Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari rigetta per ragioni di opportunità, nella specie legate alla separazione delle posizioni personali degli indagati, la richiesta del Pubblico Ministero di procedere con decreto penale di condanna nei confronti di uno di essi, non potendo il giudice condizionare la scelta del rito che la legge affida al Pubblico Ministero.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Particolare tenuità del fatto: per le Sezioni unite non è abnormeEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme, quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisce gli atti al pubblico ministero, al fine di verificare la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. A parere della Suprema Corte, con tale attività – che rientra nei poteri conferiti al giudice dall'art. 459, comma 3, c.p.p. – non si realizza né un indebito ritorno …
Leggi di più… - 3. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 4. Quando il provvedimento di rigetto dell'istanza di emissione del decreto penale di condanna può ritenersi abnorme?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 giugno 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, mediante richiesta di emissione di decreto penale di condanna, esercitava l'azione penale nei confronti di una persona imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 38, commi 1 e 7, R.D. n. 731 del 1933, contestatogli per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso omesso di ripresentare la denuncia al locale ufficio di pubblica sicurezza di detenzione di una carabina in seguito al trasferimento dell'arma. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, la …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 16826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16826 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/03/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 231
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 15754/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) TA ES LO N. IL 22/03/1975;
2) TO RE N. IL 26/03/1982;
3) OR PP N. IL 04/01/1982;
4) AZ PP N. IL 26/03/1984;
avverso ORDINANZA del 10/02/2006 GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G., ordinarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Palermo ha rigettato in data 10.2.2006 la richiesta di emissione di decreto penale di condanna di CA FR ed altri per i reati di cui agli artt. 718, 719 c.p., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (TULPS), formulata il 18.10.05.
Eccepisce il procuratore ricorrente l'abnormità dell'ordinanza del GIP in quanto motivata unicamente con l'inopportunità di separare le singole posizioni al fine di evitare che iniziative processuali di un solo imputato rallentino la definizione delle altre posizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso è fondato e merita, quindi, accoglimento. È ius receptum che il procedimento deve proseguire nelle forme ordinarie - udienza preliminare o citazione diretta a giudizio - solo quando non è prevista una definizione alternativa e speciale (explurimis Sez. 6^, n. 22141 del 21/03/2002 Rv. 222244). Per quanto concerne il procedimento per decreto non può essere evidentemente ostativa all'accoglimento della richiesta la sola circostanza che quest'ultima riguardi una pluralità di imputati in quanto tale eventualità è espressamente contemplata dal codice di rito che all'art. 463 c.p.p., regola il caso in cui l'opposizione al decreto penale sia proposta soltanto da alcuni degli interessati. È altresì pacifico, nella giurisprudenza della Corte che, in relazione alla procedura in esame, il sindacato del Giudice per le indagini preliminari non può comunque incidere sulla libertà del Pubblico ministero di scegliere il rito e di formulare l'imputazione (Sez. 1^, n. 1426 del 24/03/1994 Rv. 198289) Si è di conseguenza già affermato che il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di decreto penale, con motivazioni di opportunità che invadono la competenza istituzionale della pubblica accusa, deve considerarsi abnorme in quanto esula dal sistema processuale vigente e stravolge la ripartizione fondamentale delle funzioni tra i soggetti del processo (Sez. 3^, n. 2002 del 02/05/1996 Rv. 205471; Sez. 3^, 2 maggio 1996, n. 2001, P.M. in proc. Martini), disattendendo il principio della scelta discrezionale del rito da parte del Pubblico ministero e sostituendo arbitrariamente un criterio di opportunità a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa (Sez. 1^, n. 1426 del 24/03/1994 Rv. 198289).
I principi enunciati non possono che essere ribaditi in questa sede. L'impugnato provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, che, attenendosi ai principi suesposti, procederà a nuova deliberazione sulla richiesta del P.M..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007