Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
In materia paesaggistica la rilevanza del principio di offensività va intesa non in termini di concreto apprezzamento del danno ambientale, bensì nell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto, con valutazione ex ante. (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini della non configurabilità del reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, di una certificazione di assenza di danno ambientale)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2003, n. 14457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14457 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Nicola QUITADAMO Componente
dott. Luigi PICCIALLI "
dott. Mario GENTILE "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Avv. Angelo Iasselta, del foro di Sondrio, quale difensore di fiducia degli imputati De AR NN nato il [...] a [...] ed ivi residente;
LA CO, nato il [...] a [...], ivi residente;
Avverso la sentenza in data 18/10/2001 della corte di Appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dr. V. Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
é presente l'avv. Falcolini Enrico del foro di Roma.
FATTO E DIRITTO
NN De AR e CO LA, tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 13/12/2000 del Tribunale di Sondrio, che, assoltili da altri addebiti, li aveva dichiarati colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 163 D.Lg.vo 490/99 (già art. 1 sexies L. 431/85), per avere, nelle rispettive qualità di committente ed assuntore dei lavori, realizzato.senza "l'autorizzazione di competenza dell'autorità regionale uno sbancamento ed escavazione con interessamento di una superficie complessiva di mq.
3.500 ed un volume di materiale di mc. 10.000...in zona sottoposta a vincolo ai sensi della legge 431/85 art. 1 lett.c); in Postalesio accertato l'1/4/1999".
Il ricorso è affidato a due motivi, nel primo dei quali viene dedotta l'erronea applicazione dell'art. 1 sexies L. 431/85 (ora 163 D.L.gs. 490/99), mentre nel secondo si lamenta manifesta illogicità della motivazione.
Nelle censure, intimamente connesse, si critica l'assunto dei giudici di merito, secondo il quale la contravvenzione ascritta costituisce reato di pericolo e comunque si richiama giurisprudenza di legittimità, richiedente per la punibilità della condotta un vulnus, sia pur minimo, in termini di modifica apprezzabile dell'assetto territoriale ed ambientale, al bene protetto, che nella specie sarebbe del tutto mancato. A tale specifico proposito si sostiene l'inadeguatezza del parametro di valutazione, al riguardo preso in considerazione dalla corte di merito, costituito dalla "mole di materiale movimentato" e dalla "estensione della superficie interessata", laddove la deposizione di uno dei verbalizzanti avrebbe consentito d'accertare che il terreno, già incolto, era stato bonificato, con evidente miglioramento dell'assetto dei luoghi. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza di alcuni profili di censura, ed esclusiva attinenza ad elementi di fatto della vicenda, dei residui.
Palesemente infondate sono le critiche alla qualificazione, quale reato di pericolo, della contravvenzione ascritta, che invece trova fondamento in una giurisprudenza costante e consolidata, non derogata da quelle più recenti e meno rigorose pronunzie (v., tra le altre, Cass.3^, n. 1150/99, 5062/99, 5304/99, 6180/2000 e 22325/01 quest'ultima citata dalla ricorrente difesa) che pur richiamando il principio della c.d. "offensività", quanto meno minima, valevole anche nei reati ambientali, hanno comunque chiarito che lo stesso vada inteso non in termini di concreto apprezzamento del danno ambientale, di fatto arrecato dall'intervento, bensì nell'attitudine dello stesso, con valutazione ex ante, a porre in pericolo il bene protetto.
Nel caso di specie correttamente, trattandosi di valutare la pericolosità della condotta e non, ex post, l'effettivo danno dalla stessa arrecato all'ambiente, giudici di merito hanno ritenuto non decisiva la produzione di un postumo "certificato di assenza di danno ambientale" ,non solo perché non integrante causa estintiva del reato (non essendo prevista per siffatti reati una causa estintiva analoga a quella di cui agli artt. 13 e 22 L. 47/85), ma anche perché frutto di una valutazione a posteriori, laddove la norma precettiva impone che l'autorità preposta al vincolo esamini preventivamente la compatibilità dell'intervento con l'ambiente protetto.
Altrettanto corretta, d'altra parte, ed incensurabile in sede di legittimità, è la valutazione circa l'attitudine dell'intervento a porre in pericolo il bene collettivo protetto, che i giudici di merito hanno compiuto sulla base delle risultanze d'indagine, evidenzianti lavori di proporzioni tutt'altro che modeste, tali, per la loro obiettiva percepibilità, da incidere sensibilmente sull'assetto dei luoghi (protetti in ragione della loro integrità naturale), ancorché, secondo un'ottica utilitaristica correlata alle finalità di sfruttamento agricolo del fondo interessato, in senso migliorativo, come si pretenderebbe di dimostrare sulla scorta della deposizione invocata. Tale giudizio di merito, che facendo buon governo dei canoni giurisprudenziali citati (sulla base dei quali solo gli interventi di ridottissima oggettiva entità, quali opere interne o di scarsissimo impatto visivo, tali da non assurgere alla soglia minimale di astratta offensività, si sottraggono al precetto penale in questione), è improntato ad una valutazione coerente e logica della fattispecie concreta, non è suscettibile di alcuna censura in questa sede.
All'inammissibilità del ricorso consegue, infine, la condanna ex art 616 c.p.p. dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio, oltre alla sanzione pecuniaria il cui importo, pro capite, si reputa equo determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, oltre al versamento della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 MARZO 2003.