Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 66770 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATA 0 1 647 / 03 REPU TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.21291.99 Cron. 3744Composta dai Magistrati: Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Ud.11.6.2002 CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA OGGETTO: ricorso Dott. NINO FICO CONSIGLIERE per Cassazione Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE legittimazione ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE passiva SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 66770 N. DI PI RT in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Venuti Pellegrino giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Civita Di Russo, piazza Cavour 17 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio delle entrate di Marsala in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 8616 intimato avverso la sentenza n. 129.98 in data 16.7.98 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata in data 15.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Venuti;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio Iva di Trapani accertava а carico di Di TR AL, per 1'anno 1986, 1' omessa fatturazione della cessione ○ per lit. 10.500.000 dell'autoconsumo di beni strumentali e delle rimanenze finali della merce alla cessazione dell'esercizio, per lit. 315.943.000. Notificato il conseguente avviso di rettifica, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado il Di TR, sostenendo che le presunte fatturazioni omesse costituivano la perdita di esercizio, anche perchè la merce esistente era stata svenduta.
2. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso;
proponeva appello l'Ufficio, rilevando che il Di TR, tratto a giudizio per i reati fiscali inerenti alla pratica de qua>, aveva chiesto il patteggiamento. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell'ufficio, rilevando che il medesimo aveva m legittimamente operato , mentre il contribuente non aveva risposto al questionario e non aveva provato di avere effettuato la svendita della merce con gli sconti dichiarati.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Di TR, deducendo due motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha presentato formale atto di costituzione, senza controdeduzioni, e non ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il ricorso risulta diretto contro 1' Ufficio delle Entrate di Marsala>, anche se risulta notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tale contesto, ritiene il Collegio che il ricorso in questione debba essere dichiarato inammissibile. Il combinato disposto di cui agli artt. 366 comma 1 Codice di 5. Procedura Civile e 11 del R.D. n. 1611.33 secondo cui il ricorso contro le Amministrazioni dello Stato deve contenere 1' indicazione delle parti> e va notificato, a pena di nullità, alle Amministrazioni. dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente, non risulta derogato da alcuna disposizione del processo tributario - il cui art. 62, comma 2 dispone che al Decreto Legislativo n. 546.92 ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal Codice di Procedura Civile in quanto compatibili. Ne deriva che il ricorso per Cassazione deve contenere, quale indicazione della parte, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ovvero. il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non l'ufficio periferico il cui atto è stato impugnato. Tale vizio, che attiene all'individuazione esatta della parte> del processo è rilevabile di ufficio e insuscettibile di sanatoria, neppure mediante la costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Per le suesposte considerazioni, devesi dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto contro un Ufficio Periferico. In tal senso è orientata la univoca giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Vedasi, in particolare: Cass. 17.12.2001 n. 15927; Cass. nn. 9538.2001, 2160.1996, 10420.1998. 7. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a ESENTE DA REGISTRAZIONE provvedere in ordine alle spese. ALS DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 101 7AB. ALL. B N. 5 POM TRIBUTARIA MATERA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso, Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 11.6.2002. IL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO Ашкочать Сото а огати cesa IL CANCELLIERE C1 AM Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Illu DEPOSITATO IN CANCELLERIA -4 FED 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi NA Casano IL