Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 capoverso cod. proc. pen., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 primo comma cod. proc. pen.. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta "de plano", appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/1999, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di Consiglio
dott. Pasquale Lacanna Presidente del 12.4.1999
1. dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. dott. Nunzio Cicchetti " N. 1623
3. dott. Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. dott. Aniello Nappi " N. 14811/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AG AR nato a [...] il [...] avverso decreto del Gip presso tribunale di Monza in data 2.3.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Cicchetti Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per inammissibilità del ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il decreto in epigrafe, impugnato dalla p.o. AG AR aveva disposto l'archiviazione senza provvedere alla fissazione dell'udienza camerale (art. 310 c.p.p.). Il ricorrente con unico motivo denunzia la violazione del contraddittorio per non essere stata fissata l'udienza camerale, nonostante avverso la richiesta di archiviazione (della quale era stato ritualmente avvisato in data 13.2.1988), avesse proposto opposizione spedita il 23.2.1988, cioè entro il termine fissato dall'art. 408 co. 3 c.p.p., ma pervenuta al Gip il 28.02.1988 quando ormai era scaduto il predetto termine.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato. Il decreto di archiviazione non può essere emesso "de plano" in pendenza del termine fissato per la proposizione dell'impugnazione. In tale caso si impone la declaratoria di nullità per violazione del diritto al contraddittorio (Cass. Sez. 6, n. 1450 del 20.07.1995, Guzzardi;
Sez. 6, n. 3394 del 25.11.1998, imp. Doglioni). Tanto premesso, la questione - della quale questa Corte è investita nell'odierno procedimento camerale - è connotata dalla particolarità che l'opposizione era pervenuta al Gip dopo il decorso del termine di 10 giorni, fissato dall'art. 408 co. 3 e decorrente per la p.o. dal ricevimento dell'avviso in ordine alla richiesta di archiviazione, nonostante fosse stata "spedita" entro quel termine. Si tratta, dunque, di verificare se la presentazione dell'opposizione possa avvenire a mezzo posta ex art. 583 cpv. c.p.p. e, poiché tale norma si riferisce all'atto di impugnazione, diventa necessario accertare se l'"opposizione" alla richiesta di archiviazione possa farsi rientrare nel novero delle impugnazioni. Ritiene questa Corte che a tale quesito debba darsi risposta negativa.
Anzitutto, da un punto di vista sistematico, la p.o. con l'opposizione non chiede il riesame di un provvedimento, poiché nella specie unico atto emesso è la "richiesta" di archiviazione. Può affermarsi, invece, che mediante l'opposizione si tende ad impedire che venga emesso il provvedimento di archiviazione, con la "richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari" (art. 408 co. 3 e 410 co. 1 c.p.p.). La facoltà concessa alla c.d. "accusa privata" rientra piuttosto nell'ambito dell'attività di collaborazione con la pubblica accusa mediante l'indicazione di "investigazione suppletiva e relativi elementi di prova" (art. 110 co. 1 c.p.p.). Detta facoltà costituisce un'applicazione della norma generale che consente alle parti in ogni stato e grado del procedimento di presentare al giudice "memorie o richiesta scritte mediante deposito in cancelleria" (art. 121 co. 1 c.p.p.). Una simile specifica previsione, in tema di preliminari indagini, è giustificata dal particolare interesse del quale la p.o. è portatrice con riferimento all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.
Allora, un primo chiarimento circa la funzione e l'ambito di operatività del termine fissato dall'art. 408 co.3 c.p.p. ci viene proprio dall'art. 121 c.p.p., che prescrive una condotta attiva della parte esplicantesi con il diretto deposito delle "memorie o richieste scritte nella cancelleria".
L'art. 408 c.p.p. fornisce poi ulteriori elementi a favore della tesi propugnata, poiché la dichiarazione - proveniente dalla p.o. - di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione comportata per la p.o. il diritto all'"avviso" (termine quest'ultimo che certamente indica una modalità di comunicazione del tutto informale) e l'assegnazione del breve termine entro cui non solo può prendere visione degli atti ma deve anche proporre opposizione. Lo stretto nesso tra visione degli atti, che deve avvenire necessariamente in cancelleria, e presentazione della particolare "richiesta" scritta di prosecuzione delle indagini, costituente il contenuto essenziale dell'opposizione all'archiviazione, conferma l'evidenza che questa nei dieci giorni vada portata a conoscenza del Gip, affinché possa procedere tempestivamente agli adempimenti previsti incalzantemente nel successivo art. 409 c.p.p. In sintesi, vanno tratte le seguenti conclusioni:
1) L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 cpv. c.p.p. 2) Essa costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 co. 1 c.p.p. 3) L'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla p.o.
4) È legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta "de plano" appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 12 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999