Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8579 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL085 79 /02 IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO-VIZI SEZIONE SECONDA CIVILE DELL'OPERA Riconoscimento- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEGITTIMAZione Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 22713/99 - .23592 Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. 1770 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud. 27/03/02 - Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. per diritti €3.10 sul ricorso proposto da: 11₤4 QIU 2002. GI.ERRE.GI. SRL in liquidazione, in persona del IL CANCELLIERE liquidatore Geom.TACCHINI UBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, difeso dall'avvocato GAETANO PITTALA', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA COND. VIA EMILIA 18 SEGRATE, in persona dell'Amm.re Dr.GIOVANZANA Rodolfo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, difeso dall'avvocato 2002 MAURO D'AMATO, giusta delega in atti;
507 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1190/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nell'ottobre 1988, il condominio di via Emilia 18, in Segrate, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la s.r.l. Gi.Erre. Gi. in liquidazione per sentirla condannare a eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua verificatesi al piano terreno dell'edificio condominiale, salvo il diritto al risarcimento dei danni. La convenuta eccepì il difetto di legittimazione attiva del condominio, nonché la decadenza della garanzia e la prescrizione dell'azione. Dopo l'espletamento di una C.T.U., il condominio chiese ottenne sequestro conservativo nei confronti della convenuta fino alla concorrenza di lire 200.000.000. Con sentenza del 5 maggio 1994, l'adito tribunale accolse la domanda e convalidò il sequestro conservativo disposto dall'Istruttore. Il gravame successivamente prodotto dalla s.r.l. Gi.Erre. Gi. in liquidazione, venne rigettato dalla Corte d'appello di Milano sulla base delle seguenti argomentazioni. Sussisteva la legittimazione attiva del condominio in ordine all'esperita azione di cui all'art. 1669 c.c. avendo la C.T.U. accertato che le infiltrazioni riguardavano non solo alcuni box di proprietà di singoli condomini ma anche le pareti di fondo e i soffitti situati sotto il giardino pensile che circonda l'edificio. Dalla relazione in atti era altresì risultato che le infiltrazioni furono dovute ad "una imperfetta fin dall'origine giunzione e saldatura in corrispondenza delle sovrapposizioni in guisa di doppia guaina". Gli inconvenienti denunciati e accertati erano poi tali da menomare in misura apprezzabile il godimento dell'opera, sicché era 2 indubbia la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi prevista dall'art. 1669 c.c. Nel corso dei sopralluoghi del 23 e 31 ottobre 1985, nei cui verbali per un evidente errore di scrittura si diede atto che il geom. IT IO partecipava come consulente della G.R.G. estranea alla controversia anziché della Gi. Erre. Gi. costruttrice dell'edificio, furono riscontrati i vizi lamentati e venne assunto l'impegno alla loro eliminazione ad opera della Sirp s.n.c. esecutrice materiale dell'opera. Essendo la G.R.G. e la Gi. Erre. Gi. amministrate dalla stessa persona ed essendosi stabilito che le spese occorse per l'accertamento dei vizi sarebbero state fatturate a quest'ultima società, era evidente che l'impegno alla loro eliminazione fu implicitamente e inequivocamente trasferito alla seconda delle società citate. Conseguentemente la denuncia dei vizi doveva ritenersi superflua essendo applicabile la norma di cui all'art. 1667 c.c. anche alla ipotesi prevista dall'art. 1669 c.c. E il termine di prescrizione non poteva ritenersi decorso perché sospeso fino alla data della riconsegna dell'opera riparata. L'infondatezza delle ragioni dell'appellante e il suo stato di liquidazione provavano la sussistenza rispettivamente del fumus boni iuris del periculum in mora legittimanti la concessione del sequestro conservativo. La s.r.l. Gi. Erre. Gi. chiede la cassazione della sopra riassunta sentenza con ricorso affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il condominio di via Emilia 18. Motivi della decisione Denunziando col primo motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 832, 1117, 1130, 1667 e 1669 c.c. e dell'art. 100 c.p.c. nonché vizi motivatori su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 3 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la ricorrente reitera l'eccezione di "difetto di legittimazione attiva” del Condominio sul rilievo, non smentito dall'apodittica motivazione della sentenza, che le infiltrazioni interessavano i box di pertinenza di singoli condomini e ubicati in un corpo a sé stante dell'edificio condominiale. Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 832, 1667 e 1669 c.c., nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia e omesso esame di documenti. La corte - lamenta la società ricorrente - ha apoditticamente affermato che il vizio, la cui causa non era stata nemmeno accertata, era tale da menomare in misura apprezzabile il godimento dell'opera; al contrario, le infiltrazioni avevano menomato il godimento solo di tre box e non di parti condominiali, come dimostrato dagli interventi successivamente posti in essere dal condominio. I due motivi - da trattare congiuntamente, concernendo entrambi la valutazione dei vizi riscontrati - esprimono censure palesemente prive di giuridico fondamento o inammissibili, come quella, assolutamente generica, relativa al preteso mancato esame di documenti. Richiamando le conclusioni raggiunte dal C.T.U., la corte del merito ha messo in evidenza come le infiltrazioni fossero da ricondurre alla difettosa impermeabilizzazione del solaio sotto il giardino pensile che circonda l'edificio e in particolare "alla imperfetta sin dall'origine giunzione a saldatura in corrispondenza delle sovrapposizioni dei teli a guisa di doppia guaina”. Ne ha correttamente inferito sia la “legittimazione attiva” - rectius, la effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio- in capo al condominio, non potendo seriamente revocarsi in dubbio che siano state interessate parti condominiali (giardino pensile), sia la configurabilità del vizio contemplato dall'art. 1669 c.c. Come esattamente osserva il controricorrente, la società ricorrente, deducendo che le infiltrazioni non interessavano parti comuni e non evidenziavano gravi vizi costruttivi perché riscontrate solo in alcuni box, opera un'indebita equazione tra le manifestazioni del vizio, visibili solo in detti locali, con il vizio medesimo, che riconosce invece una causa comune di danno (difettosa impermeabilizzazione del solaio sottostante al giardino pensile) ed è sussumibile nel paradigma di cui all'art. 1669 c.c. Non v'è dubbio, infatti, che tra i gravi difetti di costruzione, per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione dell'edificio perché incidono sulla funzionalità dell'opera, menomandone il godimento (cfr. Cass. nn. 117/2000, 2260/1998, 13112/1992, 9082/1991, 2431/1986). Il rilievo di apoditticità che viene mosso alla (motivazione della) sentenza si attaglia piuttosto alla censura. Con il quinto mezzo, la ricorrente denunzia erronea valutazione della consulenza tecnica ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della consulenza tecnica per determinare i costi connessi all'eliminazione dei vizi in relazione ai rilievi che le opere previste dal C.T.U. non erano state eseguite perché non necessarie e che nella consulenza erano stati calcolati costi aggiuntivi per imprevisti non giustificati e non individuati. Per la sua evidente genericità, la censura è platealmente 5 inammissibile. La ricorrente non spiega perché l'omissione ascritta alla corte meneghina attenga a un punto decisivo della controversia né perché le opere previste dall'ausiliare non fossero necessarie o prevedessero costi aggiuntivi per imprevisti non giustificati e non individuati. E' noto peraltro che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano di per sé il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata. Col terzo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2325, 2326, 2472, 2473, 1703,1704,1387, 1321, 1326 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, erronea valutazione e omesso esame degli atti e dei documenti di causa, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Il condominio, dopo aver citato in un primo tempo la Immobiliare Cengio di IO IT & C. s.n.c. e la G.R.G. Italia s.p.a. in un processo conclusosi con sentenza di rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva delle società convenute, non "rinnovò” la citazione nei confronti della s.r.l. Gi.Erre.Gi., che invece provvide a citare per la prima volta in data 3 ottobre 1988. La s.r.l. Gi.Erre.Gi. e la G.R.G. Italia s.p.a. sono enti chiaramente distinti anche se amministrati da un medesimo soggetto sicché gli atti 6 compiuti dalla prima non potevano sortire effetto alcuno sull'altra. Il geom. IT, in assenza di specifico mandato, non poteva impegnare la s.r.l. Gi.Erre.Gi., neppure citata nei verbali dei sopralluoghi effettuati il 23 e il 31 ottobre 1985, cui il IT partecipò quale rappresentante della Immobiliare Cengio di IO IT & C. s.n.c. appaltatrice della costruzione dell'edificio condominiale e quindi interessata come proprietaria venditrice alla verifica delle infiltrazioni poiché eventualmente corresponsabile della loro insorgenza. Ponendosi in evidente contrasto di interessi con l'appaltante la s.r.l. Gi.Erre.Gi.- il IT non poteva assumere alcun - impegno a provvedere all'eliminazione dei vizi in nome e per conto della società predetta. E ciò anche a ammettere che egli intervenne come consulente della stessa società e che questa fu erroneamente indicata in verbale con la sigla G.R.G. Italia s.p.a. Peraltro, risulta dai menzionati verbali che il geom. IT aveva indicato come esecutrice e, quindi, eventuale responsabile della impermeabilizzazione della copertura dei box la Sirp s.n.c., cui l'Immobiliare Cengio aveva affidato l'esecuzione dei relativi lavori, senza riconoscere e assumere obbligazioni per conto della s.r.l. Gi.Erre.Gi. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 87 c.p.c., 1667 e 1669 c.c. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Muovendo dall'erroneo presupposto dell'impegno assunto in nome e per conto della s.r.l. Gi.Erre.Gi. dal geom. IT a eliminare i pretesi vizi, la corte del merito ha ritenuto inutile la denuncia degli stessi e sospeso il termine di prescrizione previsto dall'art. 1667 c.c. sino alla consegna dell'opera 7 riparata. Per tale via, ha rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. sollevata da essa convenuta in considerazione della mancata denuncia dei pretesi vizi e della mancata attivazione del relativo diritto nei termini rispettivamente stabiliti dalla citata disposizione di legge. Le due censure, da trattare congiuntamente in quanto entrambe ruotano intorno a un'unica questione - vale a dire la capacità del IT di effettuare il riconoscimento dei vizi in nome e per conto della s.r.l. Gi.Erre.Gi.-, si presentano fondate perlomeno laddove denunziano una carente motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata. Con un complicato quanto contorto ragionamento la corte del merito ascrive alla Gi.Erre. Gi. il riconoscimento dei vizi in concreto effettuato dal geom. IT, del tutto privo di poteri rappresentativi ufficiali nei confronti della società, in base al fatto che questi partecipò ai sopralluoghi quale consulente della odierna ricorrente, erroneamente indicata nei relativi verbali come G.R.G., estranea alla lite insorta. La corte non spiega affatto in che modo un soggetto qualificatosi come consulente di una società ne possa impegnare la volontà e corrobora il proprio assunto con il particolare, del tutto inconducente, che le spese dell'accertamento tecnico vennero accollate alla Gi.Erre.Gi. Va in proposito ricordato che, a differenza del semplice riconoscimento del vizio o del difetto di qualità, che rende soltanto superflua la denunzia del compratore, il riconoscimento fatto dal venditore, una volta verificatasi la decadenza, dei vizi della cosa e l'impegno di eliminarli dallo stesso assunto nei confronti della controparte, rappresenta 8 una manifestazione di volontà negoziale il cui effetto è quello di produrre la novazione dell'obbligazione di garanzia, rientrante nel contenuto dell'originario contratto, con conseguente estinzione della obbligazione preesistente, e sua sostituzione con altra con diverso titolo. E la novazione (salva la ricorrenza di ipotesi di novazione legale oggettiva) è indubbiamente un contratto, ancorché lo stesso possa realizzarsi mediante fatti concludenti. Più in particolare, qualora l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, riconoscendo la propria responsabilità, prenda l'impegno di eliminarli, proponendo i rimedi idonei ad escluderne in C modo definitivo il ripetersi, rivolge all'appaltante una dichiarazione unilaterale. Tale dichiarazione, mentre per la parte relativa al riconoscimento dei vizi produce l'effetto legale di cui all'art. 2944 c.c., per il resto si configura come proposta di novazione dell'obbligazione di garanzia (alle condizioni date e non ancora compiutamente definite), la quale è comunque rimessa all'incontro dei consensi. Pertanto, poiché la novazione oggettiva è un contratto, il fatto costitutivo del nuovo rapporto obbligatorio non può intervenire se l'assunzione della nuova obbligazione non è effettuata da persona in grado di impegnarsi validamente. Nella specie, in difetto di uno specifico mandato a perfezionare una novazione, un tale potere non era assolutamente configurabile in testa al IT, privo di poteri rappresentativi della s.r.l. Gi.Erre.Gi e autodefinitosi consulente della società medesima, evidente essendo d'altra parte che all'accordo tra consulenti tecnici di parte in ordine alla res litigiosa non può essere riconosciuta natura negoziale. 9 Con il sesto e ultimo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 671e 673 c.p.c. e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, si deduce che dalle precedenti argomentazioni deriverebbe la insussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione del sequestro conservativo. Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento dei due motivi scrutinati in precedenza. In definitiva, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d'appello di Milano, cui appare opportuno rimettere anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso, //п questi texto accoglie il secondo e il quinto motivo, dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione 109T129.11 della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002 456T 30,99 Il Presidente Il Consigliere estensore 2 Dott. Vincenzo Cafapiena TOT. 160,10 A Dott. Sergio Del Core fups de bore M O .. R .A E V. 0 T 1 io A . r .) 0 R 9 ..... 6 T 0 1 N 0 E 2 . .. E 0. L G IL CANCELLIERE C1 1 € L U / ) E e L i t O TA Dott.ssa Donatella D'Anna i r D P ia iz 6. a P s z v r I N i IA r 1. rd R e e A i v F Z ta S S G I) i a N S a tt IN e E E r d e A S H raz A G i ig 9 IO iz e O t A rv G T C n ria is e e C N S ig E A g a le ir P DEPOSITATO IN CANCELLERIA e M i r . C . b D l a R a 14 G10. 2002 l M s s a I ro tt.s r. n o u . (D p e o p s ( (D e Roma IL CANCELLIERE C1 R Il : E L EL D