CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3069 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di PP LE, avviandolo alla detenzione domiciliare. 2. Ricorre PP LE, a mezzo del difensore avv. Andrea Solini Colalè, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione, anche con travisamento della prova, poiché le pendenze giudiziarie per falso risultano archiviate, come da decreto depositato agli atti del procedimento di sorveglianza, in relazione al quale il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualunque valutazione, limitandosi a riferire di una segnalazione di polizia concernente il controllo in compagnia di un pregiudicato, persona che comunque risulta stimata dalla comunità locale. Anche con riguardo all'attività lavorativa, il Tribunale di sorveglianza ometteva di considerare l'indicazione dell'orario e dei luoghi in cui il condannato avrebbe svolto la propria attività imprenditoriale, fermo restando che l'attività lavorativa è uno soltanto degli elementi idonei e concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato;
- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disponibilità ad azioni riparatorie in favore della vittima perché il condannato ha allegato la difficoltà di mettersi in contatto con la persona offesa, che si trova in stato di detenzione, mentre il Tribunale ha effettuato le verifiche con riguardo a un diverso soggetto. Del resto, la mancata attivazione del condannato ai fini risarcitori non può diventare indice negativo della personalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico 2 di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). 2.1. Il provvedimento impugnato, che riporta una segnalazione di polizia del 2017 per falso ideologico, non fa menzione delle produzioni difensive dalle quali dovrebbe risultare l'intervenuta archiviazione del procedimento, ed evidenzia piuttosto un controllo di polizia in compagnia di un soggetto "pregiudicato" per analoghi reati, circostanzal ricorso non contesta, così mostrando l'inadeguatezza della critica. 3. È stata, inoltre, esclusa l'esistenza di una stabile attività lavorativa, per mancanza di riscontri alla percezione di reddito e per la vaghezza delle indicazioni sull'organizzazione del lavoro. Si tratta di una valutazione non illogica, che il ricorso tenta di contestare in fatto, che ha contribuito al legittimo giudizio negativo sulla prognosi di rinserimento sociale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 - dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). 3.1. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere escluso che l'assenza di lavoro stabile derivasse da problemi di salute o di età, ha correttamente evidenziato la mancanza di affidabilità di quanto riferito dal condannato in merito all'attività lavorativa da svolgere in parte all'estero, con ciò rendendo ulteriormente evanescente il contatto con l'ufficio esecuzione penale esterna che dovrebbe prendere in carico il condannato. 4. Il Tribunale di sorveglianza ha anche richiesto al condannato di rappresentare la disponibilità ad attivarsi per azioni riparatorie del danno alla persona offesa dal reato. Il Tribunale ha compiuto, sulla base delle indicazioni anagrafiche messe a disposizione nel corso dell'udienza, le verifiche del caso, con esito negativo. 3 4.1. Orbene, la mancata effettiva e concreta disponibilità ad azioni riparatorie è stata valutata in senso sfavorevole al condannato, poiché ritenuta dimostrativa di scarsa propensione al reinserimento sociale, sicché non colgono nel segno le critiche, peraltro incentrare su un presunto errore anagrafico compiuto dal Tribunale, sulla logicità del complessivo giudizio prognostico. Si è chiarito che «Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3069 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 09/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di PP LE, avviandolo alla detenzione domiciliare. 2. Ricorre PP LE, a mezzo del difensore avv. Andrea Solini Colalè, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione, anche con travisamento della prova, poiché le pendenze giudiziarie per falso risultano archiviate, come da decreto depositato agli atti del procedimento di sorveglianza, in relazione al quale il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualunque valutazione, limitandosi a riferire di una segnalazione di polizia concernente il controllo in compagnia di un pregiudicato, persona che comunque risulta stimata dalla comunità locale. Anche con riguardo all'attività lavorativa, il Tribunale di sorveglianza ometteva di considerare l'indicazione dell'orario e dei luoghi in cui il condannato avrebbe svolto la propria attività imprenditoriale, fermo restando che l'attività lavorativa è uno soltanto degli elementi idonei e concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato;
- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disponibilità ad azioni riparatorie in favore della vittima perché il condannato ha allegato la difficoltà di mettersi in contatto con la persona offesa, che si trova in stato di detenzione, mentre il Tribunale ha effettuato le verifiche con riguardo a un diverso soggetto. Del resto, la mancata attivazione del condannato ai fini risarcitori non può diventare indice negativo della personalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico 2 di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). 2.1. Il provvedimento impugnato, che riporta una segnalazione di polizia del 2017 per falso ideologico, non fa menzione delle produzioni difensive dalle quali dovrebbe risultare l'intervenuta archiviazione del procedimento, ed evidenzia piuttosto un controllo di polizia in compagnia di un soggetto "pregiudicato" per analoghi reati, circostanzal ricorso non contesta, così mostrando l'inadeguatezza della critica. 3. È stata, inoltre, esclusa l'esistenza di una stabile attività lavorativa, per mancanza di riscontri alla percezione di reddito e per la vaghezza delle indicazioni sull'organizzazione del lavoro. Si tratta di una valutazione non illogica, che il ricorso tenta di contestare in fatto, che ha contribuito al legittimo giudizio negativo sulla prognosi di rinserimento sociale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute» (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 - dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). 3.1. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere escluso che l'assenza di lavoro stabile derivasse da problemi di salute o di età, ha correttamente evidenziato la mancanza di affidabilità di quanto riferito dal condannato in merito all'attività lavorativa da svolgere in parte all'estero, con ciò rendendo ulteriormente evanescente il contatto con l'ufficio esecuzione penale esterna che dovrebbe prendere in carico il condannato. 4. Il Tribunale di sorveglianza ha anche richiesto al condannato di rappresentare la disponibilità ad attivarsi per azioni riparatorie del danno alla persona offesa dal reato. Il Tribunale ha compiuto, sulla base delle indicazioni anagrafiche messe a disposizione nel corso dell'udienza, le verifiche del caso, con esito negativo. 3 4.1. Orbene, la mancata effettiva e concreta disponibilità ad azioni riparatorie è stata valutata in senso sfavorevole al condannato, poiché ritenuta dimostrativa di scarsa propensione al reinserimento sociale, sicché non colgono nel segno le critiche, peraltro incentrare su un presunto errore anagrafico compiuto dal Tribunale, sulla logicità del complessivo giudizio prognostico. Si è chiarito che «Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2022.