Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2025, proposto da
VI NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Xxiii Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 278/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 29/08/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. UG Di NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio
Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 07/12/2024.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell’articolo 647 c.p.c, come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate dal G.O., ove non già corrisposte.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo predetto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ivi comprese le spese legali liquidate con questa sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori, tenuto conto del limitato valore della causa.
P.Q.M.
I Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di NE |
IL SEGRETARIO