Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Secondo la disciplina (anteriore alla legge n. 222 del 1984) dettata, in materia di pensioni di invalidità, dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 (nel testo risultante dall'aggiunta operata dall'art. 8 del D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983), la percezione di un reddito da lavoro dipendente o autonomo ovvero professionale o di impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non consentiva l'attribuzione della pensione o ne determinava la sospensione, comportando la temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RO DE MUSIS - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell'avvocato PETRELLI BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHEPIS FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 02/02/98 R.G.N. 465/86;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per i rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 luglio 1985 GO AR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Patti l'INPS chiedendone la condanna al ripristino della pensione di invalidità, revocata dall'INPS con decorrenza dal 1 gennaio 1984.
L'assicurato assumeva che era affetto da infermità invalidanti con la conseguenza che doveva ritenersi illegittima la revoca del suo diritto alla pensione di invalidità da parte dell'INPS. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza in data 20 giugno - 26 marzo 1986 accoglieva la domanda. Disposta nuova consulenza tecnica, il Tribunale di Patti con sentenza in data 19 gennaio 1998 rigettava l'appello proposto dall'INPS e lo condannava alle spese del giudizio di gravame. Il giudice dell'appello osservava che l'assicurato, anche sulla base della consulenza tecnica espletata in sede di gravame risultava affetto da infermità tali (spondiloartosi, cervicalgia, sciatalgia bilaterale) che ne riducevano la capacità di guadagno a meno di un terzo da periodo anteriore al 1^ luglio 1984.
Avendo l'INPS esercitato l'azione di revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 10, in forza del quale la pensione non poteva essere revocata senza applicare il terzo comma del detto articolo, che avrebbe potuto trovare fondamento ove ne fossero sussistiti i presupposti, la sentenza pretorile di accoglimento della domanda andava confermata.
Contro la suindicata sentenza l'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
Resiste l'assicurato con controricorso.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Con l'articolato motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che il Tribunale aveva omesso di esaminare la circostanza, decisiva ai fini della definizione della controversia, dedotta con il proposto appello, in ordine all'avvenuto recupero, da parte dell'assicurato, della capacità di guadagno con acquisizione di un reddito superiore a quello consentito in virtù dell'accertata sua attività lavorativa.
Soltanto ove fosse stato accertato un dispendio di energie "ultra vires", la nuova attività lavorativa non avrebbe potuto influire sulla revoca della pensione.
Tuttavia era di ostacolo alla conservazione del diritto alla pensione, concludeva l'INPS, la circostanza, non accertata dal giudice del gravame, della percezione da parte dell'assicurato di un reddito che nel sistema vigente all'epoca in cui la pensione era stata concessa non era condizione di erogabilità ma costituita elemento ostativo dello stesso diritto.
Il ricorso è fondato.
Il "thema decidendi" oggetto della controversia insorta tra l'assicurato e l'INPS era costituito dalla legittimità della revoca disposta dall'INPS con decorrenza dal 1.1.1984 in riferimento a una pensione di invalidità concessa nella vigenza del sistema previdenziale disciplinato dal R.D.L. 14 aprile 1939 e successive modifiche (tra i quali vanno ricordati l'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160 - in riferimento alla riduzione di un terzo della capacità di guadagno per tutti gli assicurati - e l'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con legge n. 638 del 1983) ed applicata dall'Istituto prima che entrasse in vigore la legge 12 giugno 1984 n. 222, (la quale, peraltro, aveva tenuto fermi i benefici previdenziali concessi secondo, la normativa previgente, e sempre che i mutamenti non fossero intervenuti nella vigenza della nuova disciplina).
La disciplina a quel tempo vigente era costituita dall'art. 10 del R.D.L. 14 agosto 1939 n. 636 come modificato dall'art. 24 legge n. 160 del 1975, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del
13 giugno 1983 e, appunto, dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con legge n. 638 dello stesso anno.
Il citato art. 10 prevedeva da parte dell'INPS nei confronti dell'assicurato due istituti, quello della "soppressione" altrimenti definita "revoca" e quello della sospensione.
La soppressione o revoca della pensione era prevista se il pensionato avesse ottenuto un miglioramento tale nelle infermità o difetti fisici o mentali da consentirgli un recupero di oltre un terzo della sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, riguardate sotto l'incidenza dei fattori socio- economici (v. art. 10 citato primo e secondo comma).
La sospensione, invece, poteva essere applicata dall'INPS mediante transitoria non attribuzione dei ratei di pensione, fermo restando il riconosciuto diritto, per tutto il periodo in cui l'assicurato, di età inferiore al pensionamento di vecchiaia, fosse stato percettore di reddito da lavoro dipendente o di lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 10 cit. terzo comma: come modificato dal primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 463 del 1983 cit.), (v. Cass. 22 gennaio 1985 n. 263; Cass. 18 dicembre 1985 n. 6484; Cass. 9 aprile 1986 n. 2485; Cass. 21
giugno 1991 n. 6983). Invero l'INPS in appello aveva eccepito la circostanza dell'avvenuta percezione di un reddito da lavoro da parte dell'assicurato.
Tale eccezione costituiva mera difesa in relazione alla contestata idoneità dell'assicurato a percepire la pensione o a subirne la sospensione secondo quanto previsto dal citato art. 10 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 dello stesso anno.
Incombeva al Tribunale, perciò, sulla base del noto brocardo:
"Da mihi factum dabo tibi ius" accertare tale circostanza per desumere da essa la norma applicabile e offrire al riguardo adeguata motivazione.
Pertanto in accoglimento del ricorso in relazione alla doglianza accolta la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Messina.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alla doglianza accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001