Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2010, n. 45074
CASS
Sentenza 28 settembre 2010

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Deve essere annullata senza rinvio la sentenza predibattimentale dichiarativa del non doversi procedere, emessa sul presupposto della sindacabilità "incidenter tantum" dell'autorizzazione a procedere concessa dal Ministro della Giustizia, nella specie per asserita illegittimità derivante dalla violazione delle norme sul procedimento amministrativo, in quanto l'autorizzazione a procedere sotto il profilo funzionale costituisce un atto processuale che condiziona dall'esterno il valido esercizio della funzione giurisdizionale, ma sotto il profilo del contenuto ha natura di atto politico, libero nei fini ed insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria.

La decisione di annullamento senza rinvio di una sentenza predibattimentale che erroneamente abbia decretato l'improcedibilità dell'azione non è preclusa dall'obbligo, gravante anche sul giudice di legittimità, di dichiarare la causa di non punibilità derivante dalla delibera di insindacabilità, assunta dalla Camera di appartenenza, delle opinioni espresse dal parlamentare imputato e fatte oggetto di addebito penale, perchè occorre dare modo al giudice del merito di valutare la proponibilità del conflitto di attribuzioni, valutazione in precedenza non operata perchè assorbita dalla decisione di improcedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2010, n. 45074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45074
    Data del deposito : 28 settembre 2010

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