Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2865
CASS
Sentenza 27 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Secondo la disciplina (anteriore alla legge n. 222 del 1984) dettata, in materia di pensioni di invalidità, dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 (nel testo risultante dall'aggiunta operata dall'art. 8 del D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983), la percezione di un reddito da lavoro dipendente o autonomo ovvero professionale o di impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non consentiva l'attribuzione della pensione o ne determinava la sospensione, comportando la temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2865
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

    Testo completo