Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
La sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall'art.469 cod. proc. pen - accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilità dell'azione -, è sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione; ne consegue che il suo annullamento, a norma dell'art.623 lett.d)cod.proc.pen., comporta il rinvio al giudice di primo grado.(Nella specie, la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere considerato proposto per saltum e che del giudizio di rinvio debba essere investito il giudice di appello).
Commentario • 1
- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2001, n. 23466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23466 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 16/05/2001
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 2081
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 15038
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nel procedimento nei confronti di RC AT, n. a Loreggia il 9 febbraio 1957
avverso la sentenza in data 23 febbraio 2000 del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che, convertito il ricorso in appello, sia disposta la trasmissione degli atti al giudice di merito competente.
Fatto
Con sentenza in data 23 febbraio 2000 il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RC AT in ordine al reato di cui all'art. 388 comma quinto c.p., così modificata l'originaria imputazione, per tardività della querela.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 129 e 469 c.p.p., rilevando che la sentenza era stata pronunciata in sede predibattimentale su richiesta della difesa e con l'opposizione del pubblico ministero, senza dare modo alla parte pubblica, attraverso la necessaria istruzione dibattimentale, di dimostrare la tempestività della querela.
Il ricorrente denuncia anche la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 124 c.p. in punto di ritenuta tardività della querela.
L'imputata, a mezzo del difensore, ha depositato memoria, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La sentenza è stata pronunciata in sede di atti introduttivi del dibattimento, e quindi deve ritenersi assoggettata al regime dell'art. 469 c.p.p., che subordina la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale o della estinzione del reato alla non opposizione delle parti.
Nella specie, come si ricava dalla stessa epigrafe della sentenza, il pubblico ministero si era opposto a tale epilogo decisorio, sollecitato dalla sola difesa;
sicché il giudice doveva procedere a dibattimento, dando così modo all'organo di accusa di svolgere un pieno contraddittorio anche in punto di tempestività della querela.
Nella memoria della difesa si sostiene che in realtà è stato applicato non l'art. 469, ma l'art. 129 comma 1 c.p.p. che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare determinate cause di non punibilità, tra cui quella derivante dalla improcedibilità dell'azione penale. Tale deduzione appare tuttavia frutto di un paralogismo, perché l'art. 129 comma 1 c.p.p. può trovare applicazione nella fase degli atti introduttivi solo qualora la causa di non punibilità sia incontestabilmente risultante dagli atti, e non quando essa si fondi sull'apprezzamento di circostanze di fatto sulle quali può dispiegarsi il contraddittorio, cui inerisce il diritto delle parti di selezionare le fonti di prova di cui chiedere l'ammissione, da assumere nel corso della istruzione dibattimentale.
Nella specie, il Tribunale ha osservato che mancava una "prova specifica e diversa che la conoscenza del fatto (da parte del titolare del diritto di querela) sia avvenuta in data successiva al fatto medesimo"; senza considerare che la parte pubblica ben avrebbe potuto dedurre elementi di prova in tal senso.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, a norma dell'art. 623 comma 1, lett. d), c.p.p., al Tribunale di Treviso. Infatti, nonostante che la decisione sia stata pronunciata senza che ricorressero i presupposti indicati dall'art. 469 c.p.p., essa deve essere formalmente considerata come una sentenza avente il regime descritto da tale disposizione, e in particolare che sia impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione;
con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato in quello di primo grado. Se si seguisse un contrario orientamento (Cass., sez. 5^, u.p. 12 gennaio 2000, Somma), il presente ricorso dovrebbe considerarsi essere stato proposto per saltum, e, a norma dell'art. 569 comma 4 c.p.p., del giudizio di rinvio dovrebbe essere investito il giudice di appello. Sennonché le sentenze impugnate con ricorso immediato in cassazione non possono che essere quelle pronunciate a seguito di dibattimento, perché, diversamente opinando, a causa di un error in procedendo del giudice del predibattimento, le parti verrebbero ingiustificatamente private di un grado di giudizio, contro la ratio dell'art. 569 comma 4 c.p.p., che individua nel giudice di appello l'organo competente per il giudizio di rinvio presupponendo implicitamente che sia stato celebrato un giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per il giudizio al Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001