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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 40708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40708 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA EC ON EVA TO LO AN RE GR SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 11/3/2024 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, l’avvocato Stefano Vezzadini e l’avvocato OR Staiano, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 26045 del 12.4.2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 3.11.2020, che, in riforma della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Bologna del 21.6.2019, aveva dichiarato gli imputati IN ON e FF IN responsabili del reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. 306 del 1992, conv. con l. n. 356 del 1992, aggravato per il solo ON ex art. d.l. n. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991, e aveva confermato la condanna di ON per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., rideterminando la pena nei suoi confronti in nove anni di reclusione. La Quinta Sezione ha considerato fondati i ricorsi degli imputati e ha annullato la condanna di ON in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), nonché la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all’art. 12- quinquies L. n. 356 del 1992 di cui al capo 2).
1.1 Quanto al reato associativo, la sentenza rescindente, richiamando i principi di diritto espressi da Sezioni Unite RI e IN, ha premesso che il comportamento contestato può essere ricondotto al fatto tipico di cui all’art. 416-bis cod. pen. solo se, apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà, sia univocamente interpretabile come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo criminale, sotto il profilo della riscontrabile messa a disposizione per agevolarne il perseguimento dei relativi scopi. Alla luce di tale premessa, la Quinta Sezione ha ritenuto che la motivazione a base della condanna della Corte d’appello di Bologna non rispondesse a queste coordinate interpretative e metodologiche. In particolare, è stato stigmatizzato che la pronuncia impugnata mancasse di una netta Penale Sent. Sez. 1 Num. 40708 Anno 2025 Presidente: DE RZ EP Relatore: AN LO Data Udienza: 19/09/2025 distinzione tra il contenuto delle prove e i fatti che da esse si desumono. In sostanza, la motivazione della partecipazione di IN ON alla cellula emiliana della ‘ndrangheta cutrese insediata in Reggio Emilia e provincia si era preoccupata di respingere le obiezioni difensive sollevate in ordine all’attendibilità dei collaboratori di giustizia e all’esistenza di riscontri alle loro dichiarazioni, ma aveva trascurato di individuare le concrete condotte di partecipazione dell’imputato, la loro collocazione nell’arco temporale cristallizzato nella contestazione e gli elementi fattuali atti a comprovarle. La prima sentenza della Corte d’appello si era limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e a presentarli come prova delle condotte contestate, senza, tuttavia, saggiarne l’effettiva capacità di dimostrazione delle condotte stesse. Di conseguenza, i fatti che avrebbero dovuto attestare la partecipazione di IN ON alla associazione per delinquere di tipo mafioso operante in Reggio Emilia emergevano dal compendio probatorio passato in rassegna dalla Corte di merito, ma mancavano di un effettivo e critico vaglio quanto ai profili della loro storica esistenza e della loro capacità di rendere oggettivamente riconoscibile il rapporto di stabile e organica compenetrazione di IN ON nell’ente criminale e, con esso, il concreto apporto da questi fornito al perseguimento dei fini dell’associazione, rimanendo così privi di quel crisma di certezza e di inequivocità richiesto dal diritto vivente. In particolare, la sentenza rescindente ha criticato che non fosse stato approfondito, alla stregua dello standard probatorio necessario, il significato probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferite a IN ON in ordine al ruolo ricoperto nell’omicidio di NI GO, alla detenzione di armi, alla partecipazione ad alcuni summit e ad alcune cene, all’affare del contrabbando del gasolio importato dall’Olanda e dalla Polonia, al coinvolgimento nell’affare delle fatture false. Né rilevava decisivamente il contenuto della captazione ambientale effettuata nella tavernetta di LI ND AC il 5 gennaio 2013. La motivazione della Corte d’appello – secondo la sentenza rescindente - risentiva di un condizionamento di fondo: ossia la difficoltà di enucleare nell’apparato motivazionale evidenze che consentissero un efficace discernimento circa l’essere l’operato di IN ON il portato del legame familiare con i EL LI e NL - dei quali era provato il ruolo di affiliati con funzioni direttive in seno alla cellula emiliana di ndrangheta - ovvero l’immediata ed autosufficiente dimostrazione della sua effettiva intraneità al sodalizio. In presenza di un dato suscettibile di una lettura non univoca, la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di un impegno motivazionale ben più consistente, in ossequio, peraltro, all’indicazione direttiva impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l’idoneità di tali semplici rapporti a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell’appartenenza di taluno all’associazione.
1.2 La Quinta Sezione ha ritenuto fondati, altresì, i motivi di ricorso articolati in relazione al delitto di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con l n. 356 del 1992, commesso nel novembre 2014 con «l’attribuzione da parte di IN ON a FF IN, che accettava, del 95% delle quote sociali della società DU RR Srl.», di modo che l’imputato diveniva «socio occulto ed effettivo titolare delle quote sociali»: tutto ciò al fine di consentire a quest’ultimo di eludere gli effetti della misura patrimoniale impostagli, ossia la confisca della IA s.r.l. a lui riferibile. La motivazione della sentenza impugnata presentava – secondo la sentenza 2 rescindente – un macroscopico vulnus: emergeva, infatti, pacificamente, dalla rassegna delle evidenze fattuali come nell’anno 2004 FF IN avesse acquistato il 95% delle quote della DU RR s.r.l., di guisa che, rispetto a tale momento, si sarebbe dovuto compiere la verifica se la contestata «attribuzione» delle quote stesse in capo a IN dissimulasse un’operazione diretta a realizzare una disconnessione tra la loro titolarità formale e la loro titolarità sostanziale e se IN ON potesse fondatamente presumere l’avvio nei suoi confronti di un procedimento diretto all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Inoltre, la sentenza impugnata aveva fatto malgoverno della norma di cui all’art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, laddove aveva ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori fosse integrato dall’assunzione da parte di IN ON, nel novembre 2014, della qualità di socio occulto e di gestore di fatto della DU RR S.r.l., con una interpretazione che tradisce il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice. Il reato previsto dall’art. 12-quinquies d.l.. n. 306 del 1992 richiede che l’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità avvenga con modalità fittizie o "fraudolente". Di questo necessario elemento di qualificazione della condotta non era stata data, però, alcuna dimostrazione nella sentenza impugnata, che aveva taciuto delle concrete e ab externo riconoscibili operazioni fraudolente suscettibili di dissimulare l’assunzione da parte di IN ON della qualità di socio occulto e gestore di fatto della DU RR s.r.l. Invero, tenuto conto della circostanza che nell’ottobre 2014 la IA s.r.l. era stata sottoposta a sequestro di prevenzione ed affidata alla gestione di un amministratore giudiziario, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire il tema del contratto di sub-appalto alla società DU RR s.r.l., da parte di IA s.r.l., dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare di Ozzano dell’Emilia e della cessione del credito, vantato dalla IA s.r.l. nei confronti della committente, alla DU RR s.r.l. - in tesi d’accusa costituenti i meccanismi mediante i quali le risorse patrimoniali di pertinenza della IA erano state immesse nella DU RR ed attraverso questa nelle mani di ON -, verificando, ad esempio, se l’elaborazione delle relative clausole negoziali fosse opera esclusiva di IN ON o anche dell’amministratore giudiziario, se dei detti accordi fosse stato informato il giudice della prevenzione e, infine, se a sottoscriverli fosse stato l’amministratore giudiziario, come di regola sarebbe dovuto avvenire, oppure il proposto. Anche in riferimento al reato di cui capo 2) della rubrica, dunque, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezione.
2. Con sentenza resa in data 11.3.2024, la Corte d’appello di Bologna, decidendo nel giudizio conseguente all’annullamento con rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bologna del 21.6.2019 (impugnata dal pubblico ministero e da IN ON), dichiarato ON responsabile anche del reato di cui al capo 2) nonché il non luogo a procedere per IN in ordine al reato di cui capo 2) e ha confermato nel resto.
2.1 La sentenza premette che nel processo l’apporto dei collaboratori di giustizia in ordine alla posizione di ON è stato assai rilevante, sicché i giudici di secondo grado passano inizialmente in rassegna le diverse figure dei dichiaranti in termini di attendibilità, pervenendo in generale ad un giudizio favorevole sul punto, che ricavano in primo luogo dalla circostanza che la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca sia stata già verificata da altre autorità giudiziarie in pronunce divenute irrevocabili con il riconoscimento in loro favore dell’attenuante della collaborazione. Ciò premesso, la Corte d’appello esamina le dichiarazioni dei collaboratori SE, 3 RO, TO e AL, definendole tutte convergenti sulla partecipazione di IN ON al sodalizio criminoso emiliano e sul ruolo di direzione del gruppo ad opera dei EL ON: a questo proposito, la sentenza rileva da subito che, secondo i collaboratori, i EL ON – rappresentanti a Reggio Emilia del boss LI ND AC fin dagli anni ‘90, con una posizione di preminenza fra di essi riconosciuta a LI ON – erano da sempre considerati come un’unica entità da parte dei sodali, i quali si rapportavano indifferentemente all’uno o agli altri. In particolare, la Corte territoriale richiama le dichiarazioni individualizzanti di SE, RO, IG e AL, dalle quali ricava le seguenti informazioni sulla posizione di IN ON in seno alla cosca: - egli fungeva da collegamento con i EL LI e NL durante la loro detenzione e aveva un ruolo di raccordo con il gruppo potentino dei SO e con il gruppo dei Ciampà; - tra il 2005 e il 2007 era spesso in compagnia dei EL ed assisteva personalmente ai colloqui che i due avevano con altri sodali circa le attività della cosca;
- impiegato sin dagli anni ‘90 in azioni di bassa manovalanza per l’articolazione emiliana dei ND AC, era progressivamente cresciuto in seno all’associazione, anche in virtù della sua capacità di affrontare in modo pacato e riflessivo i problemi;
- insieme ai EL aveva accumulato a partire dal 2005 rilevanti quantità di denaro con attività in campo edilizio, attraverso società gestite da prestanome, per il tramite di false fatturazioni. In questo contesto, la sentenza impugnata richiama le principali pronunce irrevocabili che hanno riguardato i EL di IN ON, ricostruendo che, nell’ambito delle contrapposizioni di ‘ndrangheta a UT, essi si erano schierati negli anni ‘90 con i ND AC, fornendo loro appoggio quando avevano soppiantato il gruppo dei GO e divenendo poi LI ON il vertice della struttura di ‘ndrangheta operante sul territorio di Reggio Emilia (in particolare, nel processo c.d. Edilpiovra veniva riconosciuto esponente di vertice della cosca operante in Emilia per il periodo dal 2001 al 2003). Quindi, la Corte d’appello si sofferma sull’esito del processo c.d. IL, di cui quello a carico di IN ON costituisce un’appendice. LI e NL ON hanno definito il processo con riti alternativi: il primo è stato riconosciuto promotore e dirigente della locale reggiana di ‘ndrangheta per il periodo dal 2004 al 28.10.2015, oltre che responsabile di diversi reati-fine. Lo stesso vale anche per NL ON. I EL ON, inoltre, sono stati destinatari nel 2020 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di una condanna in secondo grado nel processo c.d. NS (compreso IN) per reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
2.2 Di seguito, la Corte d’appello passa ad esaminare il punto della partecipazione di IN ON al sodalizio criminoso. Innanzitutto, evidenzia, a fronte di specifica doglianza difensiva, che il riferimento della sentenza di primo grado anche ai fatti anteriori al periodo oggetto della contestazione non sia irrilevante, perché è negli anni precedenti che IN ON avvia la propria formazione criminale in ambiente di ‘ndrangheta e mutua dai EL il modus operandi e la mentalità tipica dell’agire mafioso. Il richiamo al periodo precedente serve alla Corte d’appello per precisare – sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori RO, TO e AL – che IN ON faceva parte sin dagli anni ‘90 di un gruppo di giovani appartenenti alla cosca operante nel reggiano, dedito a reati predatori e stabilmente a disposizione della ‘ndrangheta, così accreditandosi presso gli esponenti di vertice della cosca. 4 Peraltro, la sentenza richiama anche altre emergenze investigative o processuali, da cui risulta: che IN ON sarebbe stato coinvolto anche nell’omicidio di tale PA (ma non in sede giudiziaria); che aveva in quegli anni assidue frequentazioni con altri soggetti poi condannati per associazione mafiosa;
che da una intercettazione ambientale del 9.3.1999 con il fratello LI emergeva la sua adesione precoce alle logiche di ‘ndrangheta e la sua piena conoscenza delle dinamiche e degli equilibri tra le varie consorterie, risultando, altresì, che lui stesso ammettesse la propria appartenenza al gruppo concretizzatasi nel compimento di alcune attività realizzate per conto dell’associazione; che aveva rapporti stretti con TO TI, esponente di spicco della ‘‘ndrangheta negli anni ‘90, il quale gli fece da istruttore e lo iniziò alle attività illecite della consorteria. In questa fase, si collocava anche il favoreggiamento della latitanza di RA FR, esponente del clan ND AC, per il quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
2.3 Quanto più specificamente al periodo oggetto di contestazione, la Corte d’appello muove da quello che considera tra le più significative manifestazioni della messa a disposizione dell’imputato per gli interessi della cosca, ovvero l’omicidio di NI GO, avvenuto a UT nel maggio del 2004, nell’ambito della guerra di mafia tra il clan GO e il clan ND AC. Premesso che la responsabilità di IN ON non è stata accertata con sentenza irrevocabile, i giudici di secondo grado prendono specificamente in considerazione i rilievi della sentenza rescindente, per affermare in primo luogo che le dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo dell’odierno ricorrente non sono tra loro contraddittorie. La Corte territoriale richiama le dichiarazioni dei collaboratori RO e AL utilizzate per la condanna degli imputati dell’omicidio da parte della Corte d’assise di appello di Catanzaro, da cui emerge che IN ON era arrivato dal NO Italia per un aiuto materiale nell’esecuzione dell’omicidio e che in particolare collaborò alla osservazione degli spostamenti di GO, fornì apparecchi e schede telefoniche e, infine, si occupò del c.d. scappotto, assicurando agli autori materiali dell’agguato la fuga su auto “pulite”. I giudici del rinvio ritengono, in risposta al rilievo specifico contenuto sul punto nella sentenza rescindente, che le dichiarazioni di RO e AL si riscontrano reciprocamente, collimando sia sulla circostanza che alcuni calabresi scesero da Reggio Emilia a UT per fornire un aiuto materiale, sia sulla circostanza che ON partecipò alle operazioni di osservazione e appostamento. RO aggiunge anche che ON si occupò delle schede telefoniche e dello “scappotto”, ma ciò dipende dal fatto che aveva partecipato materialmente alla prima fase dell’organizzazione dell’omicidio ed era più informato di AL. Dunque, non c’è, secondo la Corte d’appello, contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori, in quanto diverso è il loro bagaglio di conoscenze: le versioni concordano quanto al nucleo essenziale, ovvero che ON partecipò all’omicidio, ma non come componente del “gruppo di fuoco”. Né RO è contraddetto dalla sentenza che condannò GI BR per l’omicidio, nella quale è stabilito che fu quest’ultimo a fornire due telefoni forniti di schede, di cui uno rinvenuto sul luogo dello “scappotto”. L’azione si articolò in diverse fasi e richiese l’impiego di molti telefoni, sicché le dichiarazioni di RO non contrastano con il giudicato. La sentenza, quindi, affronta il punto critico costituito dal fatto che le dichiarazioni di entrambi i collaboratori sono de relato. A tal proposito, i giudici del rinvio richiamano il principio secondo cui una chiamata in reità de relato può avere come unico riscontro un’altra chiamata di analogo tenore a determinate condizioni e affermano che nel caso di specie sussistono i requisiti indicati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: in primo luogo, i 5 collaboratori sono intrinsecamente attendibili alla luce del loro percorso di collaborazione, positivamente giudicato in altre pronunce irrevocabili;
in secondo luogo, si evidenzia che RO era cresciuto nella ‘ndrangheta insieme a ON e aveva lui stesso partecipato all’organizzazione dell’omicidio, sicché era da considerarsi fonte privilegiata, anche perché presente al colloquio in cui ND AC disse a ON di unirsi agli altri affiliati per l’omicidio di GO;
anche le fonti di AL erano da considerarsi affidabili, ovvero i EL LA e NS TO, in quanto finanziatori dell’azione. In questo contesto, la Corte d’appello valorizza anche l’autonomia genetica delle chiamate, in quanto provenienti da fonti diverse e non comuni.
2.4 Tra le condotte emblematiche della partecipazione di IN ON all’associazione, la Corte d’appello prende in considerazione, poi, l’incarico conferitogli con riferimento alle armi, valorizzando, in primo luogo, l’avvenuto arresto in provincia di Varese nel 2005 dell’imputato in quanto trovato nel possesso illegale di armi e munizioni, acquistate, secondo i collaboratori RO e AL, per conto della ‘ndrangheta emiliana e per il tramite di un pregiudicato calabrese. In particolare, RO ne fu testimone diretto, mentre AL ha dichiarato che le armi servivano specificamente per l’omicidio di IU IO. In secondo luogo, i giudici di secondo grado richiamano un altro episodio, riferito da AL, della consegna da parte dell’imputato di una pistola 9x21 a LI ND AC, di cui il collaboratore aveva conoscenza diretta in quanto presente nel momento in cui l’arma fu affidata a ON.
2.5 Anche il contrabbando del gasolio – una delle tipiche attività imprenditoriali esercitate dagli affiliati di ‘ndrangheta – rappresenta, secondo la Corte d’appello, dimostrazione del coinvolgimento di IN ON negli “affari” della cosca. A questo proposito, i giudici del rinvio richiamano il contenuto di un’intercettazione ambientale nella tavernetta del 20.2.2013 nonché le dichiarazioni dei collaboratori AL e IG, che, oltre a corroborarsi reciprocamente, sono assistite anche da elementi obiettivi di riscontro che la sentenza indica dettagliatamente. E ne ricavano complessivamente la prova che IN ON partecipava con i suoi EL al contrabbando di gasolio, il quale era da considerarsi un tipico affare di ‘ndrangheta, condiviso dagli associati quale attività trasversale esercitata da nord a sud nell’interesse della cosca.
2.6 La sentenza afferma anche la sistematica partecipazione di IN ON alle attività di falsa fatturazione, che costituiva uno dei principali strumenti di arricchimento della cosca emiliana, la quale, adattandosi al tessuto economico e sociale, aveva acquisito una spiccata vocazione imprenditoriale. Si tratta di un’attività che è stata irrevocabilmente accertata nella sentenza che ha definito il processo c.d. IL e che era già emersa nel processo c.d. Edilpiovra, in cui erano stati condannati LI ON e RA ND AC. In quest’ultimo processo, era risultato che IN ON, pur non imputato, avesse comunque un ruolo per l’investimento dei proventi illeciti della cosca attraverso una attività di falsa fatturazione. Il coinvolgimento dell’imputato è emerso anche in questo processo per il tramite delle dichiarazioni dei collaboratori AL e IG, che – evidenzia la Corte d’appello – hanno ricevuto importanti riscontri obiettivi dall’esito di perquisizioni eseguite a carico di IN ON e, soprattutto, dalla circostanza che IN ON avesse acquistato le quote della IA s.r.l., utilizzata per questo tipo di operazioni, come emerso negli accertamenti della Guardia di Finanza di Cremona, riportati nell’istruttoria svolta dinanzi alla stessa Corte d’appello ex art. 603 cod. proc. pen. 6 È risultato, in particolare, che le false fatturazioni – eseguite da ON in modo sistematico e continuo – servissero al riciclaggio dei proventi delle estorsioni e delle usure compiute al nord da appartenenti al clan ND AC. Peraltro, la Corte d’appello rimarca che anche dopo il sequestro di prevenzione della IA s.r.l. dell’ottobre 2014, ON continuò ad essere operativo in questo settore con il ruolo di collettore di denaro da reimpiegare nella falsa fatturazione, operando in particolare con la società DU RR.
2.7 A questo proposito, la sentenza impugnata attinge elementi dalle sentenze emesse nei processi c.d. IL, Grimilde e Perseverance per affermare che la fittizia intestazione di imprese era una importante strategia della ‘ndrangheta emiliana onde infiltrarsi nel tessuto economico e sociale locale e che tale strategia era utilizzata anche dai ON. Nell’ambito di questa strategia, IN ON svolse un ruolo essenziale, prestandosi per conto dei EL già coinvolti in processi di mafia ad assumere la qualità di socio formale di diverse società del gruppo: i giudici ne citano otto. Dalle intercettazioni svolte nelle inchieste denominate Idra e IL, è risultato che le varie società svolgevano un’attività imprenditoriale unitaria e che la esposizione formale di IN ON era direttamente correlata alle vicende giudiziarie dei EL, protraendosi fino alla misura di prevenzione patrimoniale del 2014, dopo la quale i EL ON dovettero ricorrere a prestanomi estranei al nucleo familiare. In questo momento, si inserisce l’impiego della DU RR s.r.l., le cui quote furono acquistate da IN ON con la complicità di IN, debitore dei ON, divenendone dipendente e operando con essa proprio negli anni della operazione c.d. IL.
2.8 La sentenza individua un altro momento fondamentale per l’attività dell’associazione nella partecipazione ai c.d. summit della cosca riservati ai membri del sodalizio, evidenziando che i diversi collaboratori hanno concordemente riferito che a queste riunioni fosse presente anche IN ON. In particolare, SE ha riferito di diversi incontri tra il 2005 e il 2007 presso un cantiere dei ON a Pieve di Modolena;
AL ha parlato del medesimo cantiere e anche di una cena al ristorante Laghi di Tibbia del 13.10.2011 nonché di una riunione presso la struttura New West Ranch in data 10.3.2012 e di una riunione del successivo 20.3.2012 presso il capannone di AE LA. AL ha detto anche di quattro riunioni tenutesi nel 2009, alle quali era presente personalmente. Infine, anche TO ha riferito, sia pure de relato, di un incontro dell’estate 2011, in cui i EL ON si erano recati a UT per porgere le scuse a RA NN, indicato da ND AC come suo rappresentante al nord, che era stato insultato da LI ON.
2.9 A proposito dei summit di ‘ndrangheta, la sentenza si occupa anche di quelli che si tenevano presso la tavernetta di LI ND AC, definita il luogo di elezione di tali incontri. I collaboratori AL e RO hanno dichiarato che vi partecipava spesso IN ON e anche le intercettazioni svolte nell’ambito dell’indagine denominata Kyterion, confluite nel processo, hanno comprovato che nell’estate del 2012 ON andò a fare visita diverse volte a ND AC, con il quale si intrattenne in dialoghi di ‘ndrangheta. La sentenza fa poi riferimento ad una conversazione tra RA AC, OR e Gualtieri, oggetto anche della sentenza rescindente, per ribadire che, a seguito di riascolto e trascrizione del colloquio, risulta confermato che ND AC proponga ai suoi due interlocutori di utilizzare per la riscossione di un credito al nord “Carminuzzu il fratello”, da 7 indentificare nell’odierno ricorrente, e non invece “Carluzzu” come risulta dalla trascrizione del consulente di parte. La conclusione è vieppiù avvalorata dal fatto che si tratti di un’azione da compiere al nord, che si parla del soggetto come “il fratello” e che anche in un’altra conversazione del 28.8.2021 ND AC chiami IN ON con il diminutivo di “Carminuzzu”. Anche in una conversazione intercettata nella tavernetta il 20.2.2013 ND AC, parlando con due siciliani che gli chiedono a chi rivolgersi per un trasporto di gasolio, dopo aver parlato di EP ON, dice: “A IN! Chiama a IN!”. Anche in questo caso la Corte d’appello dà atto che a seguito di riascolto è risultato che gli interlocutori del colloquio parlino di “EP ON” e non di AN LC come obiettato dal consulente di parte. La dizione è stata confermata anche dal confronto sonoro con la parola “LC pronunciata da ND AC in un’altra intercettazione. Peraltro, LC, a differenza di IN ON, non operava nel trasporto del gasolio e non si era mai spostato da UT al nord.
2.10 Da ultimo, la Corte d’appello argomenta che la partecipazione di IN ON alla associazione deriva anche dall’essere stato accertato che, nel corso del processo c.d. IL, NL ON, detenuto, si avvaleva del suo contributo per garantire un costante scambio di informazioni con gli altri imputati, sia nei colloqui in carcere che nell’aula di udienza, e per sviluppare una campagna mediatica con cui, facendo pressioni sui giornalisti locali e giovandosi della collaborazione di alcuni di essi compiacenti, si tendeva a diffondere nell’opinione pubblica l’idea che i provvedimenti prefettizi antimafia adottati nei confronti degli imprenditori cutresi fossero la conseguenza di una indiscriminata criminalizzazione dei cittadini di origine calabrese. La conferma del contributo di IN ON all’attuazione di questa strategia processuale proviene anche dal contenuto di alcune lettere inviategli dal carcere dal fratello NL, che gli sollecitava la richiesta di testimoni compiacenti o favorevoli, e dall’esito del sequestro degli hard disk dell’imputato, da cui sono risultate ricerche sulla moglie del sindaco in vista di un’attività di dossieraggio. La sentenza riporta anche le dichiarazioni del collaboratore TO circa il fatto che IN ON si sarebbe fatto portatore di un messaggio registrato dal fratello in carcere e diretto ad una delle persone offese, intimidita in questo modo perché ridimensionasse la portata della sua denuncia.
2.11 La Corte d’appello, in definitiva, ha ritenuto di avere ottemperato in sede di rinvio alle indicazioni della sentenza rescindente, sicché dai complessivi elementi probatori, come implementati anche a seguito della rinnovazione dell’istruttoria, ha tratto motivi per confermare la dichiarazione di responsabilità di IN ON in ordine alla sua partecipazione all’associazione con un ruolo apicale. In particolare, i giudici del rinvio hanno considerato smentita la prospettazione difensiva secondo cui l’affermazione della responsabilità di IN ON dipendeva dal suo rapporto di parentela con NL e LI ON, essendo emerso invece che egli avesse assunto un ruolo fattivo e dinamico all’interno del sodalizio, consolidatosi fino all’assunzione di una posizione di vertice.
2.12 A proposito della ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 416-bis cod. pen., la sentenza ritiene infondato il relativo motivo d’appello, contraddetto dalle numerose condanne irrevocabili che hanno individuato la famiglia ON come reggente della cosca di Reggio Emilia, e precisamente nelle persone dei EL LI e NL, coadiuvati da IN e ND PP. 8 I collaboratori hanno concordemente affermato che ciascuno dei EL ON godeva all’esterno della stessa considerazione e autorevolezza. In particolare, IN svolgeva una funzione vicaria a seguito dell’arresto dei due EL e per portare avanti gli affari e gli interessi della consorteria, con la gestione del patrimonio illecito, degli investimenti e delle attività imprenditoriali. Da ultimo, nel corso del processo c.d. IL assunse il compito di condizionarne l’esito e comunque una posizione di comando dell’associazione.
2.13 Quanto alle circostanze aggravanti del reato associativo, la Corte d’appello evidenzia che le risultanze processuali hanno offerto la prova che la cosca emiliana di ‘ndrangheta disponeva di armi e che, in particolare, IN ON aveva riportato una condanna per armi destinate alla cosca stessa nonché era stato incaricato specificamente di consegnare un’arma al boss LI ND AC. Dunque, egli non solo era consapevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio, ma ne ebbe lui stesso in diverse occasioni il possesso diretto nell’interesse della cosca.
2.14 Quanto all’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., la Corte d’appello ritiene che siano emersi molteplici elementi confermativi dell’ipotesi che l’associazione provvedesse al reimpiego di profitti illeciti per mantenere o acquisire il controllo di attività economiche. In questo senso, la sentenza richiama quanto già osservato a proposito delle false fatturazioni e dell’assunzione del controllo di attività imprenditoriali locali grazie all’impiego di risorse provenienti dai delitti-fine dell’associazione, con il conseguente inquinamento della attività di determinati settori imprenditoriali il cui svolgimento veniva alterato dall’immissione di profitti illeciti. L’aggravante è applicabile anche a IN ON, in quanto di natura oggettiva, ma soprattutto perché è emerso che egli era dedito alla gestione di molteplici affari economici della famiglia e si impegnava in particolare nella falsa fatturazione, nel contrabbando del gasolio e nelle intestazioni fittizia di società.
2.15 Quanto al reato di cui al capo 2), la Corte d’appello procede alla ricostruzione della vicenda alla luce delle risultanze probatorie già in atti ma anche di quelle rivenienti dalla rinnovazione dell’istruttoria in appello, in particolare dall’esame del luogotenente D’GO e dall’acquisizione di documentazione. I giudici di secondo grado ricostruiscono le vicende della società DU RR, costituita il 27.1.2004 e già nel luglio 2004 acquistata per il 95% delle quote da FF IN. ON ne risulta dipendente dal dicembre 2015 al dicembre 2017, fino a che il 16.1.2018 acquista l’intera quota partecipativa della società. Il 13.2.2018 la società viene sottoposta a sequestro preventivo dal G.i.p. del Tribunale di Bologna e poi a sequestro di prevenzione il 18.6.2018, cui segue la confisca di prevenzione irrevocabile. La società aveva depositato i bilanci nel 2004; era seguito un periodo di inattività di sette anni e poi i bilanci erano stati depositati nuovamente per il periodo 2012-2015. In questo ultimo anno, c’era stato un aumento sensibile del fatturato per effetto di false fatturazioni.
2.16 La sentenza ricostruisce anche le vicende della IA s.r.l., costituita nel 2002 con soci IN ON e la sorella IN e avente ad oggetto la costruzione di edifici. La società fu assoggettata a sequestro di prevenzione il 24.9.2014 con l’affidamento della gestione all’amministratore giudiziario NC AD, il quale chiedeva e otteneva di essere autorizzato dal Tribunale a farsi affiancare da IN ON, il cui ruolo di 9 amministratore unico fu poi revocato nel luglio del 2015. La società, comunque, aveva continuato l’attività economica anche dopo il sequestro, essendo risultata aggiudicataria di nuovi appalti e avendo mantenuto altri lavori ancora in fase esecutiva. In questo contesto, la sentenza ripercorre le vicende di un cantiere di Ozzano, in relazione al quale la IA aveva stipulato il 2.12.2014 un contratto di appalto con la committente Choice One. La IA poi, con un contratto di subappalto del 9.12.2014 (sottoscritto dall’amministratore giudiziario), aveva stipulato di impiegare nel cantiere per un periodo di quattro mesi la società DU RR, che nel 2015 aveva fatturato alla IA una somma di circa 285.000 euro. Le intercettazioni telefoniche disposte nell’indagine denominata “Diazzi”, e diffusamente riportate dalla Corte d’appello in sentenza, comprovavano che tutta la vicenda del cantiere era stata gestita da IN ON.
2.17 I giudici del rinvio argomentano che il subappalto alla società DU RR fu voluto da IN ON in ragione del fatto che egli l’aveva acquistata con modalità fraudolente nel 2014 da FF IN. I rapporti tra ON e IN emergevano dalle intercettazioni nell’indagine c.d. Idra, da cui risultava che il secondo, mantenendo qualità formali di socio e amministratore, vendeva l’impresa al primo, dandola in compensazione di un debito di 15.000 euro. ON, tra l’altro, acquisiva anche il token che gli avrebbe consentito l’accesso ai conti on line della società.
2.18 La Corte d’appello ritiene provato anche che l’acquisto della società DU RR non fu una iniziativa individuale di IN ON, ma un’operazione nell’interesse di tutti i EL ON a seguito dei sequestri di prevenzione che li avevano posti nella necessità di acquisire altri strumenti societari per continuare ad operare sul mercato. Risulta, tra l’altro, che anche NL ON ebbe rapporti epistolari con AD, per persuaderlo della necessità che la società IA continuasse a lavorare, e che nel periodo di acquisizione della società IN ON ebbe consultazioni con i EL NL e LI sull’attività delle società sequestrate. Inoltre, il rinvenimento della documentazione amministrativa e contabile della società DU RR nel possesso di IN ON era suscettibile di dare conto dell’esercizio occulto della relativa attività imprenditoriale da parte dell’imputato. Anche la mail aziendale fu nella sua esclusiva disponibilità e risulta, altresì, dall’attività tecnica disposta in altro procedimento che IN ON si presentava ai terzi come il proprietario della società DU RR.
2.19 La Corte d’appello dà poi conto dell’interrogatorio in data 21.2.2018 di IN, il quale dichiarò che la società DU RR era rimasta inattiva fino al 2011-2012 e che aveva avuto rapporti lavorativi con i ON sin dal 2005, in relazione ad uno dei quali era rimasto in debito con IN ON di una somma di circa 16.000 euro, da estinguere con rate mensili di 3.000 euro. Senonché, dopo la prima rata ON aveva proposto di cedergli la società DU RR: egli non aveva accettato e, infine, aveva concordato di fargli effettuare lavori in un cantiere di Ozzano per permettere l’estinzione del debito. Nel 2018 aveva poi accettato la proposta di ON e la cessione era avvenuta dopo la stipulazione di un patto para-sociale, in base a cui ON si assumeva tutte le responsabilità a far data dal 3.10.2014 per il periodo in cui aveva di fatto gestito la società.
2.20 La sentenza, a questo punto, chiarisce che IN ha spiegato di aver preteso il patto parasociale dopo essere stato informato dallo stesso ON degli accertamenti della Guardia di Finanza compiuti presso la società AG in rapporti con la società DU RR. 10 Con questo patto, si riconosceva che la DU RR a far tempo dal 3.10.2014 era stata gestita in via esclusiva da ON, il quale si assumeva ogni responsabilità: veniva data, quindi, veste ufficiale alla cessione delle quote, che in realtà era intervenuta tra le parti sin dall’autunno nel 2014 con l’assunzione dell’attività di amministratore di fatto da parte di ON. La sentenza afferma che questo patto rispondeva all’interesse di IN e non certo a quello di ON, per il quale l’acquisizione formale delle quote non aveva alcuna utilità pratica, come da lui irragionevolmente sostenuto nel corso di dichiarazioni spontanee, in un periodo in cui invece era pendente il procedimento di prevenzione. Che l’operazione non fosse sensata per ON, è stato riconosciuto nel suo interrogatorio anche da IN, il quale era colui che l’aveva chiesta e voluta per prendere le distanze dalle eventuali attività illegali di ON. Di conseguenza, la sentenza ritiene incontrovertibilmente dimostrato che IN vendette con modalità occulte a ON la società DU RR già il 30.11.2014 e che da quel momento ON divenne proprietario delle quote e amministratore della società, estromettendo lo stesso IN, il quale rimase intestatario formale fittizio delle quote fino all’atto del 16.1.2018. In questo modus operandi è consistita la frode, cioè nella creazione di una dissociazione tra la titolarità effettiva acquisita da ON, tenuta nascosta, e la titolarità formale rimasta in capo a IN nei confronti di terzi, ma di fatto fittizia perché questi aveva ceduto le quote sociali a compensazione del debito vantato nei suoi confronti da ON. Ne è rimasto integrato, dunque, il reato di intestazione fittizia, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è configurabile anche quando l’interponente acquisisca un’attività già costituita in precedenza da altri, che in tal modo vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti. Il legislatore ha voluto reprimere le condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla costituzione della compagine sociale ovvero sia attuata successivamente attraverso l’acquisizione delle quote di società già attive. Nella contestazione, peraltro, l’interposizione viene contestata dal novembre 2014 e non dalla data di costituzione della società DU RR intervenuta nel 2004. È rimasta integrata anche la condizione, pure richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di assunzione della qualità di socio occulto, occorre verificare la provenienza dal soggetto che non risulti formalmente titolare delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di elusione delle misure di prevenzione. Queste circostanze sono state dimostrate ed erano state rimarcate anche in sede di procedimento di prevenzione. È emerso che la società DU RR non disponeva di beni e di mezzi, tanto che dovette servirsi per l’esecuzione dei lavori della società IA. Quest’ultima, pur potendo gestire direttamente il cantiere, stipulò su istigazione di ON un subappalto con la DU RR, che conseguì un indebito vantaggio. In tal modo, risorse destinate alla IA venivano utilizzate dalla DU RR, che da questa operazione trasse un indubbio profitto. Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene di avere così approfondito il tema - indicato dalla sentenza rescindente - della esistenza di operazioni fraudolente suscettibili di nascondere ai terzi la qualità di ON di socio occulto della DU RR, ai fini di eludere le misure di prevenzione. Nell’operazione del cantiere di Ozzano, ON agì con modalità fraudolente per far ottenere alla DU RR il subappalto, tenendo celata a tutti, in particolare all’amministratore giudiziario e alla committente, la sua qualità di titolare effettivo delle quote 11 di amministratore della società, con il conseguimento di guadagni che altrimenti non avrebbe potuto ottenere. Negli anni in cui ON ebbe la titolarità occulta della DU RR, la società fu impiegata per l’acquisizione diretta di lavori, anche senza lo schema del subappalto con la intromissione della IA;
la società fu utilizzata anche per operazioni di falsa fatturazione.
2.21 La Corte d’appello, di seguito, prende in considerazione la sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bologna, che aveva assolto ON ritenendo non provato che questi, oltre alla sola gestione, avesse acquistato la DU RR e avesse immesso denaro sin dal 2014 per sottrarsi all’applicazione della misura di prevenzione. I giudici di secondo grado ritengono, invece, che sia stata acquisita la prova dell’acquisto da parte di ON delle quote sociali sin dal 2014, a compensazione del debito di IN nei suoi confronti, in ciò consistendo l’immissione di capitale nell’operazione, che il giudice di primo grado non aveva considerato, incorrendo in un travisamento della prova. Aggiungono che gli argomenti addotti a sostegno della tesi del trasferimento dell’amministrazione e non delle quote, in realtà, sono dimostrativi del contrario, in quanto l’interposizione fittizia consentiva a ON di continuare con metodo mafioso le attività, al fine di conseguire gli utili che le misure di prevenzione gli avevano di fatto precluso con il sequestro delle imprese. La gestione in piena autonomia della società vi fu, soltanto perché ON era diventato il padrone della società stessa, sostituendosi in tutto alla posizione di IN sotto la parvenza di mero dipendente. Infatti, IN gli aveva fornito ogni strumento per essere indipendente, consentendogli di agire fraudolentemente a suo nome in piena autonomia. La Corte d’appello stigmatizza anche il fatto che la sentenza di primo grado non avesse affrontato il tema della falsa fatturazione realizzata da ON con la DU RR, integrante la finalità di agevolazione delle attività di riciclaggio contestata congiuntamente all’elusione delle misure di prevenzione non considerata dal G.u.p. IN ON, dunque, viene considerato responsabile anche del reato di cui al capo 2), aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991, ciò che discende inevitabilmente dal suo ruolo apicale nella ‘ndrangheta emiliana.
2.22 La Corte d’appello accoglie, infine, il motivo di ricorso del pubblico ministero, che lamentava la mancata confisca dell’appartamento della palazzina di via Kennedy in UT, non catastalmente censito, nella disponibilità dei ON, avendo rilevato in motivazione lo stesso giudice di primo grado il difetto della confisca nel dispositivo della sentenza, dovuto a mera dimenticanza. Gli accertamenti hanno comprovato che le due unità abitative, non formalmente intestate ai EL né a nessun’altro, sono nella disponibilità di IN ON e di LI ON. Anche i collaboratori TO e AL hanno dichiarato che si tratta di immobile appartenente ai ON, abusivo e mai condonato. Le circostanze accertate inducono a ritenere che la costruzione dell’appartamento di proprietà di IN ON si colloca nel periodo in cui è stata accertata la sproporzione, sicché l’imputato sostenne spese in misura del tutto incongrua rispetto alle sue risorse documentate e non ha assolto all’onere di fornire una spiegazione di tale sproporzione. Di conseguenza, ricorrono i requisiti per la confisca per sproporzione, sulla base della ricostruzione peritale intervenuta nel processo di prevenzione.
3. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto i difensori di IN ON, articolando otto motivi.
3.1 Con il primo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. 12 proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente, palesemente illogica e contraddittoria in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 1).
3.1.1 Con riferimento innanzitutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorso stigmatizza la motivazione della sentenza nella parte relativa alla ricostruzione dei fatti risalenti ad un periodo precedente a quello dell’imputazione, che vengono utilizzati per conferire attendibilità al narrato dei collaboratori su IN ON. Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni contraddittorie, da cui risulta che ON avesse tutt’al più un ruolo di mero esecutore. Per esempio, AL, riferendo dell’incendio dell’auto del carabiniere NT nel 2000, dichiara che l’imputato vi partecipò come esecutore insieme a un gruppo di giovani. E alla luce di tale dichiarazione, risulta inattendibile dal punto di vista logico che solo dopo due anni, secondo la ricostruzione della sentenza, ON fosse passato dalla bassa manovalanza al vertice della cosca. Le dichiarazioni di AL sono inoltre inattendibili e smentite quando quest’ultimo cita l’episodio delle intimidazioni al detenuto CA Lo Castro. Inoltre, sono prive di riscontri circa l’episodio della partecipazione di ON alla riunione del 20.3.2012 presso il capannone di LA, alle riunioni del 2009 con i ES e all’incendio dell’autovettura della segretaria di LA dell’1.8.2013. Ancora, mentre il dichiarante RO afferma che IN ON non era mai stato formalmente affiliato e lo stesso AL riferisce di non essere al corrente dell’avvenuto battesimo di IN ON, il collaboratore TO afferma invece che l’imputato era stato ritualmente affiliato. Peraltro, lo stesso TO riferisce che IN ON nella ‘ndrangheta aveva il suo “grado”, utilizzando un termine che invece la ‘ndrangheta non adopera mai, in quanto proprio delle forze dell’ordine (adotta, invece, il termine “dote”). Quando poi parla della partecipazione di IN ON a fatti di sangue in Calabria, il collaboratore TO non riferisce le circostanze in cui avrebbe appreso queste notizie da RA NN;
peraltro, su tale punto le sue dichiarazioni contrastano con quelle di IG. E quando la sentenza fa riferimento all’omicidio del “ladruncolo” PA, lo utilizza come dato da cui si evince ulteriormente la partecipazione di IN ON alla ‘ndrangheta, nonostante la Corte d’assise di Catanzaro con sentenza irrevocabile abbia condannato altre persone per tale fatto.
3.1.2 Quanto all’omicidio di NI GO, la motivazione della sentenza impugnata – secondo il ricorso – non è coesa, quanto all’individuazione del ruolo che avrebbe assunto IN ON, accogliendo dichiarazioni discordanti e non adeguatamente corroborate. RO ha detto che il suo contributo consistette nell’organizzare il cosiddetto “scappotto” e nel fornire ai componenti del gruppo di fuoco telefoni cellulari e schede telefoniche. Senonché la sentenza rescindente aveva rimarcato che su questo punto la ricostruzione era smentita dal fatto che con sentenza irrevocabile era stato stabilito che a fornire i telefoni completi di scheda ai killer di GO fu GI BR. Anche gli elementi addotti dalla sentenza a riscontro del narrato di RO si caratterizzano per incertezza e fanno riferimento alle risultanze delle celle agganciate da una delle schede in data 25.3.2004. Al riguardo, il ricorso osserva che alla luce dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n 132 del 2021, i dati relativi al traffico telefonico acquisiti in data precedente all’entrata in vigore del decreto stesso possono essere utilizzati a carico di un imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, che nel caso di specie devono confermare, peraltro, la 13 geolocalizzazione e non l’imputazione. I dati del traffico telefonico non sono stati riscontrati da altri elementi di prova relativi alla geolocalizzazione, sicché non possono essere utilizzati a carico di IN ON. Dal canto suo, il dichiarante AL ha riferito che il ricorrente avrebbe svolto la funzione di vedetta, in termini pertanto non coincidenti con il ruolo individuato da RO. Nonostante ciò, la sentenza ravvisa incomprensibilmente una convergenza tra i due dichiaranti, sebbene abbiano riferito ruoli distinti di IN ON e RO non abbia mai riferito di attività di osservazione compiuta dal ricorrente. Anche le dichiarazioni di TO su questo punto sono insufficienti, perché ha riferito che ON partecipò all’omicidio di GO, pur non essendo in grado di dire con quale ruolo. Si tratta di un ulteriore elemento insufficiente, che, unito alle dichiarazioni già tra loro contrastanti di RO e AL, palesa vieppiù la inidoneità delle propalazioni dei collaboratori a comprovare la partecipazione del ricorrente all’omicidio di GO.
3.1.3 Quanto al possesso di armi, la sentenza lo collega alle dichiarazioni di RO e AL e, pertanto, all’arresto di ON nel 2005 per detenzione illegale di armi. I giudici citano, altresì, le dichiarazioni di SE, il quale tuttavia ha affermato di non sapere alcunché dell’arresto di ON, dato inverosimile alla luce della frequentazione che costui aveva con il ricorrente e del fatto che secondo i collaboratori quelle armi erano destinate all’associazione: si tratterebbe di un aspetto che un soggetto come SE, il quale rivestiva un ruolo importante nella struttura malavitosa, non avrebbe potuto ignorare, a maggior ragione se si considera che, secondo AL, le armi sarebbero state destinate specificamente all’omicidio in territorio emiliano di tale IU IO. Quanto, poi, alla consegna di una pistola da parte di ON a LI ND AC, il dato si fonda sulle sole dichiarazioni di AL, prive di riscontro.
3.1.4 Quanto al commercio di gasolio, la sentenza si basa innanzitutto sulle dichiarazioni di AL, che sono tuttavia ambigue perché fanno riferimento cumulativamente ai EL ON, descritti dal collaboratore come impegnati a perseguire i propri interessi personali piuttosto che quelli della ‘ndrangheta. Peraltro, la stessa sentenza fa riferimento al fatto che LI ND AC aveva scelto come suo rappresentante al NO NN anziché ON, il quale aveva nascosto al boss troppi affari compiuti in autonomia. Inoltre, la sentenza non rimarca la contraddizione tra le dichiarazioni di AL, secondo cui l’affare del gasolio era molto remunerativo, e quelle di IG, secondo cui i margini di guadagno erano invece assai limitati. Infine, del tutto inconferenti devono considerarsi le dichiarazioni di RO, il quale sul punto riferisce affermazioni senza alcuna indicazione della fonte e delle circostanze in cui ne è venuto a conoscenza.
3.1.5. Quanto alla falsa fatturazione, la sentenza adduce innanzitutto le risultanze della indagine denominata “Edilpiovra”, che tuttavia risale al 2002, fuori dal periodo in contestazione. Lo stesso vale per le dichiarazioni di AL che pure si riferiscono a fatti verificatisi fino al 2002. Le dichiarazioni di IG sono a loro volta generiche quando fanno riferimento a un episodio specifico, quello di Verona verificatosi nel 2012 e il 2013, ma senza riscontri. La sentenza rescindente imponeva di individuare la funzionalizzazione della falsa fatturazione agli interessi della cosca, mentre invece la sentenza impugnata la considera una tipica operazione di ‘ndrangheta solo perché avrebbe coinvolto diversi accoliti, circostanza questa, di per sé, non decisiva. Anche il riferimento alla riunione del 2012 presso il capannone di LA, dove si 14 sarebbe spiegato alla presenza del ricorrente il sistema della triangolazione delle false fatturazioni, è privo di riscontri.
3.1.6. Quanto alla intestazione fittizia di società, la sentenza elenca una serie di vicende societarie che non riguardano IN ON o che riguardano un periodo precedente a quello in contestazione. In ogni caso, la sentenza afferma che tali vicende sono state gestite dai soli EL ON, sicché manca di trattare l’apporto che ne sarebbe derivato all’associazione.
3.1.7. Quanto alla partecipazione ai summit, la sentenza richiama le dichiarazioni di SE, il quale ha riferito che era solito andare a trovare i ON per questioni di ‘ndrangheta nel 2005 al 2007 a Pieve di Modolena. Senonché, la Corte d’appello dà atto anche che AL ha riferito di un episodio avvenuto presso lo stesso cantiere tra il 2004 e il 2006 in cui LI ON aveva annunciato l’intenzione della cosca di eliminare SE. Di conseguenza, manca la motivazione sul contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboranti e sulle possibili ragioni di acredine di SE nei confronti dei ON;
in ogni caso le due dichiarazioni non sono riscontrate, sicché non è applicabile il principio per cui le dichiarazioni di chiamata in correità possono riscontrarsi reciprocamente. Oltre che inconferente, è anche priva di riscontri la chiamata relativa alla partecipazione a una cena al ristorante Laghi di Tibbia, in cui si discusse di un intervento edilizio. Così come priva di riscontri oltre che generica è la dichiarazione di AL sulla presunta partecipazione di ON a una riunione nel 2012 presso il New West Ranch. E prive di riscontro sono anche le partecipazioni alle riunioni presso il capannone di LA e alle riunioni con i ES. Quanto, ancora, all’incontro di scuse con NN, che è stato riportato da TO, la Corte d’appello non tiene conto dell’assenza di riscontri alle dichiarazioni, che peraltro sono anche contraddittorie quanto alla presenza o meno al fatto di LI ON.
3.1.8. Quanto ai dialoghi nella tavernetta di ND AC, i giudici di secondo grado richiamano le dichiarazioni di RO, che tuttavia sono connotate da estrema genericità. La motivazione è poi contraddittoria quando adduce il contenuto della conversazione ambientale del 5.1.2013 quanto all’identificazione di “Carminuzzo”. I giudici di secondo grado non si confrontano con la consulenza di parte e non la confutano. Né si confrontano con la memoria di replica del consulente ai risultati del riascolto di polizia giudiziaria, che pure la sentenza richiama per motivare la riconducibilità al ricorrente delle citazioni contenute nella conversazione. La omissione di valutazione equivale alla negazione del valore del metodo scientifico del consulente. Apparente è poi la motivazione quando, per escludere che la persona cui si riferivano le conversazioni nn. 31551 e 31552 fosse, come annotato dal c.t.p., NC LC, afferma che i EL LC non erano soggetti dediti al commercio di gasolio, omettendo di esplicitare da quali prove sia sostenuta l’affermazione.
3.1.9. Quanto alla strategia del processo c.d. IL, la Corte d’appello ritiene che la vicinanza dell’imputato ai EL detenuti sia solidarietà ‘ndranghetistica, e ciò sulla base dell’argomento che l’uso del plurale in una missiva inviata da NL a IN sia la conferma che la collaborazione del ricorrente non avveniva nell’esclusivo interesse dei EL, ma nel più generale interesse della cosca. Non c’è prova, tuttavia, che l’attività di IN ON servisse ad appoggiare altri sodali, ed è apodittica l’affermazione secondo cui l’appoggio ai EL fosse significativo di intraneità alla ‘ndrangheta. La motivazione è contraddittoria quando trae dal riferimento alla riservatezza, 15 contenuto nella missiva di NL ON, un riscontro circa la natura illecita dei suoi suggerimenti al fratello, perché, se la premessa è che sapesse di essere controllato, si dovrebbe concludere che non avrebbe utilizzato la corrispondenza per finalità criminose. Anche il riferimento alla ricerca di testimoni e alla preparazione di domande da porgli non è attività di illecito indottrinamento, ma normale attività difensiva. La stessa vicenda del registratore introdotto in carcere per un messaggio intimidatorio veicolato dal ricorrente alla persona offesa BO, non si confronta con il fatto che costui ha reso al processo dichiarazioni corrispondenti a quelle rese in precedenza, sicché di nessuna intimidazione è stato vittima.
3.2 Con il secondo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente e contraddittoria con riferimento al ruolo apicale del ricorrente nell’associazione di cui al capo 1). La Corte d’appello ha proceduto a un mero assemblaggio dei contenuti istruttori per dichiarare il ruolo apicale di IN ON, con affermazione non supportata da alcuna valutazione assiologicamente orientata. Il coinvolgimento del ricorrente nei tipici affari illeciti della consorteria emiliana può tutt’al più dimostrare l’intraneità, non l’esercizio di un ruolo apicale. Ruolo che nemmeno si può ricavare dalla generica dichiarazione del collaboratore AL, riferita indistintamente a tutti i EL ON, e ciò considerato che lo stesso dichiarante ha affermato che IN svolgeva compiti di bassa manovalanza. D’altro canto, l’essere tenuto in grande considerazione da LI ND AC è anch’esso elemento neutro;
anzi, è la stessa sentenza che poi afferma contraddittoriamente che IN ON fosse posto sotto la guida dei EL LI e NL. Ulteriore contrasto si rinviene in sentenza nelle propalazioni dei collaboratori, che, da un lato, dichiarano che IN fosse il reggente della consorteria durante la detenzione dei EL e, dall’altro, dicono che avesse il compito di raccogliere messaggi dal carcere o di recarsi in udienza per prendere informazioni, così facendo riferimento a compiti certamente esecutivi. Anche il ritenuto ruolo di direzione nel sistema delle false fatturazioni non coinciderebbe con il ruolo di direzione del sodalizio, ma con la responsabilità di scelte organizzative nell’ambito di un’attività già intrapresa. La stessa partecipazione alle riunioni di mafia non è idonea a distinguere, in mancanza di elementi concreti, un ruolo direttivo da quello di mero partecipe.
3.3. Con il terzo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 59, comma secondo, 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione apparente con riferimento alla natura armata dell’associazione. La motivazione della sentenza è viziata anche quando ritiene che la notoria disponibilità di armi in capo alla ‘ndrangheta consenta di ritenere armata ogni sua articolazione. Sotto questo profilo, la sentenza valorizza le conclusioni del G.u.p. nel processo c.d. IL con rito abbreviato quanto al fatto che l’articolazione fosse dedita anche a estorsioni, usure, incendi, danneggiamenti, cioè attività per le quali risulta essenziale il possesso di armi. Tale affermazione costituisce motivazione apparente, perché non consente di comprendere se tali attività siano state poste effettivamente in essere con l’impiego di armi e per il conseguimento di scopi del sodalizio. 16 Peraltro, tale aggravante, pur avendo natura oggettiva, è soggetta alla regola di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen., per la quale le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente solo se non conosciute o ignorate per colpa. Di conseguenza, la sola ritenuta disponibilità di armi da parte di altre persone non è sufficiente a sostenerne la loro riferibilità a tutti gli affiliati.
3.4 Con il quarto motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione apparente o palesemente illogica con riferimento al finanziamento illecito delle attività economiche. La sentenza addebita la circostanza in questione a tutti i compartecipi in assenza di apposita verifica circa la conoscenza dell’avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi ovvero la ignoranza colpevole di tale reimpiego. Essa muove dall’assunto che la cosca avrebbe operato nel settore della falsa fatturazione, la quale comportava, oltre all’evasione di imposte, il successivo fallimento delle società cartiere, ma nulla dice in ordine al fatto che anche le attività produttive di profitti illeciti erano alimentate da risorse della stessa natura. Anche se si considerasse l’esercizio di queste attività economiche quale estrinsecazione dell’attività del preteso sodalizio, questo non dimostrerebbe l’impiego di capitali. La Corte d’appello ha omesso di chiarire i criteri della propria valutazione, giacché si sarebbe dovuto dimostrare che determinate attività fossero condotte in modo tale da prevalere nel territorio di insediamento su altre similari. Di conseguenza, la sentenza afferma la sussistenza dell’aggravante senza preoccuparsi di individuare e apprezzare gli elementi probatori specifici per sostenerne la configurabilità in concreto.
3.5 Con il quinto motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 512-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 2). La sentenza impugnata, pur aggiungendo copiose emergenze istruttorie rispetto alla pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, trascura di approfondire la direttiva fondamentale indicata dalla sentenza rescindente: verificare se al momento di acquisto del 95% delle quote della DU RR da parte di IN, il ricorrente potesse già considerarsi gestore occulto della società ovvero prevedere l’avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti. Se è vero che l’intestazione fittizia è integrata anche quando l’interponente acquisisca un’attività già in precedenza costituita da altri, la norma penale incrimina l’attribuzione fittizia ad altri nella titolarità, per cui il tema fondamentale era l’accertamento della fittizietà dell’acquisto intervenuto nel 2004. Ritenere che la distrazione di risorse economiche dalla IA alla DU RR, mediante il contratto di subappalto del 2014, sia sintomatica della fittizietà dell’acquisto di dieci anni prima, è conclusione del tutto irragionevole. Anche sull’accertamento della prevedibilità del procedimento di prevenzione, l’esposizione da parte della Corte d’appello delle emergenze istruttorie esclude la congruità della motivazione, laddove la sentenza rileva che la data di inizio della gestione di ON è successiva di nove giorni all’esecuzione delle misure di prevenzione: dunque, i giudici di secondo grado affermano chiaramente che IN ON si adoperò come gestore occulto solo dopo l’avvio nel procedimento di prevenzione, peraltro successivo di dieci anni all’acquisto delle quote da parte di IN.
3.6 Con il sesto motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. 17 proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente e palesemente illogica con riferimento alla aggravante dell’agevolazione mafiosa per il reato di cui al capo 2). L’unico impegno motivazionale in proposito si sostanzia nell’affermare che, siccome il ricorrente ricopriva un ruolo apicale nella ‘ndrangheta emiliana, l’aggravamento sarebbe “inevitabile”. La sentenza non ha spiegato quali vantaggi avrebbe ottenuto la cosca dall’intestazione fittizia della DU RR. Doveva prendersi atto, invece, che un sodale può commettere reati- fine anche senza agevolare la consorteria. Il riferimento al movente del tutto personale dei EL ON avrebbe richiesto una motivazione particolarmente rigorosa onde ritenerlo recessivo rispetto alla non motivata agevolazione della consorteria illecita.
3.7 Con il settimo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, comma 2, cod. proc. pen., 157 cod. pen. per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2). Poiché l’acquisto delle quote societarie da parte di IN è avvenuto il 28.7.2004, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fattispecie di natura istantanea. Il tempo necessario a prescrivere, considerata anche l’aggravante ad effetto speciale, è di nove anni, sicché la prescrizione è maturata il 28.7.2013. prima del verificarsi di qualsiasi atto interruttivo. Peraltro, alla fattispecie in esame non è applicabile il comma sesto dell’art. 157 cod. pen., che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati commessi al fine di agevolare le associazioni mafiose, in quanto la norma è stata introdotta dalla l. n. 251 del 2005, prima del caso in esame.
3.8 Con l’ottavo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240, 240-bis, 416-bis, comma settimo, cod. pen., nonché il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca dell’abitazione sita in UT alla via Kennedy. Per sostenere una correlazione temporale tra l’immobile confiscato di UT e il delitto associativo, la Corte d’appello fa riferimento a una nota dei Carabinieri di UT del 2018, ove si constatava che l’immobile era stato rifinito recentemente ma in assenza di indicazioni sulla data di esecuzione dei lavori. L’illegittimità della misura discende dal fatto che l’acquisizione del bene è assai precedente al periodo della imputazione, sicché non è possibile congetturarne una sua eventuale origine illecita. Le Sezioni unite Montella hanno affermato che la sproporzione va riferita non già al patrimonio come complesso unitario, bensì alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto della sproporzione devono essere oggetto di rigoroso accertamento e non vanno fissati nel reddito al momento della misura, ma nel reddito al tempo dei singoli acquisti.
4. Con memoria depositata in data 3.9.2025, i difensori di IN ON hanno presentato motivi nuovi, con particolare riferimento al primo e al quinto motivo dell’originario ricorso, articolando ulteriori argomentazioni di supporto e allegando documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 18 1. L’esame dei motivi di ricorso deve muovere dalla sentenza di annullamento con rinvio della Quinta Sezione della Corte di cassazione, la quale ha innanzitutto evidenziato, quanto al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la necessità di una più consistente motivazione, in ragione del legame familiare di IN ON con i capi della cellula emiliana di ‘ndrangheta e, quindi, della esigenza di discernere tra l’ipotesi secondo cui il suo operato fosse frutto della effettiva intraneità al clan e l’ipotesi secondo cui fosse invece mero portato del rapporto di parentela. In particolare, la sentenza rescindente ha ritenuto che la Corte d’appello di Bologna nella sua prima pronuncia si fosse limitata a richiamare le informazioni fornite dai chiamanti in correità, senza estrapolarne gli indicatori idonei a dimostrare il fattivo contributo di IN ON a favore della consorteria mafiosa. A questo proposito, va rilevato che con l’annullamento sono stati enunciati, in riferimento a ciascuno dei fatti che secondo la sentenza annullata avrebbero dovuto attestare la partecipazione dell’imputato all’associazione di tipo mafioso, i profili problematici che hanno determinato la inadeguatezza del vaglio critico del compendio probatorio al fine di dar conto della riconoscibilità del rapporto di organica compenetrazione di IN ON nell’ente criminale e del concreto apporto da lui fornito al perseguimento dei fini dell’associazione. Si tratta di un punto di particolare rilievo, al fine di intendere la ratio decidendi che sorregge l’annullamento disposto dalla sentenza rescindente. Ribadendo quanto sinteticamente riportato al punto 1.1. del Ritenuto in fatto, va osservato che il vizio di fondo colto nella prima sentenza d’appello annullata è stato individuato in questi termini dalla sentenza della Quinta sezione penale sopra ricordata: «la pronunzia pone difficoltà di lettura, perché l'esorbitanza delle argomentazioni rassegnate offusca le ragioni della decisione, finendo per rendere disorganica l'esposizione delle prove e non chiaramente esplicitata la loro rilevanza rispetto al fatto da provare e alla soluzione delle questioni controverse, di essa va stigmatizzata, in primo luogo, la mancanza di una netta distinzione tra il contenuto delle prove e i fatti che da esse si desumono». Più nel dettaglio «la Corte territoriale, lungi dall'estrapolare dalla messe di elementi probatori a disposizione (desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal materiale intercettivo e documentale tratto da altri procedimenti) gli indicatori fattuali, riferiti allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, capaci di fornire inequivoca e certa dimostrazione del fattivo ed attuale contributo dell'associato a favore della consorteria mafiosa, si è limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e li ha presentati come prova delle condotte contestate, cercando unicamente di affermarne la verità oggettiva — con il neutralizzarne carenze, incoerenze e vaghezze spesso sulla base di mere deduzioni logiche -, senza, tuttavia, saggiarne, mediante la loro collocazione in un contesto concreto, definito anche dal punto di vista spazio-temporale, l'effettiva capacità di dimostrazione delle condotte stesse».
2. In ragione di quanto appena considerato, va anche subito aggiunto che quando i giudici di legittimità abbiano espresso nella sentenza di annullamento anche specifiche valutazioni in fatto, il giudice del rinvio non ne rimane vincolato, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, P.G, P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez, 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02). 19 In presenza di un annullamento afferente al deficit motivazionale, il giudice del rinvio è investito della cognizione dell’intero compendio probatorio, che è chiamato a rivisitare in piena libertà di convincimento, senza vincoli di sorta, essendo solo tenuto a rendere, in esito, risposta motivazionale scevra dai vizi che avevano determinato l’annullamento della prima pronuncia di appello. Nella giurisprudenza di legittimità è ricorrente l’affermazione secondo cui in questo caso il giudice di rinvio resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (tra le altre, Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232019 - 01; Sez. 4, n. 48352 del 29/4/2009, Savoretti, Rv. 245775 - 01). In particolare, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628 – 01); egli mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente (Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738 – 01). Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413 – 01).
3. In questa prospettiva, la valutazione della sentenza impugnata deve necessariamente misurarsi con il fatto che la condotta individuale del reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. consiste in un atto di associazione finalizzato alla formazione ovvero alla permanenza in vita o alla operatività dell’ente, del cui contenuto la legge non dà una descrizione, limitandosi a indicarne la forma (promozione, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione). In particolare, la condotta che assume la forma della partecipazione è genericamente indicata dalla norma e costituisce una ipotesi di chiusura, che comprende ogni fatto di associazione non qualificato, purché causalmente efficiente nella formazione dell’associazione e nella sua sussistenza e operatività. Ora, il capo di imputazione, tra le condotte materiali di IN ON integranti il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., indica, a titolo esemplificativo del contributo fornito per la vita dell’associazione: a) la partecipazione alle riunioni di pianificazione delle condotte della cosca e di assunzione delle decisioni fondamentali per il suo rafforzamento;
b) la rappresentanza dei EL durante i periodi della loro detenzione, con l’esercizio di compiti di decisione e di composizione dei conflitti interni ed esterni;
c) il mantenimento di contatti e scambi di informazioni tra i capi detenuti e gli esponenti della cosca in libertà, nonché la gestione dell’attività della cosca sotto le direttive dei capi detenuti;
d) la gestione del patrimonio illecito, degli investimenti e delle attività imprenditoriali fittiziamente intestate a prestanomi. La sentenza impugnata, come già quella precedentemente annullata con rinvio, si è soffermata su risultanze che documentano un più ampio dinamismo del ricorrente e che 20 concorrerebbero a dimostrare la piena intraneità di IN ON all’associazione mafiosa. Si tratta di soluzione coerente con il fatto che quello associativo è un delitto a forma libera e che, pertanto, la condotta del partecipe può consistere nella prestazione di un apprezzabile contributo di qualsivoglia genere. Questo vuol dire che la valutazione della complessiva condotta di ON, pur nella diversità delle forme e dei contenuti in cui si è espressa, deve avere ad oggetto, in definitiva, la sua concreta incidenza causale sulla efficienza dell’associazione e che eventuali discordanze ricostruttive di specifici segmenti fattuali ricadenti nell’esteso periodo temporale preso in considerazione, in tanto possono rilevare, in quanto siano idonee nell’insieme a escludere che il ricorrente abbia prestato un contributo apprezzabile alla realizzazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso, e conseguentemente alla lesione del bene tutelato.
4. Si tratta di un approccio al profilo della verifica dei requisiti della partecipazione ad un organismo di stampo mafioso che ha trovato convalida nei più recenti arresti delle Sezioni unite di questa Corte sul tema, cui ha fatto diffuso riferimento anche la sentenza rescindente. Già in epoca non recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, IN, Rv. 231671 - 01) avevano sottolineato la necessità di individuare, sotto il profilo probatorio, una serie di indicatori fattuali «dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio»: in tal senso, erano stati indicati, a scopo meramente esemplificativo, «indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso», tra i quali venivano annoverati, tra gli altri, anche «molteplici, variegati e però significativi facta concludentia». Come poi precisato successivamente (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, RI, Rv. 281889 - 02), tali indicatori non devono, però, essere collocati tra gli elementi della tipicità criminosa, bensì tra i materiali della prova. L’identificazione della condotta punibile in definitiva non può risultare svincolata dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben può essere ricostruito anche in via indiziaria, rivestendo rilievo decisivo «la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». In questo contesto, assume assoluta centralità la dimensione probatoria, perché solo sulla scorta delle evidenze disponibili sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un’effettiva "messa a disposizione". E gli indicatori di intraneità individuati dalla sentenza IN in via meramente esemplificativa sono rilevanti esclusivamente nella dimensione probatoria. In tal senso, potranno venire in rilievo «la "qualità" dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell’affiliando, la "serietà" del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all’accertamento dei "poteri" di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi 21 adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell’associato a favore della consorteria mafiosa: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata» (cosi le già citate Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, RI).
5. In tale cornice di riferimento, la non analitica specificazione normativa del contenuto della condotta associativa richiede essenzialmente che, in sede di valutazione del compendio probatorio, si accerti la rilevanza causale della condotta ai fini della nascita o della permanenza in vita o della operatività dell’associazione: può trattarsi di qualsiasi prestazione, purché apprezzabile ed utile alla sussistenza o al potenziamento del sodalizio. In tale prospettiva, ha già trovato affermazione il principio secondo cui, ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, poiché il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato ma la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699 - 01; Sez.2, n. 23687 del 3/5/2012, D’AM e altri, Rv. 253221 – 01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, RA e altri, Rv. 273572 – 01). In tema di reato associativo, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall’indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 dell’11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810 – 01). Ciò vuol dire che, quando oggetto della contestazione è un reato associativo, il thema decidendum in relazione al quale vanno misurate le regole dell’art. 192 cod. proc. pen. consiste nella condotta partecipativa o direttiva (a seconda della contestazione) e cioè nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non rileva perciò che le dichiarazioni dei collaboratori non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all’accusato (non sempre in sé illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacché il "fatto" da riscontrare non è il singolo comportamento dell’associato, bensì la sussistenza di un suo stabile contributo al sodalizio, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare (Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009,Vernengo e altri, Rv. 244460 – 01, in motivazione).
6. Ciò detto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà innanzitutto atto di avere positivamente adempiuto ad uno dei compiti demandati alla Corte d’appello dalla sentenza rescindente, ovvero quello inerente alla verifica della avvenuta formale riapertura delle indagini nei procedimenti precedentemente definiti a carico di IN ON con provvedimenti di archiviazione, da cui erano stati tratti elementi indiziari a suo carico nel presente processo. Mette conto evidenziare, poi, che il compendio probatorio su cui si fonda la decisione impugnata non è più lo stesso, avendo i giudici di secondo grado proceduto ad una robusta 22 rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, attesa la necessità di chiarire alcuni degli aspetti evidenziati nella pronuncia rescindente di annullamento e di decidere anche l’appello del pubblico ministero, tendente, con riguardo al reato di cui al capo 2), al ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado. La Corte d’appello premette anche che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono suscettibili di svolgere, con riguardo a molte circostanze oggetto di accertamento in questo processo, una fondamentale funzione di conferma delle risultanze delle altre prove acquisite, prime fra tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche, già di per sé dotate di autonoma forza probatoria, e le emergenze di altri procedimenti confluiti nel processo. Da questo punto di vista, i giudici di secondo grado affermano, in esordio, che le dichiarazioni dei collaboratori con riguardo a IN ON, per un verso, si riscontrano reciprocamente e, per l’altro, trovano anche molteplici significativi riscontri esterni. Si tratta, pertanto, di misurare questa asserzione alla luce dei motivi articolati nel ricorso dei difensori di ON.
7. Il primo motivo censura sostanzialmente la violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il conseguente vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata in punto di responsabilità di ON per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Giacché il motivo si snoda attraverso una critica della sentenza d’appello con riferimento a ciascuno degli indici fattuali rivelatori della partecipazione dell’imputato all’associazione, si è ritenuto opportuno in precedenza di riportare piuttosto analiticamente i relativi passaggi della pronuncia impugnata, cui pertanto si può in generale rimandare per quello che riguarda la ricostruzione delle risultanze processuali prese in considerazione dai giudici in sede di rinvio.
7.1 Quanto alla parte relativa al periodo precedente a quello cristallizzato nella contestazione (“dal 2004 e tutt’ora permanente”), il collegio, innanzitutto, non dubita della potenziale rilevanza probatoria di elementi fattuali collocabili in un ambito cronologico anteriore al tempo del commesso reato. Come si è osservato, la partecipazione all’associazione richiede di valutare una serie di indicatori fattuali, tra i quali possono a ragion veduta rientrare il tipo di percorso criminale che ha preceduto l’adesione, la pregressa affidabilità criminale dimostrata dall’adepto, il contesto ambientale e familiare in cui è maturata la decisione di entrare a far parte del sodalizio criminoso. In questa prospettiva, la sentenza impugnata evidenzia congruamente la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori (SE, RO, TO, AL) circa il coinvolgimento di IN ON in un gruppo di c.d. “giovani leve” della ‘ndrangheta e la sua partecipazione alla commissione di una serie di delitti predatori, in genere incaricati da alcuni esponenti di rilievo della famiglia ND AC (dal rapporto con la quale deriva il gruppo criminale di ‘ndrangheta reggiana dei ON) cui erano destinati i proventi degli illeciti. Ma, soprattutto, appare assai significativo – quale elemento di riscontro circa il fatto che quel periodo di ”apprendistato” criminale era funzionale ad un graduale inserimento stabile del ricorrente nell’associazione di stampo mafioso – il contenuto dell’intercettazione ambientale del 9.3.1999, tratta dalla indagine denominata Pendolino, di una conversazione tra IN ON e il fratello maggiore LI e già ampiamente citata dalla sentenza di primo grado. La Corte d’appello argomenta in modo adeguato, oltre che congruente con il tenore 23 testuale del dialogo tra i due, in ordine al fatto che dal colloquio emergono la adesione precoce del ricorrente alle logiche ‘ndranghetistiche, la sua conoscenza delle vicende del clan, il suo ulteriore indottrinamento da parte del fratello maggiore, il suo rapporto con il boss LI ND AC, il suo coinvolgimento ad opera di LI ON nelle strategie e nella programmazione dell’attività del clan. Si tratta di un dato di indubbia valenza indiziaria – non avversato dal ricorso dal punto di vista storico – che è suscettibile di rientrare in quella serie di indicatori fattuali già individuati a titolo esemplificativo dalle Sezioni Unite IN e Modafferi, tra i quali sono stati espressamente citati «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova"» e il contesto ambientale in cui è maturata la decisione di appartenere all’associazione. Il contenuto della conversazione non è affatto neutro ovvero estraneo rispetto al thema probandi e può concorrere alla dimostrazione della partecipazione di IN ON alla ‘ndrangheta, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ci sia un rapporto di consanguineità tra il nuovo associato e gli organi direttivi del gruppo ed emerga che l’impegno di un membro della famiglia non risponda solo a un rituale rispetto dei vincoli di parentela ovvero ad automatismi di tipo familiare, ma si manifesti attraverso la espressa condivisione delle finalità del sodalizio criminoso e la reciproca volontà della loro attuazione. In altri termini, la gestione del clan da parte dei ON non è un dato irrilevante dal momento che il legame familiare non elide la finalizzazione teleologica associativa (e della specifica associazione prevista dall’art. 416 bis cod. pen.) delle condotte del ricorrrente.
7.2 Quanto all’omicidio di NI GO, è da rilevarsi, fermo restando che IN ON non risulta nemmeno processato per questo fatto, che la Corte d’appello premette che le nuove acquisizioni ex art. 603 cod. pen. hanno consentito di superare le obiezioni della sentenza rescindente sulla necessità di esaminare lasserito contrasto delle dichiarazioni dei collaboratori, tra loro e con le sentenze irrevocabili a carico di altri imputati. Gli elementi nuovi sono costituiti dagli interrogatori di RO, AL e OR (p. 127 della sentenza di appello), prima ancora acquisiti e utilizzati dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro nei processi all’esito dei quali sono stati condannati LI ND AC, NE ND AC, EL CO e GI BR quali responsabili dell’omicidio (anche le relative sentenze sono state acquisite nel giudizio di rinvio), e da una consulenza svolta nel processo a carico dello stesso BR sull’impiego di schede telefoniche. La sentenza impugnata si sofferma sulle dichiarazioni di RO e AL, che concordemente affermano la partecipazione di IN ON all’omicidio. In particolare, AL ha dichiarato che il ricorrente, proveniente apposta da Reggio Emilia, partecipò con compiti di vedetta, mentre RO – peraltro, autoaccusatosi di essere stato lui stesso personalmente coinvolto nelle attività preparatorie dell’omicidio – ha attribuito a ON la responsabilità della fornitura di schede telefoniche e della operazione del c.d. “scappotto”. La Corte d’appello mostra di annettere maggiore rilevanza alle dichiarazioni di RO, sia in quanto testimone diretto dell’incontro avvenuto alcune settimane prima dell’omicidio a UT tra NE ND AC e IN ON (giunto a portare il saluto dei EL), in cui il primo mise a parte il secondo della necessità che la sua famiglia “scendesse” in Calabria per portare a compimento l’omicidio di NI GO, sia perché lui pure aveva preso parte, benché in una diversa fase, al fatto omicidiario e le sue informazioni al riguardo erano da considerarsi dettagliate e affidabili. Ciò posto, i giudici di rinvio evidenziano che l’affermazione di RO secondo cui 24 IN ON aveva fornito due schede telefoniche da utilizzare nella complessiva azione omicidiaria ha trovato un riscontro negli accertamenti della DIA di Bologna, da cui è risultato che GI BR contattò, nei momenti e nei luoghi dell’uccisione di GO, una scheda telefonica, priva di intestatario e attivata un anno prima in provincia di Reggio Emilia, la quale fu utilizzata per la prima volta il 25.3.2004 in spostamento verso UT e, tra le altre, anche mediante il suo inserimento nel telefono con IMEI in uso a IN ON. Da quel momento, la scheda fu utilizzata con un altro apparecchio e sempre per contattare persone coinvolte nell’omicidio GO, fino al 10.5.2004 (giorno, in cui fu appunto BR l’ultimo a entrare in contatto con il telefono nel quale era inserita, in occasione dell’omicidio), dopo di che fu non a caso dismessa. A questo proposito, il ricorso propone la eccezione di inutilizzabilità dei dati del traffico telefonico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021. Sotto questo profilo, deve osservarsi che l’art. 1, comma 1-bis, del citato d.l. quale introdotto dalla la legge di conversione n. 178 del 2021 ha previsto una disciplina transitoria, consentendo l’utilizzabilità, a carico dell’imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano valutati unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen., oltre che dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. Di conseguenza, l’utilizzazione dei dati del traffico telefonico da parte della Corte d’appello è avvenuta nell’ambito di questa previsione derogatoria e in modo aderente ai principi dettati in materia della giurisprudenza di legittimità. Per un verso, in tema di utilizzabilità dei dati contenuti in tabulati telefonici, per "dati del traffico telefonico" devono intendersi tutti i dati cd. "esteriori" della conversazione telefonica, diversi dal suo contenuto e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione e, quindi, anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude (Sez. 5, n. 8968 del 24/2/2022, Fusco, Rv. 282989 - 01). Inoltre, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 5/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 - 01) Altro significativo elemento di riscontro al narrato di RO è costituito dalla circostanza che nei giorni immediatamente precedenti l’omicidio di GO – il 7.5.2004 – IN ON si trovava in Calabria e fu controllato dai Carabinieri di Torre Melissa sulla strada statale 106, peraltro in compagnia di due persone che i collaboratori di giustizia pure avevano autonomamente indicato come soggetti che avevano preso parte, con ruoli omologhi a quelli del ricorrente, al fatto omicidiario. Tanto consente di superare innanzitutto il rilievo della sentenza rescindente sulla solo apparente convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RO, AL e 25 TO in ordine al ruolo avuto da IN ON nell’omicidio di NI GO. I giudici del rinvio, infatti, conservando inalterata la cognizione dell’intero compendio probatorio, in esso incluse anche le eventuali integrazioni in sede di rinnovazione dell’istruttoria, sono pervenuti alla enucleazione di rilevanti elementi di riscontro alle dichiarazioni di uno dei collaboratori, integrando e completando la motivazione della sentenza annullata. In questo modo, la chiamata di correo di RO risulta sorretta da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità all’odierno ricorrente, di guisa che la sentenza fa una corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/5/2023, Cauchi, Rv. 284840 – 01; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528 - 01). In questa diversa piattaforma indiziaria, allora, anche le dichiarazioni di AL e di TO – che hanno essi stessi attestato la partecipazione di IN ON all’omicidio di GO, sia pure con un livello di minore dettaglio, quanto al ruolo che il ricorrente avrebbe svolto – sono suscettibili di essere considerati un riscontro alle dichiarazioni di RO, a seguito di una loro valutazione da operarsi pur sempre unitamente agli altri elementi estrinseci di prova, in maniera tale che sia verificata la concordanza delle dichiarazioni stesse sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/9/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01).
7.3 Quanto al possesso delle armi, dalla ricostruzione delle dichiarazioni dei collaboratori AL e RO si evince che razionalmente non è stato colto tra esse contrasto quanto alla destinazione delle armi in possesso delle quali IN ON fu arrestato in flagranza il 21.2.2005 dai Carabinieri di Marchirolo. Entrambi i collaboratori hanno riferito che le armi erano state procurate nell’interesse della ‘ndrangheta emiliana di LI ON, ma AL ha specificato, rispetto a RO, che in particolare l’uso che ne doveva essere fatto era quello finalizzato all’omicidio di IU IO, da poco scarcerato e inviso alla cosca ND AC. Correttamente la Corte d’Appello ha affermato che non potesse ravvisarsi contrasto tra i due collaboratori, dovendo solo tenersi conto che AL, in quanto più intraneo all’associazione rispetto a RO, era in possesso di maggiori informazioni. Resta, quindi, che il narrato del secondo non confligge con quello del primo, ma ha più semplicemente ad oggetto una circostanza più generale, di cui quella riferita da AL costituisce una specificazione. Non erra la sentenza impugnata, pertanto, quando afferma che le dichiarazioni dei collaboratori su questo punto della vicenda associativa di IN ON si riscontrano reciprocamente, giacché sono concordanti sul nucleo essenziale del narrato e non divergono tra loro;
piuttosto, i due dichiaranti hanno una diversa consistenza cognitiva, che tuttavia non autorizza affatto a concludere che una delle versioni sia connotata da insufficiente attendibilità o da insanabile genericità. 26 La Corte d’appello si confronta congruamente anche con il rilievo della sentenza rescindente circa la necessità di escludere che le armi “fossero servite all’imputato per continuare a perpetrare le azioni criminali violente (rapine) che ne avevano segnato la gioventù”. Sotto questo profilo, è stato ragionevolmente considerato che: a) l’episodio in questione, verificatosi nel 2005, era di non poco successivo agli anni in cui le c.d. “giovani leve” si dedicavano alle rapine, l’ultima delle quali, infatti, risalente al 1999; b) il numero e, soprattutto, le caratteristiche delle armi (fucili a pompa e carabine con cannocchiali di precisione, compresi i silenziatori) rinvenute nella disponibilità di IN ON non erano confacenti (per eccesso) rispetto alla loro destinazione alle rapine, anche perché non poco ingombranti. A ciò si aggiunga che la Corte d’appello ha ritenuto convenientemente di reperire elementi di riscontro circa la consuetudine di IN ON con armi dell’associazione sia in una dichiarazione di AL relativa all’affidamento all’odierno ricorrente da parte di AE LA, cui lui stesso assistette, di una pistola cal. 9x21 da consegnare a LI ND AC, sia in un passaggio della già citata conversazione del 9.3.1999, nel quale LI ON aveva accennato con IN ON ad un’occasione in cui insieme avevano spostato una cospicua quantità di armi da un capannone ad un deposito di GI BR.
7.4 Quanto al contrabbando di gasolio, il rilievo fondamentale della sentenza rescindente atteneva al fatto che non fosse chiaro se l’attività era riferibile all’associazione o alla sola attività imprenditoriale dei EL ON. A questo proposito, la sentenza impugnata cita l’intercettazione ambientale in tavernetta del 20.2.2013, in cui LI ND AC indirizza due interlocutori siciliani presso IN ON al fine di scaricare un trasporto di gasolio in Emilia: il che è evidentemente indice del fatto che il ricorrente era collegato a ND AC e non agisse per esclusivo interesse familiare. Cita anche le risultanze delle indagini cc.dd. IL e Grimilde, da cui è emerso che il traffico di gasolio fosse gestito dall’associazione, dalla Calabria all’Emilia. I giudici di secondo grado fanno riferimento, inoltre, alle dichiarazioni dei collaboratori AL e IG, da cui risulta sostanzialmente che l’affare del gasolio era gestito tra i sodali, sia pure ciascuno con una certa autonomia. La sentenza aggiunge anche diversi elementi di riscontro, i più significativi dei quali sono, per un verso, la circostanza dell’impiego di un deposito di FR RA (noto affiliato, condannato per i reati di associazione mafiosa e di false fatturazioni) come elemento dimostrativo della riconducibilità dell’affare alla cosca emiliana e, per l’altro, alcuni appunti trovati su un ipad di AL, i quali, unitamente all’esame della movimentazione bancaria sul conto della polacca “Pekao” intestato ad una società dello stesso AL, comprovavano che l’acquisto nel settembre 2013 di una partita di gasolio in Polonia – di cui aveva parlato il collaboratore – doveva avvenire ad opera dei ON e dello stesso AL. In definitiva, la Corte d’appello considera che l’attività era di interesse della cosca (con il coinvolgimento di diversi personaggi di spicco), in quanto avente ad oggetto una materia prima essenziale per i settori economici in cui era infiltrata (trasporti, edilizia, scavi), e veniva esercitata con modalità illecite, patrimonio comune degli “accoscati”. Il ricorso non si confronta con queste conclusioni, ma sollecita piuttosto una diversa lettura delle dichiarazioni di AL su alcuni aspetti di contorno, che tuttavia non sono suscettibili di inficiare la affermazione secondo cui i EL ON erano dediti al 27 commercio illecito di gasolio pur sempre in una dinamica di tipo associativo anziché per proprio esclusivo conto.
7.5 Quanto alla falsa fatturazione, la sentenza rescindente aveva rilevato che i riferimenti della sentenza annullata alla “Edilpiovra” riguardassero un periodo precedente alla contestazione e che non fosse stato provato che il personale coinvolgimento di IN ON, anche per il tramite della “IA s.r.l.”, era funzionale agli interessi dell’associazione. Ora, l’elemento di novità preso in considerazione dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio è costituito, innanzitutto, dall’esame in sede di rinnovazione dibattimentale all’udienza del 28.11.2023 del luogotenente D’GO, il quale ha riportato l’esito di alcune operazioni di polizia tributaria condotte tra il 2012 e il 2013 e il tenore di alcune intercettazioni, da cui sono risultati rapporti della IA s.r.l. con molte imprese gravitanti nella c.d. “galassia ‘ndranghetistica”. Tra le altre, la sentenza evidenzia, in particolare, una operazione del 2012 riportata dal teste, che rappresenta un puntuale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore IG circa il meccanismo attraverso il quale IN ON partecipava alle operazioni di falsa fatturazione. Anche gli esiti delle perquisizioni a carico del ricorrente sono suscettibili – sottolinea la Corte d’appello – di riscontrare il narrato dello stesso IG circa la disponibilità da parte di IN ON di cospicue somme di denaro in contanti per finanziare le operazioni di false fatturazioni dei sodali della cosca. Altro elemento nuovo di riscontro è la sentenza irrevocabile del processo c.d. Valpolicella, acquisita dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio all’udienza del 14.11.2023, da cui risulta che, come emerso dalle attività di intercettazione, IN ON nel 2014 e nel 2015 cooperò con l’affiliato RA FR nell’attività di falsa fatturazione, quale modalità di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività associative illecite secondo i meccanismi consueti della cosca emiliana di ‘ndrangheta. La sentenza impugnata cita anche la vicenda della società DU RR, per affermare che la stessa ebbe rapporti con società cartiere riconducibili ad altri appartenenti alla ‘ndrangheta. A fronte di tale ricostruzione, il ricorso, in ordine a questo tema di prova, muove alla sentenza impugnata censure generiche, che appuntano l’attenzione essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore AL, trascurando tuttavia di considerare che è principalmente sulle dichiarazioni di IG che la Corte d’appello fonda le proprie conclusioni sulle false fatturazioni e che peraltro tali dichiarazioni sono assistite da elementi di riscontro idonei a superare i rilievi della sentenza rescindente.
7.6 Quanto alla intestazione fittizia di società, la sentenza rescindente, per vero, non contiene rilievi specifici in ordine alla sua rilevanza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. In ordine a tale aspetto, la Corte d’appello, dopo avere proceduto ad una cronologia della costituzione delle società riconducibili ai EL ON, cita alcune intercettazioni dei procedimenti denominati Idra ed IL, rivelatrici della strategia della intestazione fittizia delle società come funzionale allo svolgimento di attività imprenditoriale, rimanendone soci occulti, nonché le vicende del procedimento di prevenzione nei confronti degli stessi EL ON. Il ricorso contesta che non ne risulti per questa via dimostrato che l’attività dell’unica società di cui IN ON risultava socio – l’Ambiente Design S.c.a.r.l. – avesse avvantaggiato la cosca piuttosto che il mero nucleo familiare del ricorrente e, più in generale, 28 che le vicende societarie richiamate in sentenza avessero apportato un vantaggio alla consorteria criminale. La sentenza impugnata, tuttavia, non è evasiva sul punto perché, per un verso, argomenta, in generale, che l’attività imprenditoriale dei ON per il tramite di tutte le società loro variamente riconducibili era condivisa con i sodali ‘ndranghetisti, come dimostrato dall’acquisto del 50% delle quote della Ambienti Design, operazione partecipata da AE LA e OR CO, e, per altri verso, che anche la IA s.r.l. aveva rapporti con molte imprese del sistema ‘ndranghetistico. Inoltre, la Corte d’appello richiama l’interdittiva antimafia del 2011, relativa ad un contratto della IA s.r.l. con una società controllata dal Ministero dell’Economia, in cui la figura di IN ON è stata ritenuta strettamente collegata alla cosca ND AC.
7.7 Quanto alla partecipazione ai summit di ‘ndrangheta, la sentenza rescindente aveva evidenziato la genericità delle dichiarazioni del collaboratore SE in ordine alla partecipazione di IN ON ai summit di Pieve Modolena, nonché l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore AL in ordine alla partecipazione dello stesso ON alle due cene elettorali del 2010 presso il locale di Brescia e alla riunione del 20 marzo 2012 presso il capannone di LA. Per come riportate dalla stessa Corte d’appello, si tratta di dichiarazioni attenenti sommariamente alla circostanza che IN ON fosse quasi sempre presente nel cantiere dei ON a Pieve di Modolena, quando SE vi si recava per “questioni di ‘ndrangheta”. Ma nessuna più precisa informazione esse contengono quanto alla collocazione temporale degli incontri, all’esatto oggetto degli stessi, alla personale partecipazione del ricorrente con ruolo attivo e, in definitiva, alla descrizione di atti o comportamenti allo stesso riconducibili che fossero indicativi di un suo concreto apporto alla discussione di quelli che il collaboratore ha definito “affari” e alla predisposizione o decisione di strategie operative funzionali al perseguimento degli interessi della consorteria. Per quello che riguarda, in secondo luogo, le dichiarazioni di AL, la sentenza impugnata, per un verso, non menziona più le cene elettorali di Brescia del 2010, su cui pure la sentenza rescindente aveva svolto rilievi. Per altro verso, la Corte d’appello, quanto all’incontro del 20.3.2012 al capannone di LA, ribadisce, in termini di non manifesta illogicità, l’attendibilità del riconoscimento fotografico di AL e confuta la critica relativa al luogo in cui era parcheggiata la Audi dei ON con l’osservazione che si trovava dinanzi al capannone di LA piuttosto che dinanzi al vicino capannone della IA. . Ciò detto, la genericità delle dichiarazioni ovvero l’assenza di riscontri al narrato dei collaboratori su questo tema di prova dovranno essere considerate nell’ambito della più ampia valutazione complessiva della eventuale appartenenza del ricorrente all’associazione mafiosa, giacché – per come sopra argomentato – il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato, bensì la sussistenza di un suo stabile contributo al sodalizio criminoso.
7.8 Quanto ai dialoghi intercettati nella tavernetta di LI ND AC, la sentenza rescindente aveva evidenziato l’opinabilità dell’interpretazione del contenuto della conversazione del 5.1.2013 e, pertanto, la necessità che fosse “corroborata, nella sua valenza rappresentativa del rapporto di fiducia tra il capo della associazione cutrese e l’imputato, di concreti ed univoci elementi fattuali”. In proposito, la sentenza impugnata cita innanzitutto, quale elemento di novità, la 29 deposizione nel giudizio di rinvio del luogotenente D’GO, il quale ha riferito del riascolto delle conversazioni con più sofisticati strumenti tecnici, in sinergia con la visione dei filmati registrati dalle telecamere che erano state installate presso l’immobile di ND AC. Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene provato, sulla base dei complessivi elementi disponibili, che IN ON nell’estate del 2012 in diverse occasioni si fosse recato, alla guida di un’autovettura a lui intestata e in uso, alla tavernetta nel periodo del suo imminente matrimonio e spiega adeguatamente (mediante il riferimento a precise circostanze di fatto e all’indiscusso tenore dei colloqui) perché l’oggetto delle conversazioni a cui egli partecipò o assistette era tale da potersene ricavare la sua intraneità alla ‘ndrangheta. La sentenza richiama, poi, anche successive conversazioni intercorse nel 2013 tra ND AC e terze persone, dalle quali ritiene di trarre ulteriori riferimenti a IN ON, che valuta come suscettibili di contribuire a definire ancor meglio il suo ruolo nella ‘ndrangheta. La prima è proprio la conversazione del 5.1.2013, la quale è oggetto anche dell’attenzione della sentenza rescindente. Il ricorso lamenta che la Corte d’appello non si sia confrontata con la consulenza di parte, con la quale era stato sostenuto, in base ad analisi foniche, che, laddove era stato trascritto che i colloquianti pronunciassero il nome “Carminuzzu”, si doveva intendere, in realtà, che avessero pronunciato il nome “Carluzzu”, di guisa che rimaneva indimostrato che si riferissero, come ritenuto dai giudici, a IN ON. Tuttavia, la pronuncia impugnata argomenta, in primo luogo, che i dubbi formulati dalla difesa sono stati definitivamente fugati dal riascolto delle conversazioni, in cui la parola “Carminuzzu” è chiaramente distinguibile e non può essere confusa con altre. Non solo, ma la Corte d’appello adempie anche al mandato della sentenza rescindente di allegare concreti elementi fattuali di supporto alla ipotesi che si parli effettivamente di IN ON, evidenziando che: a) il nome “Carminuzzu” è espressamente riferito a un soggetto al contempo individuato dai colloquianti come il fratello di “LI”; b) si fa riferimento al fatto che si tratti di persone interessate da un curriculum penale di tutto rispetto (“cristiani fuori legge”) e operanti al NO;
c) anche in precedenti conversazioni ND AC chiama il ricorrente con il diminutivo di “Carminuzzu”; d) nell’Italia settentrionale non risultano operanti nella cosca altri soggetti che siano EL con i medesimi nomi di battesimo. Tali elementi consentono di ritenere ragionevolmente convalidata la conclusione secondo cui le persone proposte da ND AC ai suoi interlocutori come adatte a riscuotere con maniere illecitamente “persuasive” i loro crediti vantati al NO siano i EL LI e IN ON. La secondo conversazione è quella del 20.2.2013, nella quale ND AC, parlando con due interlocutori di origine siciliana che hanno necessità di organizzare il trasporto di gasolio, suggerisce loro – dopo aver accennato ad un trasportatore che rifornisce Verona – di rivolgersi ai ON, e in particolare a PP (“EP”) ND ON e a IN ON. Anche in questo caso le censure difensive si appuntano sull’interpretazione letterale della conversazione, e ciò sulla base della medesima consulenza tecnica di parte, secondo cui la parola “ON”, riportata nella trascrizione del dialogo, debba essere intesa invece come la parola “LC. Su questo punto, la sentenza impugnata opera innanzitutto un riferimento al riascolto 30 della conversazione, da cui ricava che il dato sonoro non si presti alla possibilità di una interpretazione alternativa rispetto a quella posta a base della decisione appellata, e ciò anche a seguito di un confronto acustico con la parola “LC come indiscutibilmente pronunciata da ND AC in una precedente conversazione intercettata il 22.7.2012. In secondo luogo, la Corte d’appello rileva in modo convincente che i EL NC e IN LC – che nell’ipotesi alternativa sarebbero i soggetti che ND AC indicava ai suoi interlocutori – non risultavano avere mai operato nel settore del contrabbando di gasolio e tantomeno lontano da UT, mentre invece era ampiamente risultato che i ON operassero illecitamente nello stesso settore e si avvalessero di un deposito condotto a Verona dall’affiliato RA FR. In definitiva, pertanto, le censure articolate nel ricorso su questo profilo non sono suscettibili di inficiare la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi, essenzialmente, nella sollecitazione della attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso da quello fatto proprio dai giudici della decisione impugnata. In sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; per il generale inquadramento della questione sul punto v. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Non si è trattato del caso di specie, in cui invece, la Corte d’appello ha, per un verso, spiegato in modo adeguato le ragioni per cui la esegesi alternativa proposta dal consulente di parte non fosse tecnicamente condivisibile e ha, per altro verso, proceduto ad una ragionevole spiegazione della complessiva congruità della trascrizione della polizia giudiziaria, ricostruendo, attraverso l’interpretazione dei riferimenti (a nomi, situazioni, attività, luoghi, etc.) contenuti nell’intercettazione, il significato più plausibile della conversazione. In questo modo, i giudici del rinvio hanno fatto buon governo dei criteri di valutazione delle espressioni adoperate dai colloquianti con una motivazione non manifestamente illogica, che pertanto si sottrae al sindacato di legittimità.
7.9 Quanto alla partecipazione di IN ON alle strategie difensive da attuare nel processo c.d. IL, la questione posta dalla sentenza rescindente riguardava la riconducibilità dell’indubbio attivismo di IN ON a meccanismi di tutela della sopravvivenza dell’associazione piuttosto che a sentimenti di affezione familiare. Ora, è opinione del collegio che la valutazione delle emergenze probatorie enucleate dalla sentenza impugnata con riferimento a questo peculiare aspetto della vicenda associativa dei ON debba essere apprezzata nella sua logicità, senza la pretesa di fissare un rigido discrimine tra ruolo associativo e solidarietà familiare, quasi come se l’una cosa escludesse l’altra (ciò che non trova conferma alcuna sul piano logico e delle massime d’esperienza) e, a maggior ragione, ove la questione debba essere esaminata con riferimento ad un sodalizio criminale fondato in maniera nient’affatto marginale anche su legami di tipo parentale. In questa prospettiva, il punto di partenza deve essere costituito dalla circostanza che nel processo c.d. IL i EL di IN ON rispondevano principalmente del reato di promozione e direzione pluriaggravata dell’associazione di ‘ndrangheta operante nel territorio di Reggio Emilia. 31 I relativi processi – definiti con rito abbreviato separatamente per LI e per NL – sono stati celebrati in epoca abbastanza recente (le rispettive sentenze di condanna sono divenute irrevocabili per il primo nel 2018 e per il secondo nel 2022) e comunque in epoca sensibilmente successiva alla data del 2004, in cui è stato fissato nel presente processo l’inizio del tempus commissi delicti per IN ON. Dunque, i due non erano imputati per fatti di carattere meramente personale, ma quali magnae partes di un organismo associativo, cui apparteneva – secondo l’ipotesi accusatoria qui sottoposta a vaglio – anche l’odierno ricorrente. Si può affermare, dunque, che ogni condotta posta in essere da IN ON per contribuire alla strategia difensiva da attuare nei processi a carico dei EL aveva, in primo luogo, il risultato pratico di avvantaggiare anche l’associazione nelle persone dei loro dirigenti apicali, il cui ruolo era evidentemente determinante nell’economia del funzionamento efficiente del sodalizio criminale. La condotta consistente nella azione di discredito delle persone offese e delle istituzioni, se non addirittura di subornazione dei testimoni, rivestiva, pertanto, dal punto di vista oggettivo una indubbia rilevanza causale rispetto alla permanenza in vita e all’operatività dell’associazione. Se è così, la circostanza che l’attivismo di IN ON potesse essere dettato anche da motivazioni di carattere affettivo non esclude che esso fosse espressione prima ancora del suo impegno di essere a disposizione dell’associazione con carattere di continuità, nella indiscutibile consapevolezza delle ricadute della sua opera a favore sia del gruppo criminale che dei suoi principali singoli esponenti. In questo contesto, deve considerarsi, allora, che ogni azione di IN ON inseritasi causalmente in questa strategia (anche quelle più semplici di registrazione delle udienze o di veicolazione di messaggi dal fratello NL ad altri sodali) era concretamente una manifestazione di solidarietà associativa, oltre che familiare. Anche la valutazione di questo segmento probatorio, dunque, va integrata, senza parcellizzazioni della lettura dei dati acquisiti, nel quadro più complessivo dell’apprezzamento della condotta del ricorrente nell’intero periodo temporale preso in considerazione, nell’ottica peculiare di verificare se abbia complessivamente costituito un contributo causalmente rilevante al rafforzamento del sodalizio criminale di stampo mafioso, e conseguentemente alla lesione del bene tutelato. Nell’ambito di tale tipo di valutazione, infatti, la condotta concretamente lesiva non è solo quella strettamente illecita in sé, ma quella che lo diventa in quanto contribuisce a realizzare l’evento lesivo del reato associativo: la lesione deriva non dal semplice compimento di singoli atti, ma dalla conseguita efficienza dell’organismo costituito per effetto di questi atti.
7.10 Così compendiate le doglianze scandite con il lungo e articolato primo motivo di ricorso, il giudizio d’insieme sulla loro fondatezza deve, allora, essere conclusivamente calibrato sulle indicazioni dalla sentenza rescindente, che aveva posto due problemi: 1) la necessità di individuare condotte causali di IN ON, strumentalmente orientate, superando in tal modo ogni rischio di attribuirgli responsabilità da status (familiare); 2) la necessità, una volta eventualmente individuate le condotte, di verificare se fossero assistite da adeguata prova. Sotto il primo profilo, è possibile affermare, alla stregua delle considerazioni che sono state sopra espresse con riferimento a ciascuna delle singole censure in cui si articolava il motivo di ricorso, che la sentenza individui in modo congruo e appropriato la condotta 32 associativa di IN ON. Tenuto conto – secondo quanto già ampiamente considerato – che il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è integrato dalla prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale con riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, si può ritenere che siano state enucleate condotte idonee a configurare la stabile compenetrazione del ricorrente nella rete dei rapporti di intraneità associativa, con l’assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell’organizzazione. La condotta descritta nell’imputazione se indicava alcuni indicatori emersi nelle indagini non era chiusa, proprio per la formula esemplificativa adoperata e sopra ricordata, introdotta dall’espressione “in particolare”, alla minuziosa ricognizione di indici di partecipazione all’associazione cui hanno inteso procedere le sentenze di merito. In tale contesto, va operata una valutazione d’insieme, nell’ambito della quale apprezzare se sussista un numero di indici tale da dimostrare l’inserimento del ricorrente nell’organizzazione criminale e da consentire l’individuazione del ruolo da lui svolto. Vale a dire se – in ossequio alle indicazioni contenute nelle già richiamate sentenze IN e RI – egli fosse in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, mediante il compimento di "atti di militanza associativa", tesi ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico. In questa prospettiva, gli indicatori fattuali complessivamente individuati dalla Corte d’appello consentono di ritenere che, sulla base delle regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, sia ravvisabile la “messa a disposizione” dinamica e fattiva di IN ON con carattere di stabilità e consapevolezza. Come affermato dalla giurisprudenza più volte richiamata, la "messa a disposizione" non può considerarsi come un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua innegabile connotazione di immaterialità, sicché ai fini della sua valutazione vengono in rilievo gli elementi di fatto e le circostanze concrete, tratti da elementi di contesto e capaci di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell’associato a favore della consorteria mafiosa, in ragione della situazione concretamente considerata. Nel caso di specie, elementi di questa valenza sono stati adeguatamente enucleati dalla sentenza rescissoria. Superato in tal modo il primo profilo, la Corte d’appello ha poi adeguatamente affrontato anche il problema della prova, che si fondava per larga parte sulle dichiarazioni dei collaboratori. In relazione agli indicatori fattuali su cui la sentenza rescindente aveva segnalato aspetti critici, i giudici di secondo grado hanno meglio specificato le parti in cui le dichiarazioni dei collaboratori sì riscontrano reciprocamente e hanno aggiunto una serie di elementi di conferma esterni, tratti dalla rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di rinvio. In questo modo, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato (Sez. 1, n. 17370 del 12/9/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01). 33 In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528 - 01). Ne consegue, alla luce di quanto fin qui osservato, che il primo motivo di ricorso è da considerarsi complessivamente infondato.
8. Il secondo motivo di ricorso contesta l’attribuzione a IN ON anche di un ruolo apicale nell’associazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia. Si censura, in particolare, che la sentenza impugnata abbia proceduto al mero assemblaggio dei contenuti istruttori, facendone discendere la dimostrazione, oltre che della intraneità di IN ON alla consorteria emiliana, anche dell’esercizio in concreto, da parte sua, di un ruolo direttivo in seno ad essa, e ciò essenzialmente sulla base di dichiarazioni generiche dei collaboratori di giustizia. Il ricorso evidenzia anche profili di contraddittorietà della motivazione nel fatto che, pur mutuando le dichiarazioni dei collaboratori che indicavano il ricorrente quale “reggente” della cosca, valorizza al contempo alcune condotte di IN ON – come quelle con cui operava sostanzialmente da tramite tra i EL detenuti e l’esterno – che costituivano, piuttosto, l’esercizio in concreto di compiti meramente esecutivi. A questo proposito, va da subito osservato che è ben possibile che uno stesso agente svolga, anche contemporaneamente o successivamente, plurime condotte di quelle descritte nella fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., siano esse miste ovvero tutte qualificate: per esempio, un semplice partecipante può diventare dirigente od organizzatore. Poiché le diverse condotte sono altrettante forme tipiche dell’atto individuale di associazione, la loro pluralità non vale a superare l’unicità del rapporto dell’agente con l’associazione, sia pure nelle sue diverse articolazioni. Unico, dunque, rimane l’atto associativo anche quando i ruoli cambiano o si cumulano. Nel caso di specie, l’assunzione di un ruolo apicale da parte di IN ON è stata ragionevolmente collegata per lo più ai periodi di detenzione dei EL NL e LI, in occasione dei quali il ricorrente, anche in virtù della forte coesione di carattere familiare alla base della consorteria criminale, subentrava ai congiunti nella funzione di rappresentanza dell’associazione, sia nei rapporti con l’esterno che verso i sodali. A questo proposito, la sentenza impugnata opera un conveniente richiamo alle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno descritto la famiglia ON come un gruppo unito e indivisibile, nel contesto del quale il ruolo di IN crebbe con il passare degli anni, anche per effetto delle sue indubbie capacità di intessere relazioni e di curare gli “affari” della cosca nei vari settori economici in cui operava illecitamente. Nel tempo, IN ON – secondo i collaboratori – venne sempre più assumendo decisioni di rilievo nella gestione del patrimonio illecito e degli investimenti e tale suo ruolo “vicario” dei EL si espandeva vieppiù nei periodi della loro detenzione, durante i quali rivestiva effettivamente il compito di reggere il sodalizio, assumendo di fatto una posizione di coordinamento e di raccordo tra i capi ristretti in carcere e gli altri sodali nonché incaricandosi della responsabilità di prendere decisioni nell’interesse dell’associazione e di fungere da punto di riferimento per partecipi e terzi. La Corte d’appello, peraltro, ha logicamente tratto elementi di riscontro alle propalazioni 34 dei collaboratori dalla riconosciuta attività gestoria dei sistemi delle false fatturazioni e della fittizia intestazione di società da parte di IN ON nonché dal comprovato accrescimento del suo impegno di tipo organizzativo interno al clan nel corso del processo c.d. IL, coincidente con lo stato di restrizione personale dei EL, per il tramite di condotte certamente volte ad assicurare la funzionalità della struttura operativa dell’associazione e a coordinarne l’attività. Anche in relazione a questo profilo probatorio, si può ritenere, dunque, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio – già precedentemente richiamato – secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da plurimi collaboratori di giustizia possono riscontrarsi reciprocamente, secondo una valutazione a cui procedere unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità. Il ricorso la contrasta essenzialmente per il tramite del rilievo che le condotte attribuite a IN ON, ove anche provate (ciò che si può a questo punto ritenere acquisito, a seguito della valutazione di infondatezza del primo motivo), non sarebbero sufficienti per affermare che sia riconoscibile un suo ruolo organizzativo o direttivo, se non a pena di violazione di legge in relazione all’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. Tuttavia, la funzione direttiva di una associazione per delinquere è di fatto assunta da colui che svolga un’opera di coordinamento delle attività del sodalizio criminale. "Capo" è non solo il vertice dell’organizzazione, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/2/2021, Serio, Rv. 280890 – 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/6/2016, Pugliese, Rv. 267464 - 01) Peraltro, in tema di associazione per delinquere, anche la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative (Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011, Bianchi, Rv. 250491 – 01; Sez. 6, n. 1793 del 3/6/1993, dep. 1994, De Tommasi e altri, Rv. 198579 – 01). Il ruolo di organizzatore non compete solo all’iniziatore dell’associazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, assuma, anche progressivamente, un ruolo in virtù del quale sovrintende alla gestione di esso o assume di volta in volta funzioni decisionali. La sentenza impugnata espone adeguatamente le ragioni per le quali gli elementi emersi nei confronti di IN ON siano idonei ad integrare a suo carico una condotta “qualificata” di associazione, con una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, e senza dare luogo ad alcuna violazione della legge penale. Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, è da considerarsi infondato.
9. Quanto al terzo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., la valutazione della doglianza deve muovere dal dato, affermato dalla sentenza e non avversato dal ricorrente, secondo cui la natura armata dell’associazione di ‘ndrangheta emiliana di cui si discute è stata già riconosciuta – a seguito dell’operazione c.d. IL – in diverse pronunce irrevocabili di condanna nei confronti di altri partecipi al gruppo criminale. Si tratta di un dato di sicura rilevanza, perché, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità di armi non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti 35 di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01). Peraltro, anche per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" la concreta disponibilità di un armamento è deducibile, pur in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). Nel caso di specie, si dispone non solo della affermazione giudiziaria della disponibilità di armi da parte dell’associazione per delinquere di ‘ndrangheta a cui IN ON ha aderito, ma anche dell’accertamento, svolto in questo stesso processo, della personale partecipazione del ricorrente a fatti di sangue commessi nell’interesse dell’associazione e, soprattutto, a condotte di procacciamento di armi da destinare agli usi e scopi del sodalizio criminale. Tanto consente di ritenere destituita di fondamento anche la censura di violazione dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., formulata dalla difesa per non essere stato dimostrato che IN ON avesse la effettiva conoscenza del possesso di armi da parte degli associati o quantomeno che ignorasse per colpa tale circostanza (come richiesto, per esempio, da: Sez. 1, n. 27516 del 18/3/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010 – 01; Sez. 1, n. 7392 del 12/9/2017, dep. 2018, Di MA e altro, Rv. 272403 - 01). In realtà, le fonti probatorie disponibili comprovano, prima ancora, che il ricorrente fosse pienamente consapevole che l’associazione era armata e, anzi, che lui stesso si fosse adoperato per procurare armi da destinare ad un omicidio programmato per eliminare fisicamente un soggetto inviso alla cosca. Il terzo motivo di ricorso, dunque, va disatteso. 10. Con il quarto motivo di ricorso, si censura, in particolare, il difetto di prova circa l’individuazione delle attività dell’associazione che avevano prodotto i flussi finanziari illeciti nonché circa la natura e le dimensioni delle attività economiche che conseguentemente erano state finanziate con la violazione delle ordinarie regole della concorrenza. Si tratta, tuttavia, di doglianza che non coglie nel segno. La sentenza impugnata ha diffusamente dato conto che l’associazione – e, per essa, anche IN ON – fosse dedita ad attività delittuose produttive di proventi illeciti. Tra queste, individua il contrabbando del gasolio (pp. 146 e ss.), attività definita “particolarmente remunerativa” in quanto praticata mediante le tipiche dinamiche illecite della cosca, con l’abbattimento dei costi per il tramite di approvvigionamenti “in nero” (ovvero dissimulati come acquisti di olio lubrificante) con evasione di imposte e il guadagno sull’IVA attraverso il meccanismo delle false fatturazioni. Si trattava, peraltro, di un vasto traffico internazionale, che interessava sia il nucleo calabrese della cosca sia la sua ramificazione emiliana e che prevedeva quale privilegiato canale di rifornimento il mercato olandese. I giudici d’appello danno atto, altresì, che l’illecito abbattimento dei costi del gasolio “aveva inevitabili riflessi sul mercato degli autotrasporti, dell’edilizia oltre che della movimentazione terra, per i prezzi molto più bassi, altamente concorrenziali, che gli affiliati potevano praticare rispetto a quelli degli altri imprenditori”. Inoltre, la sentenza impugnata (pp. 157 e ss.) mette in luce le sistematiche pratiche associative - quale tipico strumento di illecito arricchimento della cosca - della emissione di false fatture, delle frodi c.d. carosello, dei reati fiscali, con cui venivano realizzati i maggiori profitti per l’associazione, che la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia del 36 31.10.2018 nel processo c.d. IL (espressamente richiamata dalla Corte d’appello di Bologna) ha ritenuto consentissero una illecita accumulazione di ricchezze grazie a cui espandere le attività economiche “apparentemente” lecite in spregio delle basilari regole di libera concorrenza del mercato. In questa prospettiva, la associazione, infatti, aveva costituito una serie di società per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico emiliano (pp. 172 e ss.), che operavano nel settore edilizio e del movimento terra (anche nella ricostruzione post-terremoto de L’Aquila) e in cui venivano reinvestiti i capitali illeciti a scapito della imprenditoria locale. La sentenza rende conto della fitta rete di società create dal gruppo dei ON – in relazione alle quali, per esempio, costoro potevano procedere ad aumenti di capitale mediante l’uso di contanti derivanti dalle attività illecite, per ottenere dalle banche assegni circolari – nonché dei rapporti instaurati con altre imprese riconducibili al sistema di ‘ndrangheta, in modo da dare vita ad una sostanziale espansione della propria influenza in quel settore economico. Si tratta di una motivazione del tutto adeguata a comprovare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata bene rappresenta gli elementi suscettibili di integrare l’aggravante in esame, e cioè: a) la consumazione di delitti da cui consegua la realizzazione di vantaggi ingiusti;
b) il reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose, anche solo in parte, in attività economiche, da intendersi come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi (cfr. Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Pg c. Stucci, Rv. 278796 - 01) La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l’inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell’economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosarispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti (così Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259588 – 01, spec. in motivazione). In questo contesto così delineato, la Corte d’appello afferma in modo immune da censure che la circostanza aggravante sia applicabile anche a IN ON, e ciò non solo perché si tratta di circostanza avente natura oggettiva, che va riferita all’attività dell’associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, non è necessario che il singolo associato s’interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell’associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (v. ancora Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, sopra citata, nonché, più recentemente, Sez. 2, n. 23890 dell’1/4/2021, Aieta, Rv. 281463 - 02). I giudici del rinvio, infatti, ritengono comunque dirimente – al di là della valutabilità della circostanza a carico di tutti i componenti del sodalizio che siano stati a conoscenza dell’avvenuto reimpiego di profitti delittuosi ovvero l’abbiano ignorato per colpa – che le emergenze processuali si incarichino di comprovare che IN ON è stato personalmente dedito alla gestione dei molteplici affari economici dell’associazione, di quelli illeciti e di quelli impiantati con il reimpiego del provento dei primi, di guisa che non residua 37 dubbio circa il fatto che egli abbia direttamente e deliberatamente operato nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti dei delitti associativi. 11. Quanto al reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 conv. con l. n. 356 del 1992, il quinto motivo di ricorso si concentra essenzialmente sulla doglianza secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe uniformata alla sentenza rescindente, nella parte in cui aveva affermato che si sarebbe dovuto verificare, avendo FF IN acquistato le quote della DU RR s.r.l. nel 2004, se l’attribuzione dissimulasse un’operazione diretta alla disconnessione tra titolarità formale e titolarità sostanziale e se IN ON potesse sin da allora fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti. Come rileva lo stesso ricorso, la ricostruzione delle vicende della “DU RR s.r.l.” operata dalla Corte d’appello è assai minuziosa ed è stata già ampiamente sopra riportata. Mette conto ora evidenziare che, nel contesto di quello sforzo ricostruttivo, la sentenza impugnata ha appropriatamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’intestazione fittizia punibile ex art. 12-quinquies L. n. 356 del 1992 (e ora ex art. 512-bis cod. pen.) è configurabile anche quando l’acquisto di fatto delle quote di una società avvenga, come nel caso di specie, a distanza di anni dalla costituzione della società stessa e dalla attribuzione delle quote a colui che diventerà solo dopo socio interposto e formale. Proprio con riferimento alla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Suprema Corte, con riferimento all’art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 – 01). Di conseguenza, commette il reato colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, P.M. in proc. Fiorisi, Rv. 226607 – 01). Si tratta, appunto, della situazione che si è verificata in occasione della cessione occulta delle quote della DU RR s.r.l. da FF IN a IN ON, che la sentenza impugnata ha fatto motivatamente risalire al novembre 2014 sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dell’interrogatorio dello stesso IN. Anche il capo 2) dell’imputazione, del resto, aveva indicato come tempus commissi delicti il novembre del 2014, perché evidentemente emergeva, in base a una pluralità di indici probatori, che a quella data la gestione della società era stata assunta da IN ON, il quale aveva così perfezionato un accordo transattivo con l’interposto verso il quale vantava un credito. Di conseguenza, l’esigenza – segnalata dalla sentenza rescindente – di verificare se già nel 2004 l’originario acquisto delle quote della DU RR s.r.l. da parte di FF IN dissimulasse un’operazione di disconnessione tra la titolarità forma e la titolarità sostanziale (tema di accertamento fattuale e che non può che essere devoluto al motivato apprezzamento del giudice di merito come premessa di un coerente inquadramento della vicende nelle categorie giuridiche) è stata adeguatamente soddisfatta in sede di rinvio dalla Corte d’appello, la quale ha scrupolosamente ricostruito i fatti alla luce delle evidenze probatorie che – conformemente alla contestazione – collocano nell’autunno del 2014 l’assunzione della titolarità e della gestione della società da parte dell’imputato. 38 In altri termini, la sentenza rescindente quando recepisce il motivo di ricorso sul momento di perfezionamento del delitto non casualmente aggiunge l’espressione “se del caso”, dimostrando di non volersi ergere a giudice di merito ma richiamando quest’ultimo a coerenza motivazionale tra l’argomentata e puntuale ricostruzione dei fatti e il loro inquadramento giuridico alla luce del non equivoco capo di imputazione che delinea un preciso tempus commissi delicti. Del resto, che la sentenza rescindente non abbia accertato che il tempo di consumazione del reato dovesse individuarsi nel 28 luglio 2004, si desume anche dal fatto che, in questo caso, coerentemente ai rilievi svolti nel settimo motivo del ricorso per cassazione in esame, avrebbe dovuto annullare non con rinvio, ma senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. In tale contesto, rileva, come ricordato anche dalla sentenza rescindente (p. 17), che la creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, può essere realizzata non solo mediante l’utilizzazione degli ordinari schemi civilistici, ma anche mediante il ricorso ad altri meccanismi fraudolenti, che prescindono da precise forme negoziali. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, ritenendo ragionevolmente che l’interposizione fittizia fosse rimasta integrata dal punto di vista materiale senza alcun tipo di formalizzazione negoziale degli accordi occulti tra ON e IN, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l’espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto - o nell’interesse - del quale l’attribuzione è operata;
ne consegue – per stare al caso in questione – che anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall’impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell’interesse del reale "dominus" (Sez. 2, n. 15781 del 26/3/2015, Arrichiello, Rv. 263531 - 01). La norma incriminatrice, infatti, sanziona, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti (Sez. 6, n. 15140 del 12/4/2012, Mangiaracina, Rv. 252610 - 01). Il ricorso mostra di non confrontarsi con la ricostruzione operata dai giudici del rinvio dei complessivi dati fattuali risultanti dal processo, né con l’apprezzamento conseguentemente fattone, e insiste nell’evidenziare lo “iato decennale” intercorrente tra l’attribuzione formale a IN delle quote della DU RR s.r.l. e il successivo acquisto di IN ON, iato cui la sentenza impugnata, tuttavia, non ha infine annesso una rilevanza idonea ad escludere la sussistenza del reato. A tal proposito, deve evidenziarsi che è vero che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti (Sez. 2, n. 38053 del 5/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 - 01), ma con la pur sempre necessaria precisazione che esso si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni (Sez. 5, n. 22106 del 10/3/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). 39 Quindi, il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l’effetto traslativo del diritto sul bene e determinare la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In questo senso, è esatto ricordare che il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, non ha rilievo giuridico, dal punto di vista penale, ove si faccia riferimento a successive condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento dell’illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Ma tanto richiede che effettivamente si sia già verificata una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità, ciò che nel caso di specie – per quanto rilevato dalla Corte d’appello – si deve escludere che possa essere individuata nell’acquisizione delle quote da parte di IN in data 28.7.2004: non si può ritenere, cioè, che già allora si fosse determinata una divaricazione tra intestazione reale e intestazione di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. È stato osservato chel’espressione "attribuzione" di beni o utilità ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità (v. Sez. 2, n. 23197 del 20/4/2012, Modica, Rv. 252835 – 01, spec. in motivazione). Per questo motivo, la giurisprudenza, come detto, ha fatto rientrare nel concetto di interposizione fittizia anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e degli utili. E nel caso di specie la sentenza impugnata ha appunto individuato, con motivazione congrua, il momento consumativo del reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 206 del 1992 conv. con l. n. 356 del 1992 nell’acquisto di fatto della società da parte di IN ON nel novembre del 2014, pur mantenendo IN la titolarità formale delle quote. Anche il quinto motivo di ricorso, pertanto, è da considerarsi infondato. 12. Il sesto motivo riguarda l’applicazione al reato di cui al capo 2) dell’imputazione della circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, prevista dall’art. 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991 vigente all’epoca dei fatti. Il ricorso, per vero, l’avversa genericamente e contesta l’assenza di motivazione circa i vantaggi che l’associazione per delinquere avrebbe ottenuto dalla intestazione fittizia della DU RR s.r.l. L’obiezione, tuttavia, trascura di considerare che la sentenza impugnata, con motivazione che il collegio ha già considerato incensurabile (v. par. 7.4, 7.5, 7.6 e 9), aveva ritenuto che l’associazione capeggiata dai ON avesse costituito una serie di società per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico emiliano e, in particolare, nel settore dell’edilizia e del movimento terra, in cui venivano reinvestiti i capitali illeciti. In questo reticolo di società, rientrava a pieno titolo anche la DU RR s.r.l., l’acquisizione occulta della quale consentì di proseguire nell’attività edilizia all’indomani dei sequestri di prevenzione, peraltro nell’ambito di una strategia che, come emerso anche dalle attività di intercettazione, prevedeva una condivisione di strumenti ed obiettivi non solo tra tutti i ON componenti dell’associazione, ma anche tra più società intestate a prestanome e pur sempre riconducibili all’attività associativa della ‘ndrangheta reggiana. Infatti, la Corte d’appello ha evidenziato che la DU RR s.r.l. fu utilizzata anche per l’attività di fatturazione fittizia nei rapporti con altre società riconducibili alla cosca (la AG 40 riconducibile a OR TO, la BI ritenuta una “cartiera” poi sequestrata nell’operazione c.d. Stige, la Edil Sistem riconducibile a RA FR), così da essere concretamente impiegata nella più tipica attività illecita della cosca in quanto tale, con finalità di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti dell’associazione. Di conseguenza, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l’occultamento giuridico di un’attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attività economica (Sez. 5, n. 28648 del 17/3/2016, Zindato, Rv. 267299 – 01; Sez. 2, n. 12622 del 13/2/2015, Cosentino, Rv. 262776 – 01; Sez. 6, n. 9185 del 25/1/2012, Biondo, Rv. 252282 – 01). L’attività economica collegata alla DU RR s.r.l. era funzionale agli interessi dell’associazione, nel senso che da essa l’associazione trasse mezzi e risorse per esercitare tendenzialmente il proprio controllo in settori economici sul territorio, attraverso l’occultamento di un’attività che aveva carattere strategico ed era suscettibile di arrecare un significativo contributo alla operatività dell’associazione. Il sesto motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso. 13. Da quanto precedentemente osservato circa l’epoca di consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, discende l’infondatezza del settimo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. Le censure muovono dal presupposto che, contrariamente alla imputazione formulata dal pubblico ministero, la data del commesso reato debba essere fatta retroagire al 28.7.2004, con la conseguenza che, anche a ritenere la sussistenza dell’aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, non potrebbe essere applicato il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen., introdotto con la n. 251 del 2005 in epoca successiva alla commissione del reato: pertanto, i termini ordinari di prescrizione, pur considerando l’aumento di pena per l’aggravante ad effetto speciale, sarebbero da quantificare in nove anni e sarebbero decorsi già in data 28.7.2013, prima dell’intervento di eventuali cause di interruzione o di sospensione. Ma tale presupposto è destituito di fondamento, alla luce della convalida, da parte del collegio, della impostazione assunta dalla sentenza impugnata circa modalità e tempi di commissione del reato di cui al capo 2) dell’imputazione. Giacché è stata correttamente fatta propria dalla Corte d’appello la prospettazione accusatoria secondo cui l’intestazione fittizia di beni penalmente rilevante fosse da collocarsi temporalmente nel novembre del 2014 (per le ragioni che sono state già prima esposte), ne consegue che la prescrizione del reato, tenuto conto del raddoppio dei relativi termini previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen. e degli atti interruttivi, da apprezzare alla luce dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., non è maturata. Il settimo motivo, dunque, è manifestamente infondato. 14. Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, si contesta la confisca dell’abitazione sita al secondo piano di un immobile ubicato in UT alla via Kennedy, in base al rilievo che l’acquisizione del bene sarebbe precedente al periodo in cui ricadono i fatti oggetto dell’imputazione e che i termini di raffronto della sproporzione tra il reddito e il valore economico del bene devono essere fissati nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore 41 dei beni di volta in volta acquisiti. Come si ricava dallo stesso ricorso, la confisca dell’immobile di UT è stata disposta dalla Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, mediante il richiamo alla sproporzione per avere il condannato sostenuto spese di costruzione e arredamento in misura non corrispondente alle sue accertate risorse. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12- sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi sono stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 19358 del 21/2/2013, Rao, Rv. 255381 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269657 - 01). In ogni caso, la doglianza difensiva secondo cui l’immobile fu costruito in epoca precedente al reato associativo a IN ON, in realtà, non si confronta completamente con il tenore della motivazione sul punto. La Corte d’appello, infatti, fa riferimento – come il ricorso – ad un controllo della Polizia Municipale in data 28.8.1990, ma per farne risaltare la circostanza che la sopraelevazione del secondo piano fosse a quell’epoca composta soltanto dai pilastri e dal solaio di copertura. Di guisa che, tenuto conto che in occasione del fermo di IN ON era risultato che costui avesse la piena disponibilità dell’immobile, peraltro mai accatastato e ormai ultimato, la sentenza impugnata ne ha tratto più che ragionevolmente la prova che egli, di contro, lo avesse completato e rifinito in epoca successiva, e dunque in un periodo nel quale è stata accertata sproporzione tra i suoi beni e il suo reddito. La Corte d’appello, infatti, fa riferimento ad una ricostruzione peritale eseguita nel procedimento di prevenzione in ordine ai redditi di IN ON, la quale documenta risorse non commisurate alle caratteristiche dell’immobile che, secondo quanto attestato dai Carabinieri nel 2018, era rifinito ed arredato con materiale costoso. In questo modo, la sentenza rende una motivazione aderente alla necessità che, in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata rimanga circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 – 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/2/2018, Betti, Rv. 272988 – 01; Sez. 1, n. 25239 del 23/1/2024, Prevete, Rv. 286594 – 01). A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, proponendo una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, che indica come maggiormente plausibili o dotate di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ma, in tema di confisca allargata, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e 42 i redditi del suo nucleo familiare, ove la valutazione risulti congruamente motivata dal giudice di merito, con il ricorso a parametri suscettibili di verifica (Sez. 3, n. 1555 del 21/9/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 02). Anche l’ottavo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso. 15. Alla luce di quanto fin osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO AN EP DE RZ 43
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, l’avvocato Stefano Vezzadini e l’avvocato OR Staiano, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 26045 del 12.4.2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 3.11.2020, che, in riforma della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Bologna del 21.6.2019, aveva dichiarato gli imputati IN ON e FF IN responsabili del reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. 306 del 1992, conv. con l. n. 356 del 1992, aggravato per il solo ON ex art. d.l. n. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991, e aveva confermato la condanna di ON per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., rideterminando la pena nei suoi confronti in nove anni di reclusione. La Quinta Sezione ha considerato fondati i ricorsi degli imputati e ha annullato la condanna di ON in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), nonché la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all’art. 12- quinquies L. n. 356 del 1992 di cui al capo 2).
1.1 Quanto al reato associativo, la sentenza rescindente, richiamando i principi di diritto espressi da Sezioni Unite RI e IN, ha premesso che il comportamento contestato può essere ricondotto al fatto tipico di cui all’art. 416-bis cod. pen. solo se, apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà, sia univocamente interpretabile come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo criminale, sotto il profilo della riscontrabile messa a disposizione per agevolarne il perseguimento dei relativi scopi. Alla luce di tale premessa, la Quinta Sezione ha ritenuto che la motivazione a base della condanna della Corte d’appello di Bologna non rispondesse a queste coordinate interpretative e metodologiche. In particolare, è stato stigmatizzato che la pronuncia impugnata mancasse di una netta Penale Sent. Sez. 1 Num. 40708 Anno 2025 Presidente: DE RZ EP Relatore: AN LO Data Udienza: 19/09/2025 distinzione tra il contenuto delle prove e i fatti che da esse si desumono. In sostanza, la motivazione della partecipazione di IN ON alla cellula emiliana della ‘ndrangheta cutrese insediata in Reggio Emilia e provincia si era preoccupata di respingere le obiezioni difensive sollevate in ordine all’attendibilità dei collaboratori di giustizia e all’esistenza di riscontri alle loro dichiarazioni, ma aveva trascurato di individuare le concrete condotte di partecipazione dell’imputato, la loro collocazione nell’arco temporale cristallizzato nella contestazione e gli elementi fattuali atti a comprovarle. La prima sentenza della Corte d’appello si era limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e a presentarli come prova delle condotte contestate, senza, tuttavia, saggiarne l’effettiva capacità di dimostrazione delle condotte stesse. Di conseguenza, i fatti che avrebbero dovuto attestare la partecipazione di IN ON alla associazione per delinquere di tipo mafioso operante in Reggio Emilia emergevano dal compendio probatorio passato in rassegna dalla Corte di merito, ma mancavano di un effettivo e critico vaglio quanto ai profili della loro storica esistenza e della loro capacità di rendere oggettivamente riconoscibile il rapporto di stabile e organica compenetrazione di IN ON nell’ente criminale e, con esso, il concreto apporto da questi fornito al perseguimento dei fini dell’associazione, rimanendo così privi di quel crisma di certezza e di inequivocità richiesto dal diritto vivente. In particolare, la sentenza rescindente ha criticato che non fosse stato approfondito, alla stregua dello standard probatorio necessario, il significato probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferite a IN ON in ordine al ruolo ricoperto nell’omicidio di NI GO, alla detenzione di armi, alla partecipazione ad alcuni summit e ad alcune cene, all’affare del contrabbando del gasolio importato dall’Olanda e dalla Polonia, al coinvolgimento nell’affare delle fatture false. Né rilevava decisivamente il contenuto della captazione ambientale effettuata nella tavernetta di LI ND AC il 5 gennaio 2013. La motivazione della Corte d’appello – secondo la sentenza rescindente - risentiva di un condizionamento di fondo: ossia la difficoltà di enucleare nell’apparato motivazionale evidenze che consentissero un efficace discernimento circa l’essere l’operato di IN ON il portato del legame familiare con i EL LI e NL - dei quali era provato il ruolo di affiliati con funzioni direttive in seno alla cellula emiliana di ndrangheta - ovvero l’immediata ed autosufficiente dimostrazione della sua effettiva intraneità al sodalizio. In presenza di un dato suscettibile di una lettura non univoca, la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di un impegno motivazionale ben più consistente, in ossequio, peraltro, all’indicazione direttiva impartita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l’idoneità di tali semplici rapporti a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell’appartenenza di taluno all’associazione.
1.2 La Quinta Sezione ha ritenuto fondati, altresì, i motivi di ricorso articolati in relazione al delitto di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con l n. 356 del 1992, commesso nel novembre 2014 con «l’attribuzione da parte di IN ON a FF IN, che accettava, del 95% delle quote sociali della società DU RR Srl.», di modo che l’imputato diveniva «socio occulto ed effettivo titolare delle quote sociali»: tutto ciò al fine di consentire a quest’ultimo di eludere gli effetti della misura patrimoniale impostagli, ossia la confisca della IA s.r.l. a lui riferibile. La motivazione della sentenza impugnata presentava – secondo la sentenza 2 rescindente – un macroscopico vulnus: emergeva, infatti, pacificamente, dalla rassegna delle evidenze fattuali come nell’anno 2004 FF IN avesse acquistato il 95% delle quote della DU RR s.r.l., di guisa che, rispetto a tale momento, si sarebbe dovuto compiere la verifica se la contestata «attribuzione» delle quote stesse in capo a IN dissimulasse un’operazione diretta a realizzare una disconnessione tra la loro titolarità formale e la loro titolarità sostanziale e se IN ON potesse fondatamente presumere l’avvio nei suoi confronti di un procedimento diretto all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Inoltre, la sentenza impugnata aveva fatto malgoverno della norma di cui all’art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, laddove aveva ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori fosse integrato dall’assunzione da parte di IN ON, nel novembre 2014, della qualità di socio occulto e di gestore di fatto della DU RR S.r.l., con una interpretazione che tradisce il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice. Il reato previsto dall’art. 12-quinquies d.l.. n. 306 del 1992 richiede che l’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità avvenga con modalità fittizie o "fraudolente". Di questo necessario elemento di qualificazione della condotta non era stata data, però, alcuna dimostrazione nella sentenza impugnata, che aveva taciuto delle concrete e ab externo riconoscibili operazioni fraudolente suscettibili di dissimulare l’assunzione da parte di IN ON della qualità di socio occulto e gestore di fatto della DU RR s.r.l. Invero, tenuto conto della circostanza che nell’ottobre 2014 la IA s.r.l. era stata sottoposta a sequestro di prevenzione ed affidata alla gestione di un amministratore giudiziario, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire il tema del contratto di sub-appalto alla società DU RR s.r.l., da parte di IA s.r.l., dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare di Ozzano dell’Emilia e della cessione del credito, vantato dalla IA s.r.l. nei confronti della committente, alla DU RR s.r.l. - in tesi d’accusa costituenti i meccanismi mediante i quali le risorse patrimoniali di pertinenza della IA erano state immesse nella DU RR ed attraverso questa nelle mani di ON -, verificando, ad esempio, se l’elaborazione delle relative clausole negoziali fosse opera esclusiva di IN ON o anche dell’amministratore giudiziario, se dei detti accordi fosse stato informato il giudice della prevenzione e, infine, se a sottoscriverli fosse stato l’amministratore giudiziario, come di regola sarebbe dovuto avvenire, oppure il proposto. Anche in riferimento al reato di cui capo 2) della rubrica, dunque, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezione.
2. Con sentenza resa in data 11.3.2024, la Corte d’appello di Bologna, decidendo nel giudizio conseguente all’annullamento con rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bologna del 21.6.2019 (impugnata dal pubblico ministero e da IN ON), dichiarato ON responsabile anche del reato di cui al capo 2) nonché il non luogo a procedere per IN in ordine al reato di cui capo 2) e ha confermato nel resto.
2.1 La sentenza premette che nel processo l’apporto dei collaboratori di giustizia in ordine alla posizione di ON è stato assai rilevante, sicché i giudici di secondo grado passano inizialmente in rassegna le diverse figure dei dichiaranti in termini di attendibilità, pervenendo in generale ad un giudizio favorevole sul punto, che ricavano in primo luogo dalla circostanza che la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca sia stata già verificata da altre autorità giudiziarie in pronunce divenute irrevocabili con il riconoscimento in loro favore dell’attenuante della collaborazione. Ciò premesso, la Corte d’appello esamina le dichiarazioni dei collaboratori SE, 3 RO, TO e AL, definendole tutte convergenti sulla partecipazione di IN ON al sodalizio criminoso emiliano e sul ruolo di direzione del gruppo ad opera dei EL ON: a questo proposito, la sentenza rileva da subito che, secondo i collaboratori, i EL ON – rappresentanti a Reggio Emilia del boss LI ND AC fin dagli anni ‘90, con una posizione di preminenza fra di essi riconosciuta a LI ON – erano da sempre considerati come un’unica entità da parte dei sodali, i quali si rapportavano indifferentemente all’uno o agli altri. In particolare, la Corte territoriale richiama le dichiarazioni individualizzanti di SE, RO, IG e AL, dalle quali ricava le seguenti informazioni sulla posizione di IN ON in seno alla cosca: - egli fungeva da collegamento con i EL LI e NL durante la loro detenzione e aveva un ruolo di raccordo con il gruppo potentino dei SO e con il gruppo dei Ciampà; - tra il 2005 e il 2007 era spesso in compagnia dei EL ed assisteva personalmente ai colloqui che i due avevano con altri sodali circa le attività della cosca;
- impiegato sin dagli anni ‘90 in azioni di bassa manovalanza per l’articolazione emiliana dei ND AC, era progressivamente cresciuto in seno all’associazione, anche in virtù della sua capacità di affrontare in modo pacato e riflessivo i problemi;
- insieme ai EL aveva accumulato a partire dal 2005 rilevanti quantità di denaro con attività in campo edilizio, attraverso società gestite da prestanome, per il tramite di false fatturazioni. In questo contesto, la sentenza impugnata richiama le principali pronunce irrevocabili che hanno riguardato i EL di IN ON, ricostruendo che, nell’ambito delle contrapposizioni di ‘ndrangheta a UT, essi si erano schierati negli anni ‘90 con i ND AC, fornendo loro appoggio quando avevano soppiantato il gruppo dei GO e divenendo poi LI ON il vertice della struttura di ‘ndrangheta operante sul territorio di Reggio Emilia (in particolare, nel processo c.d. Edilpiovra veniva riconosciuto esponente di vertice della cosca operante in Emilia per il periodo dal 2001 al 2003). Quindi, la Corte d’appello si sofferma sull’esito del processo c.d. IL, di cui quello a carico di IN ON costituisce un’appendice. LI e NL ON hanno definito il processo con riti alternativi: il primo è stato riconosciuto promotore e dirigente della locale reggiana di ‘ndrangheta per il periodo dal 2004 al 28.10.2015, oltre che responsabile di diversi reati-fine. Lo stesso vale anche per NL ON. I EL ON, inoltre, sono stati destinatari nel 2020 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e di una condanna in secondo grado nel processo c.d. NS (compreso IN) per reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
2.2 Di seguito, la Corte d’appello passa ad esaminare il punto della partecipazione di IN ON al sodalizio criminoso. Innanzitutto, evidenzia, a fronte di specifica doglianza difensiva, che il riferimento della sentenza di primo grado anche ai fatti anteriori al periodo oggetto della contestazione non sia irrilevante, perché è negli anni precedenti che IN ON avvia la propria formazione criminale in ambiente di ‘ndrangheta e mutua dai EL il modus operandi e la mentalità tipica dell’agire mafioso. Il richiamo al periodo precedente serve alla Corte d’appello per precisare – sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori RO, TO e AL – che IN ON faceva parte sin dagli anni ‘90 di un gruppo di giovani appartenenti alla cosca operante nel reggiano, dedito a reati predatori e stabilmente a disposizione della ‘ndrangheta, così accreditandosi presso gli esponenti di vertice della cosca. 4 Peraltro, la sentenza richiama anche altre emergenze investigative o processuali, da cui risulta: che IN ON sarebbe stato coinvolto anche nell’omicidio di tale PA (ma non in sede giudiziaria); che aveva in quegli anni assidue frequentazioni con altri soggetti poi condannati per associazione mafiosa;
che da una intercettazione ambientale del 9.3.1999 con il fratello LI emergeva la sua adesione precoce alle logiche di ‘ndrangheta e la sua piena conoscenza delle dinamiche e degli equilibri tra le varie consorterie, risultando, altresì, che lui stesso ammettesse la propria appartenenza al gruppo concretizzatasi nel compimento di alcune attività realizzate per conto dell’associazione; che aveva rapporti stretti con TO TI, esponente di spicco della ‘‘ndrangheta negli anni ‘90, il quale gli fece da istruttore e lo iniziò alle attività illecite della consorteria. In questa fase, si collocava anche il favoreggiamento della latitanza di RA FR, esponente del clan ND AC, per il quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
2.3 Quanto più specificamente al periodo oggetto di contestazione, la Corte d’appello muove da quello che considera tra le più significative manifestazioni della messa a disposizione dell’imputato per gli interessi della cosca, ovvero l’omicidio di NI GO, avvenuto a UT nel maggio del 2004, nell’ambito della guerra di mafia tra il clan GO e il clan ND AC. Premesso che la responsabilità di IN ON non è stata accertata con sentenza irrevocabile, i giudici di secondo grado prendono specificamente in considerazione i rilievi della sentenza rescindente, per affermare in primo luogo che le dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo dell’odierno ricorrente non sono tra loro contraddittorie. La Corte territoriale richiama le dichiarazioni dei collaboratori RO e AL utilizzate per la condanna degli imputati dell’omicidio da parte della Corte d’assise di appello di Catanzaro, da cui emerge che IN ON era arrivato dal NO Italia per un aiuto materiale nell’esecuzione dell’omicidio e che in particolare collaborò alla osservazione degli spostamenti di GO, fornì apparecchi e schede telefoniche e, infine, si occupò del c.d. scappotto, assicurando agli autori materiali dell’agguato la fuga su auto “pulite”. I giudici del rinvio ritengono, in risposta al rilievo specifico contenuto sul punto nella sentenza rescindente, che le dichiarazioni di RO e AL si riscontrano reciprocamente, collimando sia sulla circostanza che alcuni calabresi scesero da Reggio Emilia a UT per fornire un aiuto materiale, sia sulla circostanza che ON partecipò alle operazioni di osservazione e appostamento. RO aggiunge anche che ON si occupò delle schede telefoniche e dello “scappotto”, ma ciò dipende dal fatto che aveva partecipato materialmente alla prima fase dell’organizzazione dell’omicidio ed era più informato di AL. Dunque, non c’è, secondo la Corte d’appello, contraddizione tra le dichiarazioni dei due collaboratori, in quanto diverso è il loro bagaglio di conoscenze: le versioni concordano quanto al nucleo essenziale, ovvero che ON partecipò all’omicidio, ma non come componente del “gruppo di fuoco”. Né RO è contraddetto dalla sentenza che condannò GI BR per l’omicidio, nella quale è stabilito che fu quest’ultimo a fornire due telefoni forniti di schede, di cui uno rinvenuto sul luogo dello “scappotto”. L’azione si articolò in diverse fasi e richiese l’impiego di molti telefoni, sicché le dichiarazioni di RO non contrastano con il giudicato. La sentenza, quindi, affronta il punto critico costituito dal fatto che le dichiarazioni di entrambi i collaboratori sono de relato. A tal proposito, i giudici del rinvio richiamano il principio secondo cui una chiamata in reità de relato può avere come unico riscontro un’altra chiamata di analogo tenore a determinate condizioni e affermano che nel caso di specie sussistono i requisiti indicati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: in primo luogo, i 5 collaboratori sono intrinsecamente attendibili alla luce del loro percorso di collaborazione, positivamente giudicato in altre pronunce irrevocabili;
in secondo luogo, si evidenzia che RO era cresciuto nella ‘ndrangheta insieme a ON e aveva lui stesso partecipato all’organizzazione dell’omicidio, sicché era da considerarsi fonte privilegiata, anche perché presente al colloquio in cui ND AC disse a ON di unirsi agli altri affiliati per l’omicidio di GO;
anche le fonti di AL erano da considerarsi affidabili, ovvero i EL LA e NS TO, in quanto finanziatori dell’azione. In questo contesto, la Corte d’appello valorizza anche l’autonomia genetica delle chiamate, in quanto provenienti da fonti diverse e non comuni.
2.4 Tra le condotte emblematiche della partecipazione di IN ON all’associazione, la Corte d’appello prende in considerazione, poi, l’incarico conferitogli con riferimento alle armi, valorizzando, in primo luogo, l’avvenuto arresto in provincia di Varese nel 2005 dell’imputato in quanto trovato nel possesso illegale di armi e munizioni, acquistate, secondo i collaboratori RO e AL, per conto della ‘ndrangheta emiliana e per il tramite di un pregiudicato calabrese. In particolare, RO ne fu testimone diretto, mentre AL ha dichiarato che le armi servivano specificamente per l’omicidio di IU IO. In secondo luogo, i giudici di secondo grado richiamano un altro episodio, riferito da AL, della consegna da parte dell’imputato di una pistola 9x21 a LI ND AC, di cui il collaboratore aveva conoscenza diretta in quanto presente nel momento in cui l’arma fu affidata a ON.
2.5 Anche il contrabbando del gasolio – una delle tipiche attività imprenditoriali esercitate dagli affiliati di ‘ndrangheta – rappresenta, secondo la Corte d’appello, dimostrazione del coinvolgimento di IN ON negli “affari” della cosca. A questo proposito, i giudici del rinvio richiamano il contenuto di un’intercettazione ambientale nella tavernetta del 20.2.2013 nonché le dichiarazioni dei collaboratori AL e IG, che, oltre a corroborarsi reciprocamente, sono assistite anche da elementi obiettivi di riscontro che la sentenza indica dettagliatamente. E ne ricavano complessivamente la prova che IN ON partecipava con i suoi EL al contrabbando di gasolio, il quale era da considerarsi un tipico affare di ‘ndrangheta, condiviso dagli associati quale attività trasversale esercitata da nord a sud nell’interesse della cosca.
2.6 La sentenza afferma anche la sistematica partecipazione di IN ON alle attività di falsa fatturazione, che costituiva uno dei principali strumenti di arricchimento della cosca emiliana, la quale, adattandosi al tessuto economico e sociale, aveva acquisito una spiccata vocazione imprenditoriale. Si tratta di un’attività che è stata irrevocabilmente accertata nella sentenza che ha definito il processo c.d. IL e che era già emersa nel processo c.d. Edilpiovra, in cui erano stati condannati LI ON e RA ND AC. In quest’ultimo processo, era risultato che IN ON, pur non imputato, avesse comunque un ruolo per l’investimento dei proventi illeciti della cosca attraverso una attività di falsa fatturazione. Il coinvolgimento dell’imputato è emerso anche in questo processo per il tramite delle dichiarazioni dei collaboratori AL e IG, che – evidenzia la Corte d’appello – hanno ricevuto importanti riscontri obiettivi dall’esito di perquisizioni eseguite a carico di IN ON e, soprattutto, dalla circostanza che IN ON avesse acquistato le quote della IA s.r.l., utilizzata per questo tipo di operazioni, come emerso negli accertamenti della Guardia di Finanza di Cremona, riportati nell’istruttoria svolta dinanzi alla stessa Corte d’appello ex art. 603 cod. proc. pen. 6 È risultato, in particolare, che le false fatturazioni – eseguite da ON in modo sistematico e continuo – servissero al riciclaggio dei proventi delle estorsioni e delle usure compiute al nord da appartenenti al clan ND AC. Peraltro, la Corte d’appello rimarca che anche dopo il sequestro di prevenzione della IA s.r.l. dell’ottobre 2014, ON continuò ad essere operativo in questo settore con il ruolo di collettore di denaro da reimpiegare nella falsa fatturazione, operando in particolare con la società DU RR.
2.7 A questo proposito, la sentenza impugnata attinge elementi dalle sentenze emesse nei processi c.d. IL, Grimilde e Perseverance per affermare che la fittizia intestazione di imprese era una importante strategia della ‘ndrangheta emiliana onde infiltrarsi nel tessuto economico e sociale locale e che tale strategia era utilizzata anche dai ON. Nell’ambito di questa strategia, IN ON svolse un ruolo essenziale, prestandosi per conto dei EL già coinvolti in processi di mafia ad assumere la qualità di socio formale di diverse società del gruppo: i giudici ne citano otto. Dalle intercettazioni svolte nelle inchieste denominate Idra e IL, è risultato che le varie società svolgevano un’attività imprenditoriale unitaria e che la esposizione formale di IN ON era direttamente correlata alle vicende giudiziarie dei EL, protraendosi fino alla misura di prevenzione patrimoniale del 2014, dopo la quale i EL ON dovettero ricorrere a prestanomi estranei al nucleo familiare. In questo momento, si inserisce l’impiego della DU RR s.r.l., le cui quote furono acquistate da IN ON con la complicità di IN, debitore dei ON, divenendone dipendente e operando con essa proprio negli anni della operazione c.d. IL.
2.8 La sentenza individua un altro momento fondamentale per l’attività dell’associazione nella partecipazione ai c.d. summit della cosca riservati ai membri del sodalizio, evidenziando che i diversi collaboratori hanno concordemente riferito che a queste riunioni fosse presente anche IN ON. In particolare, SE ha riferito di diversi incontri tra il 2005 e il 2007 presso un cantiere dei ON a Pieve di Modolena;
AL ha parlato del medesimo cantiere e anche di una cena al ristorante Laghi di Tibbia del 13.10.2011 nonché di una riunione presso la struttura New West Ranch in data 10.3.2012 e di una riunione del successivo 20.3.2012 presso il capannone di AE LA. AL ha detto anche di quattro riunioni tenutesi nel 2009, alle quali era presente personalmente. Infine, anche TO ha riferito, sia pure de relato, di un incontro dell’estate 2011, in cui i EL ON si erano recati a UT per porgere le scuse a RA NN, indicato da ND AC come suo rappresentante al nord, che era stato insultato da LI ON.
2.9 A proposito dei summit di ‘ndrangheta, la sentenza si occupa anche di quelli che si tenevano presso la tavernetta di LI ND AC, definita il luogo di elezione di tali incontri. I collaboratori AL e RO hanno dichiarato che vi partecipava spesso IN ON e anche le intercettazioni svolte nell’ambito dell’indagine denominata Kyterion, confluite nel processo, hanno comprovato che nell’estate del 2012 ON andò a fare visita diverse volte a ND AC, con il quale si intrattenne in dialoghi di ‘ndrangheta. La sentenza fa poi riferimento ad una conversazione tra RA AC, OR e Gualtieri, oggetto anche della sentenza rescindente, per ribadire che, a seguito di riascolto e trascrizione del colloquio, risulta confermato che ND AC proponga ai suoi due interlocutori di utilizzare per la riscossione di un credito al nord “Carminuzzu il fratello”, da 7 indentificare nell’odierno ricorrente, e non invece “Carluzzu” come risulta dalla trascrizione del consulente di parte. La conclusione è vieppiù avvalorata dal fatto che si tratti di un’azione da compiere al nord, che si parla del soggetto come “il fratello” e che anche in un’altra conversazione del 28.8.2021 ND AC chiami IN ON con il diminutivo di “Carminuzzu”. Anche in una conversazione intercettata nella tavernetta il 20.2.2013 ND AC, parlando con due siciliani che gli chiedono a chi rivolgersi per un trasporto di gasolio, dopo aver parlato di EP ON, dice: “A IN! Chiama a IN!”. Anche in questo caso la Corte d’appello dà atto che a seguito di riascolto è risultato che gli interlocutori del colloquio parlino di “EP ON” e non di AN LC come obiettato dal consulente di parte. La dizione è stata confermata anche dal confronto sonoro con la parola “LC pronunciata da ND AC in un’altra intercettazione. Peraltro, LC, a differenza di IN ON, non operava nel trasporto del gasolio e non si era mai spostato da UT al nord.
2.10 Da ultimo, la Corte d’appello argomenta che la partecipazione di IN ON alla associazione deriva anche dall’essere stato accertato che, nel corso del processo c.d. IL, NL ON, detenuto, si avvaleva del suo contributo per garantire un costante scambio di informazioni con gli altri imputati, sia nei colloqui in carcere che nell’aula di udienza, e per sviluppare una campagna mediatica con cui, facendo pressioni sui giornalisti locali e giovandosi della collaborazione di alcuni di essi compiacenti, si tendeva a diffondere nell’opinione pubblica l’idea che i provvedimenti prefettizi antimafia adottati nei confronti degli imprenditori cutresi fossero la conseguenza di una indiscriminata criminalizzazione dei cittadini di origine calabrese. La conferma del contributo di IN ON all’attuazione di questa strategia processuale proviene anche dal contenuto di alcune lettere inviategli dal carcere dal fratello NL, che gli sollecitava la richiesta di testimoni compiacenti o favorevoli, e dall’esito del sequestro degli hard disk dell’imputato, da cui sono risultate ricerche sulla moglie del sindaco in vista di un’attività di dossieraggio. La sentenza riporta anche le dichiarazioni del collaboratore TO circa il fatto che IN ON si sarebbe fatto portatore di un messaggio registrato dal fratello in carcere e diretto ad una delle persone offese, intimidita in questo modo perché ridimensionasse la portata della sua denuncia.
2.11 La Corte d’appello, in definitiva, ha ritenuto di avere ottemperato in sede di rinvio alle indicazioni della sentenza rescindente, sicché dai complessivi elementi probatori, come implementati anche a seguito della rinnovazione dell’istruttoria, ha tratto motivi per confermare la dichiarazione di responsabilità di IN ON in ordine alla sua partecipazione all’associazione con un ruolo apicale. In particolare, i giudici del rinvio hanno considerato smentita la prospettazione difensiva secondo cui l’affermazione della responsabilità di IN ON dipendeva dal suo rapporto di parentela con NL e LI ON, essendo emerso invece che egli avesse assunto un ruolo fattivo e dinamico all’interno del sodalizio, consolidatosi fino all’assunzione di una posizione di vertice.
2.12 A proposito della ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 416-bis cod. pen., la sentenza ritiene infondato il relativo motivo d’appello, contraddetto dalle numerose condanne irrevocabili che hanno individuato la famiglia ON come reggente della cosca di Reggio Emilia, e precisamente nelle persone dei EL LI e NL, coadiuvati da IN e ND PP. 8 I collaboratori hanno concordemente affermato che ciascuno dei EL ON godeva all’esterno della stessa considerazione e autorevolezza. In particolare, IN svolgeva una funzione vicaria a seguito dell’arresto dei due EL e per portare avanti gli affari e gli interessi della consorteria, con la gestione del patrimonio illecito, degli investimenti e delle attività imprenditoriali. Da ultimo, nel corso del processo c.d. IL assunse il compito di condizionarne l’esito e comunque una posizione di comando dell’associazione.
2.13 Quanto alle circostanze aggravanti del reato associativo, la Corte d’appello evidenzia che le risultanze processuali hanno offerto la prova che la cosca emiliana di ‘ndrangheta disponeva di armi e che, in particolare, IN ON aveva riportato una condanna per armi destinate alla cosca stessa nonché era stato incaricato specificamente di consegnare un’arma al boss LI ND AC. Dunque, egli non solo era consapevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio, ma ne ebbe lui stesso in diverse occasioni il possesso diretto nell’interesse della cosca.
2.14 Quanto all’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., la Corte d’appello ritiene che siano emersi molteplici elementi confermativi dell’ipotesi che l’associazione provvedesse al reimpiego di profitti illeciti per mantenere o acquisire il controllo di attività economiche. In questo senso, la sentenza richiama quanto già osservato a proposito delle false fatturazioni e dell’assunzione del controllo di attività imprenditoriali locali grazie all’impiego di risorse provenienti dai delitti-fine dell’associazione, con il conseguente inquinamento della attività di determinati settori imprenditoriali il cui svolgimento veniva alterato dall’immissione di profitti illeciti. L’aggravante è applicabile anche a IN ON, in quanto di natura oggettiva, ma soprattutto perché è emerso che egli era dedito alla gestione di molteplici affari economici della famiglia e si impegnava in particolare nella falsa fatturazione, nel contrabbando del gasolio e nelle intestazioni fittizia di società.
2.15 Quanto al reato di cui al capo 2), la Corte d’appello procede alla ricostruzione della vicenda alla luce delle risultanze probatorie già in atti ma anche di quelle rivenienti dalla rinnovazione dell’istruttoria in appello, in particolare dall’esame del luogotenente D’GO e dall’acquisizione di documentazione. I giudici di secondo grado ricostruiscono le vicende della società DU RR, costituita il 27.1.2004 e già nel luglio 2004 acquistata per il 95% delle quote da FF IN. ON ne risulta dipendente dal dicembre 2015 al dicembre 2017, fino a che il 16.1.2018 acquista l’intera quota partecipativa della società. Il 13.2.2018 la società viene sottoposta a sequestro preventivo dal G.i.p. del Tribunale di Bologna e poi a sequestro di prevenzione il 18.6.2018, cui segue la confisca di prevenzione irrevocabile. La società aveva depositato i bilanci nel 2004; era seguito un periodo di inattività di sette anni e poi i bilanci erano stati depositati nuovamente per il periodo 2012-2015. In questo ultimo anno, c’era stato un aumento sensibile del fatturato per effetto di false fatturazioni.
2.16 La sentenza ricostruisce anche le vicende della IA s.r.l., costituita nel 2002 con soci IN ON e la sorella IN e avente ad oggetto la costruzione di edifici. La società fu assoggettata a sequestro di prevenzione il 24.9.2014 con l’affidamento della gestione all’amministratore giudiziario NC AD, il quale chiedeva e otteneva di essere autorizzato dal Tribunale a farsi affiancare da IN ON, il cui ruolo di 9 amministratore unico fu poi revocato nel luglio del 2015. La società, comunque, aveva continuato l’attività economica anche dopo il sequestro, essendo risultata aggiudicataria di nuovi appalti e avendo mantenuto altri lavori ancora in fase esecutiva. In questo contesto, la sentenza ripercorre le vicende di un cantiere di Ozzano, in relazione al quale la IA aveva stipulato il 2.12.2014 un contratto di appalto con la committente Choice One. La IA poi, con un contratto di subappalto del 9.12.2014 (sottoscritto dall’amministratore giudiziario), aveva stipulato di impiegare nel cantiere per un periodo di quattro mesi la società DU RR, che nel 2015 aveva fatturato alla IA una somma di circa 285.000 euro. Le intercettazioni telefoniche disposte nell’indagine denominata “Diazzi”, e diffusamente riportate dalla Corte d’appello in sentenza, comprovavano che tutta la vicenda del cantiere era stata gestita da IN ON.
2.17 I giudici del rinvio argomentano che il subappalto alla società DU RR fu voluto da IN ON in ragione del fatto che egli l’aveva acquistata con modalità fraudolente nel 2014 da FF IN. I rapporti tra ON e IN emergevano dalle intercettazioni nell’indagine c.d. Idra, da cui risultava che il secondo, mantenendo qualità formali di socio e amministratore, vendeva l’impresa al primo, dandola in compensazione di un debito di 15.000 euro. ON, tra l’altro, acquisiva anche il token che gli avrebbe consentito l’accesso ai conti on line della società.
2.18 La Corte d’appello ritiene provato anche che l’acquisto della società DU RR non fu una iniziativa individuale di IN ON, ma un’operazione nell’interesse di tutti i EL ON a seguito dei sequestri di prevenzione che li avevano posti nella necessità di acquisire altri strumenti societari per continuare ad operare sul mercato. Risulta, tra l’altro, che anche NL ON ebbe rapporti epistolari con AD, per persuaderlo della necessità che la società IA continuasse a lavorare, e che nel periodo di acquisizione della società IN ON ebbe consultazioni con i EL NL e LI sull’attività delle società sequestrate. Inoltre, il rinvenimento della documentazione amministrativa e contabile della società DU RR nel possesso di IN ON era suscettibile di dare conto dell’esercizio occulto della relativa attività imprenditoriale da parte dell’imputato. Anche la mail aziendale fu nella sua esclusiva disponibilità e risulta, altresì, dall’attività tecnica disposta in altro procedimento che IN ON si presentava ai terzi come il proprietario della società DU RR.
2.19 La Corte d’appello dà poi conto dell’interrogatorio in data 21.2.2018 di IN, il quale dichiarò che la società DU RR era rimasta inattiva fino al 2011-2012 e che aveva avuto rapporti lavorativi con i ON sin dal 2005, in relazione ad uno dei quali era rimasto in debito con IN ON di una somma di circa 16.000 euro, da estinguere con rate mensili di 3.000 euro. Senonché, dopo la prima rata ON aveva proposto di cedergli la società DU RR: egli non aveva accettato e, infine, aveva concordato di fargli effettuare lavori in un cantiere di Ozzano per permettere l’estinzione del debito. Nel 2018 aveva poi accettato la proposta di ON e la cessione era avvenuta dopo la stipulazione di un patto para-sociale, in base a cui ON si assumeva tutte le responsabilità a far data dal 3.10.2014 per il periodo in cui aveva di fatto gestito la società.
2.20 La sentenza, a questo punto, chiarisce che IN ha spiegato di aver preteso il patto parasociale dopo essere stato informato dallo stesso ON degli accertamenti della Guardia di Finanza compiuti presso la società AG in rapporti con la società DU RR. 10 Con questo patto, si riconosceva che la DU RR a far tempo dal 3.10.2014 era stata gestita in via esclusiva da ON, il quale si assumeva ogni responsabilità: veniva data, quindi, veste ufficiale alla cessione delle quote, che in realtà era intervenuta tra le parti sin dall’autunno nel 2014 con l’assunzione dell’attività di amministratore di fatto da parte di ON. La sentenza afferma che questo patto rispondeva all’interesse di IN e non certo a quello di ON, per il quale l’acquisizione formale delle quote non aveva alcuna utilità pratica, come da lui irragionevolmente sostenuto nel corso di dichiarazioni spontanee, in un periodo in cui invece era pendente il procedimento di prevenzione. Che l’operazione non fosse sensata per ON, è stato riconosciuto nel suo interrogatorio anche da IN, il quale era colui che l’aveva chiesta e voluta per prendere le distanze dalle eventuali attività illegali di ON. Di conseguenza, la sentenza ritiene incontrovertibilmente dimostrato che IN vendette con modalità occulte a ON la società DU RR già il 30.11.2014 e che da quel momento ON divenne proprietario delle quote e amministratore della società, estromettendo lo stesso IN, il quale rimase intestatario formale fittizio delle quote fino all’atto del 16.1.2018. In questo modus operandi è consistita la frode, cioè nella creazione di una dissociazione tra la titolarità effettiva acquisita da ON, tenuta nascosta, e la titolarità formale rimasta in capo a IN nei confronti di terzi, ma di fatto fittizia perché questi aveva ceduto le quote sociali a compensazione del debito vantato nei suoi confronti da ON. Ne è rimasto integrato, dunque, il reato di intestazione fittizia, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è configurabile anche quando l’interponente acquisisca un’attività già costituita in precedenza da altri, che in tal modo vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti. Il legislatore ha voluto reprimere le condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla costituzione della compagine sociale ovvero sia attuata successivamente attraverso l’acquisizione delle quote di società già attive. Nella contestazione, peraltro, l’interposizione viene contestata dal novembre 2014 e non dalla data di costituzione della società DU RR intervenuta nel 2004. È rimasta integrata anche la condizione, pure richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di assunzione della qualità di socio occulto, occorre verificare la provenienza dal soggetto che non risulti formalmente titolare delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di elusione delle misure di prevenzione. Queste circostanze sono state dimostrate ed erano state rimarcate anche in sede di procedimento di prevenzione. È emerso che la società DU RR non disponeva di beni e di mezzi, tanto che dovette servirsi per l’esecuzione dei lavori della società IA. Quest’ultima, pur potendo gestire direttamente il cantiere, stipulò su istigazione di ON un subappalto con la DU RR, che conseguì un indebito vantaggio. In tal modo, risorse destinate alla IA venivano utilizzate dalla DU RR, che da questa operazione trasse un indubbio profitto. Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene di avere così approfondito il tema - indicato dalla sentenza rescindente - della esistenza di operazioni fraudolente suscettibili di nascondere ai terzi la qualità di ON di socio occulto della DU RR, ai fini di eludere le misure di prevenzione. Nell’operazione del cantiere di Ozzano, ON agì con modalità fraudolente per far ottenere alla DU RR il subappalto, tenendo celata a tutti, in particolare all’amministratore giudiziario e alla committente, la sua qualità di titolare effettivo delle quote 11 di amministratore della società, con il conseguimento di guadagni che altrimenti non avrebbe potuto ottenere. Negli anni in cui ON ebbe la titolarità occulta della DU RR, la società fu impiegata per l’acquisizione diretta di lavori, anche senza lo schema del subappalto con la intromissione della IA;
la società fu utilizzata anche per operazioni di falsa fatturazione.
2.21 La Corte d’appello, di seguito, prende in considerazione la sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bologna, che aveva assolto ON ritenendo non provato che questi, oltre alla sola gestione, avesse acquistato la DU RR e avesse immesso denaro sin dal 2014 per sottrarsi all’applicazione della misura di prevenzione. I giudici di secondo grado ritengono, invece, che sia stata acquisita la prova dell’acquisto da parte di ON delle quote sociali sin dal 2014, a compensazione del debito di IN nei suoi confronti, in ciò consistendo l’immissione di capitale nell’operazione, che il giudice di primo grado non aveva considerato, incorrendo in un travisamento della prova. Aggiungono che gli argomenti addotti a sostegno della tesi del trasferimento dell’amministrazione e non delle quote, in realtà, sono dimostrativi del contrario, in quanto l’interposizione fittizia consentiva a ON di continuare con metodo mafioso le attività, al fine di conseguire gli utili che le misure di prevenzione gli avevano di fatto precluso con il sequestro delle imprese. La gestione in piena autonomia della società vi fu, soltanto perché ON era diventato il padrone della società stessa, sostituendosi in tutto alla posizione di IN sotto la parvenza di mero dipendente. Infatti, IN gli aveva fornito ogni strumento per essere indipendente, consentendogli di agire fraudolentemente a suo nome in piena autonomia. La Corte d’appello stigmatizza anche il fatto che la sentenza di primo grado non avesse affrontato il tema della falsa fatturazione realizzata da ON con la DU RR, integrante la finalità di agevolazione delle attività di riciclaggio contestata congiuntamente all’elusione delle misure di prevenzione non considerata dal G.u.p. IN ON, dunque, viene considerato responsabile anche del reato di cui al capo 2), aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991, ciò che discende inevitabilmente dal suo ruolo apicale nella ‘ndrangheta emiliana.
2.22 La Corte d’appello accoglie, infine, il motivo di ricorso del pubblico ministero, che lamentava la mancata confisca dell’appartamento della palazzina di via Kennedy in UT, non catastalmente censito, nella disponibilità dei ON, avendo rilevato in motivazione lo stesso giudice di primo grado il difetto della confisca nel dispositivo della sentenza, dovuto a mera dimenticanza. Gli accertamenti hanno comprovato che le due unità abitative, non formalmente intestate ai EL né a nessun’altro, sono nella disponibilità di IN ON e di LI ON. Anche i collaboratori TO e AL hanno dichiarato che si tratta di immobile appartenente ai ON, abusivo e mai condonato. Le circostanze accertate inducono a ritenere che la costruzione dell’appartamento di proprietà di IN ON si colloca nel periodo in cui è stata accertata la sproporzione, sicché l’imputato sostenne spese in misura del tutto incongrua rispetto alle sue risorse documentate e non ha assolto all’onere di fornire una spiegazione di tale sproporzione. Di conseguenza, ricorrono i requisiti per la confisca per sproporzione, sulla base della ricostruzione peritale intervenuta nel processo di prevenzione.
3. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto i difensori di IN ON, articolando otto motivi.
3.1 Con il primo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. 12 proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente, palesemente illogica e contraddittoria in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 1).
3.1.1 Con riferimento innanzitutto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorso stigmatizza la motivazione della sentenza nella parte relativa alla ricostruzione dei fatti risalenti ad un periodo precedente a quello dell’imputazione, che vengono utilizzati per conferire attendibilità al narrato dei collaboratori su IN ON. Si tratta, tuttavia, di dichiarazioni contraddittorie, da cui risulta che ON avesse tutt’al più un ruolo di mero esecutore. Per esempio, AL, riferendo dell’incendio dell’auto del carabiniere NT nel 2000, dichiara che l’imputato vi partecipò come esecutore insieme a un gruppo di giovani. E alla luce di tale dichiarazione, risulta inattendibile dal punto di vista logico che solo dopo due anni, secondo la ricostruzione della sentenza, ON fosse passato dalla bassa manovalanza al vertice della cosca. Le dichiarazioni di AL sono inoltre inattendibili e smentite quando quest’ultimo cita l’episodio delle intimidazioni al detenuto CA Lo Castro. Inoltre, sono prive di riscontri circa l’episodio della partecipazione di ON alla riunione del 20.3.2012 presso il capannone di LA, alle riunioni del 2009 con i ES e all’incendio dell’autovettura della segretaria di LA dell’1.8.2013. Ancora, mentre il dichiarante RO afferma che IN ON non era mai stato formalmente affiliato e lo stesso AL riferisce di non essere al corrente dell’avvenuto battesimo di IN ON, il collaboratore TO afferma invece che l’imputato era stato ritualmente affiliato. Peraltro, lo stesso TO riferisce che IN ON nella ‘ndrangheta aveva il suo “grado”, utilizzando un termine che invece la ‘ndrangheta non adopera mai, in quanto proprio delle forze dell’ordine (adotta, invece, il termine “dote”). Quando poi parla della partecipazione di IN ON a fatti di sangue in Calabria, il collaboratore TO non riferisce le circostanze in cui avrebbe appreso queste notizie da RA NN;
peraltro, su tale punto le sue dichiarazioni contrastano con quelle di IG. E quando la sentenza fa riferimento all’omicidio del “ladruncolo” PA, lo utilizza come dato da cui si evince ulteriormente la partecipazione di IN ON alla ‘ndrangheta, nonostante la Corte d’assise di Catanzaro con sentenza irrevocabile abbia condannato altre persone per tale fatto.
3.1.2 Quanto all’omicidio di NI GO, la motivazione della sentenza impugnata – secondo il ricorso – non è coesa, quanto all’individuazione del ruolo che avrebbe assunto IN ON, accogliendo dichiarazioni discordanti e non adeguatamente corroborate. RO ha detto che il suo contributo consistette nell’organizzare il cosiddetto “scappotto” e nel fornire ai componenti del gruppo di fuoco telefoni cellulari e schede telefoniche. Senonché la sentenza rescindente aveva rimarcato che su questo punto la ricostruzione era smentita dal fatto che con sentenza irrevocabile era stato stabilito che a fornire i telefoni completi di scheda ai killer di GO fu GI BR. Anche gli elementi addotti dalla sentenza a riscontro del narrato di RO si caratterizzano per incertezza e fanno riferimento alle risultanze delle celle agganciate da una delle schede in data 25.3.2004. Al riguardo, il ricorso osserva che alla luce dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n 132 del 2021, i dati relativi al traffico telefonico acquisiti in data precedente all’entrata in vigore del decreto stesso possono essere utilizzati a carico di un imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, che nel caso di specie devono confermare, peraltro, la 13 geolocalizzazione e non l’imputazione. I dati del traffico telefonico non sono stati riscontrati da altri elementi di prova relativi alla geolocalizzazione, sicché non possono essere utilizzati a carico di IN ON. Dal canto suo, il dichiarante AL ha riferito che il ricorrente avrebbe svolto la funzione di vedetta, in termini pertanto non coincidenti con il ruolo individuato da RO. Nonostante ciò, la sentenza ravvisa incomprensibilmente una convergenza tra i due dichiaranti, sebbene abbiano riferito ruoli distinti di IN ON e RO non abbia mai riferito di attività di osservazione compiuta dal ricorrente. Anche le dichiarazioni di TO su questo punto sono insufficienti, perché ha riferito che ON partecipò all’omicidio di GO, pur non essendo in grado di dire con quale ruolo. Si tratta di un ulteriore elemento insufficiente, che, unito alle dichiarazioni già tra loro contrastanti di RO e AL, palesa vieppiù la inidoneità delle propalazioni dei collaboratori a comprovare la partecipazione del ricorrente all’omicidio di GO.
3.1.3 Quanto al possesso di armi, la sentenza lo collega alle dichiarazioni di RO e AL e, pertanto, all’arresto di ON nel 2005 per detenzione illegale di armi. I giudici citano, altresì, le dichiarazioni di SE, il quale tuttavia ha affermato di non sapere alcunché dell’arresto di ON, dato inverosimile alla luce della frequentazione che costui aveva con il ricorrente e del fatto che secondo i collaboratori quelle armi erano destinate all’associazione: si tratterebbe di un aspetto che un soggetto come SE, il quale rivestiva un ruolo importante nella struttura malavitosa, non avrebbe potuto ignorare, a maggior ragione se si considera che, secondo AL, le armi sarebbero state destinate specificamente all’omicidio in territorio emiliano di tale IU IO. Quanto, poi, alla consegna di una pistola da parte di ON a LI ND AC, il dato si fonda sulle sole dichiarazioni di AL, prive di riscontro.
3.1.4 Quanto al commercio di gasolio, la sentenza si basa innanzitutto sulle dichiarazioni di AL, che sono tuttavia ambigue perché fanno riferimento cumulativamente ai EL ON, descritti dal collaboratore come impegnati a perseguire i propri interessi personali piuttosto che quelli della ‘ndrangheta. Peraltro, la stessa sentenza fa riferimento al fatto che LI ND AC aveva scelto come suo rappresentante al NO NN anziché ON, il quale aveva nascosto al boss troppi affari compiuti in autonomia. Inoltre, la sentenza non rimarca la contraddizione tra le dichiarazioni di AL, secondo cui l’affare del gasolio era molto remunerativo, e quelle di IG, secondo cui i margini di guadagno erano invece assai limitati. Infine, del tutto inconferenti devono considerarsi le dichiarazioni di RO, il quale sul punto riferisce affermazioni senza alcuna indicazione della fonte e delle circostanze in cui ne è venuto a conoscenza.
3.1.5. Quanto alla falsa fatturazione, la sentenza adduce innanzitutto le risultanze della indagine denominata “Edilpiovra”, che tuttavia risale al 2002, fuori dal periodo in contestazione. Lo stesso vale per le dichiarazioni di AL che pure si riferiscono a fatti verificatisi fino al 2002. Le dichiarazioni di IG sono a loro volta generiche quando fanno riferimento a un episodio specifico, quello di Verona verificatosi nel 2012 e il 2013, ma senza riscontri. La sentenza rescindente imponeva di individuare la funzionalizzazione della falsa fatturazione agli interessi della cosca, mentre invece la sentenza impugnata la considera una tipica operazione di ‘ndrangheta solo perché avrebbe coinvolto diversi accoliti, circostanza questa, di per sé, non decisiva. Anche il riferimento alla riunione del 2012 presso il capannone di LA, dove si 14 sarebbe spiegato alla presenza del ricorrente il sistema della triangolazione delle false fatturazioni, è privo di riscontri.
3.1.6. Quanto alla intestazione fittizia di società, la sentenza elenca una serie di vicende societarie che non riguardano IN ON o che riguardano un periodo precedente a quello in contestazione. In ogni caso, la sentenza afferma che tali vicende sono state gestite dai soli EL ON, sicché manca di trattare l’apporto che ne sarebbe derivato all’associazione.
3.1.7. Quanto alla partecipazione ai summit, la sentenza richiama le dichiarazioni di SE, il quale ha riferito che era solito andare a trovare i ON per questioni di ‘ndrangheta nel 2005 al 2007 a Pieve di Modolena. Senonché, la Corte d’appello dà atto anche che AL ha riferito di un episodio avvenuto presso lo stesso cantiere tra il 2004 e il 2006 in cui LI ON aveva annunciato l’intenzione della cosca di eliminare SE. Di conseguenza, manca la motivazione sul contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboranti e sulle possibili ragioni di acredine di SE nei confronti dei ON;
in ogni caso le due dichiarazioni non sono riscontrate, sicché non è applicabile il principio per cui le dichiarazioni di chiamata in correità possono riscontrarsi reciprocamente. Oltre che inconferente, è anche priva di riscontri la chiamata relativa alla partecipazione a una cena al ristorante Laghi di Tibbia, in cui si discusse di un intervento edilizio. Così come priva di riscontri oltre che generica è la dichiarazione di AL sulla presunta partecipazione di ON a una riunione nel 2012 presso il New West Ranch. E prive di riscontro sono anche le partecipazioni alle riunioni presso il capannone di LA e alle riunioni con i ES. Quanto, ancora, all’incontro di scuse con NN, che è stato riportato da TO, la Corte d’appello non tiene conto dell’assenza di riscontri alle dichiarazioni, che peraltro sono anche contraddittorie quanto alla presenza o meno al fatto di LI ON.
3.1.8. Quanto ai dialoghi nella tavernetta di ND AC, i giudici di secondo grado richiamano le dichiarazioni di RO, che tuttavia sono connotate da estrema genericità. La motivazione è poi contraddittoria quando adduce il contenuto della conversazione ambientale del 5.1.2013 quanto all’identificazione di “Carminuzzo”. I giudici di secondo grado non si confrontano con la consulenza di parte e non la confutano. Né si confrontano con la memoria di replica del consulente ai risultati del riascolto di polizia giudiziaria, che pure la sentenza richiama per motivare la riconducibilità al ricorrente delle citazioni contenute nella conversazione. La omissione di valutazione equivale alla negazione del valore del metodo scientifico del consulente. Apparente è poi la motivazione quando, per escludere che la persona cui si riferivano le conversazioni nn. 31551 e 31552 fosse, come annotato dal c.t.p., NC LC, afferma che i EL LC non erano soggetti dediti al commercio di gasolio, omettendo di esplicitare da quali prove sia sostenuta l’affermazione.
3.1.9. Quanto alla strategia del processo c.d. IL, la Corte d’appello ritiene che la vicinanza dell’imputato ai EL detenuti sia solidarietà ‘ndranghetistica, e ciò sulla base dell’argomento che l’uso del plurale in una missiva inviata da NL a IN sia la conferma che la collaborazione del ricorrente non avveniva nell’esclusivo interesse dei EL, ma nel più generale interesse della cosca. Non c’è prova, tuttavia, che l’attività di IN ON servisse ad appoggiare altri sodali, ed è apodittica l’affermazione secondo cui l’appoggio ai EL fosse significativo di intraneità alla ‘ndrangheta. La motivazione è contraddittoria quando trae dal riferimento alla riservatezza, 15 contenuto nella missiva di NL ON, un riscontro circa la natura illecita dei suoi suggerimenti al fratello, perché, se la premessa è che sapesse di essere controllato, si dovrebbe concludere che non avrebbe utilizzato la corrispondenza per finalità criminose. Anche il riferimento alla ricerca di testimoni e alla preparazione di domande da porgli non è attività di illecito indottrinamento, ma normale attività difensiva. La stessa vicenda del registratore introdotto in carcere per un messaggio intimidatorio veicolato dal ricorrente alla persona offesa BO, non si confronta con il fatto che costui ha reso al processo dichiarazioni corrispondenti a quelle rese in precedenza, sicché di nessuna intimidazione è stato vittima.
3.2 Con il secondo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente e contraddittoria con riferimento al ruolo apicale del ricorrente nell’associazione di cui al capo 1). La Corte d’appello ha proceduto a un mero assemblaggio dei contenuti istruttori per dichiarare il ruolo apicale di IN ON, con affermazione non supportata da alcuna valutazione assiologicamente orientata. Il coinvolgimento del ricorrente nei tipici affari illeciti della consorteria emiliana può tutt’al più dimostrare l’intraneità, non l’esercizio di un ruolo apicale. Ruolo che nemmeno si può ricavare dalla generica dichiarazione del collaboratore AL, riferita indistintamente a tutti i EL ON, e ciò considerato che lo stesso dichiarante ha affermato che IN svolgeva compiti di bassa manovalanza. D’altro canto, l’essere tenuto in grande considerazione da LI ND AC è anch’esso elemento neutro;
anzi, è la stessa sentenza che poi afferma contraddittoriamente che IN ON fosse posto sotto la guida dei EL LI e NL. Ulteriore contrasto si rinviene in sentenza nelle propalazioni dei collaboratori, che, da un lato, dichiarano che IN fosse il reggente della consorteria durante la detenzione dei EL e, dall’altro, dicono che avesse il compito di raccogliere messaggi dal carcere o di recarsi in udienza per prendere informazioni, così facendo riferimento a compiti certamente esecutivi. Anche il ritenuto ruolo di direzione nel sistema delle false fatturazioni non coinciderebbe con il ruolo di direzione del sodalizio, ma con la responsabilità di scelte organizzative nell’ambito di un’attività già intrapresa. La stessa partecipazione alle riunioni di mafia non è idonea a distinguere, in mancanza di elementi concreti, un ruolo direttivo da quello di mero partecipe.
3.3. Con il terzo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 59, comma secondo, 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione apparente con riferimento alla natura armata dell’associazione. La motivazione della sentenza è viziata anche quando ritiene che la notoria disponibilità di armi in capo alla ‘ndrangheta consenta di ritenere armata ogni sua articolazione. Sotto questo profilo, la sentenza valorizza le conclusioni del G.u.p. nel processo c.d. IL con rito abbreviato quanto al fatto che l’articolazione fosse dedita anche a estorsioni, usure, incendi, danneggiamenti, cioè attività per le quali risulta essenziale il possesso di armi. Tale affermazione costituisce motivazione apparente, perché non consente di comprendere se tali attività siano state poste effettivamente in essere con l’impiego di armi e per il conseguimento di scopi del sodalizio. 16 Peraltro, tale aggravante, pur avendo natura oggettiva, è soggetta alla regola di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen., per la quale le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente solo se non conosciute o ignorate per colpa. Di conseguenza, la sola ritenuta disponibilità di armi da parte di altre persone non è sufficiente a sostenerne la loro riferibilità a tutti gli affiliati.
3.4 Con il quarto motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione apparente o palesemente illogica con riferimento al finanziamento illecito delle attività economiche. La sentenza addebita la circostanza in questione a tutti i compartecipi in assenza di apposita verifica circa la conoscenza dell’avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi ovvero la ignoranza colpevole di tale reimpiego. Essa muove dall’assunto che la cosca avrebbe operato nel settore della falsa fatturazione, la quale comportava, oltre all’evasione di imposte, il successivo fallimento delle società cartiere, ma nulla dice in ordine al fatto che anche le attività produttive di profitti illeciti erano alimentate da risorse della stessa natura. Anche se si considerasse l’esercizio di queste attività economiche quale estrinsecazione dell’attività del preteso sodalizio, questo non dimostrerebbe l’impiego di capitali. La Corte d’appello ha omesso di chiarire i criteri della propria valutazione, giacché si sarebbe dovuto dimostrare che determinate attività fossero condotte in modo tale da prevalere nel territorio di insediamento su altre similari. Di conseguenza, la sentenza afferma la sussistenza dell’aggravante senza preoccuparsi di individuare e apprezzare gli elementi probatori specifici per sostenerne la configurabilità in concreto.
3.5 Con il quinto motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 512-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo 2). La sentenza impugnata, pur aggiungendo copiose emergenze istruttorie rispetto alla pronuncia annullata dalla Corte di cassazione, trascura di approfondire la direttiva fondamentale indicata dalla sentenza rescindente: verificare se al momento di acquisto del 95% delle quote della DU RR da parte di IN, il ricorrente potesse già considerarsi gestore occulto della società ovvero prevedere l’avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti. Se è vero che l’intestazione fittizia è integrata anche quando l’interponente acquisisca un’attività già in precedenza costituita da altri, la norma penale incrimina l’attribuzione fittizia ad altri nella titolarità, per cui il tema fondamentale era l’accertamento della fittizietà dell’acquisto intervenuto nel 2004. Ritenere che la distrazione di risorse economiche dalla IA alla DU RR, mediante il contratto di subappalto del 2014, sia sintomatica della fittizietà dell’acquisto di dieci anni prima, è conclusione del tutto irragionevole. Anche sull’accertamento della prevedibilità del procedimento di prevenzione, l’esposizione da parte della Corte d’appello delle emergenze istruttorie esclude la congruità della motivazione, laddove la sentenza rileva che la data di inizio della gestione di ON è successiva di nove giorni all’esecuzione delle misure di prevenzione: dunque, i giudici di secondo grado affermano chiaramente che IN ON si adoperò come gestore occulto solo dopo l’avvio nel procedimento di prevenzione, peraltro successivo di dieci anni all’acquisto delle quote da parte di IN.
3.6 Con il sesto motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. 17 proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nonché il vizio di motivazione apparente e palesemente illogica con riferimento alla aggravante dell’agevolazione mafiosa per il reato di cui al capo 2). L’unico impegno motivazionale in proposito si sostanzia nell’affermare che, siccome il ricorrente ricopriva un ruolo apicale nella ‘ndrangheta emiliana, l’aggravamento sarebbe “inevitabile”. La sentenza non ha spiegato quali vantaggi avrebbe ottenuto la cosca dall’intestazione fittizia della DU RR. Doveva prendersi atto, invece, che un sodale può commettere reati- fine anche senza agevolare la consorteria. Il riferimento al movente del tutto personale dei EL ON avrebbe richiesto una motivazione particolarmente rigorosa onde ritenerlo recessivo rispetto alla non motivata agevolazione della consorteria illecita.
3.7 Con il settimo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129, comma 2, cod. proc. pen., 157 cod. pen. per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 2). Poiché l’acquisto delle quote societarie da parte di IN è avvenuto il 28.7.2004, la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fattispecie di natura istantanea. Il tempo necessario a prescrivere, considerata anche l’aggravante ad effetto speciale, è di nove anni, sicché la prescrizione è maturata il 28.7.2013. prima del verificarsi di qualsiasi atto interruttivo. Peraltro, alla fattispecie in esame non è applicabile il comma sesto dell’art. 157 cod. pen., che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati commessi al fine di agevolare le associazioni mafiose, in quanto la norma è stata introdotta dalla l. n. 251 del 2005, prima del caso in esame.
3.8 Con l’ottavo motivo, deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240, 240-bis, 416-bis, comma settimo, cod. pen., nonché il vizio di motivazione apparente in relazione alla confisca dell’abitazione sita in UT alla via Kennedy. Per sostenere una correlazione temporale tra l’immobile confiscato di UT e il delitto associativo, la Corte d’appello fa riferimento a una nota dei Carabinieri di UT del 2018, ove si constatava che l’immobile era stato rifinito recentemente ma in assenza di indicazioni sulla data di esecuzione dei lavori. L’illegittimità della misura discende dal fatto che l’acquisizione del bene è assai precedente al periodo della imputazione, sicché non è possibile congetturarne una sua eventuale origine illecita. Le Sezioni unite Montella hanno affermato che la sproporzione va riferita non già al patrimonio come complesso unitario, bensì alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto della sproporzione devono essere oggetto di rigoroso accertamento e non vanno fissati nel reddito al momento della misura, ma nel reddito al tempo dei singoli acquisti.
4. Con memoria depositata in data 3.9.2025, i difensori di IN ON hanno presentato motivi nuovi, con particolare riferimento al primo e al quinto motivo dell’originario ricorso, articolando ulteriori argomentazioni di supporto e allegando documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 18 1. L’esame dei motivi di ricorso deve muovere dalla sentenza di annullamento con rinvio della Quinta Sezione della Corte di cassazione, la quale ha innanzitutto evidenziato, quanto al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la necessità di una più consistente motivazione, in ragione del legame familiare di IN ON con i capi della cellula emiliana di ‘ndrangheta e, quindi, della esigenza di discernere tra l’ipotesi secondo cui il suo operato fosse frutto della effettiva intraneità al clan e l’ipotesi secondo cui fosse invece mero portato del rapporto di parentela. In particolare, la sentenza rescindente ha ritenuto che la Corte d’appello di Bologna nella sua prima pronuncia si fosse limitata a richiamare le informazioni fornite dai chiamanti in correità, senza estrapolarne gli indicatori idonei a dimostrare il fattivo contributo di IN ON a favore della consorteria mafiosa. A questo proposito, va rilevato che con l’annullamento sono stati enunciati, in riferimento a ciascuno dei fatti che secondo la sentenza annullata avrebbero dovuto attestare la partecipazione dell’imputato all’associazione di tipo mafioso, i profili problematici che hanno determinato la inadeguatezza del vaglio critico del compendio probatorio al fine di dar conto della riconoscibilità del rapporto di organica compenetrazione di IN ON nell’ente criminale e del concreto apporto da lui fornito al perseguimento dei fini dell’associazione. Si tratta di un punto di particolare rilievo, al fine di intendere la ratio decidendi che sorregge l’annullamento disposto dalla sentenza rescindente. Ribadendo quanto sinteticamente riportato al punto 1.1. del Ritenuto in fatto, va osservato che il vizio di fondo colto nella prima sentenza d’appello annullata è stato individuato in questi termini dalla sentenza della Quinta sezione penale sopra ricordata: «la pronunzia pone difficoltà di lettura, perché l'esorbitanza delle argomentazioni rassegnate offusca le ragioni della decisione, finendo per rendere disorganica l'esposizione delle prove e non chiaramente esplicitata la loro rilevanza rispetto al fatto da provare e alla soluzione delle questioni controverse, di essa va stigmatizzata, in primo luogo, la mancanza di una netta distinzione tra il contenuto delle prove e i fatti che da esse si desumono». Più nel dettaglio «la Corte territoriale, lungi dall'estrapolare dalla messe di elementi probatori a disposizione (desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal materiale intercettivo e documentale tratto da altri procedimenti) gli indicatori fattuali, riferiti allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, capaci di fornire inequivoca e certa dimostrazione del fattivo ed attuale contributo dell'associato a favore della consorteria mafiosa, si è limitata ad evocare i dati informativi offerti dalle chiamate in correità (spesso, peraltro, riferiti a segmenti cronologici antecedenti al periodo in contestazione) e li ha presentati come prova delle condotte contestate, cercando unicamente di affermarne la verità oggettiva — con il neutralizzarne carenze, incoerenze e vaghezze spesso sulla base di mere deduzioni logiche -, senza, tuttavia, saggiarne, mediante la loro collocazione in un contesto concreto, definito anche dal punto di vista spazio-temporale, l'effettiva capacità di dimostrazione delle condotte stesse».
2. In ragione di quanto appena considerato, va anche subito aggiunto che quando i giudici di legittimità abbiano espresso nella sentenza di annullamento anche specifiche valutazioni in fatto, il giudice del rinvio non ne rimane vincolato, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, P.G, P.C. in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez, 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02). 19 In presenza di un annullamento afferente al deficit motivazionale, il giudice del rinvio è investito della cognizione dell’intero compendio probatorio, che è chiamato a rivisitare in piena libertà di convincimento, senza vincoli di sorta, essendo solo tenuto a rendere, in esito, risposta motivazionale scevra dai vizi che avevano determinato l’annullamento della prima pronuncia di appello. Nella giurisprudenza di legittimità è ricorrente l’affermazione secondo cui in questo caso il giudice di rinvio resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (tra le altre, Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232019 - 01; Sez. 4, n. 48352 del 29/4/2009, Savoretti, Rv. 245775 - 01). In particolare, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628 – 01); egli mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente (Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738 – 01). Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413 – 01).
3. In questa prospettiva, la valutazione della sentenza impugnata deve necessariamente misurarsi con il fatto che la condotta individuale del reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. consiste in un atto di associazione finalizzato alla formazione ovvero alla permanenza in vita o alla operatività dell’ente, del cui contenuto la legge non dà una descrizione, limitandosi a indicarne la forma (promozione, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione). In particolare, la condotta che assume la forma della partecipazione è genericamente indicata dalla norma e costituisce una ipotesi di chiusura, che comprende ogni fatto di associazione non qualificato, purché causalmente efficiente nella formazione dell’associazione e nella sua sussistenza e operatività. Ora, il capo di imputazione, tra le condotte materiali di IN ON integranti il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., indica, a titolo esemplificativo del contributo fornito per la vita dell’associazione: a) la partecipazione alle riunioni di pianificazione delle condotte della cosca e di assunzione delle decisioni fondamentali per il suo rafforzamento;
b) la rappresentanza dei EL durante i periodi della loro detenzione, con l’esercizio di compiti di decisione e di composizione dei conflitti interni ed esterni;
c) il mantenimento di contatti e scambi di informazioni tra i capi detenuti e gli esponenti della cosca in libertà, nonché la gestione dell’attività della cosca sotto le direttive dei capi detenuti;
d) la gestione del patrimonio illecito, degli investimenti e delle attività imprenditoriali fittiziamente intestate a prestanomi. La sentenza impugnata, come già quella precedentemente annullata con rinvio, si è soffermata su risultanze che documentano un più ampio dinamismo del ricorrente e che 20 concorrerebbero a dimostrare la piena intraneità di IN ON all’associazione mafiosa. Si tratta di soluzione coerente con il fatto che quello associativo è un delitto a forma libera e che, pertanto, la condotta del partecipe può consistere nella prestazione di un apprezzabile contributo di qualsivoglia genere. Questo vuol dire che la valutazione della complessiva condotta di ON, pur nella diversità delle forme e dei contenuti in cui si è espressa, deve avere ad oggetto, in definitiva, la sua concreta incidenza causale sulla efficienza dell’associazione e che eventuali discordanze ricostruttive di specifici segmenti fattuali ricadenti nell’esteso periodo temporale preso in considerazione, in tanto possono rilevare, in quanto siano idonee nell’insieme a escludere che il ricorrente abbia prestato un contributo apprezzabile alla realizzazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso, e conseguentemente alla lesione del bene tutelato.
4. Si tratta di un approccio al profilo della verifica dei requisiti della partecipazione ad un organismo di stampo mafioso che ha trovato convalida nei più recenti arresti delle Sezioni unite di questa Corte sul tema, cui ha fatto diffuso riferimento anche la sentenza rescindente. Già in epoca non recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, IN, Rv. 231671 - 01) avevano sottolineato la necessità di individuare, sotto il profilo probatorio, una serie di indicatori fattuali «dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio»: in tal senso, erano stati indicati, a scopo meramente esemplificativo, «indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso», tra i quali venivano annoverati, tra gli altri, anche «molteplici, variegati e però significativi facta concludentia». Come poi precisato successivamente (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, RI, Rv. 281889 - 02), tali indicatori non devono, però, essere collocati tra gli elementi della tipicità criminosa, bensì tra i materiali della prova. L’identificazione della condotta punibile in definitiva non può risultare svincolata dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben può essere ricostruito anche in via indiziaria, rivestendo rilievo decisivo «la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». In questo contesto, assume assoluta centralità la dimensione probatoria, perché solo sulla scorta delle evidenze disponibili sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un’effettiva "messa a disposizione". E gli indicatori di intraneità individuati dalla sentenza IN in via meramente esemplificativa sono rilevanti esclusivamente nella dimensione probatoria. In tal senso, potranno venire in rilievo «la "qualità" dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell’affiliando, la "serietà" del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all’accertamento dei "poteri" di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi 21 adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell’associato a favore della consorteria mafiosa: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata» (cosi le già citate Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, RI).
5. In tale cornice di riferimento, la non analitica specificazione normativa del contenuto della condotta associativa richiede essenzialmente che, in sede di valutazione del compendio probatorio, si accerti la rilevanza causale della condotta ai fini della nascita o della permanenza in vita o della operatività dell’associazione: può trattarsi di qualsiasi prestazione, purché apprezzabile ed utile alla sussistenza o al potenziamento del sodalizio. In tale prospettiva, ha già trovato affermazione il principio secondo cui, ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, poiché il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato ma la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699 - 01; Sez.2, n. 23687 del 3/5/2012, D’AM e altri, Rv. 253221 – 01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, RA e altri, Rv. 273572 – 01). In tema di reato associativo, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall’indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 dell’11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810 – 01). Ciò vuol dire che, quando oggetto della contestazione è un reato associativo, il thema decidendum in relazione al quale vanno misurate le regole dell’art. 192 cod. proc. pen. consiste nella condotta partecipativa o direttiva (a seconda della contestazione) e cioè nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non rileva perciò che le dichiarazioni dei collaboratori non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all’accusato (non sempre in sé illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacché il "fatto" da riscontrare non è il singolo comportamento dell’associato, bensì la sussistenza di un suo stabile contributo al sodalizio, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare (Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009,Vernengo e altri, Rv. 244460 – 01, in motivazione).
6. Ciò detto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata dà innanzitutto atto di avere positivamente adempiuto ad uno dei compiti demandati alla Corte d’appello dalla sentenza rescindente, ovvero quello inerente alla verifica della avvenuta formale riapertura delle indagini nei procedimenti precedentemente definiti a carico di IN ON con provvedimenti di archiviazione, da cui erano stati tratti elementi indiziari a suo carico nel presente processo. Mette conto evidenziare, poi, che il compendio probatorio su cui si fonda la decisione impugnata non è più lo stesso, avendo i giudici di secondo grado proceduto ad una robusta 22 rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, attesa la necessità di chiarire alcuni degli aspetti evidenziati nella pronuncia rescindente di annullamento e di decidere anche l’appello del pubblico ministero, tendente, con riguardo al reato di cui al capo 2), al ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado. La Corte d’appello premette anche che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono suscettibili di svolgere, con riguardo a molte circostanze oggetto di accertamento in questo processo, una fondamentale funzione di conferma delle risultanze delle altre prove acquisite, prime fra tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche, già di per sé dotate di autonoma forza probatoria, e le emergenze di altri procedimenti confluiti nel processo. Da questo punto di vista, i giudici di secondo grado affermano, in esordio, che le dichiarazioni dei collaboratori con riguardo a IN ON, per un verso, si riscontrano reciprocamente e, per l’altro, trovano anche molteplici significativi riscontri esterni. Si tratta, pertanto, di misurare questa asserzione alla luce dei motivi articolati nel ricorso dei difensori di ON.
7. Il primo motivo censura sostanzialmente la violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il conseguente vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata in punto di responsabilità di ON per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Giacché il motivo si snoda attraverso una critica della sentenza d’appello con riferimento a ciascuno degli indici fattuali rivelatori della partecipazione dell’imputato all’associazione, si è ritenuto opportuno in precedenza di riportare piuttosto analiticamente i relativi passaggi della pronuncia impugnata, cui pertanto si può in generale rimandare per quello che riguarda la ricostruzione delle risultanze processuali prese in considerazione dai giudici in sede di rinvio.
7.1 Quanto alla parte relativa al periodo precedente a quello cristallizzato nella contestazione (“dal 2004 e tutt’ora permanente”), il collegio, innanzitutto, non dubita della potenziale rilevanza probatoria di elementi fattuali collocabili in un ambito cronologico anteriore al tempo del commesso reato. Come si è osservato, la partecipazione all’associazione richiede di valutare una serie di indicatori fattuali, tra i quali possono a ragion veduta rientrare il tipo di percorso criminale che ha preceduto l’adesione, la pregressa affidabilità criminale dimostrata dall’adepto, il contesto ambientale e familiare in cui è maturata la decisione di entrare a far parte del sodalizio criminoso. In questa prospettiva, la sentenza impugnata evidenzia congruamente la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori (SE, RO, TO, AL) circa il coinvolgimento di IN ON in un gruppo di c.d. “giovani leve” della ‘ndrangheta e la sua partecipazione alla commissione di una serie di delitti predatori, in genere incaricati da alcuni esponenti di rilievo della famiglia ND AC (dal rapporto con la quale deriva il gruppo criminale di ‘ndrangheta reggiana dei ON) cui erano destinati i proventi degli illeciti. Ma, soprattutto, appare assai significativo – quale elemento di riscontro circa il fatto che quel periodo di ”apprendistato” criminale era funzionale ad un graduale inserimento stabile del ricorrente nell’associazione di stampo mafioso – il contenuto dell’intercettazione ambientale del 9.3.1999, tratta dalla indagine denominata Pendolino, di una conversazione tra IN ON e il fratello maggiore LI e già ampiamente citata dalla sentenza di primo grado. La Corte d’appello argomenta in modo adeguato, oltre che congruente con il tenore 23 testuale del dialogo tra i due, in ordine al fatto che dal colloquio emergono la adesione precoce del ricorrente alle logiche ‘ndranghetistiche, la sua conoscenza delle vicende del clan, il suo ulteriore indottrinamento da parte del fratello maggiore, il suo rapporto con il boss LI ND AC, il suo coinvolgimento ad opera di LI ON nelle strategie e nella programmazione dell’attività del clan. Si tratta di un dato di indubbia valenza indiziaria – non avversato dal ricorso dal punto di vista storico – che è suscettibile di rientrare in quella serie di indicatori fattuali già individuati a titolo esemplificativo dalle Sezioni Unite IN e Modafferi, tra i quali sono stati espressamente citati «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova"» e il contesto ambientale in cui è maturata la decisione di appartenere all’associazione. Il contenuto della conversazione non è affatto neutro ovvero estraneo rispetto al thema probandi e può concorrere alla dimostrazione della partecipazione di IN ON alla ‘ndrangheta, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ci sia un rapporto di consanguineità tra il nuovo associato e gli organi direttivi del gruppo ed emerga che l’impegno di un membro della famiglia non risponda solo a un rituale rispetto dei vincoli di parentela ovvero ad automatismi di tipo familiare, ma si manifesti attraverso la espressa condivisione delle finalità del sodalizio criminoso e la reciproca volontà della loro attuazione. In altri termini, la gestione del clan da parte dei ON non è un dato irrilevante dal momento che il legame familiare non elide la finalizzazione teleologica associativa (e della specifica associazione prevista dall’art. 416 bis cod. pen.) delle condotte del ricorrrente.
7.2 Quanto all’omicidio di NI GO, è da rilevarsi, fermo restando che IN ON non risulta nemmeno processato per questo fatto, che la Corte d’appello premette che le nuove acquisizioni ex art. 603 cod. pen. hanno consentito di superare le obiezioni della sentenza rescindente sulla necessità di esaminare lasserito contrasto delle dichiarazioni dei collaboratori, tra loro e con le sentenze irrevocabili a carico di altri imputati. Gli elementi nuovi sono costituiti dagli interrogatori di RO, AL e OR (p. 127 della sentenza di appello), prima ancora acquisiti e utilizzati dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro nei processi all’esito dei quali sono stati condannati LI ND AC, NE ND AC, EL CO e GI BR quali responsabili dell’omicidio (anche le relative sentenze sono state acquisite nel giudizio di rinvio), e da una consulenza svolta nel processo a carico dello stesso BR sull’impiego di schede telefoniche. La sentenza impugnata si sofferma sulle dichiarazioni di RO e AL, che concordemente affermano la partecipazione di IN ON all’omicidio. In particolare, AL ha dichiarato che il ricorrente, proveniente apposta da Reggio Emilia, partecipò con compiti di vedetta, mentre RO – peraltro, autoaccusatosi di essere stato lui stesso personalmente coinvolto nelle attività preparatorie dell’omicidio – ha attribuito a ON la responsabilità della fornitura di schede telefoniche e della operazione del c.d. “scappotto”. La Corte d’appello mostra di annettere maggiore rilevanza alle dichiarazioni di RO, sia in quanto testimone diretto dell’incontro avvenuto alcune settimane prima dell’omicidio a UT tra NE ND AC e IN ON (giunto a portare il saluto dei EL), in cui il primo mise a parte il secondo della necessità che la sua famiglia “scendesse” in Calabria per portare a compimento l’omicidio di NI GO, sia perché lui pure aveva preso parte, benché in una diversa fase, al fatto omicidiario e le sue informazioni al riguardo erano da considerarsi dettagliate e affidabili. Ciò posto, i giudici di rinvio evidenziano che l’affermazione di RO secondo cui 24 IN ON aveva fornito due schede telefoniche da utilizzare nella complessiva azione omicidiaria ha trovato un riscontro negli accertamenti della DIA di Bologna, da cui è risultato che GI BR contattò, nei momenti e nei luoghi dell’uccisione di GO, una scheda telefonica, priva di intestatario e attivata un anno prima in provincia di Reggio Emilia, la quale fu utilizzata per la prima volta il 25.3.2004 in spostamento verso UT e, tra le altre, anche mediante il suo inserimento nel telefono con IMEI in uso a IN ON. Da quel momento, la scheda fu utilizzata con un altro apparecchio e sempre per contattare persone coinvolte nell’omicidio GO, fino al 10.5.2004 (giorno, in cui fu appunto BR l’ultimo a entrare in contatto con il telefono nel quale era inserita, in occasione dell’omicidio), dopo di che fu non a caso dismessa. A questo proposito, il ricorso propone la eccezione di inutilizzabilità dei dati del traffico telefonico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021. Sotto questo profilo, deve osservarsi che l’art. 1, comma 1-bis, del citato d.l. quale introdotto dalla la legge di conversione n. 178 del 2021 ha previsto una disciplina transitoria, consentendo l’utilizzabilità, a carico dell’imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano valutati unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’art. 4 cod. proc. pen., oltre che dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. Di conseguenza, l’utilizzazione dei dati del traffico telefonico da parte della Corte d’appello è avvenuta nell’ambito di questa previsione derogatoria e in modo aderente ai principi dettati in materia della giurisprudenza di legittimità. Per un verso, in tema di utilizzabilità dei dati contenuti in tabulati telefonici, per "dati del traffico telefonico" devono intendersi tutti i dati cd. "esteriori" della conversazione telefonica, diversi dal suo contenuto e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione e, quindi, anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude (Sez. 5, n. 8968 del 24/2/2022, Fusco, Rv. 282989 - 01). Inoltre, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 5/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469 - 01) Altro significativo elemento di riscontro al narrato di RO è costituito dalla circostanza che nei giorni immediatamente precedenti l’omicidio di GO – il 7.5.2004 – IN ON si trovava in Calabria e fu controllato dai Carabinieri di Torre Melissa sulla strada statale 106, peraltro in compagnia di due persone che i collaboratori di giustizia pure avevano autonomamente indicato come soggetti che avevano preso parte, con ruoli omologhi a quelli del ricorrente, al fatto omicidiario. Tanto consente di superare innanzitutto il rilievo della sentenza rescindente sulla solo apparente convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RO, AL e 25 TO in ordine al ruolo avuto da IN ON nell’omicidio di NI GO. I giudici del rinvio, infatti, conservando inalterata la cognizione dell’intero compendio probatorio, in esso incluse anche le eventuali integrazioni in sede di rinnovazione dell’istruttoria, sono pervenuti alla enucleazione di rilevanti elementi di riscontro alle dichiarazioni di uno dei collaboratori, integrando e completando la motivazione della sentenza annullata. In questo modo, la chiamata di correo di RO risulta sorretta da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità all’odierno ricorrente, di guisa che la sentenza fa una corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/5/2023, Cauchi, Rv. 284840 – 01; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528 - 01). In questa diversa piattaforma indiziaria, allora, anche le dichiarazioni di AL e di TO – che hanno essi stessi attestato la partecipazione di IN ON all’omicidio di GO, sia pure con un livello di minore dettaglio, quanto al ruolo che il ricorrente avrebbe svolto – sono suscettibili di essere considerati un riscontro alle dichiarazioni di RO, a seguito di una loro valutazione da operarsi pur sempre unitamente agli altri elementi estrinseci di prova, in maniera tale che sia verificata la concordanza delle dichiarazioni stesse sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/9/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01).
7.3 Quanto al possesso delle armi, dalla ricostruzione delle dichiarazioni dei collaboratori AL e RO si evince che razionalmente non è stato colto tra esse contrasto quanto alla destinazione delle armi in possesso delle quali IN ON fu arrestato in flagranza il 21.2.2005 dai Carabinieri di Marchirolo. Entrambi i collaboratori hanno riferito che le armi erano state procurate nell’interesse della ‘ndrangheta emiliana di LI ON, ma AL ha specificato, rispetto a RO, che in particolare l’uso che ne doveva essere fatto era quello finalizzato all’omicidio di IU IO, da poco scarcerato e inviso alla cosca ND AC. Correttamente la Corte d’Appello ha affermato che non potesse ravvisarsi contrasto tra i due collaboratori, dovendo solo tenersi conto che AL, in quanto più intraneo all’associazione rispetto a RO, era in possesso di maggiori informazioni. Resta, quindi, che il narrato del secondo non confligge con quello del primo, ma ha più semplicemente ad oggetto una circostanza più generale, di cui quella riferita da AL costituisce una specificazione. Non erra la sentenza impugnata, pertanto, quando afferma che le dichiarazioni dei collaboratori su questo punto della vicenda associativa di IN ON si riscontrano reciprocamente, giacché sono concordanti sul nucleo essenziale del narrato e non divergono tra loro;
piuttosto, i due dichiaranti hanno una diversa consistenza cognitiva, che tuttavia non autorizza affatto a concludere che una delle versioni sia connotata da insufficiente attendibilità o da insanabile genericità. 26 La Corte d’appello si confronta congruamente anche con il rilievo della sentenza rescindente circa la necessità di escludere che le armi “fossero servite all’imputato per continuare a perpetrare le azioni criminali violente (rapine) che ne avevano segnato la gioventù”. Sotto questo profilo, è stato ragionevolmente considerato che: a) l’episodio in questione, verificatosi nel 2005, era di non poco successivo agli anni in cui le c.d. “giovani leve” si dedicavano alle rapine, l’ultima delle quali, infatti, risalente al 1999; b) il numero e, soprattutto, le caratteristiche delle armi (fucili a pompa e carabine con cannocchiali di precisione, compresi i silenziatori) rinvenute nella disponibilità di IN ON non erano confacenti (per eccesso) rispetto alla loro destinazione alle rapine, anche perché non poco ingombranti. A ciò si aggiunga che la Corte d’appello ha ritenuto convenientemente di reperire elementi di riscontro circa la consuetudine di IN ON con armi dell’associazione sia in una dichiarazione di AL relativa all’affidamento all’odierno ricorrente da parte di AE LA, cui lui stesso assistette, di una pistola cal. 9x21 da consegnare a LI ND AC, sia in un passaggio della già citata conversazione del 9.3.1999, nel quale LI ON aveva accennato con IN ON ad un’occasione in cui insieme avevano spostato una cospicua quantità di armi da un capannone ad un deposito di GI BR.
7.4 Quanto al contrabbando di gasolio, il rilievo fondamentale della sentenza rescindente atteneva al fatto che non fosse chiaro se l’attività era riferibile all’associazione o alla sola attività imprenditoriale dei EL ON. A questo proposito, la sentenza impugnata cita l’intercettazione ambientale in tavernetta del 20.2.2013, in cui LI ND AC indirizza due interlocutori siciliani presso IN ON al fine di scaricare un trasporto di gasolio in Emilia: il che è evidentemente indice del fatto che il ricorrente era collegato a ND AC e non agisse per esclusivo interesse familiare. Cita anche le risultanze delle indagini cc.dd. IL e Grimilde, da cui è emerso che il traffico di gasolio fosse gestito dall’associazione, dalla Calabria all’Emilia. I giudici di secondo grado fanno riferimento, inoltre, alle dichiarazioni dei collaboratori AL e IG, da cui risulta sostanzialmente che l’affare del gasolio era gestito tra i sodali, sia pure ciascuno con una certa autonomia. La sentenza aggiunge anche diversi elementi di riscontro, i più significativi dei quali sono, per un verso, la circostanza dell’impiego di un deposito di FR RA (noto affiliato, condannato per i reati di associazione mafiosa e di false fatturazioni) come elemento dimostrativo della riconducibilità dell’affare alla cosca emiliana e, per l’altro, alcuni appunti trovati su un ipad di AL, i quali, unitamente all’esame della movimentazione bancaria sul conto della polacca “Pekao” intestato ad una società dello stesso AL, comprovavano che l’acquisto nel settembre 2013 di una partita di gasolio in Polonia – di cui aveva parlato il collaboratore – doveva avvenire ad opera dei ON e dello stesso AL. In definitiva, la Corte d’appello considera che l’attività era di interesse della cosca (con il coinvolgimento di diversi personaggi di spicco), in quanto avente ad oggetto una materia prima essenziale per i settori economici in cui era infiltrata (trasporti, edilizia, scavi), e veniva esercitata con modalità illecite, patrimonio comune degli “accoscati”. Il ricorso non si confronta con queste conclusioni, ma sollecita piuttosto una diversa lettura delle dichiarazioni di AL su alcuni aspetti di contorno, che tuttavia non sono suscettibili di inficiare la affermazione secondo cui i EL ON erano dediti al 27 commercio illecito di gasolio pur sempre in una dinamica di tipo associativo anziché per proprio esclusivo conto.
7.5 Quanto alla falsa fatturazione, la sentenza rescindente aveva rilevato che i riferimenti della sentenza annullata alla “Edilpiovra” riguardassero un periodo precedente alla contestazione e che non fosse stato provato che il personale coinvolgimento di IN ON, anche per il tramite della “IA s.r.l.”, era funzionale agli interessi dell’associazione. Ora, l’elemento di novità preso in considerazione dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio è costituito, innanzitutto, dall’esame in sede di rinnovazione dibattimentale all’udienza del 28.11.2023 del luogotenente D’GO, il quale ha riportato l’esito di alcune operazioni di polizia tributaria condotte tra il 2012 e il 2013 e il tenore di alcune intercettazioni, da cui sono risultati rapporti della IA s.r.l. con molte imprese gravitanti nella c.d. “galassia ‘ndranghetistica”. Tra le altre, la sentenza evidenzia, in particolare, una operazione del 2012 riportata dal teste, che rappresenta un puntuale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore IG circa il meccanismo attraverso il quale IN ON partecipava alle operazioni di falsa fatturazione. Anche gli esiti delle perquisizioni a carico del ricorrente sono suscettibili – sottolinea la Corte d’appello – di riscontrare il narrato dello stesso IG circa la disponibilità da parte di IN ON di cospicue somme di denaro in contanti per finanziare le operazioni di false fatturazioni dei sodali della cosca. Altro elemento nuovo di riscontro è la sentenza irrevocabile del processo c.d. Valpolicella, acquisita dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio all’udienza del 14.11.2023, da cui risulta che, come emerso dalle attività di intercettazione, IN ON nel 2014 e nel 2015 cooperò con l’affiliato RA FR nell’attività di falsa fatturazione, quale modalità di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività associative illecite secondo i meccanismi consueti della cosca emiliana di ‘ndrangheta. La sentenza impugnata cita anche la vicenda della società DU RR, per affermare che la stessa ebbe rapporti con società cartiere riconducibili ad altri appartenenti alla ‘ndrangheta. A fronte di tale ricostruzione, il ricorso, in ordine a questo tema di prova, muove alla sentenza impugnata censure generiche, che appuntano l’attenzione essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore AL, trascurando tuttavia di considerare che è principalmente sulle dichiarazioni di IG che la Corte d’appello fonda le proprie conclusioni sulle false fatturazioni e che peraltro tali dichiarazioni sono assistite da elementi di riscontro idonei a superare i rilievi della sentenza rescindente.
7.6 Quanto alla intestazione fittizia di società, la sentenza rescindente, per vero, non contiene rilievi specifici in ordine alla sua rilevanza per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. In ordine a tale aspetto, la Corte d’appello, dopo avere proceduto ad una cronologia della costituzione delle società riconducibili ai EL ON, cita alcune intercettazioni dei procedimenti denominati Idra ed IL, rivelatrici della strategia della intestazione fittizia delle società come funzionale allo svolgimento di attività imprenditoriale, rimanendone soci occulti, nonché le vicende del procedimento di prevenzione nei confronti degli stessi EL ON. Il ricorso contesta che non ne risulti per questa via dimostrato che l’attività dell’unica società di cui IN ON risultava socio – l’Ambiente Design S.c.a.r.l. – avesse avvantaggiato la cosca piuttosto che il mero nucleo familiare del ricorrente e, più in generale, 28 che le vicende societarie richiamate in sentenza avessero apportato un vantaggio alla consorteria criminale. La sentenza impugnata, tuttavia, non è evasiva sul punto perché, per un verso, argomenta, in generale, che l’attività imprenditoriale dei ON per il tramite di tutte le società loro variamente riconducibili era condivisa con i sodali ‘ndranghetisti, come dimostrato dall’acquisto del 50% delle quote della Ambienti Design, operazione partecipata da AE LA e OR CO, e, per altri verso, che anche la IA s.r.l. aveva rapporti con molte imprese del sistema ‘ndranghetistico. Inoltre, la Corte d’appello richiama l’interdittiva antimafia del 2011, relativa ad un contratto della IA s.r.l. con una società controllata dal Ministero dell’Economia, in cui la figura di IN ON è stata ritenuta strettamente collegata alla cosca ND AC.
7.7 Quanto alla partecipazione ai summit di ‘ndrangheta, la sentenza rescindente aveva evidenziato la genericità delle dichiarazioni del collaboratore SE in ordine alla partecipazione di IN ON ai summit di Pieve Modolena, nonché l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore AL in ordine alla partecipazione dello stesso ON alle due cene elettorali del 2010 presso il locale di Brescia e alla riunione del 20 marzo 2012 presso il capannone di LA. Per come riportate dalla stessa Corte d’appello, si tratta di dichiarazioni attenenti sommariamente alla circostanza che IN ON fosse quasi sempre presente nel cantiere dei ON a Pieve di Modolena, quando SE vi si recava per “questioni di ‘ndrangheta”. Ma nessuna più precisa informazione esse contengono quanto alla collocazione temporale degli incontri, all’esatto oggetto degli stessi, alla personale partecipazione del ricorrente con ruolo attivo e, in definitiva, alla descrizione di atti o comportamenti allo stesso riconducibili che fossero indicativi di un suo concreto apporto alla discussione di quelli che il collaboratore ha definito “affari” e alla predisposizione o decisione di strategie operative funzionali al perseguimento degli interessi della consorteria. Per quello che riguarda, in secondo luogo, le dichiarazioni di AL, la sentenza impugnata, per un verso, non menziona più le cene elettorali di Brescia del 2010, su cui pure la sentenza rescindente aveva svolto rilievi. Per altro verso, la Corte d’appello, quanto all’incontro del 20.3.2012 al capannone di LA, ribadisce, in termini di non manifesta illogicità, l’attendibilità del riconoscimento fotografico di AL e confuta la critica relativa al luogo in cui era parcheggiata la Audi dei ON con l’osservazione che si trovava dinanzi al capannone di LA piuttosto che dinanzi al vicino capannone della IA. . Ciò detto, la genericità delle dichiarazioni ovvero l’assenza di riscontri al narrato dei collaboratori su questo tema di prova dovranno essere considerate nell’ambito della più ampia valutazione complessiva della eventuale appartenenza del ricorrente all’associazione mafiosa, giacché – per come sopra argomentato – il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato, bensì la sussistenza di un suo stabile contributo al sodalizio criminoso.
7.8 Quanto ai dialoghi intercettati nella tavernetta di LI ND AC, la sentenza rescindente aveva evidenziato l’opinabilità dell’interpretazione del contenuto della conversazione del 5.1.2013 e, pertanto, la necessità che fosse “corroborata, nella sua valenza rappresentativa del rapporto di fiducia tra il capo della associazione cutrese e l’imputato, di concreti ed univoci elementi fattuali”. In proposito, la sentenza impugnata cita innanzitutto, quale elemento di novità, la 29 deposizione nel giudizio di rinvio del luogotenente D’GO, il quale ha riferito del riascolto delle conversazioni con più sofisticati strumenti tecnici, in sinergia con la visione dei filmati registrati dalle telecamere che erano state installate presso l’immobile di ND AC. Di conseguenza, la Corte d’appello ritiene provato, sulla base dei complessivi elementi disponibili, che IN ON nell’estate del 2012 in diverse occasioni si fosse recato, alla guida di un’autovettura a lui intestata e in uso, alla tavernetta nel periodo del suo imminente matrimonio e spiega adeguatamente (mediante il riferimento a precise circostanze di fatto e all’indiscusso tenore dei colloqui) perché l’oggetto delle conversazioni a cui egli partecipò o assistette era tale da potersene ricavare la sua intraneità alla ‘ndrangheta. La sentenza richiama, poi, anche successive conversazioni intercorse nel 2013 tra ND AC e terze persone, dalle quali ritiene di trarre ulteriori riferimenti a IN ON, che valuta come suscettibili di contribuire a definire ancor meglio il suo ruolo nella ‘ndrangheta. La prima è proprio la conversazione del 5.1.2013, la quale è oggetto anche dell’attenzione della sentenza rescindente. Il ricorso lamenta che la Corte d’appello non si sia confrontata con la consulenza di parte, con la quale era stato sostenuto, in base ad analisi foniche, che, laddove era stato trascritto che i colloquianti pronunciassero il nome “Carminuzzu”, si doveva intendere, in realtà, che avessero pronunciato il nome “Carluzzu”, di guisa che rimaneva indimostrato che si riferissero, come ritenuto dai giudici, a IN ON. Tuttavia, la pronuncia impugnata argomenta, in primo luogo, che i dubbi formulati dalla difesa sono stati definitivamente fugati dal riascolto delle conversazioni, in cui la parola “Carminuzzu” è chiaramente distinguibile e non può essere confusa con altre. Non solo, ma la Corte d’appello adempie anche al mandato della sentenza rescindente di allegare concreti elementi fattuali di supporto alla ipotesi che si parli effettivamente di IN ON, evidenziando che: a) il nome “Carminuzzu” è espressamente riferito a un soggetto al contempo individuato dai colloquianti come il fratello di “LI”; b) si fa riferimento al fatto che si tratti di persone interessate da un curriculum penale di tutto rispetto (“cristiani fuori legge”) e operanti al NO;
c) anche in precedenti conversazioni ND AC chiama il ricorrente con il diminutivo di “Carminuzzu”; d) nell’Italia settentrionale non risultano operanti nella cosca altri soggetti che siano EL con i medesimi nomi di battesimo. Tali elementi consentono di ritenere ragionevolmente convalidata la conclusione secondo cui le persone proposte da ND AC ai suoi interlocutori come adatte a riscuotere con maniere illecitamente “persuasive” i loro crediti vantati al NO siano i EL LI e IN ON. La secondo conversazione è quella del 20.2.2013, nella quale ND AC, parlando con due interlocutori di origine siciliana che hanno necessità di organizzare il trasporto di gasolio, suggerisce loro – dopo aver accennato ad un trasportatore che rifornisce Verona – di rivolgersi ai ON, e in particolare a PP (“EP”) ND ON e a IN ON. Anche in questo caso le censure difensive si appuntano sull’interpretazione letterale della conversazione, e ciò sulla base della medesima consulenza tecnica di parte, secondo cui la parola “ON”, riportata nella trascrizione del dialogo, debba essere intesa invece come la parola “LC. Su questo punto, la sentenza impugnata opera innanzitutto un riferimento al riascolto 30 della conversazione, da cui ricava che il dato sonoro non si presti alla possibilità di una interpretazione alternativa rispetto a quella posta a base della decisione appellata, e ciò anche a seguito di un confronto acustico con la parola “LC come indiscutibilmente pronunciata da ND AC in una precedente conversazione intercettata il 22.7.2012. In secondo luogo, la Corte d’appello rileva in modo convincente che i EL NC e IN LC – che nell’ipotesi alternativa sarebbero i soggetti che ND AC indicava ai suoi interlocutori – non risultavano avere mai operato nel settore del contrabbando di gasolio e tantomeno lontano da UT, mentre invece era ampiamente risultato che i ON operassero illecitamente nello stesso settore e si avvalessero di un deposito condotto a Verona dall’affiliato RA FR. In definitiva, pertanto, le censure articolate nel ricorso su questo profilo non sono suscettibili di inficiare la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi, essenzialmente, nella sollecitazione della attribuzione alle conversazioni intercettate di un significato diverso da quello fatto proprio dai giudici della decisione impugnata. In sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; per il generale inquadramento della questione sul punto v. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Non si è trattato del caso di specie, in cui invece, la Corte d’appello ha, per un verso, spiegato in modo adeguato le ragioni per cui la esegesi alternativa proposta dal consulente di parte non fosse tecnicamente condivisibile e ha, per altro verso, proceduto ad una ragionevole spiegazione della complessiva congruità della trascrizione della polizia giudiziaria, ricostruendo, attraverso l’interpretazione dei riferimenti (a nomi, situazioni, attività, luoghi, etc.) contenuti nell’intercettazione, il significato più plausibile della conversazione. In questo modo, i giudici del rinvio hanno fatto buon governo dei criteri di valutazione delle espressioni adoperate dai colloquianti con una motivazione non manifestamente illogica, che pertanto si sottrae al sindacato di legittimità.
7.9 Quanto alla partecipazione di IN ON alle strategie difensive da attuare nel processo c.d. IL, la questione posta dalla sentenza rescindente riguardava la riconducibilità dell’indubbio attivismo di IN ON a meccanismi di tutela della sopravvivenza dell’associazione piuttosto che a sentimenti di affezione familiare. Ora, è opinione del collegio che la valutazione delle emergenze probatorie enucleate dalla sentenza impugnata con riferimento a questo peculiare aspetto della vicenda associativa dei ON debba essere apprezzata nella sua logicità, senza la pretesa di fissare un rigido discrimine tra ruolo associativo e solidarietà familiare, quasi come se l’una cosa escludesse l’altra (ciò che non trova conferma alcuna sul piano logico e delle massime d’esperienza) e, a maggior ragione, ove la questione debba essere esaminata con riferimento ad un sodalizio criminale fondato in maniera nient’affatto marginale anche su legami di tipo parentale. In questa prospettiva, il punto di partenza deve essere costituito dalla circostanza che nel processo c.d. IL i EL di IN ON rispondevano principalmente del reato di promozione e direzione pluriaggravata dell’associazione di ‘ndrangheta operante nel territorio di Reggio Emilia. 31 I relativi processi – definiti con rito abbreviato separatamente per LI e per NL – sono stati celebrati in epoca abbastanza recente (le rispettive sentenze di condanna sono divenute irrevocabili per il primo nel 2018 e per il secondo nel 2022) e comunque in epoca sensibilmente successiva alla data del 2004, in cui è stato fissato nel presente processo l’inizio del tempus commissi delicti per IN ON. Dunque, i due non erano imputati per fatti di carattere meramente personale, ma quali magnae partes di un organismo associativo, cui apparteneva – secondo l’ipotesi accusatoria qui sottoposta a vaglio – anche l’odierno ricorrente. Si può affermare, dunque, che ogni condotta posta in essere da IN ON per contribuire alla strategia difensiva da attuare nei processi a carico dei EL aveva, in primo luogo, il risultato pratico di avvantaggiare anche l’associazione nelle persone dei loro dirigenti apicali, il cui ruolo era evidentemente determinante nell’economia del funzionamento efficiente del sodalizio criminale. La condotta consistente nella azione di discredito delle persone offese e delle istituzioni, se non addirittura di subornazione dei testimoni, rivestiva, pertanto, dal punto di vista oggettivo una indubbia rilevanza causale rispetto alla permanenza in vita e all’operatività dell’associazione. Se è così, la circostanza che l’attivismo di IN ON potesse essere dettato anche da motivazioni di carattere affettivo non esclude che esso fosse espressione prima ancora del suo impegno di essere a disposizione dell’associazione con carattere di continuità, nella indiscutibile consapevolezza delle ricadute della sua opera a favore sia del gruppo criminale che dei suoi principali singoli esponenti. In questo contesto, deve considerarsi, allora, che ogni azione di IN ON inseritasi causalmente in questa strategia (anche quelle più semplici di registrazione delle udienze o di veicolazione di messaggi dal fratello NL ad altri sodali) era concretamente una manifestazione di solidarietà associativa, oltre che familiare. Anche la valutazione di questo segmento probatorio, dunque, va integrata, senza parcellizzazioni della lettura dei dati acquisiti, nel quadro più complessivo dell’apprezzamento della condotta del ricorrente nell’intero periodo temporale preso in considerazione, nell’ottica peculiare di verificare se abbia complessivamente costituito un contributo causalmente rilevante al rafforzamento del sodalizio criminale di stampo mafioso, e conseguentemente alla lesione del bene tutelato. Nell’ambito di tale tipo di valutazione, infatti, la condotta concretamente lesiva non è solo quella strettamente illecita in sé, ma quella che lo diventa in quanto contribuisce a realizzare l’evento lesivo del reato associativo: la lesione deriva non dal semplice compimento di singoli atti, ma dalla conseguita efficienza dell’organismo costituito per effetto di questi atti.
7.10 Così compendiate le doglianze scandite con il lungo e articolato primo motivo di ricorso, il giudizio d’insieme sulla loro fondatezza deve, allora, essere conclusivamente calibrato sulle indicazioni dalla sentenza rescindente, che aveva posto due problemi: 1) la necessità di individuare condotte causali di IN ON, strumentalmente orientate, superando in tal modo ogni rischio di attribuirgli responsabilità da status (familiare); 2) la necessità, una volta eventualmente individuate le condotte, di verificare se fossero assistite da adeguata prova. Sotto il primo profilo, è possibile affermare, alla stregua delle considerazioni che sono state sopra espresse con riferimento a ciascuna delle singole censure in cui si articolava il motivo di ricorso, che la sentenza individui in modo congruo e appropriato la condotta 32 associativa di IN ON. Tenuto conto – secondo quanto già ampiamente considerato – che il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è integrato dalla prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale con riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, si può ritenere che siano state enucleate condotte idonee a configurare la stabile compenetrazione del ricorrente nella rete dei rapporti di intraneità associativa, con l’assunzione di un ruolo funzionale alla vita dell’organizzazione. La condotta descritta nell’imputazione se indicava alcuni indicatori emersi nelle indagini non era chiusa, proprio per la formula esemplificativa adoperata e sopra ricordata, introdotta dall’espressione “in particolare”, alla minuziosa ricognizione di indici di partecipazione all’associazione cui hanno inteso procedere le sentenze di merito. In tale contesto, va operata una valutazione d’insieme, nell’ambito della quale apprezzare se sussista un numero di indici tale da dimostrare l’inserimento del ricorrente nell’organizzazione criminale e da consentire l’individuazione del ruolo da lui svolto. Vale a dire se – in ossequio alle indicazioni contenute nelle già richiamate sentenze IN e RI – egli fosse in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, mediante il compimento di "atti di militanza associativa", tesi ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico. In questa prospettiva, gli indicatori fattuali complessivamente individuati dalla Corte d’appello consentono di ritenere che, sulla base delle regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, sia ravvisabile la “messa a disposizione” dinamica e fattiva di IN ON con carattere di stabilità e consapevolezza. Come affermato dalla giurisprudenza più volte richiamata, la "messa a disposizione" non può considerarsi come un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua innegabile connotazione di immaterialità, sicché ai fini della sua valutazione vengono in rilievo gli elementi di fatto e le circostanze concrete, tratti da elementi di contesto e capaci di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell’associato a favore della consorteria mafiosa, in ragione della situazione concretamente considerata. Nel caso di specie, elementi di questa valenza sono stati adeguatamente enucleati dalla sentenza rescissoria. Superato in tal modo il primo profilo, la Corte d’appello ha poi adeguatamente affrontato anche il problema della prova, che si fondava per larga parte sulle dichiarazioni dei collaboratori. In relazione agli indicatori fattuali su cui la sentenza rescindente aveva segnalato aspetti critici, i giudici di secondo grado hanno meglio specificato le parti in cui le dichiarazioni dei collaboratori sì riscontrano reciprocamente e hanno aggiunto una serie di elementi di conferma esterni, tratti dalla rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di rinvio. In questo modo, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato (Sez. 1, n. 17370 del 12/9/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01). 33 In tema di chiamata in correità, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528 - 01). Ne consegue, alla luce di quanto fin qui osservato, che il primo motivo di ricorso è da considerarsi complessivamente infondato.
8. Il secondo motivo di ricorso contesta l’attribuzione a IN ON anche di un ruolo apicale nell’associazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia. Si censura, in particolare, che la sentenza impugnata abbia proceduto al mero assemblaggio dei contenuti istruttori, facendone discendere la dimostrazione, oltre che della intraneità di IN ON alla consorteria emiliana, anche dell’esercizio in concreto, da parte sua, di un ruolo direttivo in seno ad essa, e ciò essenzialmente sulla base di dichiarazioni generiche dei collaboratori di giustizia. Il ricorso evidenzia anche profili di contraddittorietà della motivazione nel fatto che, pur mutuando le dichiarazioni dei collaboratori che indicavano il ricorrente quale “reggente” della cosca, valorizza al contempo alcune condotte di IN ON – come quelle con cui operava sostanzialmente da tramite tra i EL detenuti e l’esterno – che costituivano, piuttosto, l’esercizio in concreto di compiti meramente esecutivi. A questo proposito, va da subito osservato che è ben possibile che uno stesso agente svolga, anche contemporaneamente o successivamente, plurime condotte di quelle descritte nella fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., siano esse miste ovvero tutte qualificate: per esempio, un semplice partecipante può diventare dirigente od organizzatore. Poiché le diverse condotte sono altrettante forme tipiche dell’atto individuale di associazione, la loro pluralità non vale a superare l’unicità del rapporto dell’agente con l’associazione, sia pure nelle sue diverse articolazioni. Unico, dunque, rimane l’atto associativo anche quando i ruoli cambiano o si cumulano. Nel caso di specie, l’assunzione di un ruolo apicale da parte di IN ON è stata ragionevolmente collegata per lo più ai periodi di detenzione dei EL NL e LI, in occasione dei quali il ricorrente, anche in virtù della forte coesione di carattere familiare alla base della consorteria criminale, subentrava ai congiunti nella funzione di rappresentanza dell’associazione, sia nei rapporti con l’esterno che verso i sodali. A questo proposito, la sentenza impugnata opera un conveniente richiamo alle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno descritto la famiglia ON come un gruppo unito e indivisibile, nel contesto del quale il ruolo di IN crebbe con il passare degli anni, anche per effetto delle sue indubbie capacità di intessere relazioni e di curare gli “affari” della cosca nei vari settori economici in cui operava illecitamente. Nel tempo, IN ON – secondo i collaboratori – venne sempre più assumendo decisioni di rilievo nella gestione del patrimonio illecito e degli investimenti e tale suo ruolo “vicario” dei EL si espandeva vieppiù nei periodi della loro detenzione, durante i quali rivestiva effettivamente il compito di reggere il sodalizio, assumendo di fatto una posizione di coordinamento e di raccordo tra i capi ristretti in carcere e gli altri sodali nonché incaricandosi della responsabilità di prendere decisioni nell’interesse dell’associazione e di fungere da punto di riferimento per partecipi e terzi. La Corte d’appello, peraltro, ha logicamente tratto elementi di riscontro alle propalazioni 34 dei collaboratori dalla riconosciuta attività gestoria dei sistemi delle false fatturazioni e della fittizia intestazione di società da parte di IN ON nonché dal comprovato accrescimento del suo impegno di tipo organizzativo interno al clan nel corso del processo c.d. IL, coincidente con lo stato di restrizione personale dei EL, per il tramite di condotte certamente volte ad assicurare la funzionalità della struttura operativa dell’associazione e a coordinarne l’attività. Anche in relazione a questo profilo probatorio, si può ritenere, dunque, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio – già precedentemente richiamato – secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da plurimi collaboratori di giustizia possono riscontrarsi reciprocamente, secondo una valutazione a cui procedere unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità. Il ricorso la contrasta essenzialmente per il tramite del rilievo che le condotte attribuite a IN ON, ove anche provate (ciò che si può a questo punto ritenere acquisito, a seguito della valutazione di infondatezza del primo motivo), non sarebbero sufficienti per affermare che sia riconoscibile un suo ruolo organizzativo o direttivo, se non a pena di violazione di legge in relazione all’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. Tuttavia, la funzione direttiva di una associazione per delinquere è di fatto assunta da colui che svolga un’opera di coordinamento delle attività del sodalizio criminale. "Capo" è non solo il vertice dell’organizzazione, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/2/2021, Serio, Rv. 280890 – 01; Sez. 4, n. 29628 del 21/6/2016, Pugliese, Rv. 267464 - 01) Peraltro, in tema di associazione per delinquere, anche la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative (Sez. 5, n. 37370 del 7/6/2011, Bianchi, Rv. 250491 – 01; Sez. 6, n. 1793 del 3/6/1993, dep. 1994, De Tommasi e altri, Rv. 198579 – 01). Il ruolo di organizzatore non compete solo all’iniziatore dell’associazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, assuma, anche progressivamente, un ruolo in virtù del quale sovrintende alla gestione di esso o assume di volta in volta funzioni decisionali. La sentenza impugnata espone adeguatamente le ragioni per le quali gli elementi emersi nei confronti di IN ON siano idonei ad integrare a suo carico una condotta “qualificata” di associazione, con una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, e senza dare luogo ad alcuna violazione della legge penale. Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, è da considerarsi infondato.
9. Quanto al terzo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., la valutazione della doglianza deve muovere dal dato, affermato dalla sentenza e non avversato dal ricorrente, secondo cui la natura armata dell’associazione di ‘ndrangheta emiliana di cui si discute è stata già riconosciuta – a seguito dell’operazione c.d. IL – in diverse pronunce irrevocabili di condanna nei confronti di altri partecipi al gruppo criminale. Si tratta di un dato di sicura rilevanza, perché, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilità dell’aggravante della disponibilità di armi non è richiesta l’esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti 35 di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01). Peraltro, anche per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" la concreta disponibilità di un armamento è deducibile, pur in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). Nel caso di specie, si dispone non solo della affermazione giudiziaria della disponibilità di armi da parte dell’associazione per delinquere di ‘ndrangheta a cui IN ON ha aderito, ma anche dell’accertamento, svolto in questo stesso processo, della personale partecipazione del ricorrente a fatti di sangue commessi nell’interesse dell’associazione e, soprattutto, a condotte di procacciamento di armi da destinare agli usi e scopi del sodalizio criminale. Tanto consente di ritenere destituita di fondamento anche la censura di violazione dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., formulata dalla difesa per non essere stato dimostrato che IN ON avesse la effettiva conoscenza del possesso di armi da parte degli associati o quantomeno che ignorasse per colpa tale circostanza (come richiesto, per esempio, da: Sez. 1, n. 27516 del 18/3/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010 – 01; Sez. 1, n. 7392 del 12/9/2017, dep. 2018, Di MA e altro, Rv. 272403 - 01). In realtà, le fonti probatorie disponibili comprovano, prima ancora, che il ricorrente fosse pienamente consapevole che l’associazione era armata e, anzi, che lui stesso si fosse adoperato per procurare armi da destinare ad un omicidio programmato per eliminare fisicamente un soggetto inviso alla cosca. Il terzo motivo di ricorso, dunque, va disatteso. 10. Con il quarto motivo di ricorso, si censura, in particolare, il difetto di prova circa l’individuazione delle attività dell’associazione che avevano prodotto i flussi finanziari illeciti nonché circa la natura e le dimensioni delle attività economiche che conseguentemente erano state finanziate con la violazione delle ordinarie regole della concorrenza. Si tratta, tuttavia, di doglianza che non coglie nel segno. La sentenza impugnata ha diffusamente dato conto che l’associazione – e, per essa, anche IN ON – fosse dedita ad attività delittuose produttive di proventi illeciti. Tra queste, individua il contrabbando del gasolio (pp. 146 e ss.), attività definita “particolarmente remunerativa” in quanto praticata mediante le tipiche dinamiche illecite della cosca, con l’abbattimento dei costi per il tramite di approvvigionamenti “in nero” (ovvero dissimulati come acquisti di olio lubrificante) con evasione di imposte e il guadagno sull’IVA attraverso il meccanismo delle false fatturazioni. Si trattava, peraltro, di un vasto traffico internazionale, che interessava sia il nucleo calabrese della cosca sia la sua ramificazione emiliana e che prevedeva quale privilegiato canale di rifornimento il mercato olandese. I giudici d’appello danno atto, altresì, che l’illecito abbattimento dei costi del gasolio “aveva inevitabili riflessi sul mercato degli autotrasporti, dell’edilizia oltre che della movimentazione terra, per i prezzi molto più bassi, altamente concorrenziali, che gli affiliati potevano praticare rispetto a quelli degli altri imprenditori”. Inoltre, la sentenza impugnata (pp. 157 e ss.) mette in luce le sistematiche pratiche associative - quale tipico strumento di illecito arricchimento della cosca - della emissione di false fatture, delle frodi c.d. carosello, dei reati fiscali, con cui venivano realizzati i maggiori profitti per l’associazione, che la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia del 36 31.10.2018 nel processo c.d. IL (espressamente richiamata dalla Corte d’appello di Bologna) ha ritenuto consentissero una illecita accumulazione di ricchezze grazie a cui espandere le attività economiche “apparentemente” lecite in spregio delle basilari regole di libera concorrenza del mercato. In questa prospettiva, la associazione, infatti, aveva costituito una serie di società per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico emiliano (pp. 172 e ss.), che operavano nel settore edilizio e del movimento terra (anche nella ricostruzione post-terremoto de L’Aquila) e in cui venivano reinvestiti i capitali illeciti a scapito della imprenditoria locale. La sentenza rende conto della fitta rete di società create dal gruppo dei ON – in relazione alle quali, per esempio, costoro potevano procedere ad aumenti di capitale mediante l’uso di contanti derivanti dalle attività illecite, per ottenere dalle banche assegni circolari – nonché dei rapporti instaurati con altre imprese riconducibili al sistema di ‘ndrangheta, in modo da dare vita ad una sostanziale espansione della propria influenza in quel settore economico. Si tratta di una motivazione del tutto adeguata a comprovare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata bene rappresenta gli elementi suscettibili di integrare l’aggravante in esame, e cioè: a) la consumazione di delitti da cui consegua la realizzazione di vantaggi ingiusti;
b) il reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose, anche solo in parte, in attività economiche, da intendersi come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi (cfr. Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Pg c. Stucci, Rv. 278796 - 01) La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l’inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell’economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosarispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti (così Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259588 – 01, spec. in motivazione). In questo contesto così delineato, la Corte d’appello afferma in modo immune da censure che la circostanza aggravante sia applicabile anche a IN ON, e ciò non solo perché si tratta di circostanza avente natura oggettiva, che va riferita all’attività dell’associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, con la conseguenza che, ai fini della sua sussistenza, non è necessario che il singolo associato s’interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell’associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (v. ancora Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, sopra citata, nonché, più recentemente, Sez. 2, n. 23890 dell’1/4/2021, Aieta, Rv. 281463 - 02). I giudici del rinvio, infatti, ritengono comunque dirimente – al di là della valutabilità della circostanza a carico di tutti i componenti del sodalizio che siano stati a conoscenza dell’avvenuto reimpiego di profitti delittuosi ovvero l’abbiano ignorato per colpa – che le emergenze processuali si incarichino di comprovare che IN ON è stato personalmente dedito alla gestione dei molteplici affari economici dell’associazione, di quelli illeciti e di quelli impiantati con il reimpiego del provento dei primi, di guisa che non residua 37 dubbio circa il fatto che egli abbia direttamente e deliberatamente operato nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti dei delitti associativi. 11. Quanto al reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 conv. con l. n. 356 del 1992, il quinto motivo di ricorso si concentra essenzialmente sulla doglianza secondo cui la sentenza impugnata non si sarebbe uniformata alla sentenza rescindente, nella parte in cui aveva affermato che si sarebbe dovuto verificare, avendo FF IN acquistato le quote della DU RR s.r.l. nel 2004, se l’attribuzione dissimulasse un’operazione diretta alla disconnessione tra titolarità formale e titolarità sostanziale e se IN ON potesse sin da allora fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti. Come rileva lo stesso ricorso, la ricostruzione delle vicende della “DU RR s.r.l.” operata dalla Corte d’appello è assai minuziosa ed è stata già ampiamente sopra riportata. Mette conto ora evidenziare che, nel contesto di quello sforzo ricostruttivo, la sentenza impugnata ha appropriatamente richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’intestazione fittizia punibile ex art. 12-quinquies L. n. 356 del 1992 (e ora ex art. 512-bis cod. pen.) è configurabile anche quando l’acquisto di fatto delle quote di una società avvenga, come nel caso di specie, a distanza di anni dalla costituzione della società stessa e dalla attribuzione delle quote a colui che diventerà solo dopo socio interposto e formale. Proprio con riferimento alla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Suprema Corte, con riferimento all’art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 – 01). Di conseguenza, commette il reato colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, P.M. in proc. Fiorisi, Rv. 226607 – 01). Si tratta, appunto, della situazione che si è verificata in occasione della cessione occulta delle quote della DU RR s.r.l. da FF IN a IN ON, che la sentenza impugnata ha fatto motivatamente risalire al novembre 2014 sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dell’interrogatorio dello stesso IN. Anche il capo 2) dell’imputazione, del resto, aveva indicato come tempus commissi delicti il novembre del 2014, perché evidentemente emergeva, in base a una pluralità di indici probatori, che a quella data la gestione della società era stata assunta da IN ON, il quale aveva così perfezionato un accordo transattivo con l’interposto verso il quale vantava un credito. Di conseguenza, l’esigenza – segnalata dalla sentenza rescindente – di verificare se già nel 2004 l’originario acquisto delle quote della DU RR s.r.l. da parte di FF IN dissimulasse un’operazione di disconnessione tra la titolarità forma e la titolarità sostanziale (tema di accertamento fattuale e che non può che essere devoluto al motivato apprezzamento del giudice di merito come premessa di un coerente inquadramento della vicende nelle categorie giuridiche) è stata adeguatamente soddisfatta in sede di rinvio dalla Corte d’appello, la quale ha scrupolosamente ricostruito i fatti alla luce delle evidenze probatorie che – conformemente alla contestazione – collocano nell’autunno del 2014 l’assunzione della titolarità e della gestione della società da parte dell’imputato. 38 In altri termini, la sentenza rescindente quando recepisce il motivo di ricorso sul momento di perfezionamento del delitto non casualmente aggiunge l’espressione “se del caso”, dimostrando di non volersi ergere a giudice di merito ma richiamando quest’ultimo a coerenza motivazionale tra l’argomentata e puntuale ricostruzione dei fatti e il loro inquadramento giuridico alla luce del non equivoco capo di imputazione che delinea un preciso tempus commissi delicti. Del resto, che la sentenza rescindente non abbia accertato che il tempo di consumazione del reato dovesse individuarsi nel 28 luglio 2004, si desume anche dal fatto che, in questo caso, coerentemente ai rilievi svolti nel settimo motivo del ricorso per cassazione in esame, avrebbe dovuto annullare non con rinvio, ma senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. In tale contesto, rileva, come ricordato anche dalla sentenza rescindente (p. 17), che la creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, può essere realizzata non solo mediante l’utilizzazione degli ordinari schemi civilistici, ma anche mediante il ricorso ad altri meccanismi fraudolenti, che prescindono da precise forme negoziali. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata, ritenendo ragionevolmente che l’interposizione fittizia fosse rimasta integrata dal punto di vista materiale senza alcun tipo di formalizzazione negoziale degli accordi occulti tra ON e IN, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, l’espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto - o nell’interesse - del quale l’attribuzione è operata;
ne consegue – per stare al caso in questione – che anche un contratto di appalto gestito, apparentemente dall’impresa formalmente aggiudicataria, ma, in realtà, da chi ha interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali, riscuotendone anche i proventi, integra un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell’interesse del reale "dominus" (Sez. 2, n. 15781 del 26/3/2015, Arrichiello, Rv. 263531 - 01). La norma incriminatrice, infatti, sanziona, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti (Sez. 6, n. 15140 del 12/4/2012, Mangiaracina, Rv. 252610 - 01). Il ricorso mostra di non confrontarsi con la ricostruzione operata dai giudici del rinvio dei complessivi dati fattuali risultanti dal processo, né con l’apprezzamento conseguentemente fattone, e insiste nell’evidenziare lo “iato decennale” intercorrente tra l’attribuzione formale a IN delle quote della DU RR s.r.l. e il successivo acquisto di IN ON, iato cui la sentenza impugnata, tuttavia, non ha infine annesso una rilevanza idonea ad escludere la sussistenza del reato. A tal proposito, deve evidenziarsi che è vero che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti (Sez. 2, n. 38053 del 5/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129 - 01), ma con la pur sempre necessaria precisazione che esso si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni (Sez. 5, n. 22106 del 10/3/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). 39 Quindi, il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l’effetto traslativo del diritto sul bene e determinare la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In questo senso, è esatto ricordare che il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, non ha rilievo giuridico, dal punto di vista penale, ove si faccia riferimento a successive condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento dell’illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Ma tanto richiede che effettivamente si sia già verificata una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità, ciò che nel caso di specie – per quanto rilevato dalla Corte d’appello – si deve escludere che possa essere individuata nell’acquisizione delle quote da parte di IN in data 28.7.2004: non si può ritenere, cioè, che già allora si fosse determinata una divaricazione tra intestazione reale e intestazione di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. È stato osservato chel’espressione "attribuzione" di beni o utilità ha una valenza ampia, che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità (v. Sez. 2, n. 23197 del 20/4/2012, Modica, Rv. 252835 – 01, spec. in motivazione). Per questo motivo, la giurisprudenza, come detto, ha fatto rientrare nel concetto di interposizione fittizia anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e degli utili. E nel caso di specie la sentenza impugnata ha appunto individuato, con motivazione congrua, il momento consumativo del reato di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 206 del 1992 conv. con l. n. 356 del 1992 nell’acquisto di fatto della società da parte di IN ON nel novembre del 2014, pur mantenendo IN la titolarità formale delle quote. Anche il quinto motivo di ricorso, pertanto, è da considerarsi infondato. 12. Il sesto motivo riguarda l’applicazione al reato di cui al capo 2) dell’imputazione della circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, prevista dall’art. 7 d.l. 152 del 1991, conv. con l. n. 203 del 1991 vigente all’epoca dei fatti. Il ricorso, per vero, l’avversa genericamente e contesta l’assenza di motivazione circa i vantaggi che l’associazione per delinquere avrebbe ottenuto dalla intestazione fittizia della DU RR s.r.l. L’obiezione, tuttavia, trascura di considerare che la sentenza impugnata, con motivazione che il collegio ha già considerato incensurabile (v. par. 7.4, 7.5, 7.6 e 9), aveva ritenuto che l’associazione capeggiata dai ON avesse costituito una serie di società per infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico emiliano e, in particolare, nel settore dell’edilizia e del movimento terra, in cui venivano reinvestiti i capitali illeciti. In questo reticolo di società, rientrava a pieno titolo anche la DU RR s.r.l., l’acquisizione occulta della quale consentì di proseguire nell’attività edilizia all’indomani dei sequestri di prevenzione, peraltro nell’ambito di una strategia che, come emerso anche dalle attività di intercettazione, prevedeva una condivisione di strumenti ed obiettivi non solo tra tutti i ON componenti dell’associazione, ma anche tra più società intestate a prestanome e pur sempre riconducibili all’attività associativa della ‘ndrangheta reggiana. Infatti, la Corte d’appello ha evidenziato che la DU RR s.r.l. fu utilizzata anche per l’attività di fatturazione fittizia nei rapporti con altre società riconducibili alla cosca (la AG 40 riconducibile a OR TO, la BI ritenuta una “cartiera” poi sequestrata nell’operazione c.d. Stige, la Edil Sistem riconducibile a RA FR), così da essere concretamente impiegata nella più tipica attività illecita della cosca in quanto tale, con finalità di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti dell’associazione. Di conseguenza, deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l’occultamento giuridico di un’attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attività economica (Sez. 5, n. 28648 del 17/3/2016, Zindato, Rv. 267299 – 01; Sez. 2, n. 12622 del 13/2/2015, Cosentino, Rv. 262776 – 01; Sez. 6, n. 9185 del 25/1/2012, Biondo, Rv. 252282 – 01). L’attività economica collegata alla DU RR s.r.l. era funzionale agli interessi dell’associazione, nel senso che da essa l’associazione trasse mezzi e risorse per esercitare tendenzialmente il proprio controllo in settori economici sul territorio, attraverso l’occultamento di un’attività che aveva carattere strategico ed era suscettibile di arrecare un significativo contributo alla operatività dell’associazione. Il sesto motivo di ricorso, pertanto, deve essere disatteso. 13. Da quanto precedentemente osservato circa l’epoca di consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, discende l’infondatezza del settimo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. Le censure muovono dal presupposto che, contrariamente alla imputazione formulata dal pubblico ministero, la data del commesso reato debba essere fatta retroagire al 28.7.2004, con la conseguenza che, anche a ritenere la sussistenza dell’aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, non potrebbe essere applicato il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen., introdotto con la n. 251 del 2005 in epoca successiva alla commissione del reato: pertanto, i termini ordinari di prescrizione, pur considerando l’aumento di pena per l’aggravante ad effetto speciale, sarebbero da quantificare in nove anni e sarebbero decorsi già in data 28.7.2013, prima dell’intervento di eventuali cause di interruzione o di sospensione. Ma tale presupposto è destituito di fondamento, alla luce della convalida, da parte del collegio, della impostazione assunta dalla sentenza impugnata circa modalità e tempi di commissione del reato di cui al capo 2) dell’imputazione. Giacché è stata correttamente fatta propria dalla Corte d’appello la prospettazione accusatoria secondo cui l’intestazione fittizia di beni penalmente rilevante fosse da collocarsi temporalmente nel novembre del 2014 (per le ragioni che sono state già prima esposte), ne consegue che la prescrizione del reato, tenuto conto del raddoppio dei relativi termini previsto dall’art. 157, comma sesto, cod. pen. e degli atti interruttivi, da apprezzare alla luce dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., non è maturata. Il settimo motivo, dunque, è manifestamente infondato. 14. Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, si contesta la confisca dell’abitazione sita al secondo piano di un immobile ubicato in UT alla via Kennedy, in base al rilievo che l’acquisizione del bene sarebbe precedente al periodo in cui ricadono i fatti oggetto dell’imputazione e che i termini di raffronto della sproporzione tra il reddito e il valore economico del bene devono essere fissati nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore 41 dei beni di volta in volta acquisiti. Come si ricava dallo stesso ricorso, la confisca dell’immobile di UT è stata disposta dalla Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, mediante il richiamo alla sproporzione per avere il condannato sostenuto spese di costruzione e arredamento in misura non corrispondente alle sue accertate risorse. Ciò premesso, deve evidenziarsi che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12- sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi sono stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 19358 del 21/2/2013, Rao, Rv. 255381 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269657 - 01). In ogni caso, la doglianza difensiva secondo cui l’immobile fu costruito in epoca precedente al reato associativo a IN ON, in realtà, non si confronta completamente con il tenore della motivazione sul punto. La Corte d’appello, infatti, fa riferimento – come il ricorso – ad un controllo della Polizia Municipale in data 28.8.1990, ma per farne risaltare la circostanza che la sopraelevazione del secondo piano fosse a quell’epoca composta soltanto dai pilastri e dal solaio di copertura. Di guisa che, tenuto conto che in occasione del fermo di IN ON era risultato che costui avesse la piena disponibilità dell’immobile, peraltro mai accatastato e ormai ultimato, la sentenza impugnata ne ha tratto più che ragionevolmente la prova che egli, di contro, lo avesse completato e rifinito in epoca successiva, e dunque in un periodo nel quale è stata accertata sproporzione tra i suoi beni e il suo reddito. La Corte d’appello, infatti, fa riferimento ad una ricostruzione peritale eseguita nel procedimento di prevenzione in ordine ai redditi di IN ON, la quale documenta risorse non commisurate alle caratteristiche dell’immobile che, secondo quanto attestato dai Carabinieri nel 2018, era rifinito ed arredato con materiale costoso. In questo modo, la sentenza rende una motivazione aderente alla necessità che, in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata rimanga circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 – 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/2/2018, Betti, Rv. 272988 – 01; Sez. 1, n. 25239 del 23/1/2024, Prevete, Rv. 286594 – 01). A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, proponendo una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, che indica come maggiormente plausibili o dotate di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ma, in tema di confisca allargata, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e 42 i redditi del suo nucleo familiare, ove la valutazione risulti congruamente motivata dal giudice di merito, con il ricorso a parametri suscettibili di verifica (Sez. 3, n. 1555 del 21/9/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 02). Anche l’ottavo motivo di ricorso, quindi, deve essere disatteso. 15. Alla luce di quanto fin osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO AN EP DE RZ 43