Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2012, n. 3277
CASS
Sentenza 16 ottobre 2012

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Il consulente tecnico nominato dal P.M., in sede di indagini preliminari, e da questi non inserito nella propria lista testimoniale, può essere indicato, in assenza di specifiche disposizioni che limitino il potere dispositivo delle parti in materia di prova, nella lista testimoniale dell'imputato e, pertanto, da questi chiamato a deporre, considerato che egli non è compreso tra i soggetti che, ex art. 197 cod. proc. pen., non possono essere assunti come testimoni né riveste la qualità di ausiliario in senso tecnico, riservata al personale appartenente alla segreteria o cancelleria dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2012, n. 3277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3277
    Data del deposito : 16 ottobre 2012

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