Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2001, n. 23466
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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Massime1

La sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall'art.469 cod. proc. pen - accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilità dell'azione -, è sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione; ne consegue che il suo annullamento, a norma dell'art.623 lett.d)cod.proc.pen., comporta il rinvio al giudice di primo grado.(Nella specie, la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere considerato proposto per saltum e che del giudizio di rinvio debba essere investito il giudice di appello).

Commentario1

  • 1La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022

    La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2001, n. 23466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23466
Data del deposito : 16 maggio 2001

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