Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23838 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11511/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11511 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-) emesso dal Ministro dell’Interno in data 28 maggio 2020 e notificato in data 22.10.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa NI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 4 luglio 2015.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 28 maggio 2020 l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato a causa di segnalazioni il 03.03.2014 e 26.11.2014 per il reato di furto in abitazione nonché per mancanza di un’adeguata condizione reddituale.
III. – Il ricorrente con il presente gravame ha eccepito l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, in quanto asseritamente affetto da violazione di legge sostanziale; eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione.
IV. - Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha prodotto documenti e una relazione difensiva, contestando le osservazioni ex adverso svolte e chiedendo il rigetto del ricorso.
V. – In ottemperanza all’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025, da un lato, la p.a. ha depositato una nota difensiva e il rapporto informativo della Questura competente datato 16 giugno 2016, dall’altro, parte ricorrente ha fornito chiarimenti circa l’identità dell’istante.
VI. – All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
I. – Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
II. – Si controverte della legittimità del decreto 28 maggio 2020 ha respinto la domanda di cittadinanza del ricorrente per due segnalazioni del 2014 per il reato di furto in abitazione e per mancanza del richiesto requisito reddituale.
Al riguardo, il richiedente sostiene di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio dello status , assumendo che l’Autorità si è limitata a richiamare l'esistenza di un deferimento per cristallizzare in capo al medesimo un giudizio di disvalore sociale, omettendo del tutto di effettuare un'adeguata e complessiva valutazione della condotta di vita e della personalità dello stesso, e che il reddito complessivo prodotto dall’intero nucleo familiare è adeguato ad assicurare il sostentamento e a concorrere a finanziare la spesa pubblica necessaria per l’erogazione dei servizi pubblici.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione.
III. – In particolare, quanto al primo profilo di ostatività contestato, rappresentato da una duplice segnalazione, del 03.03.2014 e del 26.11.2014, per il reato di furto in abitazione , si evidenzia che dall’esame del rapporto informativo della Questura di Bergamo del 13.06.2016, depositato dalla p.a. il 16 settembre 2025 in esecuzione degli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025, è stato possibile chiarire che i suddetti fatti, formalmente contestati al ricorrente, in realtà riguardano il figlio di questi, MO, affatto menzionato nel provvedimento.
Invero, detto rapporto informativo, recante in chiusura un parere circa la richiesta di cittadinanza del ricorrente, dopo aver rappresentato che questi è “ dallo -OMISSIS- segnalato in data 21.04.2006 per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ” – condotta cui, peraltro, non si fa alcun cenno nel decreto avversato -, specifica che lo stesso “ convive con la moglie e due figli di cui uno MO, nato il [...] in [...] -OMISSIS- segnalato in data 03.03.2014 e 26.11.2014 … per furto in abitazione ”.
È evidente che le divergenze riscontrate, unitamente alla mancanza di elementi che univocamente consentono di dimostrare che, nella formulazione del giudizio di idoneità del richiedente, la p.a. abbia correttamente tenuto conto che le violazioni contestate riguardano il figlio e non già l’interessato, gettano un’ombra sulla puntualità della valutazione effettuata circa la meritevolezza del richiedente lo status .
Quindi, in questo caso, la manifesta difformità di quanto emerge dal provvedimento rispetto agli elementi emersi nel corso del procedimento non consente di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
Le considerazioni che precedono conducono ad affermare l’illegittimità in parte qua del provvedimento impugnato, con conseguente annullamento dello stesso, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
IV. – Il Collegio ritiene, peraltro, contestabile anche l’ulteriore elemento di criticità riscontrato in capo al ricorrente, rappresentato da una presunta indisponibilità di redditi sufficienti.
Il requisito in esame, in particolare, impone all’aspirante cittadino di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
In altri termini, la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dall’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Questo parametro, cui si conforma l’Amministrazione, individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Tuttavia, nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa, è emerso che al ricorrente si contesta la mancata percezione di redditi sufficienti nel solo anno di imposta 2018.
Al riguardo, il Collegio rileva, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia, che una flessione nella capacità reddituale limitata ad un solo anno d’imposta (2018), in ogni caso, non può ex se giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza, in quanto all’amministrazione si chiede di verificare la stabilità economico-patrimoniale dell’aspirante cittadino e, altresì, la capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti, non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento; è illegittimo il rigetto della domanda di cittadinanza senza previamente valutare l'attitudine dell'istante a riacquisire il grado di stabilità economico-patrimoniale prescritto, la sua capacità di far fronte a periodi di difficoltà temporanei (Cons. Stato, sez. III, n. 60/2015; Cons. St., sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021; vedi, tra tante, di recente, Tar Lazio, V bis, n. 7154/2023; n. 8190/2023; 10752/2023), purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito, (Cons. Stato, Sez I, par. 119/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2645/2015, 60/2015, 6069/2014; 3674/2014; 3596/2014).
Orbene, con specifico riferimento al caso che ci occupa, in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie e di contestazione di altri elementi pregiudizievoli, il Collegio conclude nel senso di ritenere non immune da vizi l’operato della p.a. neanche in relazione al profilo in esame, visto che, a causa dell’indisponibilità nel solo anno 2018 di adeguati mezzi economici di sostentamento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda presentata dal richiedente.
V. –Il ricorso è conclusivamente accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato è annullato, impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno.
VI. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NI CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CE | NA IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.