Sentenza 20 gennaio 2011
Massime • 2
In tema di documentazione degli atti, la sottoscrizione del verbale a mezzo unicamente di apposizione di una sigla non integra nullità alcuna, stante la mancanza di previsioni che richiedano una rappresentazione grafica per esteso del nome e cognome del soggetto sottoscrittore.
La nullità del verbale derivante da incertezza assoluta sulle persone intervenute all'atto ha natura di nullità a regime intermedio.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2011, n. 17801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17801 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/01/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 137
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22859/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2009 dalla Corte di Appello di Roma;
udita nella udienza pubblica del 20 gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. MARINO Gaetano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17 dicembre 2009 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina resa in data 20 gennaio 2006 con la quale R.G. , imputato del reato di violenza sessuale in pregiudizio di B.S. , era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato, concessa la diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., alla pena - condizionalmente sospesa - di anno uno e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento del danno nei riguardi della parte civile costituita.
Con la detta sentenza la Corte Territoriale disattendeva i quattordici motivi di appello in base ai quali la difesa aveva:
eccepito l'improcedibilità dell'azione penale per nullità del verbale contenente la querela e mancanza della sottoscrizione;
ancora, per mancanza di querela stante la minore età della persona offesa e, infine, per mancanza della espressa indicazione concreta della volontà punitiva.
eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 535 c.p.p.; per violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3 avendo proceduto alla revoca dell'ammissione della prova per testi richiesta dal P.M. senza il consenso della controparte e, infine, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c). per manifesta illogicità della motivazione ed omessa indicazione degli elementi favorevoli all'imputato.
invocato l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. deducendo sul punto nullità della sentenza per illogicità della motivazione;
invocato l'assoluzione per difetto di imputabilità in relazione alla mancata conoscenza della minore età della persona offesa;
invocato un più mite trattamento sanzionatorio e in subordine le circostanze attenuanti generiche oltre al beneficio della sospensione condizionale;
richiesto il rigetto della condanna al risarcimento per mancanza della prova del danno.
In particolare la Corte di Appello, nell'esaminare la questione relativa alla improcedibilità dell'azione penale per incertezza sul pubblico ufficiale che aveva raccolto l'atto, oltre a ritenere in ipotesi sanata la nullità ex art. 181 c.p.p., comma 2, secondo inciso, in realtà la riteneva del tutto insussistente emergendo dati inequivocabili sulla identificazione dell'Ufficio procedente;
ancora, riteneva la querela pienamente valida in quanto sottoscritta anche dal genitore presente all'atto di proposizione della querela, a sua volta presentabile anche da soggetto minore purché di età superiore agli anni quattordici;
infine, riteneva pienamente manifestata la volontà punitiva in base alle frasi contenute nell'atto. Quanto al dedotto motivo di nullità per violazione dell'art. 525 c.p.p. la Corte territoriale lo ha ritenuto del tutto insussistente,
avendo il Collegio, dopo la sua rinnovazione, proceduto all'istruzione ed emesso quello stesso giorno la sentenza. Quanto al motivo relativo alla revoca indebita della testimonianza richiesta dal P.M., lo respingeva rilevando come occorresse prendere atto della rinuncia del P.M. alla prova e come non vi fosse un diritto alla prova diretta in sostituzione di quella contraria cui avrebbe avuto diritto la difesa nel caso in cui la rinuncia non vi fosse stata.
Quanto all'omessa valutazione delle prove favorevoli la Corte rilevava che il Collegio le aveva esaminate, per poi disattenderle. Quanto alla questione relativa alla asserita inattendibilità della persona offesa e non credibilità delle sue dichiarazioni, la Corte di Appello respingeva la censura, rilevando come avesse compiutamente analizzato tutte le circostanze, contestualizzandole quanto all'epoca degli accadimenti.
Aveva poi disatteso, perché pretestuoso, il motivo di appello fondato su una presunta non conoscenza della minore età da parte dell'imputato, avendo questi proceduto ad un colloquio con la minore finalizzato all'assunzione.
Riteneva poi del tutto infondate le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla oggettiva gravità del fatto aggravato dall'approfittamento della situazione di soggezione psicologica in cui si trovava la persona offesa.
Infine, disattendeva le doglianze in merito alla eccessività della pena inflitta in misura corrispondente al minimo edittale ed in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale non concedibile avendone l'imputato già ripetutamente beneficiato in passato.
In ultimo, con riguardo alle statuizioni civili, la Corte rilevava come fosse stato liquidato solo il danno non patrimoniale sulla base di adeguata motivazione in merito al turbamento subito e alle conseguenze attuali e future.
Propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore denunciando nullità della sentenza per violazione di legge con riferimento alla nullità e inutilizzabilità della querela per i motivi già esposti con l'atto di appello, rilevando come la Corte fosse incorsa in un vizio di motivazione apparente laddove aveva rigettato le dette censure;
in particolare insiste sul fatto che la firma dell'ufficiale di p.g. fosse illeggibile al pari della sua identificazione, apparendo del tutto inconsistente una motivazione basata sulla individuabilità dell'ufficio di p.g. procedente per recuperare l'atto di per sè nullo.
Analoghe censure di nullità il ricorrente le muove con riguardo alle decisioni della Corte territoriale in punto di ammissibilità della querela per difetto di sottoscrizione (non ritenendo sufficiente la presenza di uno soltanto dei genitori, peraltro sostanzialmente "passiva" con evidenti refluenze di ordine negativo sulla consapevolezza da parte della minore circa le conseguenze dell'atto di querela.
Ed infine analoga censura di nullità la riserva la difesa al contenuto della querela quanto alla concreta volontà punitiva, non ricavabile da mere clausole di stile quali quelle individuate ed enunciate dalla Corte.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 525 c.p.p. rileva la illogicità della motivazione della Corte, non avendo la stessa preso in esame il dato che il Collegio che aveva assunto la prova della teste B.S. era diverso da quello che poi la aveva riascoltata (essendosi limitato a richiamare quanto da lei dichiarato di fronte a Collegio in diversa composizione) utilizzando prove raccolte da collegio diverso.
Analoghe censure riserva alla decisione della Corte in punto di revoca della testimonianza, evidenziando come nella specie vi fosse stato dissenso esplicito della difesa in merito alla revoca, peraltro disposta sulla base di una circostanza del tutto irrilevante (rapporto di parentela tra il teste e la persona offesa la cui testimonianza veniva quindi ritenuta ininfluente, nonostante la difesa dell'imputato avesse insistito per la sua audizione). Motivazione illogica e/o apparente è poi quella con la quale la Corte non aveva utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato ed acquisite agli atti, oltre che contraddittoria rispetto a quella data dal primo giudice che non aveva minimamente valutato le dichiarazioni dell'imputato.
Censura come illogica e non motivata la decisione della Corte in merito al conferito giudizio di attendibilità della persona offesa anche con riguardo al possibile non dissenso da parte della vittima, erroneamente interpretato dall'imputato.
In merito al trattamento sanzionatorio denuncia nullità della sentenza con riguardo all'omessa valutazione sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo illogica e apparente la motivazione sul punto.
Infine, con riguardo alle statuizioni civili il ricorrente censura come illogica e contraddittoria la motivazione che sembrerebbe essersi riferita non già al danno morale come conseguenza generata dal reato ma al danno c.d. "biologico" nella misura in cui si parla di impatto del fatto sulla vittima del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In linea generale rileva la Corte che il ricorso proposto contiene censure già formulate con l'atto di appello ed alle quali la Corte di merito ha dato risposte congrue, esenti da vizi logici ed esaurienti, dopo aver preso in esame in via analitica ciascuna delle questioni sollevate in quella sede.
Riandando, con ordine, alle varie questioni prospettate dalla difesa del ricorrente in sede di legittimità, circa la riferita apparente carenza ed illogicità della motivazione emergente dalla sentenza impugnata relativamente all'eccepito difetto della querela per assenza dei requisiti minimi richiesti dagli artt. 142 e 110 c.p.p., va anzitutto ribadito che la Corte di merito ha dato atto con argomentazione assolutamente condivisibile della sussistenza del requisito minimo richiesto per ritenere pienamente valida la querela, essendo possibile risalire con certezza all'individuazione dell'Ufficio di P.G. procedente dinnanzi al quale la querela era stata presentata.
Peraltro la disposizione contenuta nell'art. 142 c.p.p. che sanziona con la nullità il verbale dal quale emerge una incertezza assoluta sulle persone che sono intervenute, va intesa, come autorevolmente affermato da questa Corte, in senso restrittivo, risultando evidente non solo dal testo codicistico ma dal tenore dei lavori preparatori che ne hanno preceduto l'emanazione, la volontà del legislatore di restringere al massimo la sfera di situazioni con effetti invalidanti sul verbale, da annoverare, piuttosto nell'orbita delle c.d. "irregolarità formali" non sanzionagli processualmente. Ne deriva che i requisiti minimi in base ai quali considerare valido un verbale sono la certezza che l'ufficio che ha proceduto alla redazione sia stato effettivamente ricoperto e che siano stati assolti anche i compiti istituzionali essendo questa la soglia minimia irrinunciabile di legittimità (in questo senso Cass. Sez. 2A 22.5.1997 n. 3513, Acampora, Rv. 208074).
Quanto sopra è stato riaffermato ripetutamente da questa Corte che ha riconosciuto la nullità del verbale solo in quei casi nei quali vi è una incertezza assoluta, tale cioè da impedire qualsiasi possibilità di identificazione, sulle persona intervenute ovvero di mancanza della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale (Cass. Sez. 5A 6.11.2009 n. 6399, Marcomini, Rv. 246057).
Quanto al regime di tale nullità va condiviso quanto già detto in proposito dalla Corte di Appello che ha qualificato il vizio come nullità a regime intermedio, oltretutto sanata e dunque non più proponibile.
Rileva la difesa in questa sede che in ogni caso la Corte non avrebbe dato risposta alla ulteriore eccezione di nullità sollevata con riferimento alla mancanza del requisito della sottoscrizione da parte dell'Ufficiale di P.G. procedente: anche tale specifico motivo è palesemente infondato, non solo per l'assorbente ragione che versandosi anche in questo caso in tema di nullità a regime intermedio, la stessa sarebbe stata sanata, ma anche perché l'intero verbale è stato ritenuto dalla Corte valido per esistenza dei requisiti minimi richiesti a pena di nullità.
In ogni caso ed in aggiunta alle corrette considerazioni della Corte territoriale sul punto, si rileva che solo la mancanza della sottoscrizione rende l'atto nullo, mentre alcuna nullità si verifica nella ipotesi in cui la sottoscrizione avvenga mediante apposizione di una sigla: ciò in quanto nessuna esplicita previsione normativa contempla la necessità di una rappresentazione grafica per esteso del nome e cognome del soggetto che sottoscrive l'atto (Cass. Sez. 4A 10.12.2004, n. 6719, Rv. 230649; Cass. Sez. 4A 11.11.2004 n. 10181, Mastronardi, Rv. 231846).
Alla stregua di tali indicazioni non solo appare corretta la decisione della Corte di merito in merito alle ragioni per le quali il verbale di ricezione della querela doveva considerarsi valido, ma non può di certo affermarsi, come preteso dalla difesa del ricorrente, che la motivazione resa dalla Corte fosse apparente e/o illogica, anche perché una volta ritenuto pienamente valido il verbale di ricezione, nessuna refluenza negativa poteva derivare per la querela proposta.
Ancor più manifesta l'infondatezza del secondo motivo attinente, stavolta, a presunta violazione dell'art. 120 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Nel richiamare, pertanto, le esaurienti argomentazioni svolte dalla Corte di merito, assolutamente in linea con il dettato normativo, osserva ulteriormente la Corte che anche al minore ultraquattordicenne è riconosciuto il potere di proporre querela in via distinta ed autonoma rispetto al potere esercitato eventualmente dal genitore rappresentante legale del minore: senza dire che - come esattamente osservato dalla Corte di Appello - la querela presentata da minore sottoscritta da un genitore presente al fine di assisterlo nella presentazione dell'atto rileva anche come querela proposta dal genitore ai sensi dell'art. 120 c.p., comma 2 (Cass. Sez. 5A 28.3.2008 n. 16776, P.M. in proc. c. Caldura, Rv. 239571; Cass. Sez. 3A 26.11.2001 n. 45474, Muccione, Rv. 220743). Del tutto infondato, quindi, il rilievo difensivo secondo il quale la Corte di Appello non avrebbe dato risposta alla questione prospettata dalla difesa circa la consapevolezza - nella specie negata e comunque non rilevabile - dell'autore della querela in quanto minore di età:
il diritto riconosciuto dall'ordinamento al minore - quale persona offesa dal reato - di proporre la querela presuppone la consapevolezza in capo allo stesso dell'atto proposto, consapevolezza nel caso di specie correttamente affermata dalla Corte non solo per effetto del diritto in generale riconosciuto al minore, ma anche per la presenza del genitore che ha sottoscritto l'atto alla presenza del minore stesso e per la prossimità del minore alla maggiore età (circostanza che rafforza quella consapevolezza solo apoditticamente negata dalla difesa del ricorrente che, altrettanto aprioristicamente, ha censurato come illogica la motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata.
Ugualmente caratterizzato da manifesta infondatezza anche il terzo motivo di ricorso afferente alla carenza dei requisiti minimali per considerare la querela validamente proposta e contenente la manifestazione del jus pudendi.
In aggiunta alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, va rilevato che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per la validità della querela non è necessario l'uso di formule sacramentali e che oltre alla esposizione dei fatti ed alla correlata richiesta di punizione, anche l'uso di espressioni quali "intendo querelarmi" in ossequio al principio del c.d. favor quaerelae sono indicative della concreta ed attuale volontà di proporre querela collegata ad una esplicita istanza di punizione (Cass. Sez. 1A 19- 6.1978 n. 15180 Rv. 140482; Cass. Sez. 5A 14.11.1994 n. 12537, Rv.200442). Palesemente inconsistente il quarto motivo di ricorso riguardante la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto.
Anche in questo caso il giudice territoriale ha fatto buon governo dei principi relativi alla rinnovazione della sequenza procedimentale in caso di mutamento del collegio giudicante: in aggiunta a tali argomentazioni va ribadito che come affermato da questa Corte non ricorre alcuna violazione del principio di oralità al quale è ispirata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di mutamento del collegio laddove il teste riconvocato si limiti a confermare - senza opposizione di alcuna parte, le dichiarazioni precedentemente rese innanzi a diverso collegio posto che i verbali contenenti le precedenti dichiarazioni è parte integrante del fascicolo del dibattimento (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 5A 26.3.2009 n. 21710, Di Gregorio ed altri, Rv. 243894). Peraltro a riprova della palese inconsistenza della doglianza, va rilevato che lo stesso ricorrente, nel riportare il passo relativo alla registrazione dell'udienza del 20 gennaio 2006, non fa il minimo cenno ad opposizioni proposte dalla difesa in sede di riesame della persona offesa B.S. .
Inammissibile sia per la manifesta infondatezza sia per la censura in punto di fatto che lo caratterizza il motivo relativo alla pretesa inosservanza dell'art. 125 c.p.p., n. 3 e conseguente vizio di motivazione sul punto. Peraltro le risposte offerte dalla Corte di merito sullo specifico punto sono assolutamente puntuali, convincenti e logiche.
In aggiunta alle dette argomentazioni va rilevato che la Corte ha congruamente motivato in merito al potere conferito al giudice di revocare l'ammissione di prove superflue: l'eventuale censura rinvolta alle ragioni di tale revoca in tanto può trovare ingresso in quanto la relativa motivazione contenga vizi logici nella specie del tutto insussistenti, avendo la Corte chiaramente spiegato le ragioni della superfluità di tale testimonianza. Nessun vizio motivazionale è poi ravvisabile con riguardo alla censura sollevata in merito alla omessa valutazione di prove favorevoli all'imputato, avendo anche in questo caso la Corte dato adeguato rilievo anche alle dichiarazioni difensive dell'imputato, la cui valutazione non è stata di certo pretermessa, senza che il relativo giudizio di inattendibilità - per nulla implicito come ritenuto dal ricorrente - potesse integrare la dedotta violazione dell'art. 546 c.p.p.. Non solo, ma a smentire l'asserzione difensiva palesemente destituita di fondamento relativa al mancato uso del verbale di interrogatorio dell'imputato va detto che la sentenza impugnata ha fatto richiamo per relationem alla motivazione contenuta nella sentenza di primo grado proprio sul punto riguardante le dichiarazioni dell'imputato, ritenute, con motivazione congrua e logica, del tutto inattendibili. Contiene sostanziali censure in punto di fatto il motivo di ricorso afferente alla violazione dell'art. 597 c.p.p. e correlato vizio di motivazione, avendo anche in questo caso la Corte di Appello fornito risposte esaustive e logiche sulle ragioni per le quali è stato dato credito alle dichiarazioni della persona offesa.
Considerazioni analoghe in punto di manifesta infondatezza del motivo valgono con riguardo alla censura di pretesa inosservanza della norma penale (art. 609 bis c.p.), senza che possa ravvisarsi nell'argomentazione svolta dalla Corte sull'atteggiamento in concreto tenuto dalla persona offesa, non interpretabile affatto come consenso tacito alcuna incongruenza di tipo logico.
La Corte, peraltro ha diffusamente e logicamente spiegato le ragioni dell'apparente atteggiamento remissivo mostrato dalla persona offesa nei riguardi di un soggetto - l'imputato - suo datore di lavoro ricollegandole in modo corretto ad alcuni indici quali la giovane età della ragazza, l'inesperienza lavorativa ed il c.d. "metus reverentialis" strettamente connesso al timore di poter perdere il posto di lavoro: elementi che si pongono in chiave logica come rafforzativi di un dissenso e soprattutto della assoluta illogicità da parte dell'imputato di interpretare quei segnali in una ottica diversa.
Assolutamente congrue e logiche le considerazioni svolte dalla Corte sia con riguardo al trattamento sanzionatorio sia con riguardo alle statuizioni civili, in ordine alle quali, in aggiunta alle puntuali considerazioni svolte dalla Corte, va detto che l'espressione contenuta nella sentenza riferita al "verosimile impatto del reato (e non del fatto come erratamente trascritto dalla difesa del ricorrente) sulla persona offesa" sta solo a significare la qualificazione del danno dalla stessa subito come morale, espressione peraltro omnicomprensiva riferita alla voce di danno non patrimoniale generalmente intesa. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trovandosi lo stesso in colpa nell'aver dato causa all'inammissibilità, anche la condanna al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011