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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21286 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere IE LL;
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21286 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 14 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giu- seppe US, in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita de- tenzione e cessione di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 13), 14) e 15) della rubrica. 2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore, con motivazione apparente, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza genetica, senza una adeguata valutazione degli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnata- mente: – la scarsa risoluzione dei fotogrammi, estrapolati dal sistema di videosor- veglianza, che non consentiva di individuare con certezza la natura della «cosa» detenuta dall’indagato; - l’assenza di riscontri all’episodio del 21 aprile 2023, in cui, secondo la prospettazione accusatoria, il coindagato EL avrebbe intro- dotto in un’autovettura Toyota un plico contenente 10 kg di stupefacente, stante l’impossibilità di evincere una consegna dai fotogrammi 18.5 e 19.5, l’esito nega- tivo della perquisizione eseguita il giorno successivo sul veicolo, la genericità delle frasi captate in ambientale;
- l’assenza di contatti telefonici di rilievo investigativo tra il ricorrente e i presunti correi;
- l’assenza di elementi indizianti atti a compro- vare la catena di custodia messa in atto dal coindagato EL;
- l’assenza di coincidenza temporale tra gli acquisiti di stupefacente che il gruppo avrebbe com- piuto e l’affidamento in custodia della stessa al EL;
- l’implausibilità, sul piano logico, della tesi accusatoria secondo cui il gruppo si sarebbe recato a Pa- lermo sia per acquistare droga sia per smerciarla. Si lamenta, altresì, che il Tribunale etneo abbia ritenuto sussistente la com- pagine criminale in contestazione, nonostante tutto il materiale probatorio acqui- sito fosse incompatibile con l’adesione a un programma associativo, in ragione 3 dell’esiguo numero di partecipi (4 soggetti), della limitata operatività del sodalizio (da fine dicembre 2022 a giugno 2023), dell’assenza di frequentazioni tra i sodali, mai congiuntamente visti insieme, dell’assenza di una cassa comune;
tutti ele- menti significativi della mancanza di una affectio societatis e dell’autonomia dei singoli episodi di spaccio. A conforto di tanto, si richiamano le modalità dei singoli episodi in contesta- zione, da cui risulta che i coindagati IO e AS erano ignari del luogo in cui la droga era occultata, a dimostrazione della sfiducia del ricorrente nei loro confronti. Si contesta, altresì, l’interpretazione fornita alle intercettazioni captate in data 21 aprile 2023 (progr. 5168, 5235, 8853), quando, secondo l’accusa, il AS avrebbe trasportato a Palermo 10 kg di hashish, del tutto contraria alla logica, non essendo plausibile che una piccola organizzazione, attiva in un solo comune (Vittoria), ab- bia deciso di operare in un contesto geografico diverso, con tutte le conseguenze negative in termini di profitti e di rischio;
si rimarca, inoltre, come tale episodio sia l’unico in cui il AS incontra il coindagato EL e come, tre giorni dopo, i rapporti tra il AS e il US, secondo quanto si evince dalla conversazione prog. 5235 del 23 aprile 2023, si interrompano. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura custodiale. Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto in debito conto la rudimentalità del sodalizio in esame, il numero esiguo di parteci- panti, la commercializzazione di droghe leggere, la risalenza nel tempo delle con- dotte, cessate autonomamente oltre tre anni prima. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 11 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, risulta propo- sto al di fuori dei casi previsti. 2.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile 4 soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguar- dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in rela- zione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineri- scono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover- nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, [...], Rv. 237475 - 01). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giu- dice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce- dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato;
se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, [...], Rv. 253511 - 01). Al fine dell'a- 5 dozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque ele- mento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità» sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò, lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, [...], Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, [...], Rv. 255053 - 01; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, [...], Rv. 255928). 2.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea- rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti alle pag. 2 – 4 dell’ordinanza impugnata, rappresentati dalle registrazioni videofilmate degli incontri tra i sodali, dalle risultanze dei GPS montati sulle loro autovetture, dalle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, dagli arresti e sequestri di droga eseguiti a riscontro, desumendo l’esistenza, a livello di gravità indiziaria, del sodalizio in esame, diretto e promosso dall’odierno ricorrente: - dalla stabilità dei canali di approvvigionamento, ricorrendo a fornitori palermitani che, su disposi- zione del US, consegnavano lo stupefacente al AS in luoghi convenuti;
- dalla regolarità delle forniture (in media ogni tre giorni); - dalla presenza di una strut- tura organizzativa, sia pure rudimentale, che poteva contare su diversi luoghi de- putati alla custodia, dove lo stupefacente veniva trasportato dopo la consegna per essere poi prelevato per lo spaccio al minuto, quali le abitazioni dei coindagati AS e IO (dove veniva sequestrata in data 23 maggio 2023) e, più spesso, presso il casolare gestito dal coindagato EL, dove venivano monitorati nu- merosi incontri tra US, IO e EL, anche in occasione del prelevamento di quantitativi di stupefacente da destinare allo spaccio;
- dagli ingenti quantitativi commercializzati, come confermato dall’episodio del 21 aprile 2023, nel corso del quale, come risultava dalle immagini della videoregistrazione e dalle conversazioni intercettate, AS aveva prelevato dal casolare del EL un sacco contenente 10 kg di hashish, e dalla droga sequestrata in occasione dell’arresto del IO pari a 1,046 kg di hashish, 820 g di marijuana e 4,4 g di MDMA;
- dall’adozione di cautele comuni, tant’è che i sodali evitavano contatti telefonici, prendendo accordi 6 di persona o avvertendosi dell’imminente arrivo con un segno convenzionale (uno squillo telefonico); - dalla ripartizione dei ruoli, avendo il US un’evidente posi- zione verticistica e di coordinamento dei compiti dei consociati, cui impartiva di- rettive o forniva lo stupefacente destinato allo spaccio, e gli altri di cooperazione, occupandosi, di volta in volta, del ritiro dello stupefacente, della custodia o dello smercio al minuto in sinergia con il US che provvedeva a ritirarne gli incassi;
- dall’operatività del gruppo in un’area delimitata, ben conosciuta dagli acquirenti;
- dall’esistenza di una cassa comune, gestita dal US, come emergeva dalle in- tercettazioni nel corso delle quali il AS, dopo essersi occupato della cessione dello stupefacente, si premurava di far pervenire al predetto il denaro ricavato ovvero discuteva con lo stesso dell’andamento dell’attività; tutti elementi, questi, significativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cau- telare, dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e all'affectio societatis. Il Tribunale del riesame ha sottolineato, altresì, a ulteriore conferma della stabilità del vincolo esistente tra gli associati, con argomentazioni tutt’altro che illogiche, che il sodalizio era in realtà operativo da almeno un anno, valorizzando il contenuto della conversazione intercettata il 23 aprile 2023 (progr. 5168), nel corso della quale il AS, in occasione del trasporto di 10 kg di droga, inveiva contro il US, che gli affidava da un anno operazioni pericolose senza correre rischi di persona («Allora gli dite a questo qua, che è da un anno che fa le sbir- rate…»). Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale appaiono, quindi, ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale pro- batorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presente sede, se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente;
vizio che non sussiste nel caso in esame, atteso che il Tribunale ha diffusamente descritto il contesto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione. Va ribadito, sul punto, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'in- terpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01). In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im- putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le quali 7 si sollecita, di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver- sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope- razione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità. 3. Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, riguardante le esi- genze cautelari e la scelta della misura, con il quale si sollecita una rivalutazione del quadro cautelare, non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo, privo di illogicità e coerente con i principi elaborati in materia. 3.1. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte- stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau- telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu- tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que- st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap- partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis- sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. 8 pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). 3.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando l’insus- sistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione relativa, avendo il US operato a livello verticistico della struttura piramidale dell’associazione, svolgendo il ruolo direttivo nei termini sopra sintetizzati. I giudici della cautela hanno ritenuto che l’inserimento in un contesto organizzato e dedito alla movi- mentazione di grosse quantità di stupefacenti di tipo diverso imponesse la misura di massimo rigore, in quanto una misura meno restrittiva non avrebbe potuto con- sentire di ostacolare adeguatamente il pericolo di ulteriori ricadute nei reati. Il Tribunale etneo, peraltro, ha rappresentato molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, che consentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione all’epoca non recente di consumazione dei reati contestati, valorizzando a tal fine l’elevata pro- pensione a delinquere del US, la presenza di precedenti condanne per reati specifici, a dimostrazione del radicato inserimento in contesti criminali. Le argomentazioni invocate dal ricorrente, reiterative di quelle già prospettate al Tribunale del riesame, non intaccano la logica e l'efficacia dell’apparato argo- mentativo del provvedimento impugnato, mal conciliandosi con il ruolo di primo piano ascritto al ricorrente e con i radicati collegamenti con fornitori e soggetti gravitanti nel traffico della droga che il Collegio ha posto alla base della propria decisione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE LL RE DO
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21286 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 14 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giu- seppe US, in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita de- tenzione e cessione di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 13), 14) e 15) della rubrica. 2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore, con motivazione apparente, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza genetica, senza una adeguata valutazione degli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnata- mente: – la scarsa risoluzione dei fotogrammi, estrapolati dal sistema di videosor- veglianza, che non consentiva di individuare con certezza la natura della «cosa» detenuta dall’indagato; - l’assenza di riscontri all’episodio del 21 aprile 2023, in cui, secondo la prospettazione accusatoria, il coindagato EL avrebbe intro- dotto in un’autovettura Toyota un plico contenente 10 kg di stupefacente, stante l’impossibilità di evincere una consegna dai fotogrammi 18.5 e 19.5, l’esito nega- tivo della perquisizione eseguita il giorno successivo sul veicolo, la genericità delle frasi captate in ambientale;
- l’assenza di contatti telefonici di rilievo investigativo tra il ricorrente e i presunti correi;
- l’assenza di elementi indizianti atti a compro- vare la catena di custodia messa in atto dal coindagato EL;
- l’assenza di coincidenza temporale tra gli acquisiti di stupefacente che il gruppo avrebbe com- piuto e l’affidamento in custodia della stessa al EL;
- l’implausibilità, sul piano logico, della tesi accusatoria secondo cui il gruppo si sarebbe recato a Pa- lermo sia per acquistare droga sia per smerciarla. Si lamenta, altresì, che il Tribunale etneo abbia ritenuto sussistente la com- pagine criminale in contestazione, nonostante tutto il materiale probatorio acqui- sito fosse incompatibile con l’adesione a un programma associativo, in ragione 3 dell’esiguo numero di partecipi (4 soggetti), della limitata operatività del sodalizio (da fine dicembre 2022 a giugno 2023), dell’assenza di frequentazioni tra i sodali, mai congiuntamente visti insieme, dell’assenza di una cassa comune;
tutti ele- menti significativi della mancanza di una affectio societatis e dell’autonomia dei singoli episodi di spaccio. A conforto di tanto, si richiamano le modalità dei singoli episodi in contesta- zione, da cui risulta che i coindagati IO e AS erano ignari del luogo in cui la droga era occultata, a dimostrazione della sfiducia del ricorrente nei loro confronti. Si contesta, altresì, l’interpretazione fornita alle intercettazioni captate in data 21 aprile 2023 (progr. 5168, 5235, 8853), quando, secondo l’accusa, il AS avrebbe trasportato a Palermo 10 kg di hashish, del tutto contraria alla logica, non essendo plausibile che una piccola organizzazione, attiva in un solo comune (Vittoria), ab- bia deciso di operare in un contesto geografico diverso, con tutte le conseguenze negative in termini di profitti e di rischio;
si rimarca, inoltre, come tale episodio sia l’unico in cui il AS incontra il coindagato EL e come, tre giorni dopo, i rapporti tra il AS e il US, secondo quanto si evince dalla conversazione prog. 5235 del 23 aprile 2023, si interrompano. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura custodiale. Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto in debito conto la rudimentalità del sodalizio in esame, il numero esiguo di parteci- panti, la commercializzazione di droghe leggere, la risalenza nel tempo delle con- dotte, cessate autonomamente oltre tre anni prima. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 11 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, risulta propo- sto al di fuori dei casi previsti. 2.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile 4 soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguar- dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in rela- zione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineri- scono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover- nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, [...], Rv. 237475 - 01). Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giu- dice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce- dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato;
se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, [...], Rv. 253511 - 01). Al fine dell'a- 5 dozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque ele- mento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità» sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò, lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, [...], Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, [...], Rv. 255053 - 01; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, [...], Rv. 255928). 2.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea- rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti alle pag. 2 – 4 dell’ordinanza impugnata, rappresentati dalle registrazioni videofilmate degli incontri tra i sodali, dalle risultanze dei GPS montati sulle loro autovetture, dalle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, dagli arresti e sequestri di droga eseguiti a riscontro, desumendo l’esistenza, a livello di gravità indiziaria, del sodalizio in esame, diretto e promosso dall’odierno ricorrente: - dalla stabilità dei canali di approvvigionamento, ricorrendo a fornitori palermitani che, su disposi- zione del US, consegnavano lo stupefacente al AS in luoghi convenuti;
- dalla regolarità delle forniture (in media ogni tre giorni); - dalla presenza di una strut- tura organizzativa, sia pure rudimentale, che poteva contare su diversi luoghi de- putati alla custodia, dove lo stupefacente veniva trasportato dopo la consegna per essere poi prelevato per lo spaccio al minuto, quali le abitazioni dei coindagati AS e IO (dove veniva sequestrata in data 23 maggio 2023) e, più spesso, presso il casolare gestito dal coindagato EL, dove venivano monitorati nu- merosi incontri tra US, IO e EL, anche in occasione del prelevamento di quantitativi di stupefacente da destinare allo spaccio;
- dagli ingenti quantitativi commercializzati, come confermato dall’episodio del 21 aprile 2023, nel corso del quale, come risultava dalle immagini della videoregistrazione e dalle conversazioni intercettate, AS aveva prelevato dal casolare del EL un sacco contenente 10 kg di hashish, e dalla droga sequestrata in occasione dell’arresto del IO pari a 1,046 kg di hashish, 820 g di marijuana e 4,4 g di MDMA;
- dall’adozione di cautele comuni, tant’è che i sodali evitavano contatti telefonici, prendendo accordi 6 di persona o avvertendosi dell’imminente arrivo con un segno convenzionale (uno squillo telefonico); - dalla ripartizione dei ruoli, avendo il US un’evidente posi- zione verticistica e di coordinamento dei compiti dei consociati, cui impartiva di- rettive o forniva lo stupefacente destinato allo spaccio, e gli altri di cooperazione, occupandosi, di volta in volta, del ritiro dello stupefacente, della custodia o dello smercio al minuto in sinergia con il US che provvedeva a ritirarne gli incassi;
- dall’operatività del gruppo in un’area delimitata, ben conosciuta dagli acquirenti;
- dall’esistenza di una cassa comune, gestita dal US, come emergeva dalle in- tercettazioni nel corso delle quali il AS, dopo essersi occupato della cessione dello stupefacente, si premurava di far pervenire al predetto il denaro ricavato ovvero discuteva con lo stesso dell’andamento dell’attività; tutti elementi, questi, significativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cau- telare, dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e all'affectio societatis. Il Tribunale del riesame ha sottolineato, altresì, a ulteriore conferma della stabilità del vincolo esistente tra gli associati, con argomentazioni tutt’altro che illogiche, che il sodalizio era in realtà operativo da almeno un anno, valorizzando il contenuto della conversazione intercettata il 23 aprile 2023 (progr. 5168), nel corso della quale il AS, in occasione del trasporto di 10 kg di droga, inveiva contro il US, che gli affidava da un anno operazioni pericolose senza correre rischi di persona («Allora gli dite a questo qua, che è da un anno che fa le sbir- rate…»). Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale appaiono, quindi, ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale pro- batorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presente sede, se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente;
vizio che non sussiste nel caso in esame, atteso che il Tribunale ha diffusamente descritto il contesto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione. Va ribadito, sul punto, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'in- terpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01). In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im- putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le quali 7 si sollecita, di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver- sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope- razione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità. 3. Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, riguardante le esi- genze cautelari e la scelta della misura, con il quale si sollecita una rivalutazione del quadro cautelare, non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo, privo di illogicità e coerente con i principi elaborati in materia. 3.1. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte- stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau- telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu- tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que- st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa- centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap- partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis- sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. 8 pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). 3.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando l’insus- sistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione relativa, avendo il US operato a livello verticistico della struttura piramidale dell’associazione, svolgendo il ruolo direttivo nei termini sopra sintetizzati. I giudici della cautela hanno ritenuto che l’inserimento in un contesto organizzato e dedito alla movi- mentazione di grosse quantità di stupefacenti di tipo diverso imponesse la misura di massimo rigore, in quanto una misura meno restrittiva non avrebbe potuto con- sentire di ostacolare adeguatamente il pericolo di ulteriori ricadute nei reati. Il Tribunale etneo, peraltro, ha rappresentato molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, che consentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione all’epoca non recente di consumazione dei reati contestati, valorizzando a tal fine l’elevata pro- pensione a delinquere del US, la presenza di precedenti condanne per reati specifici, a dimostrazione del radicato inserimento in contesti criminali. Le argomentazioni invocate dal ricorrente, reiterative di quelle già prospettate al Tribunale del riesame, non intaccano la logica e l'efficacia dell’apparato argo- mentativo del provvedimento impugnato, mal conciliandosi con il ruolo di primo piano ascritto al ricorrente e con i radicati collegamenti con fornitori e soggetti gravitanti nel traffico della droga che il Collegio ha posto alla base della propria decisione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 2 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE LL RE DO