Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un terreno su cui sia costruita una villa abusiva poiché, in tal caso, la confisca dell'edificio si estende non solo alle pertinenze ma anche al suolo sul quale esso sia realizzato, ancorché la provenienza di quest'ultimo sia legittima, in armonia con gli scopi del legislatore preordinati ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2010, n. 39228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39228 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/10/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 1425
Dott. SCALERA Vito - - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 7751/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SA N. IL 11/12/1954;
avverso l'ordinanza n. 16/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
PA LV, nella sua qualità di erede, perché marito, della defunta signora SI, aveva presentato istanza di revoca della confisca di un terreno sul quale era stata costruita una villa abusiva, disposta con provvedimento del Tribunale di Catania del 7 luglio 2003.
Il Tribunale di Catania con provvedimento del 7 luglio 2009 e la Corte di Appello della stessa Città con provvedimento emesso il 10 novembre 2009 rigettavano l'istanza di revoca del PA sia per non essere legittimato il ricorrente a proporre l'istanza, sia per infondatezza della richiesta.
Con il ricorso per cassazione PA LV deduceva:
1) la violazione di legge per inosservanza degli artt. 938, 536 e 565 c.c. non essendo stata esplicitamente disposta la confisca del terreno e non potendosi fare luogo nel caso di specie ad una accessione invertita disciplinata dall'art. 938 c.c., dovendosi, invece, fare riferimento all'art. 934 c.c., secondo il quale è l'immobile costruito sul terreno ad essere acquisito dal proprietario di quest'ultimo e non viceversa. Inoltre il ricorrente faceva presente di essere legittimato a proporre istanza di revoca del provvedimento ablativo perché erede, in quanto già coniuge, della defunta signora SI;
2) la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 per omessa motivazione sui motivi di appello proposti dall'odierno ricorrente. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da PA LV sono infondati nei limiti di cui si dirà.
Sembra di capire che in punto di fatto sia stata confiscata la villa abusivamente costruita in Trementieri, via Trigonia n. 52 - anche detta via del Colle n. 20 - e conseguentemente il terreno su cui essa insiste, individuato espressamente nella partita 3606, foglio 2, particella 934, cat. A/7; quindi è stata confiscata la particella 934 che, come ha osservato il Procuratore Generale, ha seguito le sorti dell'immobile costruitovi sopra.
Quindi oggetto del provvedimento di confisca del 7 luglio 2003 non è il terreno di cui alla particella 935.
Tanto premesso si rileva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto il PA non legittimato a proporre istanza di revoca, sia perché lo stesso era certamente uno degli eredi della SI, sia perché una tale questione non era stata devoluta alla Corte di merito. Entro questi limiti il primo motivo di ricorso è fondato. Esso è, invece, infondato nel merito.
Come si è già ricordato il Tribunale, pur essendo legittimo l'acquisto del suolo sul quale era stato edificato il fabbricato, ha disposto il sequestro del fabbricato e del suolo, non potendosi separare i due beni.
È certo vero che in virtù del principio superficies solo cedit, disciplinato dall'art. 934 e ss. c.c., l'opera costruita su un determinato suolo appartiene al proprietario del suolo, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge ed a meno che non sia stato costituito dal proprietario del suolo un diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c., cosa che non risulta essere stata fatta nel caso di specie.
Il principio di cui si è detto e le regole dettate in materia di proprietà hanno consentito di individuare con precisione i proprietari dei beni, o meglio dell'edificio e del terreno e la provenienza di entrambi.
Ciò, però, non può significare che l'edificio, sotto un profilo penalistico, debba seguire il regime giuridico del suolo acquistato legittimamente, nel senso che, evidentemente, la costruzione abusivamente realizzata rimane illegittima. I due beni sotto il profilo economico e funzionale non possono che essere valutati unitariamente, non potendo essi essere suscettibili di una utilizzazione separata. Sotto tale profilo il principio civilistico ricordato sostanzialmente si inverte, nel senso che ciò che ha un valore economico preminente, perché può in vario modo essere utilizzato, è proprio il fabbricato, mentre il suolo, anche se non può essere considerato una pertinenza dell'edificio, svolge una funzione strumentale rispetto ad esso;
di conseguenza il suolo non può che seguire, sul piano penalistico, il regime giuridico dell'edificio sullo stesso costruito (vedi in termini in motivazione SS.UU. 28 settembre 2008, Petito ed Aurora + 1). Cosicché, disposto il sequestro dell'edificio perché bene confiscabile il sequestro si estenderà non solo alle pertinenze dell'edificio, ma anche al suolo sul quale la costruzione sia stata realizzata, ancorché la sua provenienza sia legittima (vedi anche Cass., Sez. 5, n. 49479/09). Siffatta conclusione del resto è in armonia con gli scopi che intende raggiungere il legislatore che vuole evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti. Nel caso di specie è fuori dubbio che proprio l'illecito investimento nella edificazione abusiva ha comportato per gli indagati il duplice vantaggio economico della costruzione e dell'incremento di valore del suolo sul quale è avvenuta la edificazione.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione perché il vizio di motivazione in materia di prevenzione non è deducibile in sede di legittimità, come ribadito di recente anche dalla Corte Costituzionale.
Rileva soltanto la omessa motivazione o la mera apparenza della stessa, che costituiscono violazione di legge e precisamente dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Nel caso di specie, però, pur essendo la motivazione del provvedimento impugnato molto contenuta, non può parlarsi di motivazione omessa sia perché, come già rilevato, gli argomenti posti a fondamento del rigetto dell'appello erano esposti in modo chiaro, sia perché la Corte di merito ha richiamato, essendo i due provvedimenti conformi, per relationem la più completa motivazione del Tribunale.
È appena il caso di ricordare che il giudice con la motivazione non deve confutare tutti gli argomenti posti dalla difesa, ma deve indicare le ragioni che legittimano la decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010