indagato. In ogni caso, prevarrebbe tale ultima qualità rispetto a quella di teste puro, stante anche l'evidente interesse personale del RD a rendere dichiarazioni per 2 alleggerire la sua posizione processuale attraverso una sorta di collaborazione con la giustizia. Il ricorrente sottolinea che l'espunzione delle dichiarazioni del RD dal panorama probatorio determinerebbe l'impossibilità di pervenire alla condanna;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, che la Corte avrebbe affermato senza una adeguata valutazione dei limiti di attendibilità e affidabilità delle dichiarazioni de relato del RD, che aveva appreso della rapina di cui al capo C dal coimputato AR. In ogni caso, RD non avrebbe mai indicato il ricorrente come protagonista della rapina, finanche dubitandone nel corso delle sue dichiarazioni. Inoltre, non vi sarebbero riscontri al narrato„ secondo quanto evidenziato ai fgg. 17 e seguenti del ricorso, attraverso una critica degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale;
3) violazione di legge per non avere la Corte accolto la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata alla escussione dei coimputato AR ex art. 195 cod. proc. pen., quale fonte delle notizie riferite dal RD. Il rigetto di tale richiesta non sarebbe stato adeguatamente motivato, avendo la Corte fatto esclusivo riferimento alla circostanza che il AR, quale imputato, avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non avrebbe richiamato nessuno dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., anche in relazione alla disposta espulsione dal territorio dello Stato. Mancherebbe, inoltre, la motivazione giustificativa dell'aumento di pena in continuazione per ciascun reato satellite. 2.2. SH ND deduce: 1) violazione di legge in ordine al procedimento di assunzione delle dichiarazioni di RD CA. Gli argomenti rientrano tra quelli presi in esame dal ricorrente TA con il primo motivo di ricorso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al capo A della imputazione. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al possesso dell'arma in capo al ricorrente, non evidenziatosi attraverso le dichiarazioni del RD;
3) violazione di legge in relazione al diniego di escussione quale teste di riferimento, ex art. 195 cod. proc. pen., del coimputato AR, richiesta che era stata effettuata in primo grado e che non poteva essere negata;
4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del RD ed alla assenza di riscontri. 3 2.3. AR VA deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina di cui al capo C. Le dichiarazioni rese da RD CA sarebbero inattendibili, avendo la Corte omesso di considerare tutte le incongruenze del racconto così come sottolineate con l'atto di appello. Richiamando le eccezioni processuali formulate dagli altri ricorrenti in ordine alla veste assunta dal dichiarante CA RD, il ricorrente sottolinea che questi aveva dichiarato di fatti appresi de relato dal AR medesimo, circostanza che avrebbe dovuto imporre il massimo rigore nella valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., Il ricorrente, ai fgg. 8 e 9 del ricorso, trasfonde un intero passaggio delle dichiarazioni del RD, ritenuto «nevralgico» in quanto dimostrativo della inattendibilità e della incertezza del dichiarante nell'attribuire al AR il concorso nella rapina al tabaccaio di Senigallia. La Corte avrebbe reso una motivazione incongrua anche nella parte, che il ricorso riproduce, dedicata ai riscontri estrinseci, rilevandone le contraddizioni per quanto relativo alla valutazione dei tabulati telefonici e delle «celle di aggancio» delle utenze dei ricorrenti, specificando, altresì, che altro soggetto originariamente imputato e poi assolto dal Tribunale, NI NO, era risultato in compagnia di SH e TA la sera della rapina, al contrario del AR. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. TA AL. 1.1. E' preliminare rispetto ad ogni altra deduzione affrontare la questione processuale sollevata dall'imputato con il primo motivo di ricorso ma comune anche agli altri ricorrenti. 1.1.1. RD AS, le cui dichiarazioni sono state ritenute dai giudici di merito decisive per la prova della responsabilità dei tre ricorrenti in ordine al reato di rapina di cui al capo C, era stato assunto al dibattimento di primo grado (udienza del 24 aprile 2019) come testimone assistito, ex art. 197-bis cod. proc. pen., con l'assistenza del difensore. Secondo le difese, le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili in quanto egli non aveva ricevuto gli avvertimenti previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla facoltà di non rispondere. Trattandosi di una questione di diritto, la sua soluzione prescinde dalla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, laddove, in effetti, la Corte di appello ha 4 errato nel ritenere che il mancato avvertimento avesse determinato una nullità - sanata dalla mancata eccezione tempestiva della parte interessata - anziché una inutilizzabilità, come tale eccepibile o rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen.. In quest'ultimo senso, invero, Sez. U, n. 33538 del 26/03/2015, Lo Presti - cui hanno fatto seguito altre conformi decisioni, come, tra le tante, Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729 - secondo che, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie. Tuttavia, le informazioni contenute nelle sentenze di merito e nel ricorso (anche attraverso l'allegato interrogatorio reso dal RD al Pubblico ministero I'l luglio del 2013, durante le indagini preliminari), danno contezza del fatto che la veste processuale del RD non era quella di 1.in soggetto al quale occorreva dare l'avvertimento della facoltà di non rispondere secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.. 1.1.2. Deve, in primo luogo, precisarsi che la veste processuale assunta dal RD rispetto ai reati per cui si procede era differente. Egli era coimputato separatamente giudicato rispetto al reato di porto di pistola di cui al capo A, mentre, rispetto al reato di rapina di cui al capo C - da lui non commesso ma del quale aveva appreso dal AR - si trovava in posizione più "neutra", da qualificare come testimone "puro" o come soggetto imputato di un reato probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.. Tale ultima veste è quella che il Collegio ritiene abbia rivestito il RD, in ragione di quanto segue. 1.1.3. La posizione processuale del soggetto dichiarante, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, va rapportata al reato del quale si discute e rispetto al quale si pone la questione processuale, come dimostra il tenore letterale delle norme che regolano l'incompatibilità a testimoniare (art. 197 cod. proc. pen.) o quelle che definiscono o regolano le ipotesi di connessione (artt. 12 e 371 cod. proc. pen.), le quali fanno riferimento ai "reati". L'assunto difensivo - secondo il quale, invece, posta la qualità di imputato del medesimo reato di cui al capo A in capo al RD, con la consequenziale incompatibilità a testimoniare ex art. 197 cod. proc. pen. e l'applicazione delle regole di cui all'art. 210 cod. proc. pen. compreso l'avvertimento della facoltà di non rispondere - non trova alcun appiglio normativo e non sarebbe aderente all'esigenza primaria sottesa a tutta la disciplina in esame, posto che in caso di 5 connessione cosiddetta "debole", come quella di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., il dichiarante è tutelato dal fatto di non avere commesso il reato e di non poterne rispondere, potendo contare, come l'imputato, sul sistema di garanzie previste dall'art. 197-bis cod. proc. pen. e 210, comma 6, cod. proc. pen.. 1.1.4, Ciò posto, l'eccezione processuale rileva solo in relazione al reato di rapina di cui al capo C, dal momento che in ordine alla responsabilità per il reato di porto abusivo di pistola di cui al capo A - neanche contestata dal ricorrente TA ma censurata dal ricorrente SH con il secondo motivo del suo ricorso - le acquisizioni processuali sulle quali è stata basata la condanna dei due imputati prescindono per la massima parte dalle dichiarazioni del RD, fondandosi, come sottolineato ai fgg. 15 e 16 della sentenza impugnata, su dati oggettivi tratti dall'arresto in flagranza dei ricorrenti, con le perquisizioni che ne erano conseguite in uno all'esame dei tabulati telefonici degli interessati. Vale a dire che l'eccezione processuale di inutilizzabilità delle dichiarazioni del RD, in relazione al capo A della imputazione, è ben lungi dal superare la prova di resistenza. 1.1.5. In relazione al reato di rapina di cui al capo C, come si è anticipato, il dichiarante assumeva la posizione di soggetto imputato di un reato probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., dal momento che la prova della responsabilità per la rapina al tabaccaio di Senigallia dell'8 aprile 2013 per cui oggi si procede, era stata tratta dalla Corte, in uno alla dimostrazione della attendibilità della fonte dichiarativa, anche dalle circostanze di fatto di pregnanza indiziaria che il RD era stato arrestato nelle fasi prodromiche al compimento di altra successiva rapina in compagnia dei medesimi responsabili dell'evento delittuoso di cui al capo C, trovati a detenere, in occasione dell'arresto, una pistola e dei passamontagna (strumenti utilizzati anche dai rapinatori della tabaccheria di Senigallia), in contatto con AR VA, indicato dal RD come organizzatore di entrambi gli episodi delittuosi della stessa natura, quello contestato in questa sede e quello, di circa un mese successivo, non portato a compimento a c:ausa dell'arresto di TA, SH e RD nei termini detti. 1.1.6. Una volta individuata la veste processuale del dichiarante RD, si deve ritenere che egli non avesse diritto agli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. ed, in particolare, a quello relativo alla facoltà di non rispondere. RD, infatti, come si è anticipato, al momento della sua escussione al dibattimento di primo grado, aveva reso dic:hiarazioni contro gli imputati. Non solo, ma tali dichiarazioni erano state rese al Pubblico ministero attraverso un interrogatorio (allegato al ricorso) all'inizio del quale egli era stato avvisato della 6 facoltà di non rispondere, della quale, per libera scelta, aveva deciso di non avvalersi, accusando gli odierni ricorrenti. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., alle dichiarazioni del RD andavano applicate - e così era stato - le regole di cui all'art. 197- bis cod. proc. pen., tra le quali non è prevista quella del "diritto al silenzio". La soluzione giuridica, a ben vedere, è avallata dalla sentenza delle SS.UU. di questa Corte, Lo Presti, prima richiamata, poiché il principio di diritto in essa affermato e più sopra riportato, così come chiarito ai fgg. 20 e 21 di quella statuizione, è relativo al caso nel quale il soggetto escusso aveva reso precedenti dichiarazioni sugli imputati come persona informata sui fatti e, dunque, a differenza di quanto avvenuto nel presente processo, senza gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., individuati come elemento cardine del complicato sistema di regole e garanzie che sovraintendono alla individuazione della qualifica soggettiva del soggetto che rende dichiarazioni al processo non nella veste di teste "puro". Si legge, infatti, in quella sentenza, che: «E' dunque del tutto condivisibile quella giurisprudenza, confortata peraltro da autorevole e concorde Dottrina, che si è richiamata alla funzione centrale svolta nell'intero sistema dal previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), per sottolineare la necessità che quest'ultimo preceda l'esame ex art. 210 in tutti i casi di "legame debole" in cui il soggetto non è stato previamente avvisato: non solo quindi se egli non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell'art. 210), ma anche se abbia deposto erga alios ma in modo non "garantito", ovvero non preceduto dal richiamato avvertimento. Si tratta di un orientamento che ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma (ord. n. 451 del 2002). Era stato sollevato il dubbio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 11 e 112 Cost, in relazione alla necessità di formulare l'avvertimento previsto dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. circa la facoltà di non rispondere, anche alla persona imputata in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), ovvero dì un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., che abbia in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri nella diversa qualità di persona informata sui fatti;
situazione in tutto corrispondente a quella in cui, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, si è venuto a trovare SA al momento della deposizione testimoniale. La Consulta ha escluso ogni dubbio di incostituzionalità osservando, tra l'altro, che le dichiarazioni erga alios assunte da una persona informata sui fatti non sono assimilabili a quelle rese in qualità di imputato di reato collegato, dal momento che solo in tale ultima ipotesi la persona, avendo ricevuto l'avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), può determinarsi 7 liberamente a rilasciare o meno dichiarazioni accusatorie, mentre la persona informata sui fatti ha l'obbligo di rispondere, secondo verità, alle domande rivoltele dal pubblico ministero, e, se rifiuta di rispondere o dichiara il falso, commette il reato di false informazioni, previsto e sanzionato dall'art. 371-bis cod. pen.». Per il che, Le SS.UU. Lo Presti, a fg. 23, hanno formulato il seguente principio di diritto: «In sede di esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1,, lett. c), cod. proc. pen., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. per., l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell'art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento». La ragione della distinzione qui prospettata e ribadita è chiara: se il dichiarante, al contrario del caso sottoposto all'attenzione delle SS.UU. Lo Presti, nelle prime dichiarazioni aveva avuto gli avvertimenti previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. e non si era avvalso della facoltà di non rispondere, eglt aveva liberamente deciso di parlare;
se aveva accusato gli imputati, posto il suo potenziale interesse personale a motivo del collegamento probatorio tra il reato per cui si procede e quello a suo carico contestatogli in separato processo (anche relativo al fatto di vedersi assegnata una patente di credibilità utile ad uno sconto di pena nel suo processo), doveva assumere, al dibattimento, la veste di imputato di reato connesso ex art. 210, comma 6, cod. proc. pen., alle cui dichiarazioni si applica il regime previsto per il cosiddetto testimone assistito dall'art. 197-bis cod. proc. pen., con tutte le garanzie tra le quali, nella prospettiva dell'imputato che qui più interessa, vi è quella della necessità del riscontro esterno alle dichiarazioni, indicata attraverso il richiamo, nell'ultimo comma della norma, all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. In conclusione e con assorbimento di ogni altra considerazione, l'eccezione processuale contenuta nel primo motivo di rcorso deve essere rigettata. 1.2. Anche il secondo motivo è infondato. La Corte ha reso, in punto di responsabilità per il reato di rapina di cui al capo C, una motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in queste sede, valorizzando le dichiarazioni de relato del RD ed una serie di riscontri estrinseci al loro contenuto, indicati ai fgg. 17-20 della sentenza impugnata, tra i quali spicca il fatto che: l'automobile in uso al ricorrente era stata notata da un teste nella stessa zona della rapina a ridosso dell'orario del suo compimento;
le celle telefoniche degli imputati, a far data dal 5 aprile 2013, avevano agganciato celle ubicate in zone limitrofe al luogo del delitto, avvenuto il 17 8 aprile 2013 ed anche in quest'ultima occasione le celle agganciate erano di pochi chilometri distanti;
il ricorrente aveva effettivi rapporti con i coimputati ed in compagnia del SH aveva raggiunto Senigallia ove l'unica loro conoscenza era il coimputato AR, provenendo da Gravina di Puglia, luogo dove sarebbero ritornati dopo il delitto;
AR, dopo l'arresto di RD, aveva tentato di chiamarlo, a dimostrazione dei rapporti esistenti tra gli interessati concomitanti alla perpetrazione del delitto;
i rapinatori armati di pistole descritti dalla vittima erano tre, quanto quelli indicati al RD da AR, sia pure senza differenziarne i ruoli a parte il fatto che l'unico che aveva proferito verbo durante il delitto aveva un accento straniero (il ricorrente ed il SH sono di origine albanese); la versione fornita dal ricorrente e dal SH sul motivo della loro trasferta a Senigallia, era stata smentita da un testimone indifferente. Il ricorrente tenta di scardinare la corretta impostazione giuridica e logico- ricostruttiva adottata dalla Corte territoriale, ma lo fa con argomenti generici e che rimangono relegati al merito del giudizio, dovendosi precisare che il RD aveva fatto espresso riferimento alla persona del ricorrente come autore della rapina di cui al capo C, collegandola al fatto che lo stesso imputato gli aveva riferito di essersi avvalso, in quella circostanza delittuosa, delle medesime due persone poi portate a casa del dichiarante e successivamente tratte in arresto con RD medesimo. 1.3. Anche il terzo motivo è infondato. Premesso che non risulta che alcuno dei ricorrenti avesse chiesto al dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., l'audizione dell'imputato AR come fonte di riferimento delle notizie riferite da RD, la Corte non ha ritenuto di rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'esame del AR proprio in relazione a tutte le evidenze indiziarie prima esaminate in relazione al secondo motivo, che l'hanno portata, senza alcun vizio logico-giuridico, a ritenere non necessaria l'integrazione probatoria. Al caso in esame può essere applicato il principio di diritto secondo il quale, sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art.1.95, comma primo, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta;
d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve 9 essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau, Rv. 261316). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base dellia decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR). Si ricordi, ancora, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Nell'atto di appello non vi è alcuno specifico motivo volto a sindacare l'ordine di espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato che, confermato dalla sentenza impugnata, era stato disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 235 cod.pen. con congrua motivazione contenuta a fg. 27 della sentenza di primo grado. Del pari, l'atto di appello non contiene alcuna censura in ordine all'entità dell'aumento di pena in continuazione per il reato di cui al capo A. Ne consegue che entrambe le questioni, comportanti accertamenti di merito sottratti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame, non possono trovare ingresso in questa sede. La Corte, poi, a giustificazione della sanzione - comunque prossima al minimo edittale - ha richiamato la gravità dei fatti, ritenendola dimostrativa della capacità criminale dei ricorrenti. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal 'Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 diep. 2008, Cilia, rv. 238851). 2. SH ND. 10 it» 2.1. Il ricorso è infondato poiché le censure del ricorrente - di tipo processuale e sulla responsabilità per il reato di rapina di cui al capo C in quanto riveniente dalle medesime risultanze già analizzate - rimangono assorbite da quanto evidenziato a proposito di TA AL, alla cui posizione si rinvia salvo quanto segue. 2.2. In ordine alla responsabilità per il porto di pistola di cui al capo A, il ricorrente, arrestato nella flagranza del reato, non si misura con quanto precisato dalla Corte territoriale ai fgg. 15 e 16 della sentenza impugnata, con particolare riferimento al fatto che i tre arrestati erano in procinto di effettuare una rapina in ragione non tanto delle dichiarazioni di RD, ma di quanto ritrovato in esito alla perquisizione del mezzo sul quale viaggiavano e del ritrovamento di analoghi indumenti sospetti rispetto a quelli trasportati in automobile (come i guanti di lattice ed i passamontagna) presso un locale di pertinenza dell'abitazione che il ricorrente condivideva con il coimputato TA,, a dimostrazione - ineccepibile sotto il profilo logico - della condivisione, tra gli arrestati, di un intento delittuoso che prevedeva l'uso di armi del tipo di quella di cui avevano vanamente cercato di liberarsi prima dell'arresto, lanciandola dal finestrino dell'automobile; 2.3. Come si è detto a proposito del TA, non risulta che il ricorrente avesse chiesto di esaminare al dibattimento l'imputato AR VA come teste di riferimento delle notizie riferite da RD. La contraria asserzione difensiva è generica nella misura in cui non indica quando tale richiesta sarebbe stata effettuata e non corrisponde neanche al contenuto dell'atto di appello, che non aveva fatto alcun riferimento a tale richiesta. 3. AR VA. Il ricorso è infondato poiché le censure del ricorrente - di tipo processuale e sulla responsabilità per il reato di rapina di cui al capo C in quanto riveniente dalle medesime risultanze già analizzate - rimangono assorbite da quanto evidenziato a proposito di TA AL, con la precisazione che, al contrario di quanto affermato in ricorso, RD aveva espressamente precisato che il ricorrente si era autoaccusato di aver commesso la rapina al tabaccaio di Senigallia in concorso con gli atri coimputati. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente 11 Diotallevi PE RI vtivq