Sentenza 23 novembre 2022
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., costituiscono fattori compensativi della presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla allocazione all'interno di una cella singola di servizi igienici non adeguatamente separati dal locale di pernottamento e privi di autonoma areazione, la disponibilità, in via esclusiva, di uno spazio superiore a quello minimo (pari a nove metri quadrati) e la partecipazione ad attività trattamentali limitanti sensibilmente la permanenza in cella del detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 11109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11109 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
1 1 109 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI Presidente - Sent. n. sez. 3476/2022 DOMENICO FIORDALISI -CC 23/11/2022 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO R.G.N. 22421/2022 RAFFAELLO MAGI FRANCESCO ALIFFI -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAP nel procedimento a promosso da: RE ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto dal D.A.P., ha confermato la condanna dell'amministrazione penitenziaria al pagamento della somma di euro 30.056,00 in favore di LO NO a titolo di ristoro ex artt. 35-bis Ord. pen. per avere lo stesso subito presso l'istituto carcerario di Fossombrone condizioni detentive degradanti, in contrasto con l'art. 3 Convenzione EDU, per 3757 giorni. где тар A ragione della decisione osserva che il detenuto aveva occupato, per il periodo interessato, da solo una stanza di pernottamento, delle dimensioni di 9 metri quadri, dove era collocato un servizio igienico separato da un muretto, alto 1 metro e lungo un metro e mezzo, con una tenda posizionata nella parte superiore. Siffatte condizioni, non garantendo al detenuto la fruizione di aria pulita e sana all'interno della cella, non erano rispettose del diritto alla salute ed integravano, pertanto, a prescindere da fattori compensativi violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU.
2. Ricorre il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria articolando tre morivi.
2.1. Con il primo deduce falsa applicazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 Convenzione Edu nonché degli artt. 6 e 7 del regolamento di cui al d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230. Lamenta che l'Ufficio di sorveglianza abbia postulato la violazione di una norma, in realtà inesistente, che disponga l'autonoma areazione dei servizi igienici delle celle. Le norme che disciplinano la materia prevedono, invece, che i servizi igienici siano collocati in vano annesso alla camera e tale deve essere considerato quello posto a servizio della cella che ospitava NO.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 Cedu e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'angolo servizi igienici, considerato in termini assoluti inidoneo, a causa dell'assenza di areazione, a garantire la salubrità della detenzione senza considerare le dimensioni complessive della cella, l'assenza di altri detenuti e l'allestimento di un apparato idoneo a garantire la separazione.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 Cedu e vizio di motivazione con riferito all'omesso giudizio compensativo con altri aspetti del trattamento sempre possibile anche quando il detenuto gode di spazio pro capite inferiore a tre metri quadri.
3. Con memoria tempestivamente depositata a firma del difensore di fiducia avv. Luigi Esposito, NO evidenzia il carattere inumano e degradante della detenzione in una camera priva di un servizio igienico separato per totale assenza di privacy e per l'insalubrità dell'aria, richiamando più pronunce di questa prima Sezione Penale della Corte di cassazione che, in casi analoghi, hanno qualificato quale trattamento e pena inumana rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU e fondante il reclamo dell'art. 35-ter Ord. pen. la persistenza della presenza del WC in cella, all'interno del medesimo locale di 诀 pernottamento, senza soluzione di continuità, da ultimo la sentenza n. 13660 del 25 febbraio 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini chiariti nel prosieguo.
1. Nella ordinanza impugnata il trattamento inumano e degradante, presupposto per l'accesso al rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord. pen., è stato individuato nella mancanza di adeguata separazione, in un contesto di cella singola, della zona di pernottamento dal bagno. Nella cella singola in cui era stato ristretto il ricorrente nella casa di reclusione di Fossombrone, infatti, la separazione degli ambienti era garantita da una struttura costituita da un muretto alto 1 metro e lungo un meteo e mezzo e una tenda, che non impediva la diffusione degli odori sgradevoli del bagno nella camera di pernottamento. Si tratta di valutazione non in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d rimedio ex art. 35-ter Ord. pen. Le condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sono solo quelle caratterizzate da un livello di gravità tale da generare uno stato di afflittività assolutamente non giustificato e che non risultano tollerabili nel comune sentire rendendo non "civile" di vita del detenuto (così, in motivazione, SU, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, già citata;
tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898;). Pertanto, non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis Ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo di cui all'art. 35-ter Ord. pen. occorre che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino nel condannato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione, superando la cd. "soglia minima di gravità", costantemente tenuta presente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per selezionare le condotte messe al bando dall'art. 3 CEDU (Corte EDU, 8/02/2006, Alver c. Estonia, § 49; Valaàinas v. Lithuania, 24/07/2001, § 101; Tellissi c. Italia, 5/03/2013, § 47.), avendo cura di limitare le violazioni rilevanti solo alle forme più gravi di mistreatments, onde evitare una banalizzazione dellae stesse (Corte EDU, 22/04/2010, Sevastyanov c. Russia;
Corte EDU, 25/03/2010, Mutlag c. Germania). sauft. La valutazione della soglia minima è, senz'altro, per sua natura relativa, in quanto dipende dall'insieme delle circostanze della fattispecie (tra le tante, Corte EDU, GC, 22/05/2012, Idalov c. Russia, § 91; Corte EDU, GC, 11/07/2006 Jalloh c. Germania, § 67; Corte EDU, Kalachnikov c. Russia, 15/20/2002, § 95; Corte EDU, 10/07/2001, Price c. Regno Unito, § 24; Corte EDU, Selmouni c. Francia 28/07/1999; Corte EDU, Tekin c. Turchia 9/06/1998; Corte EDU, GC, 18/01/1978, Irlanda c. Regno Unito, § 162), e, pertanto, l'apprezzamento di un determinato comportamento e della sua portata lesivo-afflittiva verso i diritti del detenuto e verso i divieti di trattamenti inumani e degradanti, si può apprezzare soltanto attraverso una valutazione concreta della complessiva condizione di detenzione. Nel provvedimento impugnato difetta un'adeguata valutazione della soglia minima di gravità necessaria ad integrare il pregiudizio. Il Tribunale ha attribuito ingiustificatamente rilevanza decisiva alle caratteristiche delle opere allestite per separare il locale pernottamento da quello in cui era allocato il servizio igienico, nel loro complesso oggettivamente idonee a creare, con muri e tenda, due ambienti non comunicanti, e alla mancanza di autonoma areazione del locale dove era posto il servizio igienico, senza considerare che il detenuto aveva a disposizione uno spazio pari a 9 metri quadri, normalmente areato, viveva da solo e partecipava ad attività trattamentali che limitavano sensibilmente la sua permanenza nella camera detentiva. Si tratta di situazione nient'affatto assimilabile a quella presa in esame dalle pronunce di questa Corte citate nella memoria difensiva rifritte a celle che ospitavano una pluralità di detenuti ed in cui la separazione fisica tra i locali era assai più precaria.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso, in Roma 23 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Boni Francesco Aliffi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAR 2023 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Marina