Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un fabbricato realizzato con denaro di provenienza illecita su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente e non sono suscettibili di una valutazione separata in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti, anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite.
Commentario • 1
- 1. La revoca della misura di prevenzione non osta alla confisca dell'intero patrimonio.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 aprile 2022
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2009, n. 49479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49479 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/09/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 1162
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4738/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ DR N. IL 04/02/1967;
2) AZ RI N. IL 02/12/1974;
avverso l'ordinanza n. 46/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 10.7.2008, in riforma del decreto emesso dal tribunale della prevenzione di Avellino, ha ridotto la confisca in danno di ZI NO a quella dell'immobile, intestato alla moglie ZI RI, sito in località Pezzalonga nel comune di Quindici.
Il giudice ha ritenuto che è lecita la provenienza del terreno, in quanto pervenuto al ZI per donazione del suocero ZI IG SA, che, a sua volta ne aveva acquistato la proprietà con atto di vendita - divisione datato 15.5.1964, ovvero a titolo ereditario.
Non ha ritenuto però fondato l'assunto secondo cui la casa dei coniugi era stata realizzata da AN NI, padre della moglie RI ZI, in quanto l'assunto è privo di elemento oggettivo di riscontro. Pertanto, trattandosi di edificazione attuata in epoca in cui NO ZI era sicuramente dedito ad attività criminose e, tenuto conto dell'entità dei redditi dichiarati che non giustificano le spese richieste per la lussuosità della villa, deve ritenersi che sia di illecita provenienza. Gli argomenti proposti dalla difesa sulla compatibilità della costruzione della villa con le condizioni economiche del ZI sono state ritenute quindi non convincenti.
L'illiceità dell'edificio sovrastante si ripercuote sul fondo sul quale è costruito e l'inscindibilità degli immobili preclude il dissequestro anche del terreno.
Il difensore di ZI NO e di ZI RI ha presentato ricorso per violazione di legge e assoluta carenza di motivazione.
Il punto nodale delle doglianze dei ricorrenti è diretto contro l'affermazione del tribunale, secondo cui è sfornito di qualsiasi elemento oggettivo di riscontro l'assunto della realizzazione del fabbricato - utilizzato come abitazione del nucleo familiare -, a fronte della copiosa documentazione contabile e fiscale, delle dichiarazioni dei costruttori e della capacità reddituale di AN NI.
Quanto all'affermazione dell'inscindibilità del fabbricato rispetto al terreno, essa non tiene conto della più ampia dimensione del secondo e che quindi l'inscindibilità non può estendersi all'inedificato.
Inoltre,al di là delle pur conferenti deduzioni secondo le quali l'edificazione è stata realizzata dal titolare del terreno, resta l'imprescindibile dato ricavabile dall'art. 934 c.p. e ss., per cui il proprietario del terreno deve essere tutelato da qualsiasi opera eretta sullo stesso, rivendicandone la proprietà.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla censura relativa alla mancata valutazione della documentazione e degli altri elementi di fatto attinenti alla costruzione del fabbricato in località Pezzalonga, le argomentazioni del difensore non solo riguardano valutazioni di merito, effettuate dal tribunale, sulle fonti di reddito degli interessati, assolutamente sottratte al controllo di legittimità, ma sono anche contraddette dalle risultanze esaminate dal giudice. Il tribunale ha analizzato la documentazione prodotta dalle difesa - costituente l'unico dato fattuale oggettivamente rilevante - ed è giunto alla giusticata conclusione sulla lecita provenienza del terreno. È da ritenere che altre conclusioni favorevoli alla tesi dei ricorrenti, sono state escluse non a causa di omissioni di analisi, ma grazie proprio all'esame della documentazione prodotta. Quanto all'inscindibilità dei due beni immobili, si richiamano le condivisibili argomentazioni ribadite dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 25 del 25.9.2008. Secondo la disciplina delineata dall'art. 934 c.c. e ss., l'opera costruita su un determinato terreno appartiene al proprietario del terreno medesimo, salvo che non risulti diversamente dal titolo o dalla legge e a meno che non sia stato costituito dal proprietario del suolo un diritto di superficie, a norma dell'art. 952 c.c.. Ciò però non significa che l'edificio, sotto il profilo penalistico, segua il regime giuridico del terreno acquistato lecitamente, nel senso che la costruzione del manufatto con proventi illeciti risente di questa illiceità. I due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente, non potendo essi essere suscettibili - come ritenuto dal tribunale - di una utilizzazione separata.
Sotto tale profilo, quindi, il principio civilistico si inverte, nel senso di dare rilievo preminente al maggiore valore economico che è proprio del fabbricato, per di più,costruito, secondo il giudice di merito, con sfoggio di ricchezza (con "lussuosità"). Il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, riceve, quale pertinenza, un incremento del suo valore e segue il regime giuridico dell'ormai inscindibile bene principale.
Questa conclusione è in perfetta armonia con gli scopi della disciplina di prevenzione, diretta a colpire investimenti,anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite. I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009