Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11038
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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Massime2

Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso.

La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria.

Commentari3

  • 1Accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendere
    Silia Gardini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendere (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824). Silia Gardini* Sommario: 1. Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere nell'ambito del processo amministrativo – 2. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – 3. La sentenza 11 ottobre 2021, n. 6824 della VI sezione del Consiglio di Stato – 3.1 L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori – 3.2 Soccombenza c.d. “virtuale” e condanna alle spese 1.Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere …

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  • 2Accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendere
    Silia Gardini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condanna alle spese in caso di cessata materia del contendere (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824). Silia Gardini* Sommario: 1. Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere nell'ambito del processo amministrativo – 2. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – 3. La sentenza 11 ottobre 2021, n. 6824 della VI sezione del Consiglio di Stato – 3.1 L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori – 3.2 Soccombenza c.d. “virtuale” e condanna alle spese 1.Inquadramento dell'istituto della cessazione della materia del contendere …

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  • 3FALLIMENTO - FIDEIUSSORE - PAGAMENTO PARZIALE POST FALLIMENTO - RIVALSA EX ART. 61 LF - INAMMISSIBILITÀ
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 marzo 2012

    ISSN 2385-1376 Il fideiussore, una volta effettuato il pagamento del capitale, gli interessi e le spese in favore del debitore principale, è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore, a norma dell'artt. 1949 e art.1203 n.3 cc, e diviene altresì titolare di una specifica azione di regresso. La surrogazione da luogo ad un fenomeno successorio, ponendo il fideiussore nella medesima posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto mediante il pagamento. Il fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale può insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa fornendo la prova dell'avvenuta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11038
Data del deposito : 26 luglio 2002

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