Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
Deve considerarsi giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria, la notificazione a mezzo del servizio postale che, dalla relata, risulti essere stata eseguita da un soggetto "non identificabile" certamente estraneo all'ufficio degli ufficiali giudiziari.(Nel caso di specie la notificazione del ricorso per Cassazione risultava essere stata eseguita da un sedicente "responsabile di Ufficio personale" non meglio identificato mentre nella dizione a stampa predisposta per la relazione di notifica - che non risultava affatto sottoscritta da un ufficiale giudiziario o da un suo aiutante - si leggeva, fra l'altro: "io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Milano"; la S. C., dopo aver affermato il suddetto principio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IE NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2132/96 del Pretore di MILANO, depositata il 07/06/96 R.G.N.8977/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato DI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per in primis la rimissione degli atti al Primo Presidente, per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in subordine l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del Ministro dell' Interno del 2 agosto 1995, veniva disposto il differimento a data successiva delle azioni di sciopero proclamate per i giorni 4, 7 e 9 agosto 1995 dal sindacato di categoria dei Vigili del Fuoco, ex art. 8 della legge 12 giugno 1990 n.146. Con decreto del 30 agosto 1995 il Ministro dell'Interno, constatata l'inosservanza della precedente ordinanza, contestualmente irrogava a NO ER la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000, ai sensi dell'art.9 della legge citata. Avverso il suddetto decreto il lavoratore proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689. Il Pretore di Milano, con sentenza depositata il 7 giugno 1996, ritenuto che nella fattispecie in esame erano state violate le disposizioni di cui agli artt. 14 e 18 della legge n.689 del 1981, applicabili ancorché non richiamate dall'art. 9, comma quarto, della legge n.146 del 1990, dichiarava nullo il decreto del Ministro
dell'Interno n. 5831 del 30 agosto 1995 nella parte relativa all'opponente.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva d'ufficio l'inesistenza giuridica della notificazione dell'odierno ricorso per cassazione. Essa, invero, risulta eseguita da un sedicente "Responsabile di Ufficio personale", che non è dato identificare, ancorché, nella dizione a stampa predisposta per la relazione di notifica, si legge, tra l'altro:" io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte di Appello di Milano...". In particolare, tale relazione non risulta affatto sottoscritta da un ufficiale giudiziario o aiutante, secondo il precetto dell'art.148, comma primo, cod. proc.civ. ancorché si legga la firma del destinatario;
firma che, di regola, non è apposta quando la notifica viene eseguita dall'ufficiale giudiziario ("il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale", secondo l'art. 139, comma quarto, cod. proc. civ., ma trattasi appunto di un caso particolare). In conclusione, la notificazione del ricorso risulta eseguita da soggetto "non identificabile" certamente estraneo all'ufficio degli ufficiali giudiziari, unico abilitato ad effettuarla o a dare impulso ad essa nel caso in cui si avvalga del servizio postale (art. 149, primo e secondo comma, cod. proc. civ.), a parte l'ipotesi, del tutto marginale, di notifica eseguita da altri organi, certamente non ricorrente nella fattispecie in esame.
Pertanto, trattandosi di notificazione effettuata in modo assolutamente non previsto dalla vigente normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, la stessa è giuridicamente inesistente, come si ritiene in dottrina e in giurisprudenza. Peraltro, non sorge neppure il problema della sanatoria con soli effetti ex nunc, talvolta ritenuta in casi consimili, atteso che l'intimato non si è costituito, cosicché, in ogni caso, non potrebbe dirsi raggiunto lo scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.).
Dalla giuridica inesistenza della notificazione del ricorso deriva, ovviamente, l'inammissibilità dello stesso. Non si decide in ordine alle spese del presente giudizio, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara altresì
non luogo a decidere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999