Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
La querela presentata ad un organo di polizia da minore infraquattordicenne e sottoscritta da un genitore presente al fine di assisterlo "per ogni effetto di legge" rileva come querela presentata dal genitore ai sensi dell'art. 120, comma secondo, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2008, n. 16776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16776 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/03/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1468
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 8798/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;
avverso la sentenza emessa il 18-10-05 dal Giudice di pace di Trapani;
nel procedimento a carico di:
UR NI, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'a.c.r. del ricorso;
Udito il difensore, avv. AMATO Fausto in sostituzione dell'avv. Vincenzo Lo Re, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18-10-05 il Giudice di pace di Trapani dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR NI - imputato di lesioni e danneggiamento ai danni di RI GI - per mancanza di valida querela: all'uopo rilevava che l'istanza punitiva era stata presentata dalla persona offesa che era un minore, mentre avrebbe dovuto esserlo da chi aveva la patria potestà. Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore della Repubblica e detto atto veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale con ordinanza 26-9-06; il predetto proponeva ricorso per cassazione deducendo erronea valutazione delle condizioni di procedibilità. La censura è fondata.
Invero risulta che la denuncia e l'istanza punitiva furono presentate alla Polizia di Stato dal minore, assistito dalla madre, presente al fine di assisterlo "per ogni effetto di legge": detto atto fu quindi sottoscritto dalla medesima che in tal modo lo fece proprio, nel pieno rispetto dell'art. 120 c.p.p.. Al proposito va ribadito che per la ritualità della querela non è postulato l'uso di formule tipiche, essendo sufficiente che la volontà di perseguire il colpevole risulti dal comportamento complessivo della persona legittimata (Cass. 24-1-01 n. 104543 Rv. 218329; Cass. 22-1-03 n. 11386 Rv. 223950). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Trapani per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008