Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
Il consulente tecnico nominato dal P.M., in sede di indagini preliminari, e da questi non inserito nella propria lista testimoniale, può essere indicato, in assenza di specifiche disposizioni che limitino il potere dispositivo delle parti in materia di prova, nella lista testimoniale dell'imputato e, pertanto, da questi chiamato a deporre, considerato che egli non è compreso tra i soggetti che, ex art. 197 cod. proc. pen., non possono essere assunti come testimoni né riveste la qualità di ausiliario in senso tecnico, riservata al personale appartenente alla segreteria o cancelleria dell'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2012, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
3277 /1 3 77 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N.N 1453/2012 FRANCESCO MARZANO Dott. Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere -N. 10686/2012 FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NA LE N. IL 10/08/1982 2) NA AR N. IL 30/03/1977 3) NA NI N. IL 12/06/1938 4) AN ASSUNTA N. IL 01/07/1953 S MILITI CLELIAN. H 18/06/1954 * CL 1) RESPONSABILE CIVILE FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI avverso la sentenza n. 27/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del 15/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal che ha concluso per Doems. Tudori Baglione Consigliere Dott. LUISA BIANCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Do ie rifetto de ricorsi Ernesto S'Ippolito Udito, per la parte civile, l'Avv to del Foro di CoseuraСжига Udit i difensor Avv. to Sretano Scalise okl fretaus procenuate For di Roma sostituto dell' aw. to Maria frazia Inmutoli Martirano, даie asformable cuill горожанае sor • Foudiania, fai assicurazioni udite l'auto Cesare Ba latoСезне del Foro di C ura per IL EL imputate line recomente s his 10686/2012 RITENUTO IN FATTO 1.Il tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza emessa dal giudice di pace con la quale IT EL è stata assolta dal reato di cui all'articolo 590 del codice penale perché il fatto non sussiste. In data 19 dicembre 2005, in Rende, si è verificato un incidente stradale tra l'autovettura MA condotta da AN NI e la EN C3 condotta da IT EL;
la MA stava percorrendo via Fratelli Salerno, in direzione contrada Santa Rosa, allorché andava ad urtare violentemente con la EN condotta dalla IT che, provenendo da una strada secondaria si era immessa, con manovra di svolta a sinistra, nella via Fratelli Salerno in direzione opposta a quella del AN. Alla IT si contestava di aver effettuato una manovra di svolta imprudente, senza rispettare l'obbligo di fermarsi allo stop e di dare la precedenza alle auto in circolazione sulla strada principale. Il Tribunale riferiva circa le indagini svolte durante le indagini preliminari e circa le deposizioni rese davanti al giudice di pace, dichiarando di condividere la sentenza assolutoria del primo giudice non essendo emersi elementi, neppure alla luce delle censure svolte con l'appello, per muovere critiche alla condotta di guida della IT;
il sinistro stradale si doveva ritenere determinato dalla manovra improvvisa ed ingiustificata compiuta dal AN.
3.Hanno presentato ricorso per cassazione le persone offese rappresentate dal difensore di fiducia, avv.to Ernesto D'Ippolito. Con un primo motivo deducono violazione di legge in relazione al fatto che la sentenza non offre alcuna motivazione circa le ragioni della mancata rinnovazione del dibattimento, che pure era stata sollecitata;
né una qualche motivazione è stata fornita con apposita ordinanza. Si eccepisce poi la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alle censure che erano state proposte circa la deposizione dibattimentale resa dall'ingegner Fabrizio Coscarelli;
l'ingegner Fabrizio Coscarelli era stato nominato consulente tecnico dal pubblico ministero ed aveva proceduto ad una ricostruzione della vicenda che escludeva qualsiasi responsabilità dell'imputata, di modo che il procedimento era stato archiviato;
a seguito di riapertura delle indagini era stato però nominato un altro consulente tecnico, l'ingegner IT, il quale era giunto a conclusioni antitetiche a quelle dell'ingegner Fabrizio Coscarelli. Una volta esercitata l'azione penale il pubblico ministero aveva indicato come teste l'ingegner IT, mentre l'ingegner Fabrizio Coscarelli era stato indicato come teste dalla imputata. Il difensore, pur nella consapevolezza circa la restrittiva interpretazione vigente sulla possibilità di applicare al consulente tecnico del pubblico ministero le cause di incompatibilità previste dal codice di rito penale, richiama tuttavia la recente sentenza delle sezioni Unite civili numero 30786 del 2011, sottolineando che, nel ritenere che il consulente tecnico del PM concorre all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari ed è professionista abilitato a svolgere un'attività tipica del pubblico ministero, cioè svolgere tutte quelle operazioni che il magistrato 2 potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze di volta in volta necessarie, le sezioni Unite civili hanno riproposto all'attenzione degli operatori del diritto la peculiarità del ruolo e della funzione ricoperta dal consulente tecnico e l'esistenza di un rapporto di natura fiduciaria derivante non tanto dal profilo economico quanto dalla natura del mandante e dalla peculiarità dell'incarico conferito. In questo contesto, attesa la connotazione prettamente fiduciaria del rapporto intercorso con l'organo pubblico, il ricorrente esprime il dubbio circa la possibilità di avvalersi della testimonianza resa da siffatto soggetto al di là e al di fuori della volontà espressa dall'originario mandante, il pm appunto, ma su impulso della parte avversa. Secondo il ricorrente la scelta del pubblico ministero che ha deciso di non avvalersi del contributo scientifico di un proprio consulente, renderebbe impossibile la utilizzazione processuale delle risultanze di tali indagini, non "recuperabili" né attraverso la nomina quale perito né attraverso una indicazione del predetto consulente quale teste a discarico da parte della parte avversa. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla deposizione resa dalla teste OT TT. Il ricorrente ricorda che la teste è stata escussa al dibattimento, senza che in precedenza mai si fosse saputo della sua presenza all'incidente; sottolinea la singolarità di una tale situazione, tanto più che la teste ha dichiarato di abitare vicino al luogo dell'incidente e di essere stata presente allo stesso perché portava fuori il cane, senza però essere stata notata da nessuna delle persone che erano accorse sul luogo nell'immediatezza dei fatti. Il ricorrente sottolinea altresì le incertezze della deposizione di tale teste e lamenta che delle dichiarazioni dalla stessa rese il giudice non abbia offerto una qualsivoglia lettura critica, ma si sia limitato a riportarle in sentenza, recependole supinamente;
ciò appare tanto più criticabile in quanto la deposizione della teste OT assume un ruolo centrale nella ricostruzione giudiziale circa lo svolgimento dei fatti, tanto da costituire la base sulla quale il tribunale costruisce l'intera impalcatura motivazionale. Deduce poi travisamento della prova e vizio di motivazione anche per quanto riguarda la deposizione della teste AB AB, cioè quella teste che aveva dichiarato di aver notato il conducente della MA prima dell'incidente per il suo comportamento singolare, e che aveva reso la propria deposizione soltanto dopo che, per sua stessa ammissione, aveva incontrato la IT. Ancora travisamento della prova e vizio di motivazione sarebbero ravvisabili in relazione alla valutazione delle consulenze tecniche. Il ricorrente rappresenta che la difesa aveva addotto numerosi elementi idonei scardinare la tesi del giudice di primo grado e ad affermare la responsabilità dell'imputata per violazione della normativa stradale in materia di attraversamento di un incrocio ed immissione in un'altra strada, con obbligo di preventivo arresto, e successiva invasione della opposta corsia di marcia. La IT infatti, non avendo rispettato il segnale di stop collocato sulla via poderale di provenienza, nonostante la presenza sulla carreggiata dell'autovettura condotta dal AN, con una manovra azzardata, irregolare ed improvvisa si era immessa in via Salerno, così causando in via prevalente se non esclusiva, l'impatto e le conseguenti lesioni carico del AN. Gli elementi, che portavano all'affermazione della responsabilità della IT, erano: 3 4 posizione obliqua dell'auto dell'imputata al momento dell'impatto; ridotto contributo energetico fornito dall'auto del AN al momento dell'impatto; piccola differenza di velocità tra le due autovetture;
mancanza di rototraslazione;
maggiori danni provocati sulla parte anteriore sinistra dell'autovettura condotta dall'imputata; totale irrilevanza di influenza della lastra di ghiaccio, posta 77 metri a monte del luogo di impatto;
individuazione del punto d'urto sulla sola ruota anteriore sinistra dell'auto condotta dall'imputata, come dimostrato dalla rottura del braccetto e della relativa sospensione con disalloggiamento della ruota;
illogicità di una ricostruzione che invece aveva individuato il punto d'urto iniziale nel solo cofano anteriore dell'auto condotta dall'imputata; irrilevanza ai fini ricostruttivi della maggior rientranza della parte centrale del cofano motore dell'auto guidata dall'imputata, trattandosi di "danno da consenso"; assenza di elementi dai quali dedurre le pur ragionevoli manovre difensive adottate da chi si è trovato nel rischio di subire un urto frontale, dopo essersi già interamente messa della propria corsia di marcia;
celerità sospetta con la quale il marito dell'imputata, prima dell'arrivo dei soccorsi degli agenti operanti, insisteva nello spostare l'auto della moglie. Viceversa gli elementi addotti dalla sentenza a fondamento della propria determinazione assolutoria sono insufficienti contraddittori ed illogici. Con un ultimo motivo il ricorrente lamenta che, tenuto conto del carattere prettamente attivo e complessivo della condotta dell'imputata che, nonostante la piena visione dell'incrocio e il sopraggiungere dell'auto del AN, non rispettava il segnale di stop e si immetteva nella strada principale, provenendo da una strada poderale, si doveva prendere in considerazione non solo il profilo della causalità fisica ma anche quello della causalità della colpa. Causalità che si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Palese sarebbe dunque l'irrazionalità della motivazione che ha rinunziato a muovere l'addebito colposo nei confronti della IT la cui condotta corretta avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento.
3. Nell'interesse del responsabile civile, società Fondiaria SAI assicurazioni, è stata presentata una memoria che controbatte in ordine agli argomenti proposti dai ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi non meritano accoglimento. Sul primo motivo va ricordato che, nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio dell' oralità che vige nel secondo grado di giudizio, dove vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l'art. 603 c.p.p., comma 1, non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve 4 essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (sez. V 10.12.2009 n.15320 Rv. 246859) . Non sussiste dunque alcuna nullità per mancanza di una apposita, positiva, motivazione, atteso che il Tribunale ha dato conto delle ragioni del rifiuto in modo indiretto, dimostrando con le diffuse argomentazioni svolte la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite. Sul secondo motivo, si discute se un consulente tecnico - in sostanza - nominato dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari, possa essere chiamato a deporre soltanto dalla parte che lo ha nominato, e cioè dal medesimo pubblico ministero, o, nel caso in cui non sia da questi indicato, da altre parti. Al riguardo può in generale osservarsi che il Collegio ritiene corretta la seconda alternativa. La facoltà delle parti di indicare i propri testi trova un limite nella disposizione dell'art. 197 del codice di rito che stabilisce quali sono i soggetti che non possono essere assunti come testimoni;
tra di essi non è compreso il consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero;
né una preclusione può ricavarsi riconducendo tale figura a quello dell'ausiliario, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non riveste la qualità di ausiliario, dovendo, almeno ai fini che qui rilevano, interpretarsi tale qualifica in senso tecnico e cioè con riferimento al personale che appartiene alla segreteria o cancelleria dell'ufficio (sez. III 17.1.2008 n.8377 Rv. 239282; sez.VI 26.4.2007 n.33810 Rv. 237156). Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni che limitano il potere dispositivo delle parti in materia di prova, si ritiene che debba accogliersi la predetta soluzione. Può in ogni caso aggiungersi che la questione non merita approfondimento, atteso che in mancanza di qualsiasi precedente eccezione sulla ammissibilità della indicazione quale teste del predetto consulente - mai formulata nel corso del procedimento, ma introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione - la sua escussione è avvenuta con il consenso delle parti e la deposizione è pertanto pienamente utilizzabile. Quanto alla ricostruzione dell'incidente e alla ritenuta mancanza di colpa da parte della IT, la sentenza qui impugnata, confermando quella di primo grado, ha dato ampia motivazione, basandosi su una puntuale considerazione di tutte le risultanze processuali, tenendo conto degli argomenti svolti dalle parti civili, sostanzialmente in questa sede riproposti, e pervenendo ad un proprio convincimento che, essendo coerente e documentato, risulta incensurabile. Non sono fondate le censure della difesa circa la mancanza di motivazione sulla attendibilità delle testi OT e AB, dal momento che a tale riguardo nulla era stato eccepito durante il giudizio di primo grado e tanto meno con l'atto di appello. Il Tribunale rilevava che la andatura della MA era sicuramente irregolare;
la teste AB, che aveva incrociato la MA poco prima dell'incidente, aveva 5 : u a1 uie **!!! ** riferito di essere stata sfiorata da tale auto e per questo di averla notata, attribuendo al ghiaccio sulla strada quella andatura anomala;
rilevava altresì che, significativamente, al momento dell'incidente la MA procedeva senza rispettare il margine della propria corsia, infatti la traccia di scarrocciamento provocata dalla gomma posteriore destra in fase di frenata aveva inizio all'esterno della linea di delimitazione della corsia di pertinenza;
ed inoltre che, secondo le stime di tutti i consulenti, la MA procedeva ad una velocità, anche se di poco, superiore al limite esistente e comunque pericolosa per la presenza di ghiaccio sulla strada;
tanto premesso il giudice osservava che vi era una ampia distanza, pari a mt. 33,30 tra l'incrocio che l'auto della IT non avrebbe rispettato e l'auto del AN;
quindi anche ad ipotizzare che nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra la IT non avesse rispettato lo stop, il AN avrebbe avuto il tempo di compiere altre semplici e più sicure manovre diversive rispetto a quella messa in atto, come semplicemente rallentare la sua andatura ed eventualmente fermarsi, mantenendosi comunque sulla propria destra e dando così il tempo alla EN di ultimare la svolta;
invece il comportamento posto in essere, consistito in una decisa sterzata a sinistra, peraltro mal riuscita, non era ragionevole e doveva ritenersi dovuto alla perdita del controllo dell'auto, indipendentemente dalla presenza della MA, forse per la presenza di ghiaccio sulla strada;
aggiungeva ancora il Tribunale che la manovra di repentina sterzata a sinistra avrebbe potuto avere giustificazione solo ipotizzando un ostacolo presentatosi improvvisamente davanti al conducente della MA, situazione che - attesa la distanza di metri 33,30 della MA dall'incrocio attraversato dalla EN non si era però verificata. In tale situazione si doveva pertanto ritenere "l'assenza di rapporto causale, rilevante ai fini della punibilità (art. 40 c.p.), tra le lesioni riportate dal AN e la condotta della IT" e la medesima IT veniva assolta per insussistenza del fatto. Tali argomentazioni, logiche ed aderenti ai fatti accertati, forniscono una non censurabile motivazione alla conclusione cui sono giunti i due giudici di merito e cioè che l'incidente ha trovato la propria causa unicamente nella irregolare condotta di guida del AN o forse nella perdita di controllo dell'auto dovuta al ghiaccio. Da ultimo, nemmeno l'ultimo motivo coglie nel segno. Si parla di causalità della colpa in relazione a quel nesso che deve sussistere tra la violazione del dovere oggettivo di diligenza e l'evento concretamente verificatosi, affinché detto evento possa essere imputato a colpa del soggetto. Secondo i più attenti contributi della dottrina, seguita sul punto da questa Corte, perché possa farsi luogo all'imputazione colposa e' necessario non solo. l'accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma che la condotta colposa sia violazione di una regola cautelare avente come specifica finalità quella di evitare eventi del tipo di quelli verificatisi;
infatti, sul terreno della responsabilità colposa, l'evento rappresenta proprio quella concretizzazione del rischio che la norma precauzionale di condotta violata tende a prevenire, e dunque l' evento lesivo cagionato deve appartenere al tipo di quelli che la norma di condotta mirava a prevenire. Un tale giudizio prognostico è condotto in base ai canoni della prevedibilità e della evitabilità, con valutazione ex ante ed in concreto, rapportata cioè a come era 6 presumibile che si svolgessero i fatti al momento della condotta attiva od omissiva;
può considerarsi aver dato esito positivo qualora si accerti che una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare l'evento. A tale coefficiente di probabilità meno rigoroso di quello stabilito in tema di accertamento del nesso causale si è evidentemente riferito il ricorrente con il motivo dedotto, con una prospettazione che però è palesamente inappropriata rispetto al caso in esame, una volta che sia stato escluso, come sopra si è detto, la sussistenza di ogni profilo di colpa rilevante ai fini della causalità nel comportamento della IT.
2.Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.10.2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Marzano Luisa Bianchi francesco Martansтажаю CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA| 22 GEN. 2013 A DICA M E R P U S IL FUNZIONARIO NDIZIARIO 7 ས