Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., è inoppugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, e non è qualificabile in termini di abnormità, con conseguente ricorribilità per cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. e non determina alcuna stasi processuale, potendo l'inquirente promuovere l'azione penale nei modi ordinari.
Commentari • 3
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2008, n. 45290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45290 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 11/11/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2476
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 11728/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
nel procedimento nei confronti di:
TO NC, n. a Casalnuovo il 24 giugno 1955;
avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Nola del 12 marzo 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Ufficio giudiziario in data 12 marzo 2008 con il quale il magistrato respingeva la richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di NC TO - in ordine al reato di cui all'art. 334 c.p., comma 1, perché non era in atti il documento dal quale risultava la qualità di custode dell'TO e non v'era prova del dolo specifico del medesimo, necessaria ai fini della qualificazione del reato come sopra indicato.
Il ricorrente deduce la erronea interpretazione di norme penali (art.334 c.p., comma 1) e contesta il rilievo della mancata esistenza in atti della documentazione indicata dal G.i.p..
Propongono memorie per l'TO l'avv. ROMANO Giovanni e l'avv. LOMBARDO Domenico che concludono per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché la legge non appronta alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento del G.i.p. che rigetta la richiesta di emissione di decreto penale.
Nè il provvedimento può essere qualificato come atto abnorme perché, come correttamente osserva il P.g. in sede nella sua requisitoria, il provvedimento di rigetto è un atto previsto dal codice (e quindi corretto sotto il profilo strutturale), e perché non crea alcuno stallo processuale, potendo l'inquirente promuovere l'azione emettendo decreto di citazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008