Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10809
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Sentenza 24 luglio 2002

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In tema di IVA, l'inosservanza dell'obbligo posto a carico del cessionario o del committente, ai sensi dell'art. 41, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis", poi abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e sostituito con le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. medesimo), di regolarizzare l'operazione imponibile, posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, configura un autonomo illecito omissivo - avente il duplice scopo di individuare l'autore della violazione dell'obbligo di fatturazione e di ottenere il pagamento dell'imposta dal soggetto tenuto comunque a corrisponderla in via di rivalsa -, e non trasforma il cessionario o committente in soggetto passivo del tributo, che resta il solo cedente o prestatore. Ne consegue che l'omessa indicazione, nella dichiarazione annuale del cessionario o del committente, degli acquisti non regolarizzati non consente di ravvisare la condotta di infedele dichiarazione sanzionata dall'art. 43, secondo comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10809
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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