Articolo 43 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 41 bisArticolo 41 quater
Versione
31 ottobre 1942
Art. 43. Servizi tecnici comunali o consorziali.

Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessita', verra' provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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