Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare non è limitato agli effetti civili della sentenza che, data la sua natura meramente processuale, non decide sull'azione civile e non ha effetti preclusivi o vincolanti sul relativo esercizio, ma è preposto alla tutela degli interessi penalistici della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2007, n. 26550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26550 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. ESPOSITO ANTONIO
2. Dott. BERNABAI RENATO 11
3. Dott. MACCHIA ALBERTO
4.Dott. AMBROSIO ANNAMARIA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) PI FA
N. 2) OL MIRKO
avverso SENTENZA del 06/02/2006
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di RIETI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMBROSIO ANNAMARIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
265 50 /07
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/06/2007
SENTENZA
N.$39,07
REGISTRO GENERALE
N. 029678/2006
IL 22/01/1960
IL 21/10/1978
che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito l'avv. Marco Boccia, in sostituzione del procuratore e difensore della parte civile avv. Mario Casellato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso:
OSSERVA 1.1 Il G.U.P. di Terni, con sentenza emessa ex art.425 c.p.p. all'udienza preliminare del 6-2-2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OL
MI in ordine al reato di cui all'art.640 co.1 c.p.p. in quanto estinto per prescrizione,
nonché in ordine al reato di cui all'art.640 cpv. n.1 c.p. perché il fatto non sussiste.
Il fatto contestato quale truffa semplice - che interessa in questa sede - consisteva nell'avere tratto in inganno gli organi amministrativi della c.ia di assicurazione La
MA IO (poi fusasi con la s.p.a. HDI IO), con artifici e raggiri consistiti nell'assicurare il proprio veicolo a nome di altra persona, ignara di tutto e residente in un comune a tasso di previo agevolato, così da pagare un premio assicurativo inferiore a quello dovuto in ragione del luogo di effettiva residenza. Secondo il capo di imputazione il
OL aveva agito in concorso con LO LO, titolare dell'agenzia SO.RE.ASS.
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(sub-agenzia de La MA di Rieti), con ET IZ, collaboratore della predetta, con CI IG, che svolgeva le funzioni di intermediario e procacciatore di fatto, nonché in concorso con D'EL IA e CI AL (nei cui confronti si procedeva separatamente).
In motivazione per quanto interessa in questa sede - il G.U.P. osservava che il reato in questione si era consumato il 9-6-2000 per cui la richiesta di rinvio a giudizio in data 4-
10-2005 era intervenuta dopo il decorso del termine di prescrizione. Il G.U.P. precisava che contrariamente a quanto ritenuto dal P.M. l'avviso di conclusione delle indagini _
preliminari non poteva ritenersi incluso nel novero degli atti interruttivi di cui all'art. 160
c.p..
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore e procuratore speciale, Fabio PI, in nome e per conto della s.p.p. HDI IO,
سعف 1 parte offesa costituita parte civile, deducendo:
-inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art.606 lett. b> c.p.p. in relazione all'art.160 c.p.; secondo il ricorrente, il disposto dell'art. 160 c.p., relativamente all'invito del P.M. a presentarsi per rendere l'interrogatorio, dopo la modifica intervenuta nel
1999 dell'art. 416, co.1, c.p.p., va riferito non solo all'art.375 c.p.p., ma anche alla norma processuale di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art.606 lett. b> c.p.p., in relazione agli artt. 160 e 161 c.p.; a tal riguardo il ricorrente osserva che anche a superare il 1
precedente argomento la prescrizione risulta, comunque, interrotta per effetto della
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pronuncia della misura custodiale intervenuta il 1-7-2003 nei confronti di concorrenti nel medesimo reato.
2.1. Va premesso, in ordine alla pregiudiziale verifica della legittimazione a impugnare, che risulta versata in atti copia delle costituzione di parte civile depositata all'udienza preliminare del 6-2-2006 dalla HDI IO s.p.a. (società incorporante per fusione del La Mannehim IO e Riassicurazioni), in persona del procuratore speciale PI Fabio, quale parte offesa del reato di truffa, in relazione al quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
E' il caso di rammentare che il novellato art.428 c.p.p. (ad opera della L. n.46 del
2006), nel rendere inappellabile la sentenza di non luogo a procedere, ha, nel contempo, potenziato il ruolo della persona offesa da reato, valorizzandone la qualità di soggetto portatore di un interesse squisitamente penale, finalizzato alla repressione del fatto criminoso
(nella medesima prospettiva sottesa al riconoscimento del limitato potere di impugnazione della parte offesa avverso l'ordinanza di archiviazione ex art. 409 co. 6 c.p.p.).
In particolare l'ultima parte del co.2 dell'art.428 cit. prevede che «la parte offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606>>. Manca -
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2 come si vede nell'enunciato normativo la limitazione dell'impugnazione ai soli effetti civili, prevista dall'art.576 co 1 c.p.p., per le impugnazioni della parte civile avverso le sentenze pronunciate in giudizio;
e, per il vero, una siffatta limitazione risulterebbe inconciliabile con la stessa natura, meramente processuale, della sentenza conclusiva dell'udienza preliminare, la quale non decide sull'azione civile, né produce effetti preclusivi o vincolanti sull'esercizio di tale azione.
come osservato anche dalla sez. V di questa S.C. (sentenza n.5698 del In sostanza
15 gennaio 2007)- si tratta di un'impugnazione destinata all'esclusiva tutela di interessi penalistici della persona offesa, cui la stessa, se «costituita parte civile», è legittimata,
indipendentemente dall'esercizio del(l'analogo) potere spettante al P.M..
2.2. Il primo motivo di ricorso propone una questione - quella relativo all'efficacia interruttiva o meno dell'atto conclusivo delle indagini preliminari -- su cui era sorto contrasto in giurisprudenza, di recente risolto dalle SS.UU. con sentenza n.21833 del 22-2-2007,
adottando la soluzione negativa, nettamente maggioritaria (recepita dal G.I.P. nella sentenza qui impugnata). In particolare le SS.UU. - nel riconfermare il principio che soltanto «gli atti veramente fondamentali del processo...specificamente indicati dall'art. 160 c.p. o da altre leggi penali che ab externo abbiano integrato tale norma, possono interrompere la prescrizione perché denotano il persistente interesse dello Stato a perseguire l'illecito» -
hanno evidenziato che l'invito a rendere l'interrogatorio previsto dall'art.375 c.p.p. non può
essere equiparato alla facoltà di presentarsi al P.M. per rendere dichiarazioni o per essere sottoposto ad interrogatorio previsto dall'art.415 bis c.p.p., trattandosi di istituti ben diversi:
il primo, in quanto funzionale allo svolgimento delle indagini che l'organo dell'accusa ritiene indispensabile, rientra, a pieno titolo, tra gli atti processuali aventi natura probatoria che testimoniano la volontà dello Stato a perseguire l'illecito, mentre il secondo va ricondotto alla volontà e alla strategia difensiva dell'indagato, il quale ritenga di rilasciare dichiarazioni o prestare interrogatorio per far valere le proprie ragioni.
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dall'insegnamento nomofilattico contenuto nella citata sentenza, alle cui diffuse argomentazione può farsi sintetico rinvio.
зал 2.3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta interruzione della prescrizione in relazione al comb. disp. degli artt. 160 e 161 c.p.. Invero è
documentata in atti l'applicazione della misura custodiale in data 1-7-2003 nei confronti di
LO LO, ET IZ, CI IG, D'EL IA, CI
AL, soggetti concorrenti nel medesimo reato contestato al OL, per i quali si è
proceduto separatamente (cfr. sub n. 1.1). Trattasi di uno degli «atti veramente fondamentali del processo>> - per usare l'espressione del Guardasigilli nella relazione al codice penale del
1930 - cui l'art. 160 c.p. riconosce espressamente l'idoneità a interrompere la prescrizione.
E' il caso di r ibadire in conformità ad una consolidata giurisprudenza che la
disposizione di cui all'art. 161 c.p., secondo la quale la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, deve essere interpretata nel senso che la regola si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'azione penale sia esercitata in un momento successivo, anche dopo il proscioglimento della persona inizialmente imputata (Cass. pen., Sez. V, 07/06/2001,
n.31695). Invero l'atto interruttivo della prescrizione rileva per tutti coloro ai quali il reato viene addebitato in una fase del procedimento, in quanto denota la persistenza nello Stato di un interesse alla punizione di colui che risulterà, all'esito delle indagini e del processo,
responsabile del fatto illecito (Cass. pen., Sez. IV, 14/03/2000, n.1736).
Orbene, considerata la data di commissione del reato indicata nel capo di imputazione (9-6-2000), il termine di prescrizione verrà a scadere, in base al comb. disp.
degli artt. 157 e 161 c.p., il 9-12-2007. Pertanto la sentenza del G.I.P. (per la parte impugnata e, quindi, limitatamente al reato di cui all'art.640 co. 1 c.p.p.) va annullata con rinvio ex art.623 lett. d> c.p.p. al Tribunale di Rieti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato limitatamente al reato di cui all'art.640 comma 1 c.p.p. con rinvio al Tribunale di Rieti.
Roma 12-6-2007
L'Estensore OSITATO IN CANCELLERIAIl Presidente
O man O t DEP IL - 9 LUG 2007-
IL CANCELLIERE EL Marla Gangemi