Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 13648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13648 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Numero registro generale 2856/2025 Numero sezionale 1169/2026 Numero di raccolta generale 13648/2026 Data pubblicazione 11/06/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Oggetto
Principio indennitario nelle polizze infortuni non mortali PU. 27/3/2026
CO TT RA RO
LB IV
RE JA
IO NI
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere
Consigliere REL.
Consigliere
Consigliere |
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2856/2025 R.G. proposto da: EO SILVESTRI, con Avv. Francesco Vaccaro;
contro
- ricorrente -
GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale Gianluca Sperantini, sedente in Mogliano Veneto, con Avv. Giuseppe Ciliberti;
controricorrente -
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore speciale Massimo Toselli, sedente in Roma, con avv. Francesco Alessandro Magni;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2036/2024 depositata il 20 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del ventisette marzo 2026 dal consigliere Alberto Crivelli;
udito il Sostituto Procuratore generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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udito il difensore dell'intervenuta volontaria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Padova rigettava le domande dell'amministratore di Man Solution s.p.a., EO ST, volte a ottenere gli indennizzi previsti da due polizze infortuni stipulate in suo favore, rispettivamente con Groupama Assicurazioni s.p.a. (Groupama) e con Generali Italia s.p.a. (Generali), per un infortunio verificatosi il 13.3.2017. Il Tribunale, per quanto qui interessa, aveva ritenuto che: a) non fosse provato il fatto-infortunio; b) nel sottoscrivere la prima polizza con Groupama Assicurazioni s.p.a. Unipersonale, era stato dichiarato che non esistevano altre assicurazioni e, in occasione dei rinnovi, la dichiarazione non era mai stata modificata;
c) la comunicazione del 23.3.2015 sulle "polizze attive" era generica. Il Tribunale accertava, inoltre, che neppure a Generali Italia s.p.a. era stata comunicata l'esistenza di altre assicurazioni. Avendo, quindi, ST scientemente omesso di comunicare l'esistenza di altre polizze, ne conseguiva, ex art. 1910, secondo comma, cod. civ., la perdita dell'indennità. Quanto all'accettazione della procedura arbitrale da parte dell'assicuratore Groupama, in un momento in cui la compagnia ignorava l'esistenza di altre polizze, ciò non aveva comportato il riconoscimento del diritto all'indennizzo. Non risultava, poi, contestato l'omesso avviso, al momento del sinistro, dell'esistenza di altre polizze;
per cui si confermava ulteriormente il volontario inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1910, comma 3, cod. civ.
2. Il ST proponeva gravame e la Corte lagunare lo respingeva.
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La Corte territoriale poi rilevava la tardività della produzione di un documento che, con riferimento al contratto con Generali, era volto a dimostrare la mancata conoscenza di altri rapporti da parte della suddetta assicuratrice. Il ST propone così ricorso in Cassazione affidato a sette motivi, mentre le assicuratrici resistono a mezzo di distinti controricorsi. Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. La causa è stata infine trattata all'udienza pubblica in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1910 cod. civ. nonché degli art. 1932, 1904, 1905, 1898, 1882, 1887, 1916 cod. civ., art. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cpc". Con tale motivo la parte ricorrente contesta l'applicabilità del principio
da
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infortunio,
proprio
indennitario nel caso di assicurazione dell'assicurazione danni, dal momento che: a) la stessa pronuncia citata dalla Corte territoriale, Cass. Sez. U. n. 5119/02, affermerebbe che è facoltà non obbligo dell'assicuratore non accettare la proposta dell'assicurato ai sensi dell'art. 1887 cod. civ. ove sia manifesta la sproporzione tra indennizzo preteso e conseguenze dell'infortunio, ammettendosi così la possibilità per l'assicuratore di riconoscere l'indennizzo anche in condizioni di "sproporzione"; b) la cumulabilità degli indennizzi sarebbe dimostrata dalla facoltà di rinunciare alla surrogazione da parte dell'assicuratrice, e tale facoltà sarebbe confermata da numerose pronunce di merito;
c) la cumulabilità stessa sarebbe confermata altresì dalla stipula di polizze infortuni non sulla scorta dei valori monetari espressi dalle tabelle di liquidazione del danno, ma in rapporto percentuale ad una predeterminata somma assicurata, di guisa che tali polizze assicurerebbero un capitale e
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non indennizzerebbero un danno, per cui sarebbe ammesso prevedere una somma elevatissima in rapporto anche ad un infortunio con minime conseguenze dannose;
d) come dimostrerebbero gli artt. 1932 e 1908, secondo comma, cod. civ., le norme regolanti il principio indennitario non sarebbero annoverabili fra quelle imperative, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata;
e) l'interpretazione comparatistica (in particolare avuto riguardo al diritto francese delle assicurazioni) darebbe conto della riconducibilità delle assicurazioni "danni" con riguardo solo alle cose, e non alla salute ed alla vita umana in generale. In definitiva tutti tali dati, avallati da una prassi contrattuale nel senso del cumulo suddetto, dimostrerebbero l'esistenza di una categoria, quella delle "polizze della salute" a struttura previdenziale, non riconducibile allo schema dell'assicurazione contro i danni ex art. 1882 cod. civ., come invece affermato dalla Corte territoriale. Essa, in cui rientrerebbero tanto le polizze "vita" che quelle relative agli infortuni non mortali, sarebbero "assicurazioni di somme", caratterizzate da un rischio attinente alla vita umana, avrebbero causa previdenziale o mista, il cui indennizzo sarebbe predeterminato convenzionalmente e consterebbe di un'assicurazione di somme".
1.1. Le ampie (e talora ridondanti) argomentazioni proposte dal ricorrente non sono idonee a superare i principi affermati da questa Corte. Va premesso che l'assicurazione privata contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente. La pronuncia a SSUU n. 5119/02, occupandosi di tale tipologia assicurativa, ha preso atto anzitutto dell'assenza di una disciplina
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organica, ed ha scelto, fra i due indirizzi fin lì affermatisi, e cioè quello per cui essa andava assimilata a quella sulla vita e quello per cui invece essa andava assimilata a quella contro i danni. La Corte quindi, superando le contrarie argomentazioni che, a ben vedere, sono in gran parte quelle stesse su cui poggia l'argomentare dell'odierno ricorrente, ha precisato come nella condivisa dicotomia di cui all'art. 1882 cod. civ. (che distingue infatti tra causa indennitaria, obbligandosi l'assicuratore a "rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro"; e causa di capitalizzazione o risparmio - id est di investimento finanziario obbligandosi l'assicuratore "a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana"), quella sugli infortuni rientra senz'altro nell'assicurazione contro i danni, perché quest'ultima "non è solo assicurazione di cose o di patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone". Il deciso inquadramento della polizza infortuni fra quelle relative ai "danni" trova, come rimarcato dalla pronuncia suddetta, precisa conferma nell'art. 1916, quarto comma, cod. civ., che estende espressamente il diritto di surrogazione dell'assicuratore alle "assicurazioni...contro le disgrazie accidentali", così inequivocabilmente conferendo anche all'assicurazione che ne occupa la funzione indennitaria. Gli approdi cui è giunta questa Corte (confermati da numerose successive, (cfr. Cass. n. 13233/14, Cass. n. 9380/21; Cass. n. 3429/25) non solo restano validi, ma trovano conferma dalla stessa disciplina del Codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/05): 1) l'art. 138 dello stesso inquadra la lesione della salute, presa dallo stesso in esame in particolare all'art. 138, nella nozione di danno. 2) l'art. 2, comma 3, relativo al "rami danni", classifica i rischi nel modo seguente "1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie
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professionali): prestazioni forfetarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate";
2. Malattia: prestazioni forfetarie;
indennità temporanee;
forme miste".
-
Quanto agli argomenti spesi dal ricorrente, va osservato quanto segue. a) Circa il principio espresso dall'art. 1887 cod. civ., sopra richiamato, tale facoltà dell'assicuratore (di non accettare la proposta dell'assicurato) non è indice di possibilità di sproporzione tra danno e indennizzo, ma secondo la condivisibile logica espressa dalla pronuncia Cass. n. 5119/02 prova esattamente il contrario, affidando proprio al controinteressato (l'assicuratore) il potere di impedire la sproporzione non accettando la proposta, dovendosi intendere dunque in caso di mancato esercizio di tale potere la sussistenza di una valutazione di proporzionalità (che, ferma la possibilità di predeterminazione, non potrebbe altrimenti essere fissata se non in rapporto al singolo contratto).
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La norma intende, dunque, mantenere al contratto assicurativo in questione lo scopo di ristorare un pregiudizio, non di consentire che ne derivi un lucro o di remunerare una scommessa. b) Circa la rinuncia alla surrogazione, tale facoltà non consente il risultato di un doppio indennizzo (da parte del danneggiato e poi da parte dell'assicuratrice) perché non si può indennizzare un danno che non c'è più (perché già risarcito o già indennizzato, a seconda dei casi) (Cass. n. 13233/14). "La percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato": la rinuncia priva il pagamento dell'indennizzo dell'effetto surrogatorio, ma non consente certo al danneggiato di lucrare sul sinistro attraverso un doppio ristoro (in tal senso Cass. n. 3429/25; Cass. 13533/14). Né, come osservato dalla citata decisione, il pagamento del premio è sine causa, perché al momento in cui viene effettuato, vi è obiettiva incertezza
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circa il verificarsi del sinistro e la solvibilità del responsabile. Tale pagamento è in sinallagma col trasferimento del rischio, non col pagamento dell'indennizzo. A tale proposito, con riferimento al richiamo che la parte ricorrente fa di alcune pronunce di merito che affermerebbero invece il principio della cumulabilità di indennizzo e risarcimento in caso di rinuncia alla surroga, va ricordato che i principi sopra richiamati e qui ribaditi rappresentano, secondo il disposto dell'art. 65 ord. giud., l'esatta interpretazione della legge. c) Il ragionamento paradossale, proposto dal ricorrente (previsione di indennizzo di € 200 mila di indennizzo a fronte di un'invalidità del 2 %), trova poi efficace risposta sempre nelle norme relative al principio indennitario, ed in particolare nel disposto dell'art. 1909 cod. civ. (cfr. in termini Cass. n. 3429/25), per cui il contratto ha effetto solo fino alla concorrenza del valore effettivo del danno. d) Circa la natura imperativa della disciplina regolante il principio indennitario, secondo la quale l'indennizzo non può superare il danno subìto dall'assicurato, la sua applicabilità costituisce un precipitato della classificazione dell'assicurazione infortuni nell'assicurazione contro i danni, ed allora essa come anche qui osservato da Cass. n. 5119/02 - costituisce una norma d'ordine pubblico, come tale certamente inderogabile, volta ad evitare la trasformazione del contratto di assicurazione in fonte di lucro e di incentivo alla provocazione dolosa del sinistro da parte dell'assicurato. D'altronde, l'imperatività del principio indennitario è consustanziale alla natura stessa dell'assicurazione danni, perché senza il medesimo, e dunque consentendo la duplicazione degli indennizzi, si sovvertirebbe la causa del contratto di assicurazione e lo si trasformerebbe da contratto di indennità in scommessa (Cass. n. 3429/25).
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i cui
Quanto al disposto di cui all'art. 1908, secondo comma, cod. civ. (c.d. polizza stimata), si tratta di una disposizione derogatoria presupposti non ricorrono nella specie - che conferma la natura imperativa del principio, e peraltro in tal caso l'indennizzo è riducibile ope judicis in caso di stima sproporzionata, come riconosciuto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (Cass. n. 1836/69). e) l'indagine comparatistica non giunge a nulla, fondata com'è su dati normativi incompatibili con quelli del diritto applicabile. In definitiva, inquadrata l'assicurazione infortuni fra quelle contro i danni, pur potendo qualificare il relativo contratto come non tipizzato, esso deve purtuttavia, oltre che realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 cod. civ.), in primis essere conforme alle norme inderogabili di legge. Da tutto quanto precede discende la piena applicabilità alla stessa del principio indennitario - rinvenibile negli artt. 1905, 1908, 1909, 1910 e 1916, cod. civ. - ed in particolare, per quanto qui rileva, di quanto stabilito dall'art. 1910, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligo di avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni inerenti al medesimo rischio. Tanto trova pieno riscontro nel caso di specie, in cui i contratti fanno riferimento alla diminuzione della capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, che rappresenta plasticamente un caso di danno patrimoniale, rispetto al quale la tesi del ricorrente condurrebbe all'esito paradossale di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell'assicuratore, anche senza che esista un danno causato dall'avverarsi del rischio (come osservato anche qui da Cass. n. 3429/25). A tale proposito, quindi, l'affermazione del ricorrente secondo cui il danno biologico non costituirebbe oggetto di un'assicurazione contro i danni, oltre che ad essere errata in base a quanto già osservato in esordio di questo paragrafo, risulta pertanto altresì irrilevante con riguardo specie, appunto inerente ad un danno di natura patrimoniale.
2. Col secondo mezzo si denuncia:
alla
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"- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cpc nonché ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc: - il divieto di andare contra factum proprium a violazione da parte di Groupama dell'art. 1175 cod. civ. che assoggetta il creditore alle regole della correttezza e dell'art. 1375 cod. civ. che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede.". Secondo il ricorrente erroneamente la Corte lagunare ha sostenuto che era facoltà della Groupama eccepire, successivamente all'adesione all'arbitrato (asseritamente in ordine all'accertamento dell'infortunio ed all'entità del danno), la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell'art. 1910 cod. civ. (adombrando che non fosse a conoscenza dell'esistenza di altre polizze). Invero, la stessa Corte d'appello avrebbe accertato che la comunicazione ex art. 1910 cod. civ. era nota alla Groupama fin dal marzo 2015, né il lodo stesso era stato impugnato. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che la compagnia avrebbe preso in carico il sinistro e dopo il lodo - violando gli obblighi di buona fede - avrebbe eccepito l'inidoneità della comunicazione.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché, da un lato, non chiarisce quale sia il fatto storico decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, né si comprende quale sia il contenuto di tale lodo, né quale sia il vizio della sentenza che ne determinerebbe la nullità; dall'altra, a restare a quanto si comprende, il motivo neppure si confronta con la motivazione, che giustifica il comportamento della Groupama, nel senso che la stessa avrebbe appreso solo dopo il lodo della sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio, mentre la comunicazione del marzo 2015 risultava del tutto inefficace e inidonea a costituire una comunicazione ai sensi dell'art. 1910 cod. civ.
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In ogni caso, il mero accertamento circa la sussistenza dell'infortunio e la conseguente invalidità non costituivano certo accertamento del diritto all'indennizzo.
3. Col terzo mezzo, si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1910 cod. civ. commi 1 e 2 nonché dell'art. 1370 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al contenuto della comunicazione". Secondo il ricorrente la decisione impugnata è erronea là dove essa valuta come inidonee le comunicazioni ex art. 1910 cod. civ. formulate dal ST. La Corte da un lato avrebbe accolto il terzo motivo d'appello, proposto dal ricorrente stabilendo che le mail inviate, rispettivamente, il 16 e il 23 marzo 2015 erano state indirizzate a soggetti legittimati, tuttavia ritenendole "generiche" perché non contenenti il numero di polizza. Ordunque, secondo il ricorrente la decisione sarebbe caratterizzata da apparente motivazione e violazione dell'art. 1910 cod. civ. Inoltre, la parte lamenta la violazione dell'art. 1370 cod. civ., in riferimento alla riconducibilità, come conseguenza dell'omessa dolosa comunicazione della perdita del diritto all'indennizzo, non prevista dalle condizioni di polizza.
3.1. Il motivo è infondato.
Intanto, non può certo sostenersi che sul punto la sentenza sia solo apparentemente motivata (Cass. Sez. U. n. 8053/14). Infatti è perfettamente comprensibile e chiaro l'iter logico seguito, consistente nell'essere state ritenute assolutamente generiche le comunicazioni (di cui si riporta il testo), tenendo poi conto del fatto che il contraente (Mansolution s.r.l.) era società d'infortunistica; che le comunicazioni avrebbero riguardato polizze stipulate dopo la data delle comunicazioni;
e che i documenti che avrebbero dovuto superare tale osservazione era stati depositati tardivamente rispetto ai termini
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decadenziali sanciti dall'art. 183, cod. proc. civ. (testo pro tempore vigente). Circa l'affermata genericità del contenuto della dichiarazione, la stessa anzitutto è fondata sull'osservazione per cui in base all'art. 1910 cod. civ. l'assicuratore deve essere in grado, in base all'avviso, di verificare se sussistono altre polizze per il medesimo rischio, e quindi la Corte territoriale ha proceduto sul punto ad un accertamento di fatto in cui consiste l'interpretazione dell'atto comunicativo, rispetto al quale non viene svolta alcuna censura in ordine alla violazione di norme di ermeneutica contrattuale.
3.2. Quanto, poi, all'asserita violazione del canone di cui all'art. 1370 cod. civ., una volta stabilita l'assenza di una idonea comunicazione, peraltro prevista specificamente dalle clausole contrattuali, l'effetto della perdita dell'indennizzo non dipendeva dall'interpretazione di clausole contrattuali, bensì all'art. 1910, secondo comma, cod. civ.
4. Col quarto mezzo si denuncia "Nullità della sentenza per vizio di totale carenza grafica della motivazione o motivazione apparente in relazione alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., in riferimento al motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.". Con tale mezzo la parte ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per difetto di motivazione dal momento che, nell'affermare che le comunicazioni di cui all'art. 1910 cod. civ. non sarebbero state idonee a garantire il pagamento dell'indennità, ha proposto argomenti che in realtà non permettono di comprendere la ratio decidendi della decisione.
4.1. Può farsi richiamo a quanto già indicato sul punto a proposito del motivo precedente, nella parte in cui per la stessa motivazione viene sollevata analoga censura, dovendosi solo aggiungere che anche la parte
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della decisione ove si è ritenuta la sussistenza del dolo dell'assicurato, ricavandolo dal comportamento successivo del ST, e dal mancato cenno alle altre polizze anche nella comunicazione del sinistro, e financo dallo stesso contenuto delle proprie difese tese a ottenere il doppio indennizzo, viene reso ben evidente l'iter logico seguito dalla Corte lagunare.
5. Col quinto mezzo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1910 comma 1, 2, 3 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1, n 3 cpc". Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato come dolosa l'omissione del ST, dal momento che lo stesso giudice d'appello aveva accertato che comunque, quantunque generiche, le comunicazioni erano state effettuate. Al massimo il dolo poteva essere successivo, al momento della denunzia del sinistro, il che peraltro portava a tutt'altre conseguenze.
5.1. Il motivo è inammissibile perché la ricostruzione del comportamento doloso è dipesa da un accertamento in fatto svolto dal giudice del merito, e peraltro neppure si confronta con la motivazione, secondo cui il comportamento successivo è fattore di disvelamento del dolo della parte al momento della stipula, non sua unica e successiva manifestazione.
6. Col sesto mezzo si denuncia "Error in procedendo in relazione agli artt. 115 e 116, 183, comma 6 cpc e all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1 n. 4: errata ricostruzione del fatto processuale". Il ricorrente, in particolare, ritiene che erroneamente la Corte abbia ritenuto tardiva la produzione della polizza Generali decorrente dal 24.3.2015, in seno alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, num. 3, cod. proc. civ. nel testo ratione temporis applicabile, dal momento che la comparsa in primo grado delle Generali ammetteva l'esistenza di altre polizze.
6.1. Il motivo (peraltro di necessità inerente solo alla controversia con Generali, essendo l'istanza cui si riferisce stata introdotta solo
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nell'originario giudizio promosso contro tale assicuratrice) è inammissibile perché non si confronta con la motivazione, che infatti si fonda anzitutto sulla genericità della comunicazione, e comunque sulla circostanza per cui fin dalla comparsa di risposta la difesa di Generali eccepiva di non essere stata informata della sussistenza di altre polizze, per cui a fronte di ciò la produzione andava effettuata, a pena di decadenza, con la memoria da depositarsi entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, num. 2, cod. proc. civ., restando irrilevante, ai fini della tempestività della produzione, che - come emerge dal brano riportato della comparsa di risposta - la difesa dell'assicuratrice abbia fatto riferimento alla (evidentemente teorica o possibile come chiarisce la congiuntiva ipotetica "semmai" usata dalla convenuta) sussistenza di altra polizza anteriore a quella del 28 settembre 2015. 7. Col settimo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cpc e 360 comma 1, n 4 cpc". A parere del ricorrente le spese sono state poste dalla Corte lagunare a suo intero carico, nonostante l'accoglimento del primo motivo di appello e la modifica della decisione di primo grado in ordine alle dichiarazioni di cui all'art. 1910 cod. civ.
7.1. Il motivo è infondato.
Premesso che la scelta di non compensare le spese dipende da una scelta discrezionale del giudice anche in presenza delle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., deve notarsi che nella specie, nonostante la Corte abbia dato atto della fondatezza parziale delle ragioni poste alla base del primo motivo, la sentenza di primo grado è stata confermata, con totale soccombenza dell'odierno ricorrente, le cui domande sono dunque state integralmente respinte. Ne deriva allora la piena legittimità dell'integrale condanna del ricorrente stesso pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza.
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Firmato Da: LB IV Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1d91032e9c1a6202 - Firmato Da: TT CO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b87ee71405e3d
Numero registro generale 2856/2025 Numero sezionale 1169/2026 Numero di raccolta generale 13648/2026 Data pubblicazione 11/05/2026
8. In definitiva il ricorso va respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La Corte respinge il ricorso.
P. Q. M.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in € 7.655,00 per ciascun controricorrente, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell'onorario, i.v.a. e c.p.a., se dovute, ed oltre a € 200,00 per esborsi. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il ventisette marzo 2026
Il Consigliere est. (Alberto Crivelli)
Il Presidente (Marco Rossetti)
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Firmato Da: LB IV Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d91032e9c1a6202-Firmato Da: TT CO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b87ee71405e3d