Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 2
Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria.
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- 1. Accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendereSilia Gardini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendere (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824). Silia Gardini* Sommario: 1. Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere nell'ambito del processo amministrativo – 2. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – 3. La sentenza 11 ottobre 2021, n. 6824 della VI sezione del Consiglio di Stato – 3.1 L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori – 3.2 Soccombenza c.d. “virtuale” e condanna alle spese 1.Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere …
Leggi di più… - 2. Accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendereSilia Gardini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendere (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824). Silia Gardini* Sommario: 1. Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere nell'ambito del processo amministrativo – 2. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – 3. La sentenza 11 ottobre 2021, n. 6824 della VI sezione del Consiglio di Stato – 3.1 L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori – 3.2 Soccombenza c.d. “virtuale” e condanna alle spese 1.Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere …
Leggi di più… - 3. FALLIMENTO - FIDEIUSSORE - PAGAMENTO PARZIALE POST FALLIMENTO - RIVALSA EX ART. 61 LF - INAMMISSIBILITÀAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2012
ISSN 2385-1376 Il fideiussore, una volta effettuato il pagamento del capitale, gli interessi e le spese in favore del debitore principale, è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma dell'artt. 1949 e art.1203 n.3 cc, e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso. La surrogazione da luogo ad un fenomeno successorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il pagamento. Il fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa fornendo la prova dell'avvenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11038 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
3REPUBBLICA ITALIANA 1038/ 02 IN NOME DEL POP IT N LA CORTES PRIM Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONCORDATO FALLIMENTARE OPPOSIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio R.G. N. 5711/00 SAGGIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere 6726/00 Dott. Ugo VITRONE 8099/00 Consigliere 28644 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. Consigliere - 2827 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. CORTE SUPREMA PLCASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig. sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE чо per diritti 29 LUS 29 CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NELL'EDILIZIA COOPERATIVA - I.R.E.C. SOC. COOP. a r.l., UFFICIO COPIE in persona del Consigliere Delegato, S.P.C. Richiesta copia studio SOCIETA' DI dal Sig. V COOPERATIVE SpA, in persona del legalePARTECIPAZIONI per diritti 10 1_29100 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati HL. CANCELLIERE in ROMA VIA ΑΝΑΡΟ 291 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso l'avvocato DARIO DI UFFICIO COPIE GRAVIO, che li rappresenta e difende, giusta deleghe a Richiesta copia studio dal Sig. margine del ricorso;
F per 2 LLUG 2002 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 002 FALLIMENTO EDILTER SOCIETA' UFFICIO COPIE COOPERATIVA 6 a r.l., in Richiesta copia studio 5 persona del Curatore, elettivamente domiciliato indal Sig. per diritti го 29 a 2002 1 IL CANCELLIERF ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato MARCO BONACINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli CA COMUNE NAPO avvocati PAOLO NS e GI D'ZI, 620 giusta procura speciale per Notaio Giovanni De Socio di -8 NOV, 2002 Bologna rep. n. 173533 del 27.9.2000; - controricorrente
contro
FALLIMENTO CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI NELL'EDILIZIA COOPERATIVA I.R.E.C. SOC. COOP. а r.l., FINATELSICOGE SPA, Srl FINANZIARIA TERRA DI LAVORO IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 06726/00 proposto da: FALLIMENTO DEL CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI NELL'EDILIZIA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. I.R.E.C., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 971 presso l'avvocato CLAUDIO DI chePIETROPAOLO, lo rappresenta e procuradifende, giusta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO EDILTER SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in domiciliato in elettivamente persona del Curatore, l'avvocato MARCO ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso 2 BONACINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO FELICE CENSONI e GI D'ZI, giusta procura speciale per Notaio Giovanni De Socio di Bologna rep. n. 173535 del 27.9.2000; - controricorrente
contro
CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI NELL'EDILIZIA COOPERATIVA I.R.E.C. SOC. COOP. a r.l., SICOGE SPA, FINATEL Srl FINANZIARIA TERRA DI LAVORO IN LIQUIDAZIONE, S.P.C. SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI COOPERATIVE SpA;
intimati e sul 3° ricorso n° 08099/00 proposto da: COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI CONSORZIO FRA I.R.E.C. SOC. COOP. a r.l., NELL'EDILIZIA COOPERATIVA in persona del Consigliere Delegato, S.P.C. SOCIETA' DI persona del PARTECIPAZIONI COOPERATIVE SpA, in legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA ANAPOVIA 29, presso DARIO l'avvocato DI GRAVIO, che li rappresenta e difende, giusta deleghe a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO CONSORZIO FRA COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI NELL'EDILIZIA COOPERATIVA I.R.E.C. SOC. COOP. 3 a r.1., FALLIMENTO EDILTER SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., SICOGE SpA, FINATEL Srl FINANZIARIA TERRA DI LAVORO IN LIQUIDAZIONE;
- intimati avversO la sentenza n. 667/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, I.R.E.C., l'Avvocato Di Pietropaolo, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per il resistente, Fallimento IL, l'Avvocato Bonacina, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi principali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e l'accoglimento per quanto di ragione degli altri motivi dello stesso ricorso;
l'accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto notificato il 31 gennaio 1997 il falli- oppose davanti al Tribunale mento IL s.c.r.l. si di Roma all'omologazione del concordato fallimentare 4 proposto dal Consorzio tra Cooperative Interventi Re- gionali nell'Edilizia Cooperative (IREC) s.c.r.l., de- ducendone la illegittimità sotto vari profili e la non convenienza. Si costituirono in contraddittorio il con- sorzio I.R.E.C. e l'assuntore Società di partecipazione Cooperative (S.P.C.) s.p.a., contestando il fondamento dell'opposizione. Si costituì anche il curatore del fallimento EC. Nel giudizio intervennero ad opponen- dum la CO s.p.a. e la EL s.r.l. Con sentenza depositata il 14 gennaio 1998 l'adito Tribunale omologò il concordato, dichiarando inammissi- bili l'intervento del fallimento IL, per la parte attinente al credito della cooperativa OP in 1.c.a., e le opposizioni della CO e della EL.
2.La sentenza fu impugnata dal fallimento IL, che, insistendo nella opposizione al concordato, rilevò ☑ (fra l'altro) di essere stato ammesso per l'intero cre- dito di lire 17.311.213.181 al passivo del fallimento IREC, quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese cooperative IL e cooperative OP, ed in tale veste nominato presidente del comitato dei cre- che, malgrado il voto contrario ditori;
lamentòe espresso dalla IL sulla proposta di concordato (e che, data la consistenza del credito rappresentato, avrebbe dovuto impedirne l'approvazione), il giudice Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 5 : delegato aveva dichiarato aperto il giudizio di omolo- gazione (ord.14 gennaio 1997), considerando "la coop. IL (...) portatrice di crediti per lire 8.655.606.591, in quanto ammessa al passivo del falli- mento per lire 17.311.213.181, quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese coop. IL e coop. OP (attualmente in l.c.a.) al 50% del credi- to complessivo". Il consorzio EC in via di appello incidentale de- dusse la inammissibilità dell'opposizione e dell'appello, contestando la legittimazione del falli- mento IL. Eccepì, inoltre, la nullità degli atti di opposizione per difetto di rappresentanza legale nel giudizio di primo grado. Anche il fallimento consorzio EC si costituì e chiese il rigetto dell'appello, e, in via incidentale, dedusse la nullità dell'atto di opposizione all'omologazione per illegittima costituzione in giudi- zio del fallimento IL. Intervennero la EL e la CO.
3.Con sentenza depositata il 28 febbraio 2000 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pro- nuncia di primo grado, dichiarò respinta la proposta di concordato fallimentare. La Corte osservò: Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) -sulla costituzione in giudizio del fallimento IL, che questa era avvenuta correttamente, essendo necessaria e sufficiente la nomina da parte del giudice delegato del legale del fallimento 'con facoltà di no- mina di procuratore in loco", e non essendo anche ne- cessaria la nomina del procuratore domiciliatario come tale;
-che sussisteva la legittimazione del fallimento IL, in quanto il fallimento di un'impresa, credi- trice di un fallimento, subentra nella posizione giuri- dica dell'impresa fallita, ha diritto al voto nel con- cordato, ed ha quindi titolo e legittimazione sia come votante, sia perché comunque interessata (ex art.129, 2°co.l.fall.) a proporre opposizione all'omologazione del concordato;
-sul punto relativo alall'ammissione voto della IL per la sola metà del credito (avendo il Tribu- nale ritenuto sciolto il mandato conferito alla capo- scioglimento gruppo IL a seguito dello dell'a.t.i., per effetto del fallimento della IL e dell'assoggettamento della OP a 1.c.a., e, conse- guentemente, il curatore del fallimento IL privo di legittimazione alla costituzione in giudizio e al voto in ordine alla parte superiore alla quota del cre- dito ammesso, spettando correlativamente alla OP Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 7 il diritto di voto per la quota (50%) corrispondente del proprio credito), che era illegittima la dichiarata e del voto del falli- inammissibilità dell'intervento mento IL relativamente all'ulteriore metà del cre- dito per il quale esso era stato ammesso al passivo, in quanto, essendo stato ammesso nel fallimento EC un e nessun'altra domanda di solo creditore (la IL) ammissione tardiva essendo stata presentata, la sola IL aveva diritto di votare, giacché il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un cre- dito concorsuale già ammesso nella procedura non di- nuovo titolare dall'onere di presentare do- spensa il che era fuorviante ri- manda di insinuazione tardiva;
spetto alla soluzione della questione l'argomento della applicabilità o non dell'art.78 l.fall.; e che, comun- que, essendo il fallimento del mandatario avvenuto per ultimo, fino a quel momento, nei rapporti interni man- dante-mandatario il rapporto di mandato avrebbe dovuto proseguire, ex art.25 d.lgs.406 del 1991. 4. Avverso questa sentenza il Consorzio EC e la società S.P.C. hanno proposto ricorso per cassazione in base a cinque motivi, cui ha resistito con controricor- SO il fallimento IL. Contro la stessa sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il fallimento del Consorzio EC con cinque motivi, al quale ha resistito Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 8 con controricorso il fallimento IL. Hanno, inol- tre, proposto contoricorso ed autonomo ricorso inciden- tale il consorzio EC e la società S.P.C. Il consorzio EC e la S.P.C. ed il fallimento I ricorrenti hanno IL hanno depositato memoria. chiesto che sia dichiarata cessata la materia del con- tendere, con la condanna delle controparti alle spese di lite. Il fallimento IL ha contrastato la ri- chiesta. Motivi della decisione 1.I tre ricorsi devono essere riuniti perché propo- sti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). primo del ricorso principale 2.Col motivo (n. 5711/2000), proposto dal consorzio EC e dalla S.P.C., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 129, 130 e 131 1. fall. sull'osservanza dei termini e sulla loro decorrenza, nonché degli artt. 25, 1°co., n.6, 1.fall., 83, 97, 125, 165, 347 e 259 c.p.c. sui poteri di rappresentanza in giudizio in primo e in validità degli atti compiuti secondo sulla grado, all'interno del processo da avvocato non dotato della omessa ○ insufficienza di motivazione, rappresentanza, questioni rilevabili d'ufficio. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe errato "nell'aver privile- giato l'aspetto personale dell'esercizio della rappre- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 9 sentanza e dell'assistenza in giudizio da parte del procuratore-avvocato rispetto al vizio oggettivo degli un procuratore-avvocato atti del giudizio compiuti da legalmente esercente nel distretto, ma sfornito di pro- cura e quindi non dotato del potere di compiere quei determinati atti. In particolare, sarebbero insanabil- mente viziati l'atto di opposizione al concordato e gli le prestazioni svolte atti successivi per dall'avv. Farenga, non munito di procura rilasciata dal fallimento, e dall'avv. Censoni, esercente extra di- strictum;
né l'avvenuta abrogazione dell'art.5 r.d.l. (ex 1.24 febbraio 1997, n.27) varrebbe a sanare la nul- lità degli atti compiuti anteriormente. Col secondo motivo si denuncia violazione del giu- dicato endoprocessuale, degli artt.40 e 129 1. fall. I ricorrenti deducono che la sostituzione (non contesta- ta) operata dal giudice delegato, prima dell'inizio del giudizio di omologazione, della IL, quale membro del comitato dei creditori, avrebbe inciso sulla sog- determinando il recupero della gettività dell'a.t.i., individualità dei concreditori, con la conseguenza che la IL (o il curatore del fallimento) non avrebbe potuto votare per altri. Col terzo motivo si denunciano la violazione degli e carenza di motiva- artt. 42, 43, 78, 81 e 129 1. fall. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 10 zione. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugna- e sciolto ta non abbia rilevato che, "morta l'a.t.i. anche l'appalto e, per giunta, anche il mandato" alla capogruppo IL, per effetto della dichiarazione di fallimento a carico della EC e dell'assoggettamento della OP a 1.c.a., il fallimento IL "poteva votare per sé, per il suo credito portato al suo atti- vo, e mai per la 1.c.a. OP che aveva un governo concorsuale proprio, iled suo credito (....... ) all'attivo". La Corte di merito, infatti, sarebbe cadu- ta nell'errore di considerare subentro la posizione considerare che trattavasi di della OP, senza crediti già ammessi per effetto di un mandato che, per espressa disposizione di legge (art. 78 1. fall.), era automaticamente sciolto, e che, quindi, i due creditori avevano posizioni separate nel passivo del fallimento EC. Col quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 128, 2° co., 129, 43, 44, 78 1. fall. il calcolo delle maggioranze e per le per comunicazioni ai increditori, relazione agli e motivazione artt.1298, 1314, 1292, 1704, 2288 c.c., Secondo i ricorrenti, la carente e contraddittoria. sentenza impugnata non avrebbe considerato che, a se- consorzio EC (commitente), guito del fallimento del Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 11 (che avrebbe determinato lo scioglimento dell'appalto con l'a.t.i. IL-OP), era residuato il credi- ammesse al passivo su to delle due imprese come tali, istanza dell'a.t.i. IL-OP in persona della credito divisibile in ragione mandataria capogruppo delle rispettive quote cui erano subentrate le proce- - dure concorsuali. Col quinto motivo si denunciano violazione degli artt. 102, 331 e 354 c.p.c. per l'integrazione del con- traddittorio nei confronti dell'OP in 1.c.a., e motivazione carente. I ricorrenti deducono che, se la sentenza impugnata avesse cheritenuto il fallimento IL aveva votato e proposto opposizione quale capo- gruppo, e quindi anche per il credito spettante alla OP in 1.c.a., una volta sciolto l'appalto, il mandato e l'a.t.i., e posto che l'OP aveva recu- perato i propri diritti soggettivi, ne sarebbe conse- guita la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della OP in l.c.a., che, interpellata sul voto, aveva manifestato col silenzio voto favorevo- le.
3.Col primo motivo del ricorso incidentale (n. 6726/2000), proposto dal fallimento del consorzio EC, si denunciano la violazione dell'art. 127, commi 1° e 4°, 1. fall., e motivazione contraddittoria. Il ri- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 12 corrente, sotto un primo profilo, deduce che la Corte d'appello, affermando che il subingresso di un soggetto un credito concorsuale ad un altro nella titolarità di già ammesso al passivo non determina la modifica dello stato passivo, non avrebbe considerato che nella specie la OP era stata chiamata a votare quale creditore ammesso al passivo, essendo stata la IL ammessa al passivo del fallimento EC in qualità di capogruppo. Sotto un secondo profilo, sostiene che la sentenza im- pugnata, avendo stabilito che l'ammissione al passivo della IL era avvenuta nella qualità di capogruppo dell'a.t.i., contraddittoriamente aveva poi parlato di subingresso nella titolarità del credito. Col secondo motivo si denunciano violazione degli artt.324 e 342 c.p.c.. Il ricorrente deduce che la sen- tenza impugnata ha pronunciato in assenza di uno speci- fico motivo di impugnazione circa la permanenza del caso di 1.c.a. del mandan- mandato in rem propriam nel te. terzo si ladenunciano violazione Col motivo dell'art. 23, comma 9°, d.lgs. n.406 del 1991 e del com- binato disposto degli artt.201 Il ricor- 81 1. fall. e rente sostiene che l'IL non poteva votare come rappresentante dell'OP, perché il voto era atto indipendente dall'esecuzione dell'appalto (art.23, com- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 13 ma 9, d.lgs. n.406/1991). Col quarto motivo, denunciando la violazione degli C.C. e 200 comma 1°, 1324 artt.1387, 1388, 1398, 1399, il fallimento deduce che 1. fall. e omessa motivazione, al momento del voto, cui l'OP aveva diritto in quanto iscritta al passivo ex commaart.127, 1° dall'IL, 1'OP 1. fall., quale rappresentata poteva agire solo tramite il commissario liquidatore e non tramite rappresentanti volontari quali l'IL, essendo cessato ogni potere di rappresentanza a seguito dell'apertura della procedura di 1.c.a. Col quinto motivo si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt.201 e78 1.fall. falsa e applicazione dell'art. 1723, comma 2°, C.C. e Si contesta la tesi dell'art.25 d.lgs. n.406 del 1991. espressa dalla Corte di appello sul permanere del man- dato in rem propriam a seguito della 1.c.a. del mandan- te e si deduce che l'ipotesi della 1.c.a. del mandante è disciplinata soltanto dall'art. 78 1.fall. Il ricor- rente sostiene quindi che, essendo sciolto il rapporto era collegato, doveva scio- di appalto cui il mandato gliersi anche il mandato.
4. Con il ricorso incidentale (n.8099/2000) del con- sorzio EC e della S.P.C. si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 87, 125, 165, 347 e Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 14 359 c.p.c. relativamente ai poteri di rappresentanza in giudizio, alla validità degli atti compiuti da avvocato non dotato della rappresentanza, e vizi di motivazione.
5. Quest'ultimo ricorso è inammissibile, sia in re- di impugnazione autonoma lazione al contenuto suo (parallela e non contrapposta alla impugnazione princi- pale del fallimento del consorzio EC), sia per la sua tardiva proposizione (18 aprile 2000) dopo l'intervenuta scadenza del termine breve decorrente dalla comunicazione (3 marzo 2000), a noma secondo il testo dell'art. 131, terzo 1. fall., comma, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 1987,gennaio n.628 e n.255 del (cfr.Cass.23 1974 Cass. 6 luglio 1999, n.7013). Per il combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. alla sola parte contro cui è diretto il ricorso principale è, infatti, consentito presentare ricorso (nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso) nelle forme e nei termini del ricorso incidentale ex art.334 c.p.c., poi- ché soltanto questa può avere interesse a contraddire e a presentare ricorso incidentale anche tardivo (Cass.23 novembre 2001, en.14865 Cass.9 giugno 1999, n.5675). come nella specie, Quando, invece, il ricorso abbia, contenuto adesivo autonomo, i termini della impugnazio- ne incidentale sono inapplicabili ed il ricorso deve Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 15 essere proposto nel termine di decadenza stabilito dal- la legge per il ricorso autonomo (cfr.anche Cass. 6 feb- braio 1999, n.1066).
6. Sono, invece, ammissibili i controricorsi propo- sti dal fallimento IL, in quanto entrambi notifi- cati nel termine stabilito dall'art. 370 c.p.c., non es- sendo applicabile in via analogica a tali atti la di- sposizione dell'art. 131, terzo comma, 1. fall. (Cass.23 maggio 1990, n.4669).
7.I ricorrenti principali, nella memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c., allegando di avere revoca- to la proposta di concordato che aveva dato origine al giudizio de quo, conseguentemente,e, il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio stesso, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della mate- ria del contendere, insistendo, tuttavia, per la con- f danna delle altre parti al pagamento delle spese, se- condo la soccombenza virtuale, per tutti i gradi del giudizio. Questa richiesta è contrastata dal resistente fal- limento IL, ed anche dal fallimento EC. Entrambi hanno, infatti, concluso le loro difese, chiedendo una pronuncia sul merito della impugnazione. Atteso il perdurare della situazione di contrasto tra le parti, è, dunque, evidente che non sussistono le Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 16 condizioni per una pronuncia sulla cessazione della ma- teria del contendere. Questa, infatti, costituisce il riflesso processuale del venire dellameno ragion d'essere sostanziale della lite, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciproca- mente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale decla- ratoria (Cass.23 aprile 2001, n.6002; Cass.24 giugno 2000, n.8607; Cass.27 aprile 2000, n.5393).
8. Secondo l'ordine logico, devono essere esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale.
8.1. Per chiarire il contenuto (e i limiti) della censura svolta col primo motivo è opportuno premettere che il giudice delegato del fallimento IL, nell'autorizzare il curatore a proporre opposizione all'omologazione del concordato fallimentare del con- sorzio EC, aveva nominato il difensore del fallimento IL (nella persona dell'avvocato Paolo Felice Cen- soni), 'con facoltà di nomina di procuratore in loco", senza indicare il nome di quest'ultimo. E nelle pre- gresse fasi del giudizio gli attuali ricorrenti avevano dedotto la nullità dell'atto di opposizione e degli at- ti successivi, perché il procuratore domiciliatario del fallimento opponente nel giudizio di primo grado era Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 17 stato nominato dal curatore fallimentare anziché diret- tamente dal giudice delegato. Questo essendo il quadro di riferimento, per rile- vare la infondatezza della censura è sufficiente osser- come dal diretto esame degli atti vare che, risulta un lato, la nomina dell'avv. Faranga processuali, da quale procuratore domiciliatario era riconducibile al provvedimento del giudice delegato, che aveva nominato il legale del fallimento (sul quale gravava la respon- sabilità della difesa) e il cui mandato si estendeva agli atti necessari al compimento dell'incarico ricevu- to (art.1708, primo comma, c. c.); dall'altro, che la sua legittimazione si basava sulla procura conferita- delautorizzazione giudice delegato, in gli, giusta calce all'atto di opposizione, dal curatore del falli- mento, la cui firma era stata autenticata congiuntamen- te e contestualmente da lui e dall'avvocato Censoni. Né, in relazione all'attività svolta dal difensore del fallimento extra districtum, appare conferente il richiamo r.d.l.n.1578 all'art.5 del del 1933 (che am- metteva il procuratore legale ad esercitare entro il distretto), ormai abrogato dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n.27, in quanto la successiva legge 16 dicembre 1999, n.479 ha attribuito efficacia retroatti- estendendola a tutti i va a tale abrogazione (art.8), Corte di cassazione est.V.Proto (r.n.5711+6726 00) 18 processi in corso alla data in dellavigore legge 29/1997 (cfr.Cass.28 settembre 2001, n.12133).
8.2.Il secondo motivo (con cui si sostiene, sostan- zialmente, che la mancata contestazione del provvedi- mento di sostituzione di un membro del comitato dei creditori abbia determinato il formarsi di un giudicato sulla legittimazione al voto nel concordato fallimenta- legittimazione all'opposizione re e sulla è inconsistente, perché non è confi- all'omologazione) gurabile un giudicato su un provvedimento di natura me- ramente amministrativa e interno alla procedura concor- suale.
9. Carattere preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre censure ha, poi, l'esame del quarto mo- tivo del ricorso del consorzio EC e del primo motivo del ricorso del fallimento EC, in quanto entrambi in- vestono l'unica argomentazione posta a base della sta- tuizione impugnata e che costituisce l'effettiva ratio pronuncia, la immodificabilità decidendi della dello stato passivo anche ai fini della votazione nel concor- dato fallimentare. La Corte d'appello ha, infatti, stabilito la ille- gittimità dell'ordinanza del giudice delegato (che ave- va dichiarato approvata la proposta di concordato, previa riduzione del credito della IL da Corte di cassazione est.V.Proto (r.n.5711+6726 00) 19 17.311.000.000 a 8.655.000.000), in quanto nel silenzio assoluto della coop. OP, semplice mandante nei confronti della capogruppo nell'ati, soltanto il credi- votare pertore già ammesso al passivo aveva diritto a l'intero suo credito. Ed ha ritenuto fuorviante l'argomento (10 scioglimento del mandato ai sensi su cui il Tribunale aveva fondato dell'art.78 l.fall.), attenendo il tema in discussione il proprio decisum, alla titolarità di un credito in ordine al quale è sta- ta ammessa al passivo una società sia per conto proprio che nella qualità di rappresentante, senza alcun rife- rimento alla proseguibilità o meno di un rapporto di appalto.
9.1. L'unica questione da risolvere in questa sede consiste, pertanto, nel verificare le conseguenze, ai fini della legittimazione al voto nel concordato falli- mentare (art. 127 l.fall.) e della sua successiva appro- vazione (art.128 1. fall.), dell'ammissione allo stato passivo di una procedura fallimentare di un credito in- sinuato dalla capogruppo di un'associazione temporanea di imprese.
9.2.La Corte d'appello, muovendo dalla premessa (non oggetto di censura) che nella fattispecie si trat- tava di un unico ed indistinto credito fatto valere dalla capogruppo sia per conto proprio che nella quali- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 20 tà di senzarappresentante, alcun riferimento ad un rapporto di appalto o chedi mandato, ha ritenuto la sola IL, ammessa al passivo per lire 17.311.213.181, aveva diritto di votare per l'intero credito.
9.3. Questa statuizione e chel'argomentazione la sorregge non meritano censura. Infatti come puntualmente rileva il fallimento resistente riprendendo un'autorevole opinione dottrina- - quando una pluralità di creditori è titolare, Co- ria me nell'associazione temporanea di imprese, in modo in- distinto, di un unico credito, i principi che regolano i rapporti fra concreditori e debitore sono quelli del- la solidarietà attiva, per i quali ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione (art.1292 C.C.), mentre l'eventuale suddivisione del credito tra i contitolari è problema che non riguarda il rapporto fra debitore e concreditore, ma i soli rap- porti interni tra concreditori (art.1298 c.c.). E proprio sulla base di questo argomento, evocato implicitamente) dalla sentenza impugnata, (ancorché la Corte di merito ha concluso che, nel correttamente silenzio della cooperativa OP (mandante nei con- fronti della capogruppo IL), il solo creditore già ammesso al passivo aveva diritto di votare per l'intero Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 21 credito, in quanto, secondo un orientamento giurispru- denziale pacifico (basato sul principio della immodifi- cabilità dello stato passivo), l'eventuale subentro di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso, non dispensa il creditore dall'onere di presentare domanda di insinuazione a nor- ma dell'art.101 1. fall. (ex plurimis, Cass.2 luglio 1998, n. 6469). Nè rileva che l'OP (assoggettata, dopo l'ammissione al passivo del fallimento EC, a 1.c.a.) avesse (o non) il potere di chiedere lo scioglimento della contitolarità del credito, perché quel che conta è che tale potere non sia stato fatto valere con le prescritte modalità nell'ambito della procedura concor- suale relativa al consorzio EC. Sicché sarebbe stato arbitrario (e avrebbe comportato una illegittima modi- fica dello stato passivo) attribuire il voto (anche) ad un creditore diverso da quello ammesso nella procedura, e, correlativamente, stabilire la misura del credito da questo rappresentato. I due motivi sono, dunque, infondati. 10. Le altre censure (svolte nel terzo e nel quinto motivo del ricorso principale, nonché nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso inci- dentale (n.6726/2000), risultano, quindi, inammissibili Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 22 per difetto di interesse, perché, essendo tutte incen- trate su eventi successivi alla esecutività dello stato passivo del fallimento EC, non colgono la ratio deci- dendi della pronuncia impugnata (richiamata sub .10.2.), e comunque la sentenza rimarrebbe ferma, in- dipendentemente dalla fondatezza (o non) delle censure stesse. 11. In conclusione, deve essere dichiarato inammis- sibile il ricorso incidentale 8099/2000 e vanno riget- tati il ricorso principale (n. 5711/2000) ed il ricorso incidentale (6726/2000). I ricorrenti (incidentali) consorzio EC e società S.P.C. devono essere condanna- : ti, in base al principio della soccombenza, al pagamen- : to delle spese di lite a favore del curatore del falli- mento IL. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla pecu- liarità delle questione trattate, per disporre la com- pensazione delle spese nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i tre ricorsi. Dichiara inammis- sibile il ricorso incidentale n.8099/2000, e condanna i in vtudo ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liqui- 15.077,47 di cui euro date in complessive euro Promoter 15.000,00 a favore del fallimento IL, e compensa le spese nei confronti delle altre parti. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 23 Rigetta il ricorso principale n. 5711/2000 ed il ri- incidentale n. 6726/2000 e compensa le spese tra corso le parti. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 25 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Protel Antonio Saggio вит ий прий CORTE SUFFERA ASSAZIONE Prime S IL CANCELLIERE Deposit Andrea Bianchi il 26106 2002 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in coral 5.011.2002 1097/29,11 Serie 4. 149,77 al.
5. versale €... 456T 61,97 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro. p. 11 Dirigente vizi (Dott.ssa Maria G I FILIPPO) TOT 191,08 Il Responsabile Seri Atti Giudiziari (Dr. M. RICCICHINI) versale EƐ 149,77 MARCA DA BOLTO MARCA DA BOLLO MARCA DA BOLLO D I 300 110 VENTIMIGA L P VENTIN ILLA E L IROWA VEN IMILAR B L VENTIMILA E IPIS OFF CYROMA R E Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5711+6726 00) 24