Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6490 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
E N O I 8 Z 9 A 1 / R 4 T . / S 6 N I 2 G . E E OGGETTO: Avvocati - Responsabili BBLICA . R P ITALIANA V I . tà disciplinare. I C D L A S 064 90 /02 A L D I E DEL POPOLO ITALIANO D E B D I T A S N T N A E E TE SUPR I S S 3 R E 1 L E A . T N A SEZIONI UNITE CIVILI M composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Primo Presidente f.f. R.G.N.25059/01. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente di Sezione Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 18566 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Ud. 14.2.02. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Roberto TRIOLA Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A س ا نا ر sul ricorso proposto da: MUGAVERO Avv. LUCIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 43, presso l'avv. Marcello Troiani, che lo rappresenta e difen de per procura speciale ad atti notar Arrigo Mana- vello del 5 ottobre 2001 (rep. n. 116506); ricorrente
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVI- 220 1 SO e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSA- ZIONE;
intimati avverso la decisione del Consiglio Nazionale Foren- se n. 143 pubblicata il 13 luglio 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Marcello TROIANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha con cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione del 29 maggio 30 agosto 2000 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso applicava all'avv. Lucio Mugavero sia la sospensio- ne dall'esercizio professionale a tempo indetermi- nato per il mancato invio del mod. 5 relativo agli anni dal 1992 al 1995 e il conseguente mancato pa- gamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Pre- videnza Forense per detto periodo, sia la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio del- l'attività professionale per la durata di tre mesi, con decorrenza dalla cessazione della causa di So- spensione innanzi sanzionata, per aver violato i do 2 veri di lealtà, probità e decoro professionale a- vendo omesso il pagamento del contributo di iscri- zione all'albo per l'anno 1996 nonché di altri debi- ti di imposta con conseguente pignoramento di beni mobili, avendo usato in una lettera il titolo di av vocato benché iscritto nell'albo dei procuratori le gali e non avendo pagato le retribuzioni per i mesi si di maggio, giugno e luglio 1997 e il trattamento di fine rapporto alla sua segretaria Marika Scara- bello, nonché il corrispettivo di una fornitura del - s.r.l. la ditta M.P.P. Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2000 l'avv. Mugavero impugnava la pronuncia dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale, con decisio- ne del 26 aprile 13 luglio 2001, lo dichiarava inammissibile. Osservava al riguardo che il ricorrente aveva dichiarato di impugnare unicamente la sanzione del- la sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi e non anche la sospensione a tempo indeterminato per l'inadempimento agli obbli- ghi previdenziali, la quale non aveva natura di mi- sura sanzionatoria, bensì di misura cautelare, e che, in quanto tale, aveva privato l'avvocato del diritto di stare personalmente in giudizio fino al- 3 la sua revoca da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale. Ne conseguiva che alla da ta della notificazione della decisione l'avv. Muga- vero era stato privato della facoltà di difendersi in proprio e pertanto il ricorso, da lui personal- mente sottoscritto, doveva essere dichiarato inam- missibile per difetto di legittimazione processua- le;
aggiungeva, in subordine, che la decisione era immune dai vizi formali denunciati dal ricorrente, che erano destituiti di fondamento sia in fatto che in diritto;
affermava, infine, che l'inammissibili- tà dell'impugnazione precludeva qualsiasi esame del le censure di merito. Contro la decisione l'avv. Lucio Mugavero ri- corre per cassazione con tre motivi. Non hanno presentato difese gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e l'erronea applicazione dell'art. 7 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modi ficato dall'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in relazione all'art. 360, n n. 3 e 4, cod. proc. civ., e sostiene che l'impugnazione della de- 4 cisione del Consiglio dell'Ordine di Treviso ne a- vrebbe impedito il passaggio in giudicato sospenden do l'operatività di entrambe le sanzioni. Contesta l'affermazione che il provvedimento di sospensione per mancato pagamento dei contributi previdenziali spiegherebbe i suoi effetti sin dalla sua comunica- zione all'interessato e solleva, in subordine, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L.Lgt. n. 32 del 1944 per contrasto con l'art 4 Cost. che tutela il diritto al lavoro, e ri badisce che l'avvocato sospeso a tempo determinato può sempre ricorrere personalmente al Consiglio Na- zionale Forense. La censura dell'avv. Mugavero non può trovare y B accoglimento in quanto il ricorrente non contesta l'affermazione preliminare del Consiglio Nazionale Forense secondo cui non ha formato oggetto di impu- gnazione il provvedimento di sospensione a tempo in determinato per inadempimento degli obblighi previ- denziali. Non può trovare, infatti, consenso il rilievo secondo cui l'impugnazione della decisione del Con- siglio dell'Ordine di Treviso avrebbe avuto effetto sospensivo di entrambe le pronunce, trattandosi di due provvedimenti di diversa natura, irrogati per 5 comportamenti differenti, e con funzioni diverse, come correttamente ritenuto dalla decisione impugna ta e com'è confermato dalla considerazione che la sospensione a tempo indeterminato prescinde da ogni valutazione del comportamento del professionista e segue automaticamente alla contestata omissione, o- ve questa non sia stata tempestivamente sanata, men tre la sospensione a tempo determinato è commisura- ta alla gravità della condotta contraria ai doveri professionali. L'omessa impugnazione del provvedimento di so- spensione a tempo indeterminato e la mancata tempe- stiva revoca di tale provvedimento a seguito della dimostrazione dell'avvenuto invio alla Cassa Nazio- nale di Previdenza e Assistenza della comunicazione dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'I.R.P.E.F. e del volume complessivo de gli affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. rendono perciò definitiva la carenza di legittimazione pro- cessuale del ricorrente. Nella specie premesso che la sospensione a tempo indeterminato può essere irrogata solo nel ca so di perdurante omissione della comunicazione dopo il termine di sessanta giorni da una diffida notifi cata all'interessato dalla Cassa di Previdenza e 6 viene revocata quando egli dimostri di aver provve- duto all'invio della comunicazione dovuta va OS- servato che il ricorrente non ha contestato gli ina dempimenti previdenziali che hanno dato luogo al- l'irrogazione della sospensione, né ha mai afferma- to che la sua domanda di revoca sarebbe stata ille- gittimamente disattesa, ma si è limitato a dichia- - secondo quanto risulta dalla motivazione rare della decisione impugnata - di "aver risolto nelle more del giudizio la questione del mancato invio del mod. 5 per gli anni dal 1992 al 1995", ma ha prodotto quietanze relative ai contributi previden- ziali per sole £. 10.000.000, affermando di non es- sere in grado né di reperire le ricevute di paga- 2 3 mento per gli ulteriori contributi né di provare l'invio delle comunicazioni previdenziali obbliga- torie per gli anni in contestazione, senza fornire alcuna prova dell'avvenuta revoca della sospensio- ne. La definitività del provvedimento di sospen- sione a tempo indeterminato, la quale scaturisce dalla sua natura meramente cautelare ed à conferma- ta dalla disciplina secondo cui il mancato pagamen- to dei contributi evasi o la mancata giustificazio- ne della propria omissione nel termine di sessanta giorni dalla diffida della Cassa di Previdenza com- porta l'applicazione automatica della sospensione, nei cui confronti non è ipotizzabile altra forma di rimozione se non la revoca conseguente al successi- vo pagamento e che è confermata dalla mancata im- -pugnazione da parte dell'interessato ha privato perciò della legittimazione processuale l'avv. Muga vero assorbendo altresì ogni questione relativa al- la ulteriore sospensione per il periodo di tre mesi conseguente ai diversi illeciti disciplinari conte- statigli. Va osservato infatti al riguardo che, per la peculiare situazione verificatasi nella specie a se guito della duplice sospensione contestualmente ir- rogata al ricorrente, l'impugnazione della sola so- spensione a tempo determinato che è di norma impu - gnabile con ricorso sottoscritto personalmente dal senza necessità di difensore - ri- professionista, sulta proposta da un avvocato già sospeso a tempo indeterminato e in via definitiva dall'esercizio della professione e, conseguentemente, ricade sotto la disciplina secondo cui l'esecutività della san- zione che sospenda l'avvocato, definitivamente 0 dell'esercizio della professione temporaneamente, comporta che egli non può sottoscrivere personalmen 8 te il ricorso, derivandone, in caso contrario, l'i nammissibilità dell'impugnazione (SS.UU. 29 marzo 1994, n. 3074, 12 gennaio 1998, n. 160; 28 luglio 1998, n. 7399, e, in termini, 8 agosto 2001, n. 10956). In conclusione il ricorso deve essere respinto con assorbimento dell'esame di tutte le censure su- bordinate prospettate con il mezzo in esame e con i due motivi successivi dei quali di rivela superflua l'esposizione. La mancata partecipazione al giudizio degli in timati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giu diziali.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, riget- E N 6 8 O 9 I 1 E Z / R ta il ricorso. 4 A / A R 6 2 N 2 T . I S . N I L R . Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001. P - G P I . E B D C R S L I L A D IL CONSIGLIERE EST. My Vikrove IL PRESIDENTE A D . Vinay Baldemore E b A T N E S E . 1 CANCELLIERE C Giovanni Giambattist тым Depositata in Cancelleria • 7 MAG 2002 oggi, fi IL CANCELLIERE C! Giovanni Giambattista 9