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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 02/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12843/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013810987000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18712/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) per l'annullamento della cartella di pagamento n.07120250013810987000 notificata in data 30 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate NE a mezzo posta raccomandate, con cui viene richiesto l'importo unitario di €.208,73, per il presunto omesso pagamento della Tassa Auto 2019.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, mai entrati nella sfera di conoscenza della ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entraate NE rilevando il prorpio difetto di legittimazione passiva poichè i motivi di annullamento dedotti da parte avversa, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore nei cui confronti va rivolta ogni contestazione afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Si è costituita la REGIONE CAMPANIA fornendo la prova dell'avvenuta notifica, nel termine triennale di prescrizione dell'avviso di accertamento prodromico alla impugnata cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando acquisita in atti la prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento presupposto della impugnata cartella, avvenuta mezzo posta con raccomandata ricevuta in data 9.08.2022, e mai impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00 per ciascuna parte resistente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12843/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013810987000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18712/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) per l'annullamento della cartella di pagamento n.07120250013810987000 notificata in data 30 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate NE a mezzo posta raccomandate, con cui viene richiesto l'importo unitario di €.208,73, per il presunto omesso pagamento della Tassa Auto 2019.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, mai entrati nella sfera di conoscenza della ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entraate NE rilevando il prorpio difetto di legittimazione passiva poichè i motivi di annullamento dedotti da parte avversa, afferendo a fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, attengono esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore nei cui confronti va rivolta ogni contestazione afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Si è costituita la REGIONE CAMPANIA fornendo la prova dell'avvenuta notifica, nel termine triennale di prescrizione dell'avviso di accertamento prodromico alla impugnata cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando acquisita in atti la prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento presupposto della impugnata cartella, avvenuta mezzo posta con raccomandata ricevuta in data 9.08.2022, e mai impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00 per ciascuna parte resistente