Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, ove ritenga di non poter la accogliere per la sussistenza di un fatto non più previsto dalla legge come reato, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., abbia, per contro, provveduto alla restituzione degli atti al PM la quale presuppone la delibazione positiva sulla sussistenza del reato; detto provvedimento non è, tuttavia, abnorme in quanto, sotto il profilo strutturale, trova uno specifico referente normativo nell'art. 459, comma 3, e, pertanto, non è macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale, e, sotto il profilo funzionale, non provoca uno stallo del procedimento in quanto il PM ha pur sempre la possibilità di richiedere al giudice il rinvio a giudizio e, ove questi non accolga la richiesta, di impugnare la sentenza di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2002, n. 21311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21311 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 17/04/2002
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - ORDINANZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 589
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 43295/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, nel procedimento penale
contro
IW RE, nata a [...] il [...],
avverso il provvedimento del 17.10.2001 con cui il G.I.P. dello stesso tribunale rigettava la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal P.M..
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Il pubblico ministero presso il tribunale di Castrovillari chiedeva al g.i.p. competente di emettere decreto penale di condanna
contro
RE AN, imputata del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per abusiva occupazione di zona demaniale.
Il g.i.p., con provvedimento del 17.10.2001, rigettava la richiesta, restituendo gli atti al p.m., dopo aver osservato che "dalla lettura del secondo comma dell'art. 1161 cod. nav. si evince che il legislatore ha inteso eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permamente dello spazio, essendo possibile in tali casi un'immediata rimozione dell'ostacolo anche da parte dello stesso agente accertante (Cass. Pen., sez. 3^ sent. n. 1426 dell'11.2.1995)".
2 - Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento, ritenendolo abnorme. Infatti, quando il giudice ritenga che il fatto non sussiste ovvero non è più preveduto dalla legge come reato - com'è avvenuto nel caso concreto - egli non può rigettare la richiesta e restituire gli atti al p.m., ma deve emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Se invece restituisce gli atti - secondo il ricorrente - provoca una inammissibile regressionè del procedimento.
3 - Il ricorso è inammissibile, giacché il provvedimento impugnato è illegittimo ma non abnorme.
Invero, il giudice delle indagini preliminari, investito dal pubblico ministero per l'emissione di decreto penale di condanna, oltre a emettere il decreto richiesto, ha solo due possibilità a norma del terzo comma dell'art. 459 c.p.p.: se ritiene non doversi procedere per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., deve emettere sentenza di proscioglimento;
se ritiene incongrua la pena, deve restituire gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso. Nel caso di specie, dalla motivazione surriferita del provvedimento impugnato è evidente che il giudice ha ritenuto il fatto non più preveduto dalla legge come reato. Perciò avrebbe dovuto prosciogliere l'imputata, con sentenza suscettibile di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Invece di emettere sentenza di proscioglimento, però, il giudice ha restituito gli atti al p.m., con un provvedimento illegittimo, in quanto la restituzione degli atti presuppone una delibazione positiva sulla sussistenza del reato e una valutazione negativa sulla misura della pena.
Ciò non significa tuttavia che il provvedimento sia anche abnorme. Infatti, sotto il profilo strutturale esso trova uno specifico referente normativo nel citato art. 459, comma 3, c.p.p. e pertanto non risulta macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale, ne' estraneo ai poteri astrattamente attribuiti al giudice. Sotto il profilo funzionale, poi, non provoca alcuno stallo del procedimento, giacché il pubblico ministero, se non intende aderire alla tesi assolutoria espressa dal giudice, ha sempre la possibilità di richiedere al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio, e, nel caso che il giudice non accolga la richiesta, di impugnare la conseguente sentenza di proscioglimento.
In conclusione, il provvedimento impugnato è illegittimo, ma inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione e non potendo qualificarsi come abnorme.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002