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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4601 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato in [...] l'[...]), elettivamente domiciliato in Tivoli (RM) via Parte_1
Antonio del Re n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Scattone giusta procura in atti
E
, in persona del del Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli, CP_1 Controparte_2
Via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino, in virtù di procura generale alle liti in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 23.7.2024, premesso di avere subìto in data Parte_1
3.9.2020 un infortunio sul lavoro per il quale l' non riconosceva postumi indennizzabili e ritenuta CP_1 non congrua la valutazione del danno effettuata dall' ha convenuto in giudizio il predetto CP_1 CP_3 chiedendo l'accertamento del suo diritto all'indennizzo con il riconoscimento del danno biologico pari al 8%.
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha fatto presente che CP_1 la valutazione del danno operata dall' doveva ritenersi corretta. CP_3
Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha sostanzialmente confermato il giudizio Persona_1 medico già espresso in sede amministrativa dall' CP_1
1 In particolare, il ctu ha affermato che: “La compatibilità con l'infortunio del 03/09/2020 è limitata alla contusione ossea astragalica con edema intraspongioso e alla sospetta frattura intraspongiosa
(RM del 10/2020 – 01/2021) nonché alla lesione distrattiva del legamento peroneo astragalico anteriore. Allo stato attuale non si ha più riscontro radiologico della contusione ossea e della sofferenza spongiosa astragalica. Inoltre, non viene più segnalata la modica disomogeneità del legamento peroneo astragalico anteriore, riferita verosimilmente a esiti. Non sono, inoltre, compatibili con l'evento del 03/09/2020: - la frattura da stress a carico del II metatarso, riscontrata per la prima volta a ottobre 2021, cioè oltre un anno dopo;
- le fratture da stress a carico del I e del
III metatarso, riscontrate per la prima volta quasi cinque anni dopo;
- le condropatie e tendinopatie multiple, di natura degenerativa;
- l'artrosi diffusa dell'avampiede e il valgismo I raggio, di natura degenerativa;
- l'entesite cronica, le alterazioni venose, e il segnalato possibile neuroma.
[…] L'infortunio ha determinato un trauma contusivo-fratturativo intraspongioso a carico dell'astragalo sinistro nonché una lesione distrattiva del legamento peroneo astragalico anteriore, lesioni risoltesi senza instabilità né deformità articolari. Gli esiti permanenti sono modesti: residua algia e minima limitazione funzionale da riferire a postumi di contusione/frattura. Non sono invece riconducibili causalmente all'infortunio le successive fratture da stress (II, I, III metatarso), le condropatie e le tendinosi multiple, l'artrosi diffusa, il valgismo del I raggio e le alterazioni a carico degli spazi intermetatarsali […] avuto riguardo all'assenza di significativi esiti anatomici, alla modestia della limitazione funzionale e al ruolo concausale menomativo attribuibile alle condizioni extra lavorative, depongono per un danno residuo non superiore a quello ascritto dall' a une CP_1 percentuale del 3%. intraspongiosa con distrazione legamentosa del LPA (legamento peroneo- astragalico)”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, avendo il perito risposto ai rilievi critici mossi dal ricorrente in fase di stesura della bozza.
Quanto alle note depositate del ricorrente in data 8.11.2025, le stesse si limitano a proporre i medesimi rilievi già proposti e valutati dal ctu in sede di risposta alle osservazioni critiche.
In particolare, il Ctu, in merito all'accertata “sospetta frattura intraspongiosa”, ha spiegato che
“Nei successivi controlli strumentali (TC 04/02/2021; TC 10/09/2021; RM 21/03/2025) non si documentano più segni di frattura né instabilità articolari, ma solo esiti funzionali modesti. La definizione prudenziale “sospetta frattura intraspongiosa” è quindi giustificata dal decorso radiologico risolutivo”.
Anche ai restanti rilievi critici sollevati dalla parte ricorrente, il Ctu ha fornito una corretta e condivisibile risposta, evidenziando quanto segue: “2. Sulla valutazione funzionale Le limitazioni
2 descritte (riduzione dorsiflessione di 10–20°, limitazione prono-supinazione di 1/3, dolore alla marcia sulla punta) sono state attentamente considerate. Tali esiti rientrano nei gradi minimi di menomazione previsti dal D.M. 12/07/2000 per le lesioni del comparto tibiotarsico, e non si accompagnano a deformità, instabilità o deficit strutturali permanenti. Il ricorso a plantari ortopedici è misura di comfort e non prova di invalidità maggiore.
3. Sull'uso della RMN del piede controlaterale La valutazione comparativa bilaterale non è stata utilizzata per “negare” il trauma, bensì per contestualizzare la natura degenerativa di alcune alterazioni (condropatie, tendinosi, artrosi diffusa) e distinguerle dagli esiti traumatici diretti. Non vi è stata alcuna svalutazione del quadro traumatico documentato al piede sinistro, che è stato comunque riconosciuto.
5. Sulle fratture da stress successive Le fratture metatarsali (II, I, III) sono insorte a distanza di oltre un anno
(e fino a 5 anni) dall'infortunio del 2020. La letteratura medico-legale richiede, per l'attribuzione causale, una stretta sequenza cronologica e patogenetica. Nel caso di specie, la lunga latenza temporale, l'attività lavorativa gravosa e la documentata artrosi degenerativa escludono il nesso diretto con l'infortunio iniziale. Non vi sono elementi clinici né radiologici per qualificare tali fratture come “compensatorie” post-traumatiche”
L'accertamento di postumi in misura inferiore al minimo indennizzabile determina il rigetto della domanda.
Quanto alle spese del giudizio, parte ricorrente non ha prodotto la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., al fine di beneficiare del regime della irripetibilità.
Deve, quindi, applicarsi il principio della soccombenza.
Per la stessa ragione, le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico del Parte_1
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali che si CP_1 liquidano in euro 1.314,00, oltre accessori di legge;
pone a definitivo carico del ricorrente le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 11.11.2025
Il giudice
AL Di IE
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