Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 1
Integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio l'illegittima sostituzione del difensore d'ufficio precedentemente nominato e, pertanto, se verificatosi nel giudizio di primo grado, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, dovendo essere eccepita, a pena di decadenza, nel giudizio d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 19908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19908 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 723
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 25805/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Stagnaro Giovanni, difensore di fiducia di B.D.A., n. in (OMISSIS), e di R.B.M.B.M., n. a
(OMISSIS), dal R.B.M.B.M. di persona, nonché dall'Avv. Coniglio Carlo, difensore di fiducia di T.G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 19.4.2006 della Corte di Appello di Genova, con la quale, a conferma di quella del G.U.P. del Tribunale di Savona in data 31.5.2004, vennero condannati B.D.A. alla pena di anni cinque, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, quale colpevole dei reati: A1) di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6,; A2) di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; R.B. M.B.M. alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, quale colpevole del reato: F1) di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1) e 3); T. G. alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, quale colpevole dei reati: H2) di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 648 c.p.; H3) di cui agli artt. 110 e 697 c.p., L. n. 497 del 1974, art. 10, art. 12, commi 1 e 2, e art. 14;
H4) di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di B.D.A. e di R.B.M.B.
M., Avv. Stagnaro Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di B.D.A. in ordine ai reati:
A1) di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6; A2) di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; di R.B.M.B.M. in ordine al reato: F1) di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1) e 3); di T. G. in ordine ai reati: H2) di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 648 c.p.; H3) di cui agli artt. 110 e 697 c.p., L. n. 497 del 1974, art. 10, art. 12, commi 1 e 2, e 14; H4) di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.
Detti erano ascritti al B.D.A. per avere, in concorso con S.M., imputato non ricorrente, ed altri, acquistato, trasportato e detenuto illecitamente sostanze stupefacenti in quantità imprecisata, ma comunque non inferiore ad 1 Kg. (capo A1), nonché per avere ceduto, in concorso con il S., sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 50 gr. a T.G. (capo A2); al R.B.M.B.M. per essersi impossessato, in concorso con B.H., imputato non ricorrente, di gr. 274 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che sottraevano a tale E.S. con la minaccia di una pistola (capo F1); alla T.G. per avere acquistato, in concorso con il S., una pistola e relativi proiettili, conoscendone l'illecita provenienza (capo H2); per avere, in concorso con il S., detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente l'arma di cui al capo precedente (H3); per avere acquistato e detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità imprecisata, ma comunque non minima.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali gli appellanti, a parte un'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dal difensore del R., avevano contestato la concludenza del materiale indiziario, costituito prevalentemente dalle risultanze di intercettazioni, ai fini dell'affermazione di colpevolezza degli imputati in ordine a detti reati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, nonché il R. anche di persona, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con identici motivi di gravame il difensore degli imputati B.D. A. e R.B.M.B.M. denuncia:
1) violazione degli artt. 420 ter, 178 e 179 c.p.p.. Si deduce che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinvio del dibattimento formulata dal difensore per legittimo impedimento, motivando il diniego per essere stata depositata detta istanza solo il giorno prima dell'udienza, benché il difensore fosse a conoscenza della causa dell'impedimento da molto tempo prima. Si deduce che entrambe le affermazioni citate sono errate, poiché il difensore aveva avuto notizia dell'impedimento solo di recente e la richiesta di rinvio è stata depositata il 2 marzo 2006, quarantotto giorni prima della data dell'udienza dinanzi alla Corte territoriale. 2) violazione degli art. 97, 108, 177 e 178 c.p.p. per essere stato nominato un difensore di ufficio non individuato tra quelli inseriti nell'elenco degli avvocati di turno ex art. 129 disp. att. c.p.p.. Nell'interesse del B.D.:
3) violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 420 ter, 178 e 179 c.p.p. con conseguente nullità della sentenza di primo grado e degli atti consequenziali.
Si deduce che all'udienza del 23.5.2003 il G.U.P., ritenendo ingiustificata l'assenza del difensore di ufficio, Avv. D. L'Acqua, aveva revocato la sua nomina, nominando come sostituto l'Avv. Giovanni Stagnaro;
che all'udienza di discussione l'Avv. Giovanni Stagnano aveva presentato richiesta di rinvio per impedimento causato da malattia, ma il G.U.P., constata la presenta dell'Avv. D. L'Acqua, lo invitava a concludere, benché detto difensore fosse stato revocato, con la conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato.
Nell'interesse del R.:
3) violazione degli art. 266, 270 e 271 c.p.p.. Si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in quanto disposte originariamente nelle indagini aventi ad oggetto delitti di associazione per sostanze stupefacenti, sicché, si afferma, le stesse non potevano essere utilizzate per l'accertamento di altri reati. Nell'interesse di entrambi gli imputati:
4) violazione di legge, nonché mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione di colpevolezza degli imputati, in sintesi, in quanto fondata su intercettazioni di carattere criptico, scarsamente intelligibili, in assenza di riscontri certi.
Con autonomo ricorso il R.B.M. denuncia inoltre carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'affermazione di colpevolezza e quelli decisi con sentenza del Tribunale di Milano in data 8.8.2001, divenuta irrevocabile. Si deduce che il riconoscimento del vincolo della continuazione era stato chiesto nei motivi di appello, di cui da atto anche la sentenza impugnata, e che il reato di cui alla pronuncia di condanna divenuta irrevocabile aveva ad oggetto la stessa ipotesi delittuosa di detenzione di stupefacenti di cui al capo F2 dell'imputazione, da cui l'imputato è stato prosciolto per precedente giudicato, stupefacenti che costituivano altresì l'oggetto del delitto di rapina. Con il ricorso nell'interesse della T.G. si denuncia, in relazione al reato di cui al capo H4), violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, in sintesi, che l'accertamento della colpevolezza dell'imputata in ordine al concorso con il S. ed il B.
nell'acquisto e detenzione di sostanza stupefacente è fondata su elementi non risultanti dal processo ovvero sul travisamento delle prove acquisite.
Si deduce in particolare che le conversazioni intercettate non hanno il significato univoco ad esse attribuito dai giudici di merito;
che il L.B., presunto acquirente della sostanza stupefacente, non ne venne trovato in possesso all'atto della perquisizione;
che la motivazione della sentenza sul punto è fondata su elementi congetturali.
Si deduce inoltre, sempre con riferimento alla citata fattispecie criminosa, la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deducendosi che, in mancanza di qualsiasi accertamento in ordine alla qualità e quantità della sostanza stupefacente, non sussistevano elementi per riferire il fatto all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Si denuncia, infine, in relazione alla affermazione di colpevolezza dell'imputata per i reati di cui ai capi H2) e H3) violazione di legge e carenza o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce che nella specie è stato solo accertato che l'imputata accompagnò il marito in un viaggio a (OMISSIS), mentre risulta carente qualsiasi elemento di prova o indiziario in ordine all'acquisto della presunta pistola e che la T. abbia partecipato a detto acquisto.
È esclusivamente fondato il motivo di gravame di cui all'autonomo ricorso proposto dal R.B.M., mentre tutti gli altri ricorsi sono infondati.
Devono essere in primo luogo esaminate le pregiudiziali eccezioni di nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado di cui ai ricorsi del difensore degli imputati B.D.A. e R.B. M. per rilevarne la infondatezza.
Osserva la Corte, con riferimento alla eccezione di nullità del giudizio di appello, per non essere stata accolta la richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore determinato da altro impegno professionale che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, nell'ipotesi di concomitanza di altro impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento, affinché quest'ultimo sia riconosciuto quale causa di legittimo impedimento, è necessario che il difensore dimostri non solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento.
Tali ragioni devono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza o assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 c.p.p. - sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire, (cfr. sez. 6, 18.11.2003 n. 48530, Levante, RV 228598; sez. 5, 200335469, Daccò, RV 228325; sez. 6, 200349540, Amoruso, RV 227824; sez. 4, 200346044, Padello, RV 226725).
Orbene, l'istanza di rinvio depositata dal difensore degli imputati nel procedimento di appello contiene il generico riferimento ad altro impegno professionale, senza alcuna delle precisazioni necessarie, ai sensi dei principi di diritto sopra precisati, al fine di consentirne l'accoglimento, sicché si palesa inconferente l'eventuale erroneità della motivazione con la quale detta istanza è stata disattesa, essendo in ogni caso inaccoglibile.
Inoltre va anche osservato che l'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello, che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dal successivo art. 599 c.p.p., commi 1 e 2, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è
possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, (sez. 4, 17.3.2005 n. 20576, Arenzani, RV 231360; sez. 1, 200141687, Morelli, RV 220041; sez. 5, 200423323, Collini ed altro, RV 228767).
Anche l'ulteriore eccezione di nullità del giudizio di appello è infondata.
La designazione, quale difensore di ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula, non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense (art. 97 c.p.p., comma 2), non è causa di nullità del giudizio, in quanto la disciplina dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4 - che prevede l'obbligo di nominare, in tal caso,
un difensore d'ufficio iscritto nel suddetto elenco - fa riferimento al difensore immediatamente reperibile e non richiama le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio. In ogni caso inoltre l'ultima parte del succitato art. 97 c.p.p., comma 4, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza di tale obbligo, (cfr. sez. 5, 200535178, Randis, RV 232569; conf. sez. 3, 200414742, Maiorana, RV 228528; sez. 2, 200425718, Isaldi, RV 229030).
È, infine, inammissibile l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado dedotta nel ricorso del B.D. per avere rassegnato le conclusioni nell'interesse di detto imputato un difensore di ufficio diverso da quello in precedenza designato.
L'evidente, infatti, che la eventuale irregolarità della sostituzione del difensore di ufficio dell'imputato, da ravvisarsi nel caso in esame, deve essere qualificata quale causa di nullità a regime intermedio, sicché la stessa doveva essere eccepita, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., nel giudizio di appello, mentre detta eccezione è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione.
Sempre sul piano processuale è infondata la denuncia, contenuta nel ricorso proposto dal difensore nell'interesse del R., di violazione degli artt. 266, 270 e 271 c.p.p. per essere state utilizzate per l'accertamento del delitto di rapina le intercettazioni disposte nell'ambito delle indagini aventi ad oggetto delitti di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Si tratta, invero, di intercettazioni disposte nell'ambito di un unico procedimento.
Va inoltre osservato che, considerata la natura del reato per il cui accertamento le intercettazioni sono state utilizzate (art. 628 c.p., comma 3, n. 1) e 3), le stesse risultavano utilizzabili, ai sensi dell'art. 270 c.p.p. anche se fossero state disposte nell'ambito di un altro procedimento, sicché a maggior ragione potevano essere utilizzate per l'accertamento del delitto di rapina aggravata quelle disposte nell'ambito dello stesso procedimento, sia pure con riferimento alle indagini per un diverso reato.
Sono, infine, inammissibili, stante la loro genericità, le censure dei ricorrenti afferenti a vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie.
Peraltro, l'affermazione di colpevolezza degli imputati risulta fondata su un apparato argomentativo assolutamente esaustivo ed immune da vizi logici che da conto della valutazione di tutte le risultanze processuali.
È, invece, fondato il motivo di gravame contenute nel ricorso personale del R., con il quale si denuncia carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato accoglimento della richiesta che fosse ritenuto il vincolo della continuazione tra il delitto di rapina, di cui alla affermazione di colpevolezza nel presente procedimento, e quello di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui alla sentenza del Tribunale di Milano in data 8.8.2001, divenuta irrevocabile;
richiesta fondata sul rilievo che l'oggetto della rapina era quella stessa sostanza stupefacente di cui alla precedente condanna, come accertato dalla pronuncia di non doversi procedere per precedente giudicato in ordine al reato di cui al capo F2.
Orbene, effettivamente la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della specifica richiesta dell'appellante sul punto, risulta sostanzialmente carente di motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
Il ricorso della T., che è al limite dell'ammissibilità, venendo prevalentemente dedotte censure avverso la valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, è anche esso infondato.
La sentenza impugnata, la cui motivazione, per l'espresso riferimento in essa contenuto, deve intendersi integrata da quella di primo grado, da conto con argomentazioni esaustive della consapevolezza dell'imputata in ordine alle ragioni (acquisto di un'arma) per le quali il marito, che ella ha accompagnato, si era recato a (OMISSIS), sicché l'affermazione di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi H2 e H3 risulta adeguatamente motivata.
Anche in ordine alla affermazione di colpevolezza dell'imputata per i reati di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso con il marito e con il B. la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, mentre le censure della ricorrente riguardano esclusivamente profili valutativi delle risultanze processuali anche con riferimento al dato quantitativo della sostanza stupefacente, punto peraltro sul quale non risulta neppure formulata una specifica deduzione in sede di merito.
Per effetto di quanto rilevato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti del R.B.M.
limitatamente alla valutazione della ravvisabilità della continuazione tra il reato di rapina ed il fatto di cui al precedente giudicato, mentre l'altro ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato e quelli degli altri imputati devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna degli imputati B. D.A. e T.G. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova la sentenza impugnata quanto al ricorrente R.B. M. limitatamente alla questione della ravvisabilità della continuazione tra il reato di rapina (capo F1) ed il fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Milano in data 8.8.2001 ed alla eventuale nuova determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso del R. e per intero quelli della T. e del B.
D., condannando questi ultimi due al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 14 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010