Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/1999, n. 1623
CASS
Sentenza 12 aprile 1999

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L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 capoverso cod. proc. pen., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 primo comma cod. proc. pen.. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta "de plano", appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/1999, n. 1623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1623
    Data del deposito : 12 aprile 1999

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