Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61, n. 1, cod. pen.) allorché la spinta al delitto di omicidio ha origine da un reato (nella specie cessione di sostanza stupefacente) e si configura come espressione di un sentimento spregevole e ignobile, consistente nella determinazione ad uccidere per affermare l'ineludibilità del soddisfacimento del prezzo di un turpe contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2001, n. 12473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12473 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 19/12/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 1274
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 019625/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO.
nei confronti di:
1) AR TE N. IL 15/01/1958
2) AV UI N. IL 09/11/1961
3) RO IO N. IL 02/12/1962
4) DE IO AT N. IL 19/08/1961
5) ES OB N. IL 22/11/1971
6) AC RO N. IL 03/01/1981
nonché da AV, AC ed ES
avverso SENTENZA del 22/01/2001 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FA Campo
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale e per il rigetto degli altri ricorsi;
Udito per le parti civili, l'Avv. Francesco DENTE, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi di AC ed ES e per la loro condanna alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio.
Uditi i difensori Avv. Massimo TORRE per CA e OR, FA LA per LO, IO IN per LO e VI CIARDELI per VA e DE IO, i quali, rispettivamente, hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del p.g. e l'accoglimento di quelli proposti da LO, OS e VA;
OSSERVA:
1 Con sentenza in data 22 gennaio 2001 la Corte di appello di Salerno confermava, rigettando le impugnazioni proposte dagli imputati e dal pubblico ministero, quella in data 19 gennaio 2000 dal g.u.p. del tribunale della stessa sede, con la quale:
ES ER e AC NA - responsabili, entrambi, dei reati di omicidio volontario aggravato in danno di AR LU e tentato omicidio aggravato in danno di ZO RT, detenzioni e porto illegali aggravati di due pistole, spari in luogo pubblico, partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e il solo ES anche di quello di cessione di sostanze stupefacenti - erano stati condannati, unificati i reati per continuazione, applicate le circostanze attenuanti generiche come equivalenti sulle ritenute aggravanti e la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., il primo alla pena di anni diciotto di reclusione e il secondo a quella di anni sedici di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili;
AV UI - responsabile del reato di cessione di grammi 75 di eroina a ZO DU - era stato condannato alla pena, applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art.442 c.p.p., di anni quattro di reclusione e lire quaranta milioni di multa;
AR TE, RO IO, DE IO OR e AV UI erano stati assolti dai reati di omicidio e tentato omicidio, detenzione e porto illegali di armi e spari in luogo pubblico sopra indicati per non avere commesso il fatto, e da quelli di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 perché il fatto non sussiste, esclusosi, per l'AV, l'episodio di spaccio per il quale aveva riportato condanna;
AC NA ed ES ER erano stati assolti dal reato di cessione di sostanze stupefacenti - esclusosi per il secondo l'episodio, commesso in concorso con AV, per il quale aveva riportato condanna - perché il fatto non sussiste.
La corte territoriale, relativamente all'appello del pubblico ministero proposto nei confronti di tutti gli imputati e per tutti gli addebiti dai quali erano stati assolti, precisava, con dettagliata disamina delle singole posizioni e degli episodi ritenuti rilevanti dalla pubblica accusa per l'affermazione di responsabilità degli appellati, che la chiamata in reità indiretta, peraltro successivamente ritrattata e costituente l'unico elemento di accusa, fatta nei confronti degli appellati da ZO DU - fratello della vittima del tentato omicidio e che ne avrebbe riferito al congiunto - risultava non soltanto generica e priva di qualsivoglia conferma oggettiva di natura individualizzante, ma pure in contraddizione, riguardo al movente e alle modalità di commissione del fatto omicidiario, con quanto dichiarato dal coimputato De NO ER (giudicato separatamente, perché minorenne), di guisa che sui di essa non poteva fondarsi un giudizio di colpevolezza.
Riguardo, poi, alle impugnazioni degli imputati rilevava per AC:
- che la sua responsabilità per il fatto omicidiario era provata dalle specifiche dichiarazioni accusatorie del DE MA che gli aveva attribuito il ruolo di sparatore, confortate dalla medesima sua ammissione di essere presente al delitto, dalla sua condotta post delictum (aiuto prestato al sodali per nascondere le armi usate per l'azione criminosa) e dal ruolo ricoperto nell'associazione per delinquere diretta al traffico di sostanze stupefacenti, a tale fine indicando le ragioni per le quali gli elementi probatori non erano scalfiti da quanto affermato da ZO RT;
- che per la sua partecipazione alla citata associazione emergeva dalle stesse ammissioni dell'imputato riguardanti lo spaccio di stupefacente fatto in compagnia del DE MA e quello compiuto per conto dell'ES, precisando che la carenza di prova in ordine alla commissione di un reato specifico non può automaticamente estendersi a quello associativo ben potendosi partecipare a un'organizzazione criminosa senza commettere alcuno dei reati scopo della stessa;
per ES:
- che relativamente al reato associativo la prova era costituita dalle dichiarazioni del DE MA, che lo aveva collocato al vertice del sodalizio, ampiamente corroborate dalla sua presenza sul luogo dell'omicidio, la cui causale era collegata alla partecipazione all'organizzazione criminale, e dalle stesse accuse mossegli dal AC e da ZO DU,
- che il reato di spaccio di eroina, cocaina e hashish si fondava sulle dichiarazioni accusatorie di ZO AR, che avevano trovato riscontri specifici e individualizzanti in quanto riferito da AC e da DE MA;
per AV:
- che l'eccezione di nullità della sentenza per omessa contestazione nel corso dell'interrogatorio del reato addebitatogli era infondata, in quanto i fatti e le fonti di prova gli erano stati chiaramente indicati in quella sede ed egli su di esse aveva reso spontanee dichiarazioni difensive;
- che, nel merito, il reato di spaccio attribuitogli, era provato dalle dichiarazioni rese da ZO AR, che avevano trovato conferme nelle testimonianze di RO TA e AR AN, familiari del sunnominato dichiarante.
I giudici del merito, inoltre, affermavano che per il fatto omicidiario sussistevano entrambe le circostanze aggravanti - premeditazione e motivi abietti - in ragione, riguardo alla prima, della preparazione dell'omicidio e della scelta del luogo e dell'orario stabiliti per l'incontro con la vittima e, per la seconda, in conseguenza del movente del delitto consistito nel mancato pagamento da parte dell'ucciso di una fornitura di sostanza stupefacente;
e che, riguardo a AC ed ES la gravità del reato di omicidio, con riferimento alla sua causale, e il contesto associativo in cui era maturato, comparato con la loro giovane età e con il loro corretto comportamento processuale imponevano il mantenimento del giudizio di equivalenza tra concorrenti circostanze di segno opposto, così come l'aumento di pena per continuazione era stato contenuto in relazione all'entità e al numero dei fatti di reato.
2. Ricorrono per cassazione i tre imputati che sono stati condannati e il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, i quali deducono:
AV:
a) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 375, 416 e 185 co. 1^ stesso codice), in quanto nell'invito ex art.375 c.p.p. rivolto all'imputato di presentarsi al p.m. per rendere interrogatorio non era indicata la condotta per la quale egli è stato condannato, di guisa che detta omissione ha reso nulla la richiesta di rinvio a giudizio e tutti gli atti successivi compresa la sentenza impugnata: eccezione tempestivamente sollevata dall'imputato e rigettata dalla corte territoriale con motivazione apparente;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 195 stesso codice), asserendo che, contrariamente a quanto fatto dal g.i.p. nel provvedimento che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura custodiale nei confronti dell'imputato, i giudici di primo e secondo grado non avevano, nel valutare le dichiarazioni rese da ZO DU e nel ritenerle riscontrate da quelle rese da RO TA e AR AN, fatto buon uso dei criteri per la valutazione della prova dettati dagli artt. 192 e 195 del codice di rito, a tale scopo indicando gli elementi idonei a sorreggere detta censura;
c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 587 co. 5^ stesso codice, 62-bis e 69 c.p. e 73 d.p.r. 309/1990), affermando che la corte territoriale aveva omesso di verificare, ai sensi del quinto comma dell'art. 597 c.p.p., l'eventuale qualificazione giuridica del fatto addebitato all'imputato come violazione del quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 (fatto di lieve entità), non motivando sul punto e contraddicendo in tale maniera il contenuto della motivazione inerente alle concesse attenuanti generiche;
ES:
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lette. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 stesso codice), osservando che illogicamente è stata ritenuta la partecipazione del AC all'associazione del delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sia perché il DE MA, principale fonte di accusa, ha sempre escluso che costui avesse effettuato attività di spaccio, sia perché non era stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla partecipazione di costui all'episodio omicidiario per motivi diversi da quelli legati al recupero del credito vantato nei confronti delle parti offese dagli altri sodali dell'organizzazione, b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 577 n. 4, correlato all'art. 61 n. 1, e 69 c.p.), asserendo che l'accertato movente dell'omicidio - mancato pagamento di una fornitura di sostanza stupefacente - non suscitava "quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo ingiustificabile per la sua abnormità di fronte al comune sentimento" costitutivo della ritenuta aggravante del c.d. motivo abietto, la cui esclusione comporta una diverso giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto;
AC:
a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 74 d.p.r. 309/1990, 577 n. 3 e 4 c.p.), asserendo che erroneamente e con motivazione carente - a tal fine specificando gli elementi di fatto dimostrativi dell'assunto - era stata ritenuta la partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 d.p.r. 309/1990 del AC, essendosi, invece, soltanto accertato l'esistenza di un'attività di spaccio riguardante i soli DE MA ed ES e osservando che l'occasionalità dell'incontro tra gli imputati e le parti offese escludeva la sussistenza della ritenuta aggravante della premeditazione, così come quella dei motivi abbietti, essendo il fatto omicidiario derivato da un'obbligazione che le parti lese avevano contratto con l'ES per fornitura di sostanze stupefacenti;
b) mancata acquisizione di prova decisiva e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ let. d) ed e) c.p.p.), in quanto il giudice di primo grado non aveva ammesso le richieste di confronto, avanzate dalla difesa degli imputati, inerenti alla sussistenza del reato associativo, così emettendo, ai sensi dell'art. 442 c.p.p. un giudizio allo stato degli atti sulla base di circostanze controverse e, come tali, abbisognevoli di ulteriore approfondimento;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), censurando, con particolareggiati riferimenti a quanto dichiarato dagli altri imputati, l'impianto motivazionale della sentenza impugnata in punto sia della sussistenza delle circostanze aggravanti dei motivi abietti e della premeditazione riguardanti l'episodio omicidiario, che della partecipazione dell'imputato alla ritenuta associazione per delinquere ex art. 74 d.p.r. 309/1990;
e con atto redatto dal secondo dei suoi difensori:
d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 stesso codice e 56-575, 577 co. 1^ n. 3), perché illogicamente era stata valutata la chiamata in correità del DI MA per l'episodio omicidiario anche in considerazione dell'assenza di riscontri individualizzanti per la medesima, indicando specificamente il contenuto di dette dichiarazioni dimostrativo di quanto sostenuto;
e) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/1990) asserendo che illogicamente era stata affermata l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, laddove dagli atti di causa non emergevano elementi atti a comprovare una permanente organizzazione di persone e mezzi con specifica ripartizione di ruoli;
f) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 577 n. 3 c.p.), rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era appagante, attese le risultanze probatorie, per la configurazione della circostanza aggravante della premeditazione nei confronti dell'imputato occasionalmente presente sul luogo dell'omicidio e del tentato omicidio;
g) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 61 n. 1 c.p.), osservando che la circostanza aggravante del motivo abietto, così come identificata dai giudici del merito, non riguardava l'imputato, dal momento che costui era stato assolto dal contestatogli reato (capo E della rubrica) di spaccio di sostanze stupefacenti;
h) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), perché la corte di merito aveva illogicamente svalutato le dichiarazioni di ZO riguardanti il ruolo - "... non aveva sparato..." - attribuito al AC, privilegiando, invece, quelle del DI MA con conseguente incidenza sulla quantificazione della pena, che avrebbe dovuto essere determinata in entità minore attesa la minima intensità del dolo dell'imputato;
i) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b.) ed e) c.p.p. in relazione agli art. 62-bis e 133 c.p.), asserendo che illogicamente era stato effettuato un giudizio di equivalenza tra concorrenti circostanze di segno opposto, in quanto era stato preso in considerazione soltanto uno dei parametri - quello della gravità del fatto - indicati nell'art. 133 c.p., senza considerare la giovane età dell'imputato e il suo corretto comportamento processuale;
PROCURATORE GENERALE DELA REPUBBLICA:
a) violazione di legge, travisamento dei fatti e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 stesso codice):
- asserendo, con indicazione particolareggiata dei brani della sentenza impugnata comparati ad atti processuali, che la ricostruzione dei fatti era totalmente travisata (attribuzione di attività di spaccio di sostanze stupefacenti alle vittime dell'episodio omicidiario;
superficiale approccio alla lettura degli atti e alla identificazione dei singoli personaggi), che erroneamente le notizie sull'associazione per delinquere fornite da ZO DU erano state considerate de relato e indicate come prive di riscontri;
- rilevando che era stato omesso l'esame di alcuni rilevanti elementi probatori e che altre circostanze erano stati svalutate, mentre gli indizi non erano stati valutati unitariamente (dichiarazioni di TO CE e NO QU, frequentazioni tra gli indagati;
);
- affermando che la motivazione della sentenza impugnata risultava erronea apparente illogica e mancante (pretermissione della maggior parte dei motivi di appello del p.m. e del p.g.; concorso dell'ES nello spaccio addebitato all'AV; esclusione, come riscontro, della ritrattazione effettuata dal ZO DU;
illogicità in tema di movente dell'omicidio e del reato di spaccio sopra indicato);
- osservando, con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che la corte territoriale aveva erroneamente applicato i principi dettati in terna di valutazione della prova con particolare riguardo alla chiamata in correità e ai riscontri necessari per la stessa;
allegando all'atto di ricorso, per rafforzare le motivazioni addotte, l'atto di appello e le dichiarazioni di tale OM ND assunte, nell'ambito di altro procedimento, mediante incidente probatorio svoltosi in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata.
3. Il ricorso del procuratore generale è inammissibile, mentre sono infondati quelli proposti da tutti gli imputati.
Per quanto riguarda la pubblica accusa va, innanzitutto, precisato che in sede di ricorso per cassazione non possono prodursi atti che non siano stati previamente e legittimamente acquisiti e valutati nel procedimento, il cui provvedimento conclusivo è oggetto di gravame, in quanto non è compito del giudice di legittimità effettuare valutazioni in fatto, come necessariamente comporterebbe l'esame di atti di tal genere, di tal che non possono essere presi in alcuna considerazione al fine del decidere le dichiarazioni rese dal sunnominato OM.
Nel contenuto, il ricorso è basato su argomentazioni non solo in fatto, come tali non apprezzabili in questa sede, atteso che non è compito della Corte di cassazione procedere a una rivalutazione del giudizio sugli elementi probatori effettuati dai giudici del merito, ma anche manifestamente infondate, sia in punto di fatto che in punto di diritto.
Sotto il primo aspetto, laddove si rilevano omissioni motivazionali o valutazioni frantumate di dichiarazioni accusatorie, che oggettivamente non sussistono, per essere i relativi argomenti, direttamente o indirettamente, disattesi con pertinente motivazione dai giudici del merito o le valutazioni degli indizi effettuate nel loro complesso, e sotto il secondo profilo riguardo alle affermazioni di principio, secondo citi il c.d. riscontro individualizzante alle chiamate in correità non deve riguardare il thema probandum e la ritrattazione deve essere sempre valutata come elemento di riscontro, da tempo abbandonate dalla giurisprudenza di legittimità. La stessa, infatti, si è attestata sulla necessità, perché la chiamata in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., assurga al rango di prova della responsabilità del chiamato, che la medesima sia confortata da elementi di riscontro esterni di natura individualizzante sia in ordine alla partecipazione del chiamato al singolo reato, che in merito alla effettiva verificazione del fatto di reato e, quindi, necessariamente inerenti, sia sotto l'aspetto soggettivo che sotto quello oggettivo, alla specifica circostanza da provare.
Mentre, in ordine alla valenza come riscontro da attribuire alla ritrattazione, pur essendo vero che la stessa può assurgere ad elemento di corroborazione di una chiamata in correità o in reità, tuttavia deve trattarsi di una ritrattazione giudicata inattendibile dal giudice del merito: ipotesi non verificatasi nella specie che ci occupa, nella quale, anzi, la ritrattazione del ZO è stata ritenuta come sintomatica della sua inattendibilità soggettiva, di guisa che la doglianza del ricorrente p.g., oltre che infondata in diritto, censura un giudizio in fatto, la cui valenza non può essere ribaltata in sede di legittimità, in quanto la rivalutazione di tale giudizio in fatto non è compito della Corte di cassazione. E ciò senza considerare che, per molti aspetti, il ricorso del p.g. si appalesa come generico, atteso che ripete pedissequamente i motivi dell'atto di appello, non a caso allegato all'atto di ricorso, senza apportare alcuna rilevante censura a quanto sulla primitiva impugnazione affermato nella sentenza oggetto del gravame in esame. Riguardo all'AV la Corte rileva che l'eccezione di natura procedurale è stata rigettata dal giudice del merito con congrua motivazione ("... i fatti e le fonti di prova gli sono stati chiaramente ostesi in quella sede (l'interrogatorio reso al p.m. - n.d.e.) ed egli aveva sul punto inteso rendere spontanee dichiarazioni..."), sicché la censura sul punto, oltre che infondata, atteso che l'imputato è stato rinviato a giudizio per il fatto per il quale ha riportato condanna e in ordine al quale è stato posto in concreto nelle condizioni di difendersi, è basata su critiche in fatto, inammissibili in questa sede, in quanto l'asserita inesistenza delle circostanze riportate dal provvedimento gravato comporterebbe un accertamento fattuale che non compete al giudice di legittimità.
Il secondo motivo di gravame è inammissibile, atteso che le critiche rivolte alla sentenza impugnata si risolvono in censure in fatto, atteso che il ricorrente mira a ottenere un giudizio, diverso da quello motivatamente formulato dai giudici del merito, sul contenuto, apprezzato come riscontro delle dichiarazioni rese da ZO DU, di quanto affermato dalle testi TA e AR. A tal proposito vale precisare che il giudice del dibattimento non è tenuto ad adeguarsi alle valutazioni effettuate da quello del procedimento incidentale de libertate sulle medesime circostanze, sia perché il secondo giudica conoscendo solo in parte, e non nel suo complesso, il materiale probatorio oggetto della fase dibattimentale, sia perché ciascuno giudice è libero di esprimere siigli elementi probatori in atti il proprio convincimento, purché di esso dia adeguata motivazione, anche se di segno diverso rispetto a quello formulato dal giudice di una differente fase processuale. Il terzo motivo è infondato, atteso che questa Corte, in tema della facoltà concessa al giudice d'appello ex art. 597 co. 5^ c.p.p. di applicare d'ufficio circostanze attenuanti e di effettuarne la relativa comparazione con quelle di segno opposto, ha costantemente affermato (per tutte, Sez. 4^, 10.7.1995 (ud. 24.4.1995), Abate, rv. n. 202.026) che la citata norma non impone il dovere di concedere di ufficio una circostanza attenuante - nella specie che ci occupa quella di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 -, ma concede solo un potere di operare in tal senso, di guisa che lo stesso non ha alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà in mancanza di una specifica richiesta dell'imputato formulata con l'atto di appello.
Per quanto riguarda i motivi, comuni al ricorrenti AC ed ES, riguardanti la sussistenza del reato associativo, sotto il profilo della partecipazione all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti del AC, quale terzo partecipe indispensabile per la sua configurabilità, e della circostanza aggravante del motivo abbietto, la Corte rileva che, in punto di fatto, detta partecipazione deriva dalle dichiarazioni del DI MA, corroborate da quelle rese da ZO AR, oltre che dalle stesse ammissioni dell'imputato, il quale ha affermato di avere talvolta coadiuvato il DE MA nella ricerca di cocaina da spacciare, e dal suo concorso al fatto omicidiario al quale, per i motivi che lo hanno determinato, non potevano partecipare che sodali dell'organizzazione criminale: elementi che, valutati nel loro complesso come fatto dalla corte di merito, sono sintomatici dell'adesione del sunnominato imputato all'associazione. Al qual proposito è appena il caso di ricordare che, una volta che sia stata provata l'adesione del reo all'organismo criminoso, a nulla rileva, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il partecipe non abbia compiuto alcuna delle attività delittuose perseguite dall'associazione per delinquere, in quanto la partecipazione può realizzarsi, per sua stessa natura, nei modi più vari e utili alla esistenza della societas sceleris che non sempre consistono nella commissione dei reati-scopo della medesima. La corte territoriale, nell'affermare che il AC ha partecipato all'associazione per delinquere in questione, si è attenuta ai sopra indicati principi di diritto, di guisa che le censure avanzate dai ricorrenti, sia per il profilo dell'errata applicazione di legge che per quello del vizio di motivazione, vanno disattese siccome infondate.
Riguardo, poi, alla circostanza aggravante del motivo abietto (art.61 n. 1 c.p.), i giudici del merito la hanno correttamente individuata nel motivo che ha spinto gli imputati all'azione omicidiaria - mancato pagamento da parte delle vittime di un debito derivante da fornitura di sostanze stupefacenti -, in quanto, mentre il movente di recuperare un credito, derivante da un contratto la cui causa è illecita a norma del codice civile, esclude l'aggravante in questione (cfr., sul punto, Cass. Sez. 1, 13.10.1986, Romeo, rv. n. 173.925), allorquando il credito vantato ha origine da un reato - come, nella specie, la cessione di una fornitura di sostanze stupefacenti - costituendone, quindi, il prezzo, detto movente è giuridicamente configurabile, atteso che è espressione di un sentimento spregevole e ignobile, quale, nel sentire comune della comunità sociale, risulta essere quello di un soggetto, appartenente a un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, che, pur di conclamare l'ineludibilità del soddisfacimento del prezzo di un turpe contratto, si determina a uccidere il "debitore" per riaffermare il "dominio del mercato", nel contesto territoriale in cui agisce, con un'azione del tutto sproporzionata agli interessi in gioco.
Passando all'esame dei rimanenti motivi di gravame riguardanti il solo AC si osserva che:
- quello relativo al mancato accoglimento di prova decisiva (sub b) in sede di udienza preliminare e inammissibile, sia perché del tutto generico in ordine sia al contenuto dei confronti richiesti, che sulla decisività dell'atto istruttorio richiesto, sia perché carente di interesse, atteso che l'imputato ha richiesto egualmente il giudizio abbreviato dopo il rigetto dell'istanza di procedere a detto confronto, così mostrando di avervi rinunciato, e ciò senza considerare che l'ordinanza emessa dal giudice per l'udienza preliminare a norma del secondo comma dell'art. 442 c.p.p. non è impugnabile e che l'eventuale pretermissione dell'espletamento di mezzi istruttori veniva ad incidere sulla motivazione della sentenza con conseguente espletamento sul punto dei normali mezzi di impugnazione;
- i vizi dedotti sub c) - mancata applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. -, d) - riscontri alla chiamata in correità del DI MA per la partecipazione dell'imputato all'omicidio e al tentato omicidio -, e) - esistenza dell'associazione per delinquere - ed h) - determinazione della pena - si risolvono in inammissibili censure in fatto, in quanto il ricorrente, in presenza di una valutazione degli elementi probatori in atti inerenti ai punti sopra indicati effettuata dalla corte territoriale secondo corretti canoni giuridici e logiche argomentazioni, mira a ottenerne una diversa, così chiedendo al giudice di legittimità un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come motivo per ricorrere per cassazione;
- riguardo alla ritenuta aggravante della premeditazione vale ribadire l'insegnamento di questa Corte (ex plurimis, Sez. 1^, 28.4.1997, Matrone, Cass. pen. 1998, 2348) secondo cui, se il concorrente, pur non avendo premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché l'aggravante non può non essere riferita anche a lui:
situazione verificatasi nella specie i secondo la ricostruzione fattane dalla corte territoriale anche sulla scorta di quanto ammesso dallo stesso AC, sicché la censura sul punto risulta infondata;
- per quanto riguarda, infine, la scelta da parte dei giudici del merito di alcuni, e non di altri, dei parametri - nella specie la gravità del fatto di reato - elencati nell'art. 133 c.p. al fine del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, deve, ancora una volta, ribadirsi che il giudice non ha l'obbligo di prendere in considerazione tutti i parametri suddetti, ma soltanto di congruamente motivare, come avvenuto nella specie che ci occupa, la propria scelta, di tal che anche detta doglianza è infondata: e ciò senza considerare che le circostanze indicate, come pretermesse, dal ricorrente non potevano essere valutate una seconda volta per detto giudizio di comparazione, essendo state prese in considerazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Il rigetto dei ricorsi comporta a carico degli imputati ricorrenti la condanna in solido al pagamento delle ulteriori spese processuali. ES e AC, inoltre, vanno condannati sempre in solido al pagamento in favore dello Stato delle spese, che si liquidano come meglio specificato in dispositivo, sostenute nell'odierno giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio per i non abbienti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Rigetta i ricorsi di AV UI, ES ER e AC NA e li condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Liquida a carico dei ricorrenti ES ER e AC NA le spese delle parti civili, ammesse al gratuito patrocinio, nella misura di lire tre milioni trecentomila, di cui tre milioni per onorari, e condanna in solido i predetti ES e AC al relativo pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002