Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2001, n. 18033
CASS
Sentenza 13 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di omissione di atti d'ufficio, la norma di cui al secondo comma dell'art. 328 cod. pen. prevede che la richiesta del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'interesse all'acquisizione di un atto, per fini di mera documentazione necessaria all'attività politica di un consigliere comunale, rientrasse fra gli interessi di mero fatto non tutelati a norma dell'art. 328, secondo comma, cod. pen.).

Commentario1

  • 1Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2001, n. 18033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18033
Data del deposito : 13 marzo 2001

Testo completo