Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1999, n. 2087
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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La formalità del previo invito a presentarsi è richiesta per la validità del solo decreto di citazione emesso dal pubblico ministero e non di quello emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna a norma degli artt. 565, comma secondo, e 464, comma primo, cod. proc. pen.. Tale ultima disposizione, in particolare, richiama, per le formalità del decreto di giudizio immediato, l'art. 456, commi primo, terzo e quinto, cod. proc. pen., e, a sua volta, il comma primo di questo ultimo articolo rinvia all'art. 429, commi primo e secondo, cod. proc. pen., norme che non contemplano l'invalidità del decreto per mancanza di previo invito a presentarsi. Anche la "ratio" di celerità e snellezza che caratterizza il procedimento monitorio soccorre l'interpretazione letterale, posto che dette finalità sarebbero evidentemente frustrate se, prima della richiesta di decreto penale di condanna o, eventualmente, a seguito della opposizione, il pubblico ministero dovesse provvedere a invitare l'imputato a presentarsi a norma dell'art. 375 cod. proc. pen. (Vedi Corte cost., ord. n. 432 del 23 dicembre 1998 e ord. nn. 325 e 326 del 16 luglio 1999).

In tema di termini per impugnare, l'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale "a fortiori" per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, ordinanza di cui si denunciava l'abnormità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1999, n. 2087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2087
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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