Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto.
Commentario • 1
- 1. Art. 47https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 39266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39266 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
39266-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Sent. n. sez. 2211/2017 ZO SIANI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.46345/2016 RAFFAELLO MAGI -Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ZO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con ordinanza in data 4/10/2016 rigettava la Ion for richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nei conforti di IE CE e concedeva la misura della semilibertà. violazione di legge e il vizio di2. Ricorre per cassazione IE CE e lamenta la motivazione avendo il Tribunale di sorveglianza fondato la decisione sulla sola mancanza di risarcimento del danno integrale. Non si era spiegato sulla scorta di quale passaggio logico si fosse inteso negare l'affidamento in prova e non si era spiegata in maniera convincente la ragione per la quale la medesima condizione era stata posta a fondamento della concessione della semilibertà.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In via preliminare deve ritenersi ininfluente la dichiarazione di adesione alla proclamata astensione fatta pervenire all'udienza odierna dal difensore, trattandosi di procedimento che segue il rito di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012 Cc. (dep. 01/03/2013) Abbaco e altro, Rv. 255353).
3.2. Corretta risulta la valutazione del Tribunale di sorveglianza e, contrariamente a quanto dedotto, non ricorre alcuno dei vizi denunciati con il motivo di ricorso. Il Tribunale ha ricostruito la storia personale e giudiziaria del ricorrente dando indubbiamente atto dei progressi nell'attività trattamentale. In relazione al reato commesso, relativo all'appropriazione di una somma di denaro rilevante (pari ad una cifra superiore a circa 5 milioni di euro) posta in essere nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio di vigilanza e custodia di entità patrimoniali pertinenti ad enti pubblici, nessun risarcimento del danno, tuttavia, è stato realizzato. Né sono state spiegate le ragioni ostative all'eventuale ristoro del danno indotto dalla condotta delittuosa. Questo elemento risulta correttamente valorizzato dal Tribunale di sorveglianza ed è stato ritenuto indicativo del difetto dei presupposti legittimanti l'ammissione a una misura alternativa di così ampia portata come quella invocata dall'istante dell'affidamento in prova. La motivazione è corretta e sul punto si adegua all'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) pur non essendo subordinato al risarcimento del danno in favore della vittima, (difettando una disposizione prescrittiva in tal senso) può essere condizionato negativamente dall'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecati. Si tratta, infatti, di una 2 55 condotta che rientra tra gli elementi di segno negativo pur valutabili e valorizzabili dal Tribunale per il diniego della misura (Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606; Sez. 1, n. 17032 del 27/03/2003, Rv. 224003; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Rv. 237740). Ciò posto il Tribunale stesso, prendendo atto del programma rieducativo già avviato, ha ritenuto che i progressi evidenziati legittimassero la concessione d'ufficio della misura della semilibertà, che avrebbe favorito, al pari, il reinserimento sociale permettendo, per un verso, di dedicarsi al lavoro e, per altro, di assicurare il controllo ancora necessario. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 giugno 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore topio Cairo In muil Cerne Antonella Patrizia Mazzei Intonette P. mene DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3