Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Non può ritenersi nullo il decreto del P.M. (nella specie, di convalida del sequestro operato dalla P.G.) nel caso in cui l'atto risulti sottoscritto mediante l'apposizione di una sigla, non prescrivendo la legge, come elemento essenziale, il requisito di una rappresentazione grafica per esteso del nome e del cognome.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 6719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 10/12/2004
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2240
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022600/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AN, N. IL 02/03/1984;
avverso ORDINANZA del 19/05/2004 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. DELEHAYE Enrico per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. DE SANCTIS Fabrizio del Foro di Firenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 19 maggio 2004 il Tribunale di Firenze, rigettava il ricorso con il quale TA IE aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro di 2 grammi di hashish disposto a seguito della perquisizione dell'autovettura condotta dall'indagato e nel corso di un controllo per accertare il reato di cui all'art. 187 codice della strada.
Ricorre per Cassazione il TA formulando i seguenti motivi: 1) illegittimità della convalida del sequestro, disposto in relazione a corpo di reato o cose ad esso pertinenti, e difetto di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame;
nel caso di specie era del tutto inesistente la necessaria correlazione tra sequestro e reato per cui si procede, atteso che il reato contestatogli era, all'evidenza già stato commesso e dunque lo stupefacente non poteva assumere alcun rilievo ai fini della relativa prova;
2) violazione dell'art. 350 comma 2 c.p.p. in ordine all'assunzione di sommarie informazioni da parte dell'indagato e conseguente violazione dell'art. 191; il ricorrente sostiene che prima di assumere le sue dichiarazioni non gli è stato dato avviso della facoltà di nominare un difensore, ne', in difetto, si è provveduto alla nomina di difensore di ufficio;
ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e della stessa ammissione circa l'uso di droga;
3) nullità della perquisizione e del sequestro per le modalità della perquisizione ed in particolare per il mancato rispetto dell'avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, previsto dall'art. 250 c.p.p.; 4) nullità dei verbali di perquisizione e sequestro per impossibilità di identificare coloro che li avevano redatti in quanto indicati solo con il cognome e l'iniziale del nome;
5) 6) nullità dei predetti verbali e della contestazione del reato per difetto di motivazione e per contrasto con l'accertamento peritale essendo risultato che la sostanza stupefacente ammontava a gr. 1,110 e non già a 2 gr.; 7) nullità per omesso avviso alla Direzione centrale per i servizi antidroga ex art. 87 d.p.r. 309/90; 8) nullità per mancato rispetto dell'art. 355, co. 2, c.p.p. che impone la consegna contestuale all'espletamento dell'atto del verbale di sequestro e la notifica immediata del decreto di convalida, atti che invece venivano ricevuti dall'interessato ben 35 e 33 giorni dopo la loro redazione;
9) nullità della sottoscrizione del pubblico ministero del decreto di convalida del sequestro e della autorizzazione alla trasmissione degli atti al Tribunale del riesame in quanto avvenuta con una mera sigla;
10) nullità del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame per violazione dell'art. 127 c.p.p. essendo stato tale decreto sottoscritto impersonalmente dal Presidente e per di più da persona che non era il Presidente del collegio di udienza;
11) nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per mancanza di valida sottoscrizione e/o compiuta identificazione della persona che aveva proceduto alla notifica;
12) nullità dell'udienza davanti al Tribunale del riesame per non aver tenuto conto del legittimo impedimento a comparire del difensore;
13) 14) nullità del verbale di udienza per mancata identificazione del Presidente del collegio e del cancelliere firmatari del medesimo. In data 24 novembre 2004 veniva depositata presso il Tribunale della libertà di Firenze una "memoria con motivi aggiunti ex art. 611 c.p.p.". Il ricorso non merita accoglimento risultando infondati, ed in parte inammissibili, i motivi proposti.
Rileva preliminarmente il Collegio che non può tenersi conto di quanto prospettato con la memoria in data 24.11.2004 dal momento che la stessa è stata presentata alla cancelleria del Tribunale di Firenze e dunque senza il rispetto dell'art. 585, co. 4, c.p.p. che stabilisce che i motivi nuovi vanno depositati nella cancelleria del giudice della impugnazione, norma quest'ultima dettata in generale per le impugnazioni e dunque valida anche per il ricorso per Cassazione in mancanza di una esplicita diversa disposizione. Quanto alle censure dedotte con il ricorso, il primo motivo risulta infondato;
ed invero del tutto legittimo è stato il provvedimento di sequestro dello stupefacente rinvenuto all'interno dell'autovettura del TA dal momento che, non essendo evidentemente possibile sottoporre a controllo la sostanza che il medesimo indagato ammetteva di avere da poco utilizzato, si rendeva necessario sottoporre a controllo quella rinvenuta in suo possesso, trattandosi presumibilmente di sostanza dello stesso tipo di quella già assunta. Si è dunque trattato di sequestro di cosa pertinente al reato, necessario a fini di prova del reato per cui si procedeva e tale motivazione risulta espressa dal provvedimento del Pubblico Ministero di convalida, del seguente tenore: "Si procede all'accertamento del reato di cui all'art. 187, co. 7, c.d.s e ritenuto che le cose di seguito descritte: gr. 2 di sostanza presumibilmente stupefacente devono ritenersi corpo di reato e comunque ad esso pertinenti ed è indispensabile la loro disponibilità al procedimento al fine di consentire al Pubblico Ministero l'esercizio delle facoltà inerenti il diritto di prova in ordine al reato ipotizzato". Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che a norma dell'art. 350, co. 5, la polizia giudiziaria ben può, anche senza la presenza del difensore, ricevere dall'indagato, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, notizie o indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini o ricevere dal medesimo, ex art. 350, co. 7, dichiarazioni spontanee.
Circa gli asseriti vizi della perquisizione, è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo (sentenza del 27.3.1996 n. 5021 delle sezioni unite, m.u. 204643) precisato che la nullità di una perquisizione non comporta la inutilizzabilità del sequestro disposto nel corso della stessa allorché ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. E tale principio risulta anche di recente ribadito dalla 6^ sezione, con la sentenza del 9.1.2004 n. 6842 m.u. 227880 secondo la quale "In tema di sequestro, l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (la Corte ha precisato che le cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall'art. 354 comma secondo cod. proc. pen.). Non sono ravvisabili le nullità dedotte dal ricorrente in relazione alle modalità di assunzione degli atti di perquisizione e sequestro, in quanto quelle evidenziate dal ricorrente sono, ove sussistenti, mere irregolarità non sanzionate da specifica previsione di nullità e non rientranti nelle nullità generali previste dall'art. 178 del codice di rito. Analoghe considerazioni valgono per le censure prospettate sotto il profilo della non riconoscibilità della sottoscrizione degli atti, potendosi richiamare, al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5^ 22.10.1997 n. 11749 m.u. 209274) secondo cui "Deve escludersi la illeggibilità della sottoscrizione del decreto di rinnovazione della eiezione per il giudizio dinanzi al Pretore - e, conseguentemente non può ritenersi nullo il decreto stesso - nel caso in cui 1 atto risulti sottoscritto mediante l'apposizione di una sigla, non prescrivendo la legge, come elemento essenziale, il requisito di una rappresentazione grafica per Esteso del nome e del cognome".
Neppure è censurabile la decisione del Tribunale del riesame di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore correttamente motivata sul rilievo che l'istituto del rinvio per legittimo impedimento non è applicabile nel procedimento di "esame dati i ristretti termini perentori in cui deve intervenire la decisione, ed essendo peraltro pacifico che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005