Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6424 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA06-4 24 / 02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 14159/99 Consigliere Cron.18386 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Camilla DI IASI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente 72 SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GERMANO' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GIACOMETTI 4 presso lo studio dell'avvocato EMILIO ' CAPOSSELA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO DOMENICO GULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA AU NG, IO NG;
- intimati la sentenza n. 141/98 del Tribunale di avverso 2002 MESSINA, depositata il 08/06/98 R.G.N. 989/95;- 365 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. -2- Considerato in fatto che il Tribunale di Messina in funzione di lavoro rigettava l'appello proposto giudice del dalla S.r.l. Germanò avverso la sentenza pretorile che aveva condannato la predetta società al pagamento di spettanze lavorative in favore di NG La CI e NG SI;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Germanò; che nessuno si è costituito per le intimate;
Ritenuto in diritto che nella parte espositiva del ricorso, pur riportandosi il contenuto della decisione impugnata, non viene riportata, neppure sinteticamente, la motivazione addotta a sostegno di tale decisione;
che nel primo motivo di ricorso, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto (senza, peraltro, neppure richiamare le specifiche disposizioni normative), non sono indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni di legge invocate e che non è possibile desumere tali affermazioni né, per quanto sopra affermato, dalla parte espositiva né, indirettamente, dalla letturadel ricorso, dello stesso motivo, posto che esso si sostanzia nella (dichiarata) ripetizione di un motivo di impugnazione proposto avverso una sentenza diversa da quella impugnata (ossia la sentenza di primo grado); che pertanto il primo motivo di ricorso deve dichiarato inammissibile perché non essere consente alla Corte di adempiere il compito delle istituzionale di verificare la fondatezza 721 del 2001 RV denunciate violazioni (v. Cass. n. 543280 e n. 6123 del 2001 RV 546363); che col secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione;
che tale censura si sostanzia nella generica affermazione di una erronea valutazione delle in ordine alle contestazioni formulate dall'appellante delle prove assunte in primo grado, senza peraltro specificare quale punto del ragionamento decisorio sia viziato e perché, né in che modo il vizio possa assumere carattere di decisorietà, e senza riportare, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto delle prove testimoniali asseritamente mal valutate;
che pertanto anche tale motivo di ricorso deve " essere dichiarato inammissibile;
che nessuna decisione va assunta in ordine alle spese, non essendovi stata costituzione delle intimate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. il Presidente: виолетий рецити he then e EL Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 4. MAG. 2002 Oggi, DI IL CANCELLIERE Quare Therielle E N I O Z