Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In materia di decreto penale di condanna, la scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell'ambito delle opzioni riservate al pubblico ministero nel momento dell'esercizio dell'azione penale, potendo il giudice operare la riunione alle condizioni e nei termini di cui agli articoli 12 e 17 cod. proc. pen. solo in un secondo tempo, quando più procedimenti dovessero contemporaneamente pendere, a seguito di opposizione, davanti al suo ufficio. È pertanto configurabile l'abnormità del provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di decreto penale ritenendo configurabile la continuazione tra il fatto dedotto nell'imputazione e quello per il quale l'azione penale è stata esercitata, nelle medesime forme e nei confronti dello stesso imputato, in altro procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 44296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44296 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 02/10/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1807
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 11037/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo nel procedimento;
nei confronti di:
NI AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 12/12/2012 del G.I.P. del Tribunale di Viterbo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Viterbo non ha accolto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di NI AR in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, e disposto la restituzione degli atti al P.M..
Il G.I.P. ha osservato che nei confronti del NI era stata chiesta l'emissione di altro decreto penale di condanna per il medesimo reato in relazione a periodi diversi da quelli oggetto di imputazione. Sulla base di tale rilievo il giudice di merito ha ritenuto applicabile l'istituto della continuazione tra i reati, stante la identità delle fattispecie criminose, la contiguità temporale delle omissioni, che evidenziano una continuità volitiva ed unicità ideativa delle condotte, con la conseguente incongruità della pena richiesta per ciascuno dei decreti penali.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, che la denunzia quale atto abnorme.
In estrema sintesi, l'abnormità del provvedimento impugnato viene ravvisata dalla pubblica accusa per contrasto con i principi del giusto processo stabiliti dall'art. 3 Cost., nella formulazione attualmente vigente, sia sotto il profilo della preclusione per l'imputato di fruire del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 459 c.p.p., potendo, tra l'altro, i diversi procedimenti instaurati nei suoi confronti avere esiti diversi da quello della condanna, sia sotto il profilo della ragionevole durata del processo, destinato inevitabilmente a protrarsi per effetto del rigetto della richiesta di emissione del decreto penale, con la conseguenza di obbligare l'imputato a sobbarcarsi agli oneri, non solo temporali, del rito ordinario.
L'abnormità del provvedimento può configurarsi non solo sotto il profilo strutturale, ma anche sotto quello funzionale, da ravvisarsi nel caso in esame per le esposte ragioni.
Sotto altro profilo sì denuncia l'abnormità dell'ordinanza per avere il giudice di merito utilizzato ai fini della decisione risultanze diverse da quelle emergenti dal processo di cui era investito.
Si deduce infine che il ricorso per cassazione avverso un provvedimento abnorme non può ritenersi soggetto ai limiti temporali previsti dall'art. 585 c.p.p. allorché l'atto risulti viziato da anomalia genetica radicale, tale da renderlo insuscettibile di passare in giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine per proporre impugnazione.
2. La Corte condivide integralmente le argomentazioni giuridiche esposte nella richiesta del P.G., che pertanto di seguito si riportano:
"In linea generale il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di emissione del decreto penale è inoppugnabile, non essendo prevista l'impugnazione e non determinando una stasi insuperabile del procedimento, poiché il P.M. può procedere nelle forme ordinarie senza alcun pregiudizio ne' per l'istanza punitiva dello Stato, ne' per la possibilità di scelte di un rito alternativo per l'interessato (cass. sez. 6, 11/11/2008 n. 45290, P.M. in proc. Esposito). Essendo l'opzione per la richiesta del decreto penale rimessa discrezionalmente all'organo di Procura, che la adotta inaudita altera parte, non può riconoscersi una aspettativa tutelata dell'imputato a conseguire la diminuzione di pena al di sotto del minimo edittale che tale scelta può comportare. D'altra parte il potere di rigetto della richiesta è espressamente previsto dall'art. 459, comma 3 e l'eventuale errore nell'esercizio di tale potere non determina nullità, ne' costituisce, a meno che l'uso non si caratterizzi in termini di assoluta stravaganza, atto abnorme (cass. sez. 4, 06/10/2012 n. 40513, P.M. in proc. Sabbatino;
sez. 3, 14/03/2000 n. 1147, P.M. in proc. Cinese;
sez. 3, 17/04/2002 n. 21311, P.M. in proc. Iwan;
sez. 5, 24/01/2005 n. 8463, P.M. in proc. Singh;
sez. 4, n. 3417/2006, Kardaski). In alcuni casi tuttavia codesta (questa) Corte ha riconosciuto l'abnormità del rifiuto da parte del G.I.P., quando questo fosse adottato senza alcuna giustificazione (cass. sez. 1, 24/03/1994 n. 1426, P.M. in proc. Nastri) o determinato da ragioni di mera opportunità o quando sia tale da determinare una sostanziale usurpazione di scelte che l'ordinamento riserva al pubblico ministero (v. tra gli altri, cass. sez. 3, 20/03/2007 n. 16826, P.M. in proc. Alicata ed altri;
sez. 3, 25/11/2009 n. 8288/2010, P.M. in proc. Russo;
sez. 3, 02/05/1996 n. 2002, P.M. in proc. Frillecchi). La scelta di procedere separatamente o cumulativamente con riferimento a due notizie di reato che hanno autonoma configurazione rientra nell'ambito delle opzioni riservate al pubblico ministero nel momento dell'esercizio dell'azione penale, potendo il giudice operare la riunione alle condizioni e nei termini di cui agli artt. 12 e 17 c.p.p. solo in un secondo tempo, quando più procedimenti dovessero contemporaneamente pendere, a seguito di opposizione, davanti al suo ufficio".
Sicché, nel caso in esame, è configurabile l'abnormità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell'usurpazione da parte del G.I.P. di scelte che l'ordinamento riserva al pubblico ministero, peraltro fondando la sua decisione su elementi di giudizio che non emergono dal procedimento di cui era investito.
3. Occorre tuttavia valutare la tempestività del ricorso. "L'abnormità è infatti un vizio atipico e radicale dell'atto, riconosciuto dall'elaborazione giurisprudenziale in assenza di altro adeguato rimedio e dichiarabile solo dalla Corte di Cassazione (v. SS.UU. 9 luglio 1997 n. 11, NT;
10 dicembre 1997 n. 17/1998, Di Battista;
29 maggio 2002 n. 28807, Manca;
20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella;
26 marzo 2009 n. 25957, Toni;
25 marzo 2010 n. 21243, Zedda cit.), non può tuttavia ritenersi che lo stesso sia eccepibile in qualunque momento e indipendentemente dal corso successivo del procedimento. Per la sua disciplina inoltre, in ragione della straordinarietà e atipicità che lo presidia, non può che farsi ricorso ai principi generali dell'ordinamento processuale. La giurisprudenza è ormai consolidatamente attestata nel ritenere che il termine debba essere disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 585 c.p.p. e lo stesso decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza sufficientemente completa del provvedimento, potendosi prescindere da ogni termine solo nel caso in cui l'abnormità sia così macroscopica e insuperabile da configurarsi come inesistenza giuridica del provvedimento (si potrebbe assumere come esempio paradigmatico quello del provvedimento assunto a non judice, come fa la sentenza NT, o in assenza dell'iniziativa del pubblico ministero o in carenza assoluta di giurisdizione). A partire da SS.UU. n. 11 del 09/07/1997, P.M: in proc. NT, il principio è costantemente ribadito, v. sez. 3 n. 3135 del 20/11/1999, P.G. in proc. ON, a sez. 1, n. 3305
del 13/01 2/2005, P.M. in proc. Haddah. In tutti gli altri casi si ritiene che l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche precluda il ricorso tardivo per abnormità. Infatti, sebbene i precedenti richiamati facciano riferimento alla categoria del giudicato per affermare la necessità di porre un limite temporale all'eccepibilità dell'abnormità, tale esigenza si pone (come è appunto avvenuto anche nelle sentenze NT e ON cit.) anche per i provvedimenti emessi in corso di giudizio che non ne definiscono l'iter (v. sulla applicazione dei termini del 585 c.p.p. non solo alle decisioni conclusive, ma alle ordinanze emesse nel corso del giudizio che impongono una regressione: cass. sez. 6, 30 giugno 2009 n. 30920, Casigliano;
sez. 6, 8 giugno 1999 n. 2087, Popolo;
sez. 3, 14 giugno 2005 n. 34656, Mrichi). Nel caso in esame la illegittimità del provvedimento non attinge certo alla categoria dell'inesistenza giuridica, della carenza di giurisdizione o della assoluta stravaganza e non determina una situazione di insuperabile stallo;
la tempestività dell'impugnazione deve essere perciò parametrata a quella delle decisioni assunte in camera di consiglio ed il ricorso risulta essere stato presentato oltre tale termine rispetto al deposito del provvedimento. La parte alla quale compete l'onere di indicare il momento di conoscenza effettiva dell'atto quando questo non sia stato formalmente notificato o comunicato, non solo non indica una data compatibile con la tempestività del ricorso, ma, articolando l'argomentazione anche in ordine alla irrilevanza del termine, implicitamente conferma di avere avuto conoscenza del provvedimento più di quindici giorni prima della presentazione dell'impugnazione".
Non risulta, pertanto, rispettato nel caso in esame il termine per impugnare di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013