Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 2
La formalità del previo invito a presentarsi è richiesta per la validità del solo decreto di citazione emesso dal pubblico ministero e non di quello emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna a norma degli artt. 565, comma secondo, e 464, comma primo, cod. proc. pen.. Tale ultima disposizione, in particolare, richiama, per le formalità del decreto di giudizio immediato, l'art. 456, commi primo, terzo e quinto, cod. proc. pen., e, a sua volta, il comma primo di questo ultimo articolo rinvia all'art. 429, commi primo e secondo, cod. proc. pen., norme che non contemplano l'invalidità del decreto per mancanza di previo invito a presentarsi. Anche la "ratio" di celerità e snellezza che caratterizza il procedimento monitorio soccorre l'interpretazione letterale, posto che dette finalità sarebbero evidentemente frustrate se, prima della richiesta di decreto penale di condanna o, eventualmente, a seguito della opposizione, il pubblico ministero dovesse provvedere a invitare l'imputato a presentarsi a norma dell'art. 375 cod. proc. pen. (Vedi Corte cost., ord. n. 432 del 23 dicembre 1998 e ord. nn. 325 e 326 del 16 luglio 1999).
In tema di termini per impugnare, l'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., pur formalmente riguardando i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento. Il relativo termine di quindici giorni decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso suddetto la previsione dell'art. 585, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale "a fortiori" per le ordinanze dibattimentali. (Fattispecie di impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, ordinanza di cui si denunciava l'abnormità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1999, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 08.06.1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Scelfo Consigliere N.2087
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.7611/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma nel procedimento a carico di LO EA, n. a Roma il 15.3.1972 avverso l'ordinanza in data 18 gennaio 1999 del Pretore di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Fatto
Con atto depositato il 20 febbraio 1999, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 18 gennaio 1999 con la quale il Pretore di Roma, in limine al dibattimento a carico di LO EA, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Roma, non essendo stato detto atto preceduto dall'invito a presentarsi, a norma dell'art. 555 comma 2 c.p.p. Osserva il ricorrente che il provvedimento impugnato ha abnormemente applicato l'istituto del previo invito a presentarsi alla citazione conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, rito che, per le sue peculiarità, non comporta tale formalità, come si desume sia dalla sua ratio sia dalla lettera degli artt. 565 e 555 comma 2 c.p.p. (quest'ultimo riferibile al solo decreto di citazione emesso dal pubblico ministero e non a quello del g.i.p.).
Diritto
Sono di norma inoppugnabili, a norma dell'art. 586 c.p.p., le ordinanze emesse negli atti introduttivi del dibattimento, ma a ciò fa eccezione il caso in cui si tratti di ordinanze abnormi (Cass., sez. I, 22 marzo 1990, Brandini); sicché, vertendo proprio su tale aspetto la doglianza del ricorrente, va preliminarmente verificato se il provvedimento impugnato sia da qualificare abnorme. Ora, per atto abnorme deve intendersi non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite;
sicché, in altri termini, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua anomalia, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., sez. un., c.c. 10 dicembre 1997, Di Battista, rv. 209603) ovvero una regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale (Cass., sez. un., c.c. 9 luglio 1997, Baldan, rv. 208220;
Cass., sez. un., c.c. 18 giugno 1993, Garonzi, rv. 194061). Nel caso in esame, il Pretore ha per l'appunto, interpretando erroneamente la previsione dell'art. 555 comma 2 c.p.p., esercitato un potere al di fuori dei casi previsti dalla legge, determinando una abnorme regressione del procedimento nella fase delle indagini non altrimenti eliminabile se non attraverso una pronuncia regolatrice di questa Suprema Corte.
Ed infatti, come esattamente rilevato dal ricorrente, la formalità del previo invito a presentarsi è richiesta per la validità del solo decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, e non di quello emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna a norma degli artt. 565 comma 2 e 464 comma 1 c.p.p.. Tale ultima disposizione, in particolare, richiama,
per le formalità del decreto di giudizio immediato, l'art. 456 commi 1, 3 e 5 c.p.p., e, a sua volta, il comma 1 di quest'ultimo articolo,
rinvia all'art. 429 commi 1 e 2 c.p.p., norme che non contemplano l'invalidità del decreto per mancanza di previo invito a presentarsi.
Anche la ratio di celerità e snellezza che caratterizza il procedimento monitorio, giustificata dalla minore gravità delle fattispecie penali che possono essere trattate con tale rito e dalle prospettive premiali ad esso connesse, soccorre l'interpretazione letterale;
posto che dette finalità sarebbero evidentemente frustrate se, prima della richiesta di decreto penale di condanna o, eventualmente, a seguito di opposizione, il pubblico ministero dovesse provvedere a invitare l'imputato a presentarsi a norma dell'art. 375 c.p.p. Tuttavia, nonostante che l'abnormità del provvedimento renda astrattamente proponibile il ricorso, questo, come esattamente rilevato dal Procuratore generale requirente, è intempestivo, in quanto presentato il 20 febbraio 1999 e, quindi, oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza in questione, avvenuta all'udienza del 18 gennaio 1999; termine imposto, a pena di inammissibilità (art. 591 comma 1, lett. c, c.p.p.), dall'art. 585 comma 1, lett. a), c.p.p.. Detta norma, pur riguardando formalmente i provvedimenti camerali e le sentenze accompagnate da contestuale motivazione, deve infatti ritenersi applicabile anche alle ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del processo (mentre, per le altre, vale il disposto dell'art. 586 c.p.p.). Il termine sopra precisato, d'altro canto, decorre dalla lettura del provvedimento in udienza, non essendovi ragione di non applicare nel caso in esame la previsione dell'art. 585 comma 2, lett. b), c.p.p., che, seppure pensata per le sentenze con contestuale motivazione, vale a fortiori per le ordinanze dibattimentali.
È pur vero che il Pubblico ministero "titolare" del procedimento non poteva materialmente avere notizia dell'ordinanza del Pretore se non a seguito della nota inviatagli dal G.i.p. in sede in data 12 febbraio 1999. Ma sarebbe stato pur sempre possibile ricorrere per cassazione da parte del Pubblico ministero di udienza, il che, data l'unitarietà dell'ufficio del pubblico ministero, rende irrilevante il fatto di quando sia avvenuta la comunicazione dell'ordinanza, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente. Va precisato che il rispetto dei termini per impugnare va osservato anche in presenza di atti abnormi (Cass., sez. un., 9 luglio 1997, Quarantelli), sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999