Sentenza 14 marzo 2000
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persone indicate come residenti all'estero, sul presupposto della probabile revoca del decreto - ove emesso - a norma dell'art.460, comma 4, cod.proc.pen. L'art.459, comma 3. cod. proc.pen., infatti, nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del pubblico ministero e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo il relativo potere discrezionale, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio. (Fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di imputati indicati semplicemente come "residenti in Germania", senza alcuna ulteriore precisazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, reputando appunto non abnorme la decisione del giudice, in quanto fondata su intuibili ragioni di economia processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2000, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 14.03.2000
1. Dott. ZUMBO ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI NUBILA NZ Consigliere N.1147
3. Dott. GRILLO CARLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO Consigliere N. 44335/99
ha pronunciato la seguente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 14.03.2000
1. Dott. ZUMBO ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI NUBILA NZ Consigliere N.1147
3. Dott. GRILLO CARLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO Consigliere N. 44335/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
avverso l'ordinanza del 20/10/99 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso, nel procedimento nei confronti di - RE NZ, nato a [...] il [...], e
- VI UN, nata a [...] il [...]. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso.
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso rigettava la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di IR ZO e CC TA, in quanto dalla richiesta stessa non si evinceva la residenza anagrafica degli imputati, ma solo che essi erano residenti in [...], per cui dovevano considerarsi irreperibili, con la conseguenza che l'eventuale decreto penale avrebbe dovuto essere probabilmente revocato, ex art. 460, comma 4, C.P.P.. Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il P.M., eccependone l'abnormità, sia sotto l'aspetto strutturale che funzionale. Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. III, 21 febbraio 1997, n. 757, PM/Piccoli)- è, invero, non solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldilà di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Per quanto concerne specificamente il rigetto della richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, è stato affermato da questa Corte Suprema (Sez. III, 6 giugno 1996, n. 2002, PM/Frillacchi), che "il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di decreto penale, con motivazioni di opportunità che invadono la competenza istituzionale della pubblica accusa, deve considerarsi abnorme in quanto esula dal sistema processuale vigente e stravolge la ripartizione fondamentale delle funzioni tra i soggetti del processo".
Con altre decisioni (tra cui recentemente: Sez. III, 29 ottobre 1998, n. 2775, PM/Arma ed altri), è stato però affermato che "il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. da parte di G.I.P., ai sensi dell'art. 459, comma 3, c.p.p., è da considerarsi inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione;
ne' può considerarsi abnorme e quindi ricorribile in cassazione per tale motivo, in quanto per la configurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso violi macroscopicamente fondamentali principi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento processuale". Ricordati tali principi, pur dovendosi riconoscere la singolarità del caso in esame, rileva il Collegio che l'art. 459, comma 3, c.p.p., nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del
P.M. e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo detto potere discrezionale, che quindi deve riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché l'utilizzo di esso sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio.
Pertanto, anche se generalmente il G.I.P. esercita il menzionato potere perché non ritiene congrua la pena proposta (per eccesso o difetto) rispetto al reato, oppure perché non condivide la qualificazione giuridica del fatto, o non reputa opportuno il giudizio monitorio nel caso specifico, ciò non toglie che pure altre considerazioni, meno ricorrenti, possono indurlo a non accogliere la proposta del P.M.. Tra queste, quindi, anche quella che gli ha fatto ritenere, nella fattispecie in esame, per intuibili ragioni di economia processuale, che l'emissione del decreto penale di condanna - stante la difficile reperibilità degli imputati, dichiarati nella stessa richiesta del P.M. semplicemente "residenti in [...]", senza alcuna altra indicazione - sarebbe stata inutile, prevedendo come molto - probabile la revoca dello stesso e la successiva restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 460, comma 4, c.p.p. Quindi, non potendosi nel caso di specie qualificare come abnorme il provvedimento discrezionale del G.I.P., il ricorso deve ritenersi inammissibile, in applicazione dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2000 SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
avverso l'ordinanza del 20/10/99 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso, nel procedimento nei confronti di - RE NZ, nato a [...] il [...], e
- VI UN, nata a [...] il [...]. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso.
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso rigettava la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di IR ZO e CC TA, in quanto dalla richiesta stessa non si evinceva la residenza anagrafica degli imputati, ma solo che essi erano residenti in [...], per cui dovevano considerarsi irreperibili, con la conseguenza che l'eventuale decreto penale avrebbe dovuto essere probabilmente revocato, ex art. 460, comma 4, C.P.P.. Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il P.M., eccependone l'abnormità, sia sotto l'aspetto strutturale che funzionale. Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. III, 21 febbraio 1997, n. 757, PM/Piccoli)- è, invero, non solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldilà di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Per quanto concerne specificamente il rigetto della richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, è stato affermato da questa Corte Suprema (Sez. III, 6 giugno 1996, n. 2002, PM/Frillacchi), che "il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di decreto penale, con motivazioni di opportunità che invadono la competenza istituzionale della pubblica accusa, deve considerarsi abnorme in quanto esula dal sistema processuale vigente e stravolge la ripartizione fondamentale delle funzioni tra i soggetti del processo".
Con altre decisioni (tra cui recentemente: Sez. III, 29 ottobre 1998, n. 2775, PM/Arma ed altri), è stato però affermato che "il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. da parte di G.I.P., ai sensi dell'art. 459, comma 3, c.p.p., è da considerarsi inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione;
ne' può considerarsi abnorme e quindi ricorribile in cassazione per tale motivo, in quanto per la configurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso violi macroscopicamente fondamentali principi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento processuale". Ricordati tali principi, pur dovendosi riconoscere la singolarità del caso in esame, rileva il Collegio che l'art. 459, comma 3, c.p.p., nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del
P.M. e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo detto potere discrezionale, che quindi deve riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché l'utilizzo di esso sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio.
Pertanto, anche se generalmente il G.I.P. esercita il menzionato potere perché non ritiene congrua la pena proposta (per eccesso o difetto) rispetto al reato, oppure perché non condivide la qualificazione giuridica del fatto, o non reputa opportuno il giudizio monitorio nel caso specifico, ciò non toglie che pure altre considerazioni, meno ricorrenti, possono indurlo a non accogliere la proposta del P.M.. Tra queste, quindi, anche quella che gli ha fatto ritenere, nella fattispecie in esame, per intuibili ragioni di economia processuale, che l'emissione del decreto penale di condanna - stante la difficile reperibilità degli imputati, dichiarati nella stessa richiesta del P.M. semplicemente "residenti in [...]", senza alcuna altra indicazione - sarebbe stata inutile, prevedendo come molto - probabile la revoca dello stesso e la successiva restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 460, comma 4, c.p.p. Quindi, non potendosi nel caso di specie qualificare come abnorme il provvedimento discrezionale del G.I.P., il ricorso deve ritenersi inammissibile, in applicazione dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2000