Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Commentari • 5
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- 2. fatti a cui riferirsiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2024
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, rilevando che, ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen., difatti, se è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente …
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La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando può essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di plurimi precedenti conformi, dopo essersi fatto presente che la concessione della misura dell'affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati e a tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di …
Leggi di più… - 4. Affidamento in prova ai servizi sociali anche senza lavoro (Cass. 16541/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2019
Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2015, n. 31420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31420 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/05/2015
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1283
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 46043/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ATTILIO N. IL 04/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 3188/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 18/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 18 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava le istanze avanzate da ON Attilio, volte ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.
Il Tribunale valorizzava, ai fini del diniego dei benefici richiesti, la pericolosità sociale manifestata da ON, condannato, quale direttore unico di una filiale di ufficio postale, per plurimi episodi di peculato, truffa, e gravato da precedenti per i delitti previsti dagli artt. 640, 648 e 367 c.p., oltre che per la fattispecie depenalizzata di emissione di assegni a vuoto, nonché da numerose pendenze per fatti successivi della stessa indole (una serie di falsi e truffe commessi fino al 2012).
Il Tribunale metteva, inoltre, in luce la circostanza che ON non aveva mai tentato di risarcire le vittime, manteneva uno stile di vita improntato alla improvvisazione e alla dipendenza economica da altri e non aveva avviato un serio percorso di rivisitazione critica del proprio passato deviante.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, ON il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 47 e vizio della motivazione in ordine alle ragioni poste a base del provvedimento adottato, tenuto conto del fine pena residuo, della relazione positiva dell'Uepe, dell'avvenuta revisione critica del proprio passato, dello svolgimento di un'attività lavorativa saltuaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, deve ritenersi giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (Sez. 1, n. 25882 del 9 aprile 2001; Sez. 1, n. 4553 del 21 giugno 2000; Sez. 1, n. 1088 del 14 febbraio 1997). Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è, quindi, sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito positivo della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
3. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alla finalità rieducative.
4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998). Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva.
5. Nel caso in esame il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che ON non ha avviato un serio processo di revisione critica - a sua volta espressivo di una diminuita pericolosità sociale - e, in tale ottica, ha correttamente messo in luce il mancato risarcimento, almeno parziale, delle vittime, l'assenza di un obiettivo mutamento di vita, la mancanza di una concreta prospettiva risocializzante, l'esistenza di numerose pendenze per fatti della stessa indole successivamente commessi.
6. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2015