Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21311
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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È illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, ove ritenga di non poter la accogliere per la sussistenza di un fatto non più previsto dalla legge come reato, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., abbia, per contro, provveduto alla restituzione degli atti al PM la quale presuppone la delibazione positiva sulla sussistenza del reato; detto provvedimento non è, tuttavia, abnorme in quanto, sotto il profilo strutturale, trova uno specifico referente normativo nell'art. 459, comma 3, e, pertanto, non è macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale, e, sotto il profilo funzionale, non provoca uno stallo del procedimento in quanto il PM ha pur sempre la possibilità di richiedere al giudice il rinvio a giudizio e, ove questi non accolga la richiesta, di impugnare la sentenza di proscioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21311
    Data del deposito : 17 aprile 2002

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