Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 cod.pen.(offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l'onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 cod.pen, sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2004, n. 12625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12625 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/02/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 151
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 032575/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO ON NG N. IL 01/04/1964;
avverso SENTENZA del 16/06/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCON;
Sentito il Proc. Gen. in persona del Dr. Vitalino Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento nel punto concernente le attenuanti generiche;
Sentito il difensore avv. Gaito;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 16 giugno 2003 la corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza 20 marzo 2000 con la quale il tribunale della stessa città aveva dichiarato TO LO LI colpevole del delitto previsto dall'art. 278 c.p. per aver offeso l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica, in persona dell'On. Oscar Luigi Scalfaro con la pubblicazione sul quotidiano L'Unione Sarda del 10.5.1998 di un articolo intitolato "Ma chi può sapere se non lui?" Il primo giudice aveva ritenuto che l'articolo, a commento di un intervento del Presidente della Repubblica ad una cerimonia commemorativa di AL RO, contenesse varie espressioni suscettibili di ledere l'onore e il prestigio dell'Alta Carica, quali "antipatico" l'averne detta "una delle sue", il lanciare messaggi mafiosi, il "non stare a fare nulla nel posto occupato", l'insinuazione della sua responsabilità morale nella morte di AL RO. Osservava il giudicante che, quand'anche si fosse voluto applicare all'art. 278 c.p. la scriminante del diritto di critica, come ritiene possibile una qualificata dottrina, le espressioni usate mancavano del requisito della continenza, essendo inutilmente aggressive ed offensive.
La corte d'appello, a parte statuizioni che qui non rilevano, riteneva manifestamente infondata l'eccepita incostituzionalità, rispetto agli artt. 3 e 21 della Costituzione, dell'art. 278 c.p.. L'appellante aveva sostenuto, a questo proposito, che la norma correttamente interpretata - anche sotto il profilo costituzionale - era destinata a tutelare l'onore ed il prestigio della carica, mentre il tribunale l'aveva erroneamente applicata in modo da non distinguere le attribuzioni funzionali e quelle personali del Presidente della Repubblica, ricollegando la condanna ad espressioni critiche che non si rifacevano alle attività proprie della carica ma a suoi comportamenti anteriori come uomo politico, sicché o l'interpretazione andava corretta, limitando la tutela ex art. 278 c.p. agli aspetti funzionali, oppure si incorreva nel vizio di incostituzionalità. Nel merito la Corte distrettuale osservava che, valutando nel complesso il tenore ed il contenuto dell'articolo incriminato, l'allargamento della pretesa critica dal contenuto del discorso commemorativo di AL RO a tutto quello che veniva detto dall'On. Scalfaro dimostrava che si era al di fuori dell'ambito della critica e che il LI aveva preso meramente spunto dal discorso commemorativo, semplice occasione per offendere la persona del capo dello Stato. Al riguardo segnalava la natura ed il tipo delle connotazioni negative effettuate, del tutto slegate da quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto della critica (il contenuto del discorso) e non pertinenti ad esso, descrivendo il capo dello Stato come imboscato, eletto presidente della repubblica in virtù di vergognosi compromessi politici, fonte di messaggi mafiosi, trasversali, determinati da ragioni personali per non essere stato trattato dal P.D.S. come sperava e, quindi, finalizzati a conseguire obiettivi personali, spargendo veleni in Italia per motivi bassi, ed altri apprezzamenti dello stesso tenore. Era quindi evidente, osserva la Corte, che sebbene il discorso commemorativo fosse stato pronunciato dall'On. Scalfaro non quale Capo dello Stato, ma quale esponente della Democrazia Cristiana, allorché, però, rivestiva la carica di Presidente della Repubblica, il LI lo aveva attaccato gratuitamente proprio in quanto Capo dello Stato, facendo riferimento continuamente al fatto che rivestiva tale carica.
Con il primo motivo di ricorso, sviluppato attraverso quattro argomenti, il difensore dell'imputato, ripercorrendo la storia e la ratto della norma di cui all'art. 278 c.p., ne sostiene innanzitutto l'applicabilità soltanto alle offese arrecate alla Carica in quanto tale e non alla persona che la ricopre perché, in caso contrario, il diritto di critica troverebbe un limite eccessivamente ampio rispetto all'esigenza, costituzionalmente compatibile, di tutelare il prestigio e il decoro della carica, e riverserebbe in un'ipotesi dei incostituzionalità rispetto agli artt. 3 e 21 Cost. Con il secondo, nel ribadire la distinzione tra l'offesa alla carica e quella alla persona, sostiene che l'applicabilità dell'art. 278 c.p. solo alla prima ipotesi trova una indiretta conferma nell'art. 8 del Trattato tra l'Italia e la Santa Sede, che dispone l'applicabilità della medesima norma alle offese e alle ingiurie contro "la persona" del Sommo Pontefice, così ponendo - nell'estendere la punibilità anche alle offese arrecate alla persona - una sostanziale distinzione tra le due fattispecie. Sempre a proposito dell'erronea sovrapposizione tra carica e persona nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, aggiunge che l'interpretazione fornita poteva considerarsi coerente con l'epoca in cui la norma era stata scritta, quando la sovranità era esercitata dal Monarca e non dal Popolo, ma risultava ora ulteriormente smentita da una corretta applicazione dei principi costituzionali che avevano condotto, non per caso, all'abrogazione della norma affine di cui all'art. 282 c.p.. Con il terzo argomento, rileva che, seppure sotto un profilo diverso (rappresentato dall'articolo 1 della legge 20.6.2003 n. 140 in tema di sospensione dei processi nei confronti di alte cariche dello Stato) la questione di un regime particolare per queste ultime è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la cui decisione avrebbe effetti anche nel caso qui in esame. Con il quarto argomento, evidenzia l'illogicità in cui sarebbe caduta la sentenza impugnata, attraverso valutazioni soggettive e petizioni di principio nella disamina dell'articolo. Con un secondo motivo, lamenta il palese errore della sentenza a proposito del diniego delle attenuanti generiche attraverso il semplice ed indeterminato riferimento ai precedenti penali dell'imputato.
Con note illustrative ritualmente depositate, il secondo difensore, dato atto del rigido orientamento giurisprudenziale volto ad inglobare nella fattispecie contemplata dall'art. 278 c.p. tutte le offese all'onore del Capo dello Stato, anche quelle rivolte uti singuli e non già quale titolare della carica, ne critica la conseguenza di allargare ad libitum del giudicante la portata della norma e ripropone sotto un diverso profilo, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 278 c.p. in relazione agli articoli 3, 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, insistendo per il rinvio del processo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale cui prima si è fatto cenno, della quale, al momento della presentazione delle note si conosceva il dispositivo, ma non la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - La motivazione della sentenza costituzionale di cui si era chiesta insistentemente l'attesa (C Cost. n. 24 del 20.1.2004) porta argomenti a sostegno dell'interpretazione per dir così unitaria della norma incriminatrice, secondo il costante orientamento giurisprudenziale riconosciuto dallo stesso ricorrente. Sia pure con riferimento alla diversa fattispecie oggetto di quel giudizio di costituzionalità (la sospensione dei processi nei confronti di alcune alte cariche dello Stato) la Corte Costituzionale ha stabilito che, nei confronti dei titolari di alcune alte cariche dello Stato, il bene che la misura esaminata intende tutelare deve essere ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche. Si tratta, aggiunge la Corte, di un interesse apprezzabile (il cui riconoscimento presuppone l'inevitabile identificazione concettuale del momento funzionale e di quello personale) che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale. E aggiunge ancora, la Corte, che la creazione di un regime differenziato non porta, di per sè, ad un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione perché il principio di uguaglianza comporta che "se situazioni uguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative" sicché il raffronto va fatto in relazione alla gerarchia dei valori rispetto ai quali la diversità di connotazione può venire in considerazione.
Ebbene, in questo caso, sembra facilmente riconoscibile, nella norma di cui all'art. 278 c.p., quella stessa finalità di assicurare non solo il prestigio dell'istituzione inteso in senso astratto ma la serenità dello svolgimento delle funzioni ad essa connesse che - secondo la Corte - è astrattamente compatibile con trattamenti differenziati a fronte di situazioni diverse, rispetto al principio di uguaglianza, connesse alla carica.
1.2 - Intesa in questi limiti l'analogia con la fattispecie diversa esaminata dalla Corte Costituzionale, sembrano manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità non solo per quanto già detto - a proposito dell'articolo 3 - ma anche delle altre norme invocate. Non è ravvisabile, in particolare, la violazione dell'articolo 24 della Carta fondamentale (e, di conseguenza, dell'art. 111), prospettata nella discussione orale sulla scia della motivazione di quella sentenza. Se è vero, infatti, che la Corte Costituzionale ipotizza una violazione del diritto di difesa (ovviamente in maniera speculare rispetto a questo caso) a sfavore delle Cariche per cui la norma dichiarata incostituzionale era stata emanata, la specularla non opera a favore dell'imputato impedito a sollevare l'exceptio veritatis. Infatti, un vizio costituzionale per violazione del diritto di difesa può riguardare impedimenti e divieti che abbiano per oggetto il diritto di prova intorno a fatti rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità, ma non assume alcun rilievo di fronte ad una norma sostanziale, dove l'impossibilità di dedurre una certa tipologia di fatti a propria difesa (quale è l'exceptio veritatis nella fattispecie criminosa de qua) discende dalla fattispecie legale e non dalle modalità di esercizio della difesa nel processo. È compito del legislatore delineare le fattispecie astratte e quindi la riflessione costituzionale intorno all'art. 278 c.p. può muoversi, in relazione al tema adesso in esame, con riguardo al principio di ragionevolezza (che la Corte, proprio con la speculare sentenza invocata, ha già risolto nel senso della costituzionalità) ma non con riguardo al diritto di difesa.
1.3. - Quanto all'art. 21, è evidente che non viene in rilievo, in questo caso, la libertà di pensiero (o di parola, o di scritto) costituzionalmente tutelato, ma il divieto di espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti del Capo dello Stato, come ha già avuto modo di precisare, sia pure con riferimento alla dedotta questione di incostituzionalità riferita all'art. 27 della Costituzione, la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 163/1996, statuendo che la norma impugnata mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente della Repubblica, come capo dello Stato è chiamato a rappresentare, sicché ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per l'intera collettività l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato. Peraltro, trattandosi di figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un "unicum", generato dal codice penale del 1930.
1.4. - Non sussiste l'invocato contrasto con l'art. 25, da riferirsi, evidentemente, alla previsione del secondo comma con riguardo alla asserita indeterminatezza della fattispecie. Basterà ricordare la sentenza 188/1975 in tema di vilipendio (sentenza che contiene affermazioni rilevanti anche ai fini del già negato contrasto con l'art. 21) nella quale si afferma che non sono, di per sè, in contrasto con il detto principio le fattispecie criminose cosiddette a forma libera, che richiamano, cioè, con locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico- sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'è stato rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassatività" della fattispecie non si risolve ne' si identifica nella (più o meno completa) "descrittività" della stessa. Deve soggiungersi che limiti ben precisi al potere, rimesso in tali casi al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di riferimenti in apparenza indeterminati, derivano dalla stessa correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di libertà, si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel bene e pertanto alla configurabilità dell'illecito consistente nella sua violazione. 2. - Anche la questione della diretta applicabilità nell'ordinamento interno dell'articolo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, sviluppata dal Procuratore Generale nella discussione orale e della diretta forza cogente, nell'ordinamento interno, delle sentenze della Corte Europea di Strasburgo in tema di libertà di pensiero e di espressione non assume rilievo in questo processo, per le stesse ragioni che si sono accennate a proposito dei rilievi di costituzionalità, posto che l'articolo citato fa salvi i limiti posti dalla legislazione interna dei singoli Stati, una volta che corrispondano ai citati principi costituzionali.
3. - Quanto ai contenuti offesivi ed ingiuriosi dell'articolo per cui è processo, la motivazione della sentenza impugnata ne mette chiaramente in luce, senza alcun vizio logico e nel giuridico rispetto della fattispecie legale, il carattere obiettivamente insultante, ingiurioso e - per certi aspetti - anche ridicolizzante di singole espressioni e, ancor più, dell'intero contesto. Con analisi altrettanto corretta dimostra - ove lo si voglia applicare anche a questa fattispecie, come sembrerebbe potersi desumere dalla sentenza costituzionale appena citata in tema di vilipendio - la violazione del principio di continenza, trattandosi di espressioni che fuoriescono completamente dal concetto di critica, anche aspra e puntuale, a comportamenti politici o personali del Presidente della Repubblica.
4. - Ampiamente ed adeguatamente motivato è il rifiuto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, esaminati separatamente - come è doveroso - nella sentenza impugnata che, quanto alle prime, mette in luce elementi riferiti sia alla natura del reato che all'intensità del dolo, oltre che alle caratteristiche soggettive del reo, mentre per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con una corretta distinzione tra i precedenti penali ed i carichi pendenti giunge in ogni caso ad un giudizio di fatto - corretto e quindi insindacabile - circa l'impossibilità di emettere una prognosi favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004