Sentenza 10 dicembre 2021
Massime • 1
È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2021, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
Testo completo
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MAR 2022 09395-22 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Sent. n. sez. 3200/2021 Rosa Pezzullo "Presidente -UP 10/12/2021 RE Guardiano R.G.N. 8601/2021 -Relatore - Michele Romano Renata Sessa Alessandrina Tudino ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NT IO, nato a [...] il [...] 2. MI IN, nato a [...] il [...] 3. CA IA, nato a [...] il [...] 4. AT AE, nato a [...] il [...] 5. BB AE, nato a [...] il [...] 6. BB ID, nato a [...] il [...] 7. BB TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relaZIne svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
udito il difensore della parte civile TO CO, avv. Guglielmo De Antonellis, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore del ricorrente NT, avv. Stefania Steri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente MI, avv. AE Chiummarello, in sostituZIne dell'avv. Vittorio Giaquinto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente CA, avv. AE Chiummarello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riduZIne della pena ad anni trenta di reclusione e, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente AE BB, avv. AE Chiummarello, in sostituZIne dell'avv. Claudio Davino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente ID BB, avv. Giusida Sanseverino, in sostituZIne dell'avv. Romolo Vignola, e Dario Vannetiello, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente TO BB, avv. NN SP Fariello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza indicata in epigrafe si inserisce in un processo che in origine aveva ad oggetto numerosi omicidi eseguiti tra il 1991 ed il 1993 e riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, alla faida di MU sviluppatasi tra gli ६ appartenente al clan di camorra Di AU ed il loro ex capozona di MU TO CO, soprannominato capececcia, a seguito della decisione dei vertici del clan di sostituire in detta funZIne i CO con RO Di OL, decisione che il CO non aveva accettato. I vertici del clan avevano deciso di sopprimere il CO in un agguato, che era, però, fallito;
il clan aveva allora commesso una serie di omicidi volti a colpire i familiari del CO ed altri soggetti a lui vicini e a tali agguati ed omicidi il CO aveva a sua volta replicato commettendo omicidi ai danni di esponenti del clan Di AU, tra i quali spiccano quelli realizzati in occasione della strage di Monterosa in cui erano stati uccisi i fratelli AE e IO ER ed altre tre persone.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte Sez. 1, n. 16648 del 18 dicembre 2014, depositata nel 2015 - della sentenza del 27 giugno 2013 della Corte di assise di appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza del 17 maggio 2011 della Corte di assise di Napoli. 2 3. La sentenza di primo grado, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato TO BB alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui al capo F), AE BB alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i delitti di cui ai capi A), D), E) e F), IN MI e ID BB alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui di cui al capo D), AE AT alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di cui ai capi D) e E), IA CA alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per i reati di cui ai capi D) e E) ed infine IO NT L'ergastolo con isolamento diurno per i delitti di cui ai capi A), D), ed E).
4. La Corte di assise di appello, a seguito di impugnaZIne dei soli imputati, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado quanto alle posiZIni di TO BB, ID BB, IA CA, IN MI e NT IO, mentre l'ha riformata in relaZIne alla posiZIne di AE BB, mantenendo ferma la condanna per i capi A) e D) ed assolvendolo dalle imputaZIni di cui ai capi E) e F), ed alla posiZIne di AE AT, confermando la sua condanna per il capo D), e dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui al capo E) per difetto di estradiZIne.
5. Quindi, la Corte di cassaZIne, con la sentenza sopra indicata, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per i sette imputati sopra indicati;
in particolare, l'annullamento era totale per TO BB, ID BB, AE BB, AE AT e IN MI, mentre per IA CA era limitato al capo D), con conferma della sentenza di appello quanto alla condanna per il capo E), e per IO NT era limitato al capo D), con conferma per i capi A) ed E).
6. La Corte di assise di appello, chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio esclusivamente in relaZIne ai capi A) - nei confronti del solo AE BB -, D), nei confronti di AE BB, ID BB, AE AT, IA CA, IN MI e IO NT e F), nei - confronti del solo TO BB -, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di TO BB e ID BB, nonché, quanto ai capi A) e D), nei confronti di AE BB;
ha applicato le circostanze attenuanti generiche nei confronti di IN MI e AE AT e CA IA, ritenendole per essi equivalenti L'aggravante della premeditaZIne e quindi riducendo le pene loro inflitte. Quanto a IO NT, ha applicato la attenuante di cui L'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. in relaZIne al capo D) e ha ridotto la pena. 3 7. Avverso la sentenza del Giudice del rinvio hanno proposto ricorso i sette imputati sopra indicati. Ne consegue che oggetto del presente giudiZI sono essenzialmente i reati di cui ai capi A), D) e F), oltre al complessivo trattamento sanZInatorio.
8. Quanto al capo A), a AE BB si contesta la partecipaZIne al tentato omicidio commesso nel giugno 1991 ai danni di TO CO e EP LL, ossia il secondo episodio della faida dopo l'uccisione di IO RU.
8.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, il CO, recatosi al bar Fulmine. L'interno del rione Monterosa assieme al LL per incontrare AE BB e discutere con lui dei problemi che egli aveva con il clan, era stato attirato in un agguato omicidiario deciso dai vertici del sodaliZI tramite uno stratagemma consistito nell'indurlo a lasciare la sua automobile ed il LL per salire da solo sulla vettura di AE ER con il pretesto di fargli fare un giro in attesa dell'arrivo dell'BB; nel frattempo altri avevano forato una ruota dell'automobile del CO per impedirgli al ritorno di fuggire con la stessa e consentire ai tre killer di sparargli;
al suo ritorno il CO, accortosi della foratura della ruota, aveva immediatamente compreso che si trattava di una trappola ed era fuggito dapprima in automobile e poi a piedi e scavalcando un muro si era messo in salvo rimanendo nascosto mentre gli attentatori si dileguavano. Secondo l'accusa l'omicidio era stato deciso da LO Di AU, dal NT, da AE RI e da AE BB e l'agguato sarebbe stato organizzato da questi ultimi tre unitamente ad altri, tra i quali, come esecutori materiali, AE AT, IO ER e RO TA.
8.2. La Corte di assise ha affermato la penale responsabilità degli imputati - eccettuato AE AT e, tra questi, di EL BB sulla base delle - dichiaraZIni della vittima designata TO CO, divenuto collaboratore di giustizia, e dei collaboranti IO ER, TO CA e TO ER.
8.3. La Corte di assise di appello ha confermato la decisione di primo grado, mentre la Corte di cassaZIne ha annullato la decisione in ordine alla posiZIne del solo AE BB affermando che quest'ultimo era stato chiamato in correità dal solo IO ER, quale partecipe alla fase decisionale, e non dal CO e che le dichiaraZIni del ER non erano riscontrate neppure da quelle degli altri collaboranti.
9. Relativamente al capo D), si tratta dell'omicidio di LA GA, madre 4 di TO CO;
il delitto seguì alla strage del Monterosa avvenuta innanzi al bar Fulmine. La GA venne colpita da tredici colpi di pistola mentre stava lavorando L'interno del proprio negoZI di prodotti ortofrutticoli.
9.1. Secondo l'accusa anche questo omicidio fu deliberato dai vertici del clan Di AU ed anche da IO NT e AE BB, mentre venne eseguito da ID BB, AE AT, IA CA e IN MI.
9.2. La condanna pronunciata in primo grado si fondava in primo luogo sulle dichiaraZIni di TO CO, che aveva riferito di avere appreso da EP IG, allora quindicenne, ucciso nel 1995, che quest'ultimo aveva assistito al delitto;
aveva visto arrivare al negoZI gestito dalla GA quattro ragazzi su due motorini;
due giovani erano a volto scoperto ed altri due avevano il volto coperto da passamontagna;
la GA aveva affrontato i quattro cercando di togliere il passamontagna ad uno dei giovani e lanciando contro di loro un cesto di ciliegie, ma uno dei ragazzi con il volto scoperto aveva iniziato a sparare ed il IG era fuggito. Il IG aveva riferito al CO di avere riconosciuto in tale ZZ, fratello di una persona in precedenza uccisa dal CO, e in EP ZZ i due giovani travisati, mentre colui che aveva sparato era biondo ed aveva il naso grosso. Dell'omicidio aveva parlato anche il collaborante IO ER, affermando che esso era stato deciso dal Di AU, da AE BB, e dal NT, e che gli esecutori materiali erano stati il MI ed il CA, che guidavano le moto, nonché AE AT e ID BB, che erano trasportati dai primi due e che avevano entrambi sparato;
i quattro esecutori avevano tutti il volto scoperto. Anche i collaboranti TO ER e TO CA avevano reso dichiaraZIni in ordine L'omicidio, riferendosi per la conoscenza dei fatti allo ZI IN MI e a AE AT. TO ER aveva riferito al Pubblico ministero di avere appreso dal MI, tre anni dopo il fatto, che lo ZI aveva partecipato al delitto assieme a ID BB, AE AT ed un altro soggetto di cui non ricordava il nome;
lo ZI aveva condotto una moto e la persona da lui trasportata, forse l'BB, gli aveva ustionato il collo toccandolo con la canna della pistola divenuta bollente. L'omicidio costituiva una vendetta contro il CO;
anche l'AT aveva confidato ad TO ER di avere partecipato al delitto unitamente al MI. CA TO aveva riferito di avere appreso dal MI che i mandanti erano il Di AU, il NT e AE BB e che mentre il MI ed il CA avevano condotto le moto, AE AT, trasportato dal MI, e 5 ID BB, trasportato dal CA, avevano sparato;
il MI, in del collaborante, aveva anche ricordato a ID BB,presenza scherzando, che questi lo aveva scottato al collo con la canna della pistola. Il collaborante ES CA, padre di TO, ha riferito di avere appreso dal NT, da AE BB e da RO TA che l'omicidio era stato deciso da LO Di AU, dal NT e da AE BB e che esso era stato eseguito dal MI e dal CA, che guidavano le moto, e L'AT e da ID BB, che avevano sparato;
anch'egli ha attribuito il movente alla ritorsione per la strage di Monterosa. Tale movente veniva confermato anche dai collaboranti EP Missi, Lo Russo e EP IS, secondo il quale, però, L'omicidio aveva preso parte AE AT unitamente a soggetti diversi da quelli indicati dagli altri collaboranti. La sentenza di primo grado ha ritenuto che Di AU, AE BB e il NT fossero i mandanti e il MI, il CA, l'AT e ID BB gli esecutori materiali, considerando marginali e superabili talune divergenze ed incongruenze nei loro racconti. In particolare, ha ritenuto inattendibile il racconto del IG.
9.3. La decisione è stata confermata in appello, ma la Corte di cassaZIne ha annullato la sentenza di secondo grado nei confronti di tutti i ricorrenti ritenendo illogico il ragionamento seguito per affermare l'inattendibilità delle dichiaraZIni del IG, fondato su mere congetture;
non era, quindi, implausibile individuare la causale dell'omicidio della GA in una vendetta attuata dal gruppo criminale dei Di OL, in cui il ZZ era inserito, per l'uccisione del fratello di quest'ultimo ad opera del CO, tanto che il CO aveva reagito L'omicidio della madre colpendo i soggetti che il IG gli aveva indicato. Inoltre, aveva evidenziato questa Corte di cassaZIne con la precedente sentenza di annullamento, che le dichiaraZIni dei collaboranti appartenenti al c.d. gruppo dei ER non erano immuni da contraddiZIni ed incongruenze. 10. Al capo F) viene contestato a vari soggetti, tra i quali, per quanto di interesse in questa sede, TO BB, l'omicidio di OC PU detto HI. OC PU è stato assassinato il pomeriggio del 13 aprile 1993 mentre era L'interno del negoZI di un barbiere. Secondo le deposiZIni dei testimoni oculari, due soggetti erano arrivati sul posto a bordo di una moto ed uno solo di essi era entrato nell'eserciZI commerciale ed aveva esploso un colpo di pistola che aveva colpito la vittima L'addome; il secondo colpo non era esploso, perché l'arma si era inceppata, ma 6 il killer era comunque riuscito ad uccidere la vittima sfondandole il cranio colpendole ripetutamente la testa con l'arma, utilizzata quale oggetto contundente. 10.1. La sentenza di primo grado ha condannato TO BB sulla base delle dichiaraZIni dei collaboranti IO ER, TO ER, TO CA e ES CA, ritenendo che esse si riscontrassero vicendevolmente, nonostante lievi e superabili divergenze. IO ER era in carcere quando l'omicidio venne eseguito ed egli aveva appreso dello stesso in Tribunale, nel corso dell'udienza di un processo. Dopo la sua scarceraZIne, egli si era recato a casa di TO BB per ringraziarlo dell'omicidio e poi vi era ritornato la sera stessa ed aveva appreso da lui i particolari del delitto. In particolare, TO BB gli aveva riferito che dopo il delitto egli aveva lavato nel lavandino di casa la pistola imbrattata di sangue e materia cerebrale, che si era infilata anche L'interno della canna, e poi l'aveva consegnata a suo nipote per occultarla. Il ER, aveva allora, per curiosità e per sfiZI, smontato il sifone del lavandino per controllarne l'interno ed aveva rinvenuto un frammento della scatola cranica della vittima. IO ER ha riferito che l'omicidio del PU, affiliato al gruppo di TO CO, era stato deciso perché egli aveva contribuito alla esecuZIne della strage di Monterosa, in cui erano stati uccisi i fratelli ER, fornendo appoggio o facendo la filata>> ad TO CO. Ha raccontato che l'esecuZIne del delitto era stata inizialmente affidata a AE PO e IN CI, ma costoro, mentre si trovavano sotto l'abitaZIne del PU attendendone il ritorno, erano stati arrestati perché trovati in possesso di armi. Il PU era stato poi ucciso L'interno di un circolo ricreativo da TO BB, coadiuvato da ES AC, conducente della moto. La presenza del PU era stata segnalata con una telefonata da VA SP, detto il formaggiaro. Il delitto era stato poi eseguito con le modalità sopra descritte. Le dichiaraZIni di IO ER erano riscontrate L'arresto per detenZIne e porto di armi di IN CI e AE ET, avvenuto nei pressi dell'abitaZIne del PU, dopo che i due si erano dati alla fuga a piedi. Ulteriori riscontri, secondo la sentenza di primo grado, erano rappresentati dalle dichiaraZIni di TO ER, TO CA e ES CA. TO ER, figlio di AE, ha riferito di avere appreso del delitto da suo ZI ES FU e ha riferito che esso è stato commesso da TO BB L'interno del negoZI di un barbiere con le modalità sopra descritte. 7 Anch'egli ha indicato il movente dell'omicidio nel contributo che il HI aveva apportato alla esecuZIne della strage di ER facendo la filata>>. TO CA, cugino di TO ER, ha dichiarato di avere appreso dallo ZI IN MI che il PU era stato ucciso da TO BB con le modalità sopra descritte e che il movente andava individuato nella sua partecipaZIne alla strage di Monterosa, avendo egli segnalato al CO la presenza di suo ZI AE ER al bar. Egli ha affermato anche che il giorno dell'omicidio la moto era stata guidata da AE Di AT, detto LU o' pasticciere, e che egli aveva visto la moto sfrecciare con a bordo TO BB e quasi investire suo cugino dodicenne TO ER, che distratto non si era accorto di nulla. In seguito, parlando con LU, sapendo che TO BB era un killer, gli aveva chiesto se quel giorno i due si stessero recando a commettere un omicidio, ricevendone conferma. ES CA, cognato dei fratelli ER e padre di TO CA, ha riferito di avere appreso da AE BB che l'omicidio era stato commesso da TO BB e ES AC, che aveva condotto la motocicletta, e ha confermato anche lui le particolari modalità del delitto. Non ha saputo precisare quale fosse stato il ruolo del PU nella strage di Monterosa. Ha precisato che solo per errore in sede di indagini aveva indicato quale conducente della moto IA CA, confondendosi con l'omicidio della GA. 10.2. La sentenza di secondo grado ha confermato la condanna di TO BB, ma la decisione è stata annullata da questa Corte di cassaZIne che, pur ritenendo corretta ed adeguata la motivaZIne in ordine alla credibilità ed attendibilità dei vari collaboranti, non ha giudicato correttamente motivata l'oggettiva attendibilità delle loro dichiaraZIni. In particolare, questa Corte di cassaZIne ha ritenuto il racconto di IO ER inverosimile nella parte in cui riferisce di avere smontato il sifone del lavandino dell'abitaZIne di TO BB per impossessarsi del frammento della scatola cranica del PU;
tale condotta viene definita stravagante e viene considerata illogica la decisione della Corte di assise di appello di non accogliere la richiesta di rinnovaZIne istruttoria volta L'espletamento di una perizia per accertare che L'epoca dei fatti lo stato dei luoghi non consentiva l'operaZIne di smontaggio del sifone descritta dal collaborante. Questa Corte di cassaZIne ha affermato che la motivaZIne risulta carente anche in ordine alle incongruenze e discrasie tra le dichiaraZIni de relato degli altri collaboranti in ordine L'individuaZIne del conducente della motocicletta, essendo state fornite indicaZIni diverse su tale soggetto. Inoltre, TO 8 k ER aveva inizialmente reso dichiaraZIni incerte anche sulla identità dell'esecutore materiale del delitto, avendo indicato, in via alternativa, ID BB ed TO BB. Infine, le dichiaraZIni dei collaboranti contrastavano, quanto al movente, con quelle del collaboratore di giustizia TO CO, che aveva asserito che in occasione della strage di ER era stato il fratello EP a segnalargli la presenza dei bersagli presso il bar Fulmine. 11. Deve pure segnalarsi che nel corso del giudiZI di rinvio il materiale istruttorio si è ulteriormente arricchito. L'imputato IO NT ha iniziato a collaborare con la giustizia e ha reso dichiaraZIni anche in ordine ai delitti di cui ai capi A), D) e F). Inoltre, nel corso del giudiZI di rinvio hanno ammesso la loro partecipaZIne al delitto di cui al capo D) gli imputati IA CA, IN MI e AE AT, i quali hanno rinunciato ai motivi di ricorso, tranne quelli relativi alla determinaZIne della pena (AT, CA e MI), alle attenuanti generiche (AT e CA) ed L'applicaZIne dell'ergastolo a seguito dell'estradiZIne (AT). 12. In particolare, il NT, in relaZIne al delitto di cui al capo A), ha ammesso di avere partecipato, assieme al Di AU, a AE ER e a AE BB, alla decisione di uccidere il CO a causa dei suoi contrasti con il Di OL che non era stato possibile sopire nemmeno attraverso vari tentativi di mediaZIne e pacificaZIne. Ha escluso, invece, di avere partecipato alla fase esecutiva, di cui si occuparono AE NT, che portò il CO in giro sulla sua automobile, ed altri soggetti;
egli venne informato successivamente di quanto accaduto, venendo a sapere che anche BB AE aveva preso parte alla fase esecutiva. Il CO si era presentato presso il bar di sua iniziativa, senza appuntamento, e gli esecutori dell'agguato si erano immediatamente attivati per dare esecuZIne ad una decisione già presa in precedenza. In relaZIne al delitto di cui al capo D), il NT ha chiamato in correità tutti i coimputati e ha precisato che alla decisione parteciparono, oltre allo stesso NT, anche il Di AU e AE BB, che, sentendosi in colpa per il fallito attentato ad TO CO, non si era opposto;
fu proprio il NT che rintracció RO TA detto il tappezziere affinché si recasse dal Di AU per organizzare l'aZIne delittuosa, che venne eseguita L'AT, dal CA, dal MI e da ID BB;
il MI ed il CA avevano condotto le moto e gli altri due avevano sparato. Il NT ha, invece, escluso che al delitto 9 possano avere partecipato UI ZZ e EP ZZ. Relativamente al delitto di cui al capo F), sebbene già assolto in primo grado da detto omicidio, IO NT ha confessato di avere partecipato alla fase decisionale e a quella esecutiva. Dopo la strage di ER, riferisce il collaborante, era stata decisa la eliminaZIne del PU che, essendo un accanito giocatore d'azzardo, era stato ricercato presso numerose bische clandestine e una notte si erano appostati presso la sua abitaZIne;
in una automobile avevano preso posto IO NT, ES FU, NO LU e TO BB ed in una seconda vettura erano presenti IN CI e AE ET. L'appostamento era, tuttavia, fallito a causa dell'intervento dei carabinieri che avevano sottoposto a controllo il CI ed il ET, che, trovati in possesso delle armi, erano stati arrestati. Coloro che erano a bordo dell'autovettura ove si trovava anche il NT erano riusciti ad allontanarsi senza essere notati dai carabinieri. Le ricerche del PU erano proseguite per mesi sino a quando il LU l'aveva visto entrare in una barberia e aveva subito contattato CI AC e TO BB che a bordo di una moto si erano subito recati alla barberia ed avevano eseguito l'omicidio con le modalità sopra già descritte. Durante il tragitto verso la barberia l'AC e l'BB erano seguiti da un'autovettura con L'interno lo stesso NT ed il LU, che doveva indicare agli altri due dove si trovava la barberia;
inoltre, il LU ed il NT avrebbero potuto fornire loro ausilio in caso di necessità. Il collaborante ha asserito che OC PU venne ucciso perché finanziatore e compare di matrimonio di TO CO ed anche perché sospettato di avere fatto la filata>> in occasione della strage di ER. 13. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio ha proposto ricorso AE BB, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 13.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relaZIne ai delitti di cui ai capi A) e D), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per la violaZIne delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 546 e 192, cod. proc. pen.. Deduce altresì la violaZIne dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alle dichiaraZIni de relato dei collaboratori di giustizia, non essendo stati rispettati i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed essendo state adottate in proposito mere clausole di stile e mancando una convergenza del molteplice, essendosi proceduto ad una valutaZIne parcellizzata delle dichiaraZIni di IO NT;
infine si lamenta che la motivaZIne è apparente, illogica e contraddittoria, 10 essendosi il Giudice del rinvio limitato a richiamare la motivaZIne della sentenza di primo grado ed ad utilizzare mere clausole di stile. 13.1.1. Quanto al delitto di cui al capo A), il ricorrente evidenzia che la Corte di cassaZIne, con la precedente sentenza di annullamento, ha ritenuto le dichiaraZIni di TO CA inidonee a riscontrare quelle di IO ER nella parte in cui quest'ultimo ha indicato in AE BB uno dei mandanti dell'agguato; questa Corte di cassaZIne ha ritenuto generiche le dichiaraZIni di TO CA che per la conoscenza del ruolo di AE BB quale mandante aveva fatto riferimento allo ZI IN MI in quanto non si comprendeva se il MI avesse riferito al CA una circostanza di fatto a lui nota o avesse espresso una valutaZIne, considerato anche che TO CA aveva L'epoca solo dieci anni. Sul punto il Giudice del rinvio si limita ad affermare che dal verbale dell'esame di TO CA risulta che la partecipaZIne di AE BB alla decisione di commettere l'omicidio gli è stata riferita dal MI e non è il risultato di una valutaZIne operata dal collaborante. In realtà, sostiene il ricorrente, dalle dichiaraZIni di TO CA emerge che egli pervenuto a tale conclusione sulla base di un ragionamento logico, osservando che i soggetti da lui indicati come mandanti erano gli amici più grandi>>, i capi di questa organizzaZIne. Inoltre, la partecipaZIne di AE BB alla decisione di commettere l'omicidio era stata desunta dalla sua qualità di componente del vertice del clan Di AU ed occorreva allora innanzitutto cercare di chiarire quale fosse in quegli anni la sua posiZIne L'interno del clan sulla base delle dichiaraZIni dei collaboratori di giustizia. Questi, in realtà, avevano sempre sostenuto che nel periodo in cui si collocano gli omicidi di cui si discute in questa sede la posiZIne di AE BB era subordinata a quella di LO Di AU e AE ER. IO ER aveva affermato che la decisione di uccidere il CO era stata presa dal Di AU e dal fratello AE ER. Anche TO ER aveva attribuito il potere in seno al clan al padre AE ed al Di AU, mentre gli BB erano subordinati a AE ER e solo in un momento di molto successivo alla morte di AE ER l'odierno ricorrente era salito ai vertici dell'associaZIne. Difatti, gli appartenenti al gruppo familiare dei ER avevano ritenuto che gli BB avessero collaborato in qualche modo alla strage di Monterosa in cui AE ER era rimasto ucciso e tale sospetto si fondava sull'assenza di AE BB sul luogo della strage, in quanto allontanatosi per andare a comprare il mangime per gli uccellini, e sull'inceppamento del mitra di uno degli aggressori proprio nel momento in cui 11 questo si era avvicinato a ID BB per colpirlo. TO ER aveva affermato che il sospetto che gli BB avessero collaborato alla strage di Monterosa si era alimentato quando, iniziata la collaboraZIne del CO, era stato arrestato il Di AU, ma non gli BB, la cui ascesa nel clan, secondo i collaboratori di giustizia, era sempre stata ostacolata dal Di AU. Da allora vi era stata una guerra fredda protrattasi sino al 1997, quando, come riferito da IO ER, era maturata nel Di AU la volontà di sopprimere i tre BB dopo che il Di AU aveva appreso il contenuto di una conversaZIne intercettata da cui emergeva la volontà di AE BB di uccidere il Di AU. Anche TO CA aveva riferito di aver deciso di collaborare con la giustizia dopo avere appreso dai giornali che il collaborante NN PI aveva rivelato che gli BB erano intenZInati ad eliminare fisicamente l'intera famiglia ER. Difatti TO CA ha ammesso di avere ucciso parenti di BB AE. Non può, quindi, sostenersi che AE BB fosse uno dei componenti del vertice del clan Di AU. Inoltre, IO ER aveva dichiarato che gli BB erano coinvolti nella strage di Monterosa e tale circostanza era stata confermata dai nipoti CA e ER per averla appresa da IN MI. Peraltro, in tutti i casi in cui il collaborante aveva reso dichiaraZIni de relato era necessario valutare non solo la sua attendibilità, ma anche la attendibilità della fonte di riferimento e anche valutare se il collaborante avesse correttamente inteso quanto gli era stato riferito. TO CA ha dichiarato di avere appreso alcuni fatti dal padre, che invece ha negato di avere riferito al figlio fatti inerenti alla faida di MU. L'astio di IO ER verso i suoi nemici emerge pure dalla circostanza che egli aveva comunicato ai suoi familiari la sua intenZIne di collaborare e li aveva invitati a seguirlo su detta strada, ma al contempo li aveva esortati a far precedere alla loro collaboraZIne la eliminaZIne dei loro avversari. Era ben possibile che le dichiaraZIni accusatorie del gruppo dei ER fossero false e finalizzate esclusivamente a realizzare propositi vendicativi ai danni degli BB. Il Giudice dell'appello aveva liquidato come meri pettegolezzi, successivamente fugati, le ipotesi che indicavano negli BB i soggetti che avevano dato la battuta>> in occasione della strage di Monterosa. Anche il giudice del rinvio aveva liquidato in poche battute la questione inerente allo scontro tra i Di AU ed il ER, da una parte, e gli BB, L'altra, mentre in realtà tale circostanza era decisiva ai fini dell'affermaZIne della penale responsabilità di AE BB, anche alla luce di quanto 12 riferito dal collaboratore IO NT. Le dichiaraZIni di quest'ultimo non erano affatto lineari, ma contraddittorie, e valutate assieme alle dichiaraZIni di altri collaboranti consentivano di affermare che AE BB non era il mandante dell'agguato ai danni di TO CO e nemmeno dell'uccisione della madre di quest'ultimo. Difatti, il NT non ha riferito di un incontro specifico nel quale venne presa la decisione di uccidere il CO, che viene attribuita a tutto il gruppo Di AU>>; quando poi il Pubblico ministero ha chiesto al collaborante come fosse composto tale gruppo, egli vi ha inserito anche AE BB. Inoltre, l'agguato doveva essere attuato inducendo il CO a presentarsi ad un appuntamento che egli avrebbe dovuto concordare con AE BB, ma poi tale appuntamento non era stato concordato ed il CO si era presentato di sua autonoma iniziativa presso il bar frequentato dagli esponenti del clan Di AU che, colti di sorpresa, avevano subito dovuto attuare il piano elaborato per eliminarlo. Il CO si era presentato perché voleva incontrarsi con AE BB, che però non era presente sul posto. Quindi, le dichiaraZIni del NT sono generiche in ordine alla partecipaZIne di AE BB alla decisione di uccidere il CO e collaborante neppure asserisce una sua partecipaZIne alla fase esecutiva del delitto. Peraltro, risulta pure che l'BB era amico del CO e che egli aveva solo ricevuto l'incarico di contattare il CO per un incontro chiarificatore, non quello di farlo cadere in una trappola. La sentenza impugnata in questa sede, sostiene il ricorrente, non si confronta con tali circostanze fattuali e risulta illogica e comunque non rispettosa dell'obbligo motivaZInale. 13.1.2. Quanto al delitto di cui al capo D), il ricorrente sostiene che anche la sentenza del Giudice del rinvio sarebbe affetta dalle medesime contraddiZIni e illogicità che inficiavano la motivaZIne della sentenza di appello. Il Giudice del rinvio aveva valorizzato, quale elemento di riscontro della ricostruZIne accusatoria, il passaggio in giudicato, in data 11 novembre 2013, della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha condannato LO Di AU quale mandante dell'omicidio della GA, ma tale elemento era già noto nel momento in cui la Corte di cassaZIne aveva annullato la sentenza di appello;
la Corte di cassaZIne aveva, invece, ritenuto di non poter attribuire rilevanza a tale circostanza che poteva trovare giustificaZIne nelle cause più disparate e non solo nell'esattezza della ricostruZIne del fatto accertato nella sentenza passata in giudicato. Il Giudice del rinvio ha asserito che il IG era inattendibile fondando tale giudiZI su elementi segnalati dalla sentenza di primo grado e non ribaditi da 13 quella di secondo grado. In particolare, il Giudice del rinvio ha evidenziato che le dichiaraZIni del IG sono entrate nel processo solo perché riferite dal CO;
difatti il IG era deceduto ancor prima che il processo di primo grado avesse iniZI. Inoltre, la sentenza di primo grado era pervenuta ad un giudiZI di inattendibilità osservando che per il delitto inizialmente contestato al capo B), l'omicidio della cognata del CO, NA OX, il IG aveva reso dichiaraZIni al Pubblico ministero e anche nel corso del processo separatamente instauratosi a carico di VA ON per quell'omicidio; il ON era stato assolto perché il IG aveva integralmente ritrattato le sue precedenti dichiaraZIni, anche quelle con le quali aveva individuato fotograficamente il ON come il soggetto biondo che aveva sparato, ed era stato quindi ritenuto inattendibile già in quel processo e conseguentemente, per detto reato, era stato giudicato inattendibile anche dalla Corte di assise che aveva giudicato in primo grado nel presente processo. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del rinvio, la Corte di cassaZIne aveva valutato attentamente sia la sentenza di primo grado, che quella di secondo grado, e doveva ritenersi che avesse tenuto conto della vicenda relativa L'omicidio OX, per la quale il IG aveva ritrattato le accuse. Inoltre, il Giudice del rinvio non ha considerato che egli aveva riferito al CO di avere riconosciuto solo il ZZ ed il ZZ perché residenti a [...], e non gli altri due a volto scoperto perché della zona di Secondigliano, ma era ben possibile che questi fossero proprio i due imputati che avevano reso confessione. Le confessioni degli imputati non inficiavano le dichiaraZIni del IG, ma le confermavano. Inoltre il NT aveva affermato che il ZZ ed il ZZ erano soggetti inizialmente vicini al CO, perché di MU, ma poi si erano avvicinati a GI IG e tuttavia essi non avevano collaborato L'omicidio della GA, in quanto il solo GI IG aveva fornito un contributo L'esecuZIne del delitto consentendo di localizzare la donna da colpire, anche effettuando un sopralluogo notturno laddove l'omicidio sarebbe stato poi commesso. In realtà, poiché il ZZ ed il ZZ erano vicini a GI IG, era ben possibile che quest'ultimo si fosse avvalso di loro per fornire supporto ad un'aZIne omicidiaria che doveva essere commessa nel suo territorio. In ogni caso, sebbene dalle dichiaraZIni del NT emerga che l'omicidio deve essere attribuito al clan Di AU, ciò non vale a far automaticamente ricadere su AE BB la decisione della sua esecuZIne, atteso che, sulla base delle dichiaraZIni NT, il Di AU aveva decisodel 14 autonomamente che la GA dovesse essere uccisa e un suo intervento giammai avrebbe potuto far cambiare idea al Di AU e pertanto egli era rimasto in silenZI, limitandosi a non opporsi a tale decisione e ad asserire che egli avrebbe combattuto il CO dedicandosi L'eliminaZIne di OC PU. Difatti, AE BB neppure aveva partecipato L'esecuZIne dell'omicidio della GA. Né può aderirsi alla ricostruZIne suggerita dal NT secondo la quale AE BB, imbarazzato per il fallito attentato al CO, avrebbe con il suo silenZI assentito L'esecuZIne del delitto ai danni della GA, poiché trattasi di un giudiZI espresso dal NT che non trova conferma nelle dichiaraZIni degli altri collaboranti che asseriscono che AE BB era amico del CO ed aveva tradito il clan Di AU. Il racconto del NT non è corroborato da riscontri individualizzanti. Né a tal fine soccorrono le dichiaraZIni degli altri collaboranti che presentano discrasie e contraddiZIni. 13.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la motivaZIne è apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Era stata chiesta l'applicaZIne delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che rimanevano molti punti oscuri nella decisione e che l'imputato aveva assunto un ruolo estremamente marginale, limitandosi a subire la decisione di LO Di AU;
inoltre, L'epoca del delitto, egli era sostanzialmente incensurato. Il Giudice del rinvio ha, invece, del tutto omesso di motivare il diniego. 14. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche TO BB, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 14.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. violaZIne della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivaZIne in relaZIne al diniego della rinnovaZIne dell'istruttoria al fine di disporre perizia onde accertare in che data fossero stati eseguiti i lavori di ristrutturaZIne del bagno dell'abitaZIne dell'imputato. Nel corso dell'intero giudiZI era stato chiesto l'espletamento di detta perizia onde dimostrare l'inattendibilità delle dichiaraZIni del collaborante IO ER, che aveva asserito di essersi recato più volte presso l'abitaZIne di TO BB, fornendone un'accurata descriZIne, e di avere con estrema facilità proceduto allo smontaggio della parte inferiore del sifone del lavandino del bagno rinvenendo un frammento, grande quanto un molare, della scatola cranica di OC PU. In realtà la descriZIne da lui fornita dell'abitaZIne di TO BB era 15 fortemente contrastante con l'effettivo stato dei luoghi. Inoltre, l'operaZIne descritta da IO ER era estremamente difficile e complicata perché il lavandino poggiava su una colonna in ceramica che poggiava sul pavimento ed era pressocché attaccata al muro al quale era fissato il lavandino cosicché non era possibile smontare il sifone senza avere prima asportato la colonna in ceramica e quest'ultima operaZIne rendeva necessario svitare alcune viti, alzare il lavandino e poi estrarre la colonna. Ne derivava che l'operaZIne descritta dal collaborante e la intera vicenda da lui riferita erano frutto di pura invenZIne. -Per dimostrare tale assunto ed in particolare che negli anni successivi alla vicenda narrata dal collaborante l'appartamento ed il bagno non avevano subito modifiche era stato esaminato il consulente tecnico dell'imputato ed era stata - depositata la sua relaZIne tecnica;
inoltre erano state acquisite numerose fotografie scattate L'interno dell'abitaZIne per ricordare ricorrenze e festeggiamenti. La difesa aveva pure conferito incarico ad un secondo consulente tecnico, il chimico dott. Biagio De Vita, che, nel 2011, analizzando la malta cementizia nella parete ove era posto il lavandino aveva potuto rilevare che essa risaliva ad almeno venti anni prima, ossia ad un'epoca antecedente al 1993, in cui si colloca la vicenda riferita dal collaborante. La Corte di appello aveva rifiutato di disporre perizia e di esaminare il dott. De Vita, ritenendo superflui tali accertamenti, ma tale rifiuto era stato censurato da questa Corte di cassaZIne che aveva ritenuto la motivaZIne fornita sul punto illogica ed incoerente, in quanto il racconto del collaborante, oltre che macabro, appariva inverosimile ed ai limiti della fantasia, anche in un contesto di degrado criminale come quello in esame, mentre l'accertamento richiesto poteva risultare decisivo ai fini del giudiZI in ordine L'attendibilità del collaborante. Il Giudice del rinvio ha invece ribadito il diniego reiterando la motivaZIne già ritenuta illogica e contraddittoria dalla Corte di cassaZIne, in violaZIne del precetto di cui L'art. 627 cod. proc. pen.. Ha, infatti, ritenuto verosimile il racconto del collaborante tenuto conto del contesto criminale in cui la vicenda si colloca, richiamando due episodi che confermerebbero il clima macabro del contesto, ossia le risate di coloro che sentivano RE RI urlare mentre era chiuso nel bagagliaio di un'autovettura che essi avevano incendiato e la frase rivolta da AE ET ad TO ER per esprimergli il suo proposito di vendetta, ossia la promessa di uccidere TO CO e di portargli un pezzetto di carne della vittima. Tali particolari, tuttavia, evidenzia il ricorrente, sono rimasti assolutamente non riscontrati e sono stati riferiti il primo dal solo IO ER ed il 16 secondo dal solo TO ER e, comunque, non sono decisivi, mentre la decisività della vicenda riferita da IO ER e relativa allo smontaggio del sifone è stata riconosciuta anche da questa Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio. Inoltre, il Giudice del rinvio ha affermato che gli elementi di prova raccolti attraverso gli accertamenti tecnici espletati non dimostrano l'inattendibilità del collaborante, giungendo essi a risultati solo approssimativi, in tal modo reiterando la motivaZIne del provvedimento già annullato e dimenticando che il consulente tecnico della difesa era arrivato ai suoi risultati sulla base di una ottima>> approssimaZIne e quindi attribuendo ai suoi risultati una ragionevole certezza. Neppure potrebbe attribuirsi valore L'imprevedibilità dell'esito di un'eventuale perizia, trattandosi di prognosi di natura tecnica e specialistica che esula dalle competenze specifiche della Corte di appello. Infine, quest'ultima, onde rigettare l'istanza, è giunta perfino ad ipotizzare che il ER, per smontare il sifone, abbia allentato le viti e proceduto L'operaZIne descritta dal consulente tecnico della difesa, ma si tratta di pure congetture, atteso che di tali operaZIni il collaborante non fa alcuna menZIne. La Corte ipotizza anche che la distanza tra la colonna e la parete renda accessibile il sifone senza necessità di smontare la colonna, ma una simile conclusione è contraddetta dalle fotografie allegate alla relaZIne del consulente tecnico. 14.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violaZIne della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivaZIne in relaZIne alla valutaZIne dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti IO ER, TO CA, TO ER e ES ER, nonché alla valutaZIne delle fonti alle quali i predetti si sono riferiti, ed in relaZIne alla credibilità ed attendibilità intrinseca del collaborante IO NT, anche per effetto della mancanza dell'attività di verifica della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti, con conseguente mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivaZIne anche per effetto del non adeguamento alle indicaZIni provenienti dalla precedente sentenza di annullamento e dell'assenza di motivaZIne in ordine L'inattendibilità delle prove contrarie a quelle sulle quali si fonda l'affermaZIne della penale responsabilità del ricorrente. 14.2.1. Tutti i collaboranti, eccetto IO NT, si riferivano per la conoscenza dei fatti ad altre persone. 14.2.2. Relativamente a IO ER, il ricorrente aggiunge a quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso che il suo racconto è generico e 17 contraddittorio nella descriZIne dei suoi spostamenti avvenuti subito dopo la sua scarceraZIne e prima di recarsi a casa di TO BB, tanto che non ha saputo indicare chi lo abbia accompagnato nel corso di tali spostamenti e nel corso del processo, esaminato in relaZIne ad altro omicidio, egli ha asserito che dopo essere andato a casa dei suoi familiari vi era rimasto sino alla notte. Tali imprecisioni erano state giudicate irrilevanti dal Giudice del rinvio che le aveva giustificate in consideraZIne del tempo trascorso e dell'elevato numero dei delitti in ordine ai quali egli aveva riferito. Eppure, IO ER aveva erroneamente indicato come un circolo ricreativo la barberia ove era stato commesso il delitto ed aveva asserito che esso era chiuso da un grande portone metallico, mentre si trattava di un portoncino in legno;
aveva anche errato nel descrivere l'abitaZIne del ricorrente e la sua distribuZIne interna;
tutte le imprecisioni erano state sempre addebitate al tempo trascorso. In sostanza non vi era alcun ricordo che non fosse impreciso o errato. Né poteva attribuirsi rilievo L'arresto di ET e del CI, poiché tale riscontro non era individualizzante ed anche esso si era verificato quando IO ER era detenuto e pertanto era stato da lui appreso da terzi. 14.2.3. TO CA, oltre a riferire circostanze apprese da terzi, aggiunge un particolare di cui ha avuto diretta cogniZIne che, però, contrasta con le dichiaraZIni degli altri collaboranti. In particolare, ha affermato di avere visto, il 2 novembre 2011, sfrecciare ad alta velocità una moto condotta da AE Di AT con a bordo TO BB;
i due stavano quasi per investire il cugino ER TO;
nel 2001 egli aveva poi chiesto al Di AT se quel giorno essi stessero recandosi a commettere un omicidio ed il Di AT aveva confermato che essi stavano andando ad uccidere il PU. Era stata allora depositata una memoria per evidenziare che tali dichiaraZIni non riscontravano quelle di IO ER, che aveva indicato in ES AC il conducente della moto;
uno dei due collaboranti doveva essere ritenuto inattendibile. Anche TO ER non aveva mai riferito del rischio di essere investito dalla moto. Il Giudice del rinvio, onde aggirare l'inconciliabilità delle dichiaraZIni dei due collaboranti, aveva affermato che TO CA non aveva precisato l'orario in cui aveva visto la moto con a bordo il Di AT e TO BB e la conclusione che i due stessero recandosi a commettere un omicidio era il risultato di una deduZIne logica operata dal collaboratore di giustizia e la frase pronunciata dal Di AT era solo una battuta e non consentiva di affermare che l'omicidio fosse effettivamente stato realizzato dal Di AT unitamente ad TO BB. In realtà, la motivaZIne si fonda su mere congetture in contrasto con le chiare 18 parole del collaborante. Né poteva svalutarsi tale parte delle dichiaraZIni senza screditare la veridicità delle sue complessive propalaZIni. Peraltro, TO CA ha sostenuto di avere appreso anche dal MI che al delitto avevano partecipato TO BB e AE Di AT. 14.2.4. Apparente era pure la motivaZIne addotta a sostegno dell'attendibilità dei collaboranti TO ER e ES CA. La motivaZIne non risulta rispettosa delle indicaZIni contenute nella sentenza di annullamento che aveva chiesto un approfondimento motivaZInale sulla attendibilità delle loro fonti informative dirette. Quanto ad TO ER si afferma che egli può avere appreso del delitto da ES FU, che non è uno dei suoi esecutori;
inoltre, non si fornisce alcuna giustificaZIne L'incostanza delle sue dichiaraZIni, rettificate solo nel corso del suo esame dibattimentale, quando aveva indicato in ES FU la sua fonte, in precedenza indicata genericamente nei suoi zii. Né egli era stato in grado di precisare come ES FU fosse venuto a conoscenza del fatto. In ogni caso il suo racconto è estremamente generico ed il suo contributo L'accertamento dei fatti è minimo. Anche le dichiaraZIni di ES CA sono incostanti e mentre nel corso delle indagini aveva riferito circostanze relative al delitto da lui apprese per sentito dire, nel corso del dibattimento ha precisato di avere appreso notizie da AE BB. Inoltre, mentre inizialmente aveva indicato quale conducente della moto IA CA, nel prosieguo aveva asserito di essersi sbagliato, indicando al suo posto ES AC;
egli ha fornito un'inverosimile giustificaZIne della sua correZIne, asserendo di avere confuso l'omicidio di OC PU con quello della GA, in cui effettivamente il CA era uno dei conducenti delle motociclette, ma la correZIne è arrivata solo dopo due anni e dopo che egli aveva in fase di indagini ed in dibattimento costantemente affermato che il conducente della motocicletta era il CA. Non vi era stata alcuna confusione e la sua era una dolosa modifica delle sue precedenti dichiaraZIni finalizzata ad allinearsi agli altri collaboratori. Persino IO NT aveva affermato che lui e gli altri sodali del clan Di AU non si confidavano minimamente con ES CA. 14.2.5. Quanto a IO NT, egli aveva partecipato al processo e aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia solo pochi mesi prima della precedente decisione della Corte di cassaZIne;
pertanto, conosceva in modo dettagliato gli atti del processo e le dichiaraZIni di tutti gli altri collaboranti e poteva, quindi, adattare a queste le sue propalaZIni. Egli, in seguito a detta decisione, è stato condannato definitivamente L'ergastolo per il duplice tentato omicidio di cui al capo A) e per l'omicidio di cui 19 al capo E), mentre è ancora imputato per il delitto di cui al capo D). Egli aveva reso dichiaraZIni volte ad escludere la sua responsabilità per il delitto di cui al capo D) e ad autoaccusarsi soprattutto per il delitto di cui al capo F), dal quale era stato assolto. Occorreva quindi particolare prudenza nel valutare la attendibilità delle sue dichiaraZIni, mentre il Giudice del rinvio non si è attenuto a tale criterio, giustificando in modo sistematico le opacità del suo racconto con il tempo trascorso dai fatti e l'elevato numero dei fatti delittuosi da lui riferiti. Le sue dichiaraZIni non potevano ritenersi autonome ed indipendenti da quelle degli altri collaboranti, dovendo trovare applicaZIne i principi già affermati da questa Corte di cassaZIne in casi analoghi, secondo i quali, in tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, le dichiaraZIni sopraggiunte dopo il giudiZI di primo grado richiedono una valutaZIne particolarmente approfondita, sotto il profilo della genuinità, ponendosi il concreto dubbio che esse possano essere il frutto di influenze o di progressivi adattamenti alle emergenze processuali, e ciò anche nel caso in cui il chiamante sia privo di uno specifico interesse processuale (Sez. 1, n. 43856 del 01/10/2013, Mezzero, Rv. 258123) e la valutaZIne congiunta delle dichiaraZIni di accusa risulta significativa a fini di dimostraZIne del fatto lì dove ricorrano: - - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narraZIne;
- l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condiZInamenti inquinanti;
- la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso L'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiaraZIni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
l'autonomia genetica, vale a - dire la derivaZIne non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.>> (Sez. 1, n. 46432 del 13/11/2019, Magri, non massimata). Nel caso di specie, peraltro, IO NT era a conoscenza non solo delle dichiaraZIni degli altri collaboranti, ma pure delle motivaZIni delle prime due sentenze di merito e di quella della Corte di cassaZIne. Ciononostante, il Giudice del rinvio, sebbene sollecitato, non aveva approfondito tale aspetto e nella motivaZIne della sua sentenza mancava una reale, specifica ed approfondita valutaZIne della credibilità del collaborante che veniva data per scontata o dibattuta solo per giustificare contraddiZIni o opacità del suo racconto. 20 Il racconto del NT in ordine L'arresto del ET e del CI, sorpresi dai carabinieri a bordo di un'automobile rubata e in possesso di armi mentre erano appostati nei pressi dell'abitaZIne del PU in attesa del suo ritorno per ucciderlo, risulta in contrasto con il verbale di arresto, in cui si attesta -e non erano stati che i due, alla vista dei carabinieri, erano fuggiti a piedi e solo uno di essi era stato arrestati mentre erano a bordo dell'automobile - visto gettare una pistola. La sentenza impugnata in questa sede, segnala il ricorrente, ammette che il racconto del NT non è veritiero, ma sostiene che si tratta solo di un alone di dubbio che, riguardando un episodio pregresso, del tutto indipendente dalle fasi di organizzaZIne e perpetraZIne dell'omicidio, non impedirebbe il fraZInamento delle sue dichiaraZIni, pienamente utilizzabili nel resto. Tale conclusione risulta illogica e contraddittoria, specie se confrontata con le opposte consideraZIni in ordine alle valutaZIni di IO ER. In relaZIne a quest'ultimo, il verbale di arresto del ET e del CI è considerato un significativo riscontro esterno quanto L'episodio da lui riferito quale antefatto dell'omicidio di OC PU. Contrariamente al NT, IO ER non aveva, però, inserito TO BB tra coloro che, armati, avevano atteso il ritorno a casa di OC PU per ucciderlo. Quanto al fraZInamento della chiamata di correo, il ricorrente sostiene che non sono stati applicati i principi affermati in proposito da questa Corte di cassaZIne secondo cui l'esclusione dell'attendibilità di una parte del racconto del propalante, specie ove si tratti di una chiamata in correità, non implica (ex se) un giudiZI di inattendibilità con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condiZIne da un lato che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto, e L'altro che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 1, n. 18018 del 27/04/2017, dep. 2018, Spagnolo, non massimata) ed inoltre, in tema di valutaZIne della chiamata in reità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiaraZIni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda L'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice di regola è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante e, laddove sia accertata la falsità di parte del narrato del chiamante in reità, la valutaZIne fraZInata dell'attendibilità delle dichiaraZIni sarà ancora possibile solo laddove le false propalaZIni riguardino altro soggetto oppure altro reato, sempre che esista una provata ragione specifica che abbia indotto il 21 dichiarante a mentire;
in questa ultima ipotesi l'onere motivaZInale del giudice sarà rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiaraZIni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante (Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, non massimata). Nel caso di specie la vicenda relativa L'arresto del ET e del CI era strettamente legata L'omicidio del PU, costituendo essa un primo tentativo di dare attuaZIne al proposito di uccidere il predetto. Il racconto del NT era inattendibile perché contraddetto non solo dal verbale di arresto, ma pure dalle dichiaraZIni di IO ER e RO LO. MuriZI ER, nel raccontare l'episodio, aveva riferito solo della presenza del ET e del CI, senza menZInare il NT o altri partecipanti L'appostamento; inoltre, ha asserito che il compito di uccidere il PU venne affidato ad TO BB solo dopo il fallimento dei due arrestati. RO LO ha asserito, per avervi direttamente assistito, che l'incarico di appostarsi per attendere il ritorno del PU venne affidato al LO ed al ET da OM ER e che i due vennero arrestati perché trovati in possesso delle armi;
non fa menZIne della autovettura rubata o di IO NT. Inoltre, l'inattendibilità del NT emerge anche L'affermaZIne che TO BB aveva attivamente partecipato alle intense ricerche del PU sul territorio, durate quasi un anno, per sopprimerlo, sebbene l'BB fosse latitante;
il Giudice del rinvio, per superare tale incongruenza, ha affermato che il NT ha asserito che non tutti insieme ed ovunque e a tutte le ore del giorno essi ricercavano il PU, in contrasto con quanto esplicitamente affermato dal collaborante che ad esplicita domanda ha sostenuto che tutti insieme, compreso l'BB, avevano cercato il PU. L'inattendibilità delle propalaZIni del NT emerge anche dalla descriZIne della fase esecutiva del delitto. Secondo il collaborante, NO LU, dopo avere visto il PU entrare nella barberia, si era recato immediatamente nel rione Monterosa e aveva trovato disponibili TO BB e ES AC, i quali erano partiti a bordo di una moto seguendo il LU. Mentre nella versione riferita al Pubblico ministero nel suo primo interrogatorio da collaboratore di giustizia il NT aveva asserito di non essere stato nemmeno informato della localizzaZIne del PU e dell'avvenuto agguato fino a quando il LU gli aveva fornito un resoconto di quanto accaduto, nel corso del controesame egli ha affermato che si trovava 22 nel rione Monterosa e da qui aveva seguito a bordo di un'automobile i due killers rimanendo ad una distanza di circa trenta metri L'ingresso della barberia e poi sarebbe tornato a Monterosa dove aveva appreso i dettagli del delitto dal LU. La discrasia viene riconosciuta nella motivaZIne della sentenza emessa dal Giudice del rinvio, che però afferma trattarsi di una mera specificaZIne e ampliamento di quanto riferito nel primo interrogatorio;
sostiene il ricorrente che in realtà di tratta di una modificaZIne e non di un mero approfondimento. Quanto al movente, il NT aveva inizialmente attribuito l'uccisione del PU alla circostanza che egli aveva fatto la filata>> in occasione della strage di Monterosa, in quanto egli aveva assistito al processo e sentito IO ER riferire la medesima circostanza. Successivamente al deposito della sentenza di annullamento con rinvio, in cui si evidenziava una contraddittorietà della motivaZIne in ordine al movente, perché le dichiaraZIni di IO ER contrastavano con quelle di TO CO, che aveva indicato nel fratello EP l'autore della soffiata>> in occasione della strage di Monterosa, il NT aveva riferito al Pubblico ministero che l'omicidio del PU trovava giustificaZIne in altre ragioni, ossia l'essere egli un finanziatore del CO. Successivamente, nel corso del dibattimento, il collaborante aveva ammesso che l'omicidio del PU trovava causa nella circostanza che egli poteva avere fatto la filata>>. Il Giudice del rinvio afferma, invece, scavalcando l'ammissione del collaborante, che le varie causali da lui riferite non sono tra loro incompatibili. Le modifiche intervenute nelle versioni di volta in volta fornite dal NT dimostrano il suo intento di orientare le sue dichiaraZIni in modo da farle combaciare con quelle degli altri collaboranti che hanno ricevuto credito L'autorità giudiziaria e, in applicaZIne dei principi di diritto sopra riportati, il NT doveva essere ritenuto non credibile con conseguente impossibilità di un'utilizzaZIne fraZInata delle sue dichiaraZIni. Peraltro, le dichiaraZIni del NT contrastavano con quelle di IO ER, secondo il quale il PU era stato avvistato da SP VA che aveva avvisato telefonicamente coloro che poi si erano occupati di ucciderlo. Per aggirare tale contrasto, il Giudice del rinvio arriva a sostenere che è irrilevente l'identità di colui che aveva segnalato che il PU era entrato nella barberia consentendo agli altri di sopprimerlo. 15. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche ID BB, in relaZIne al delitto di cui al capo D), a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo nel quale vengono articolate più 2 23 3 censure. 15.1. Il ricorrente evidenzia che mentre la motivaZIne della sentenza di appello, per le sue contraddiZIni ed illogicità, è stata ritenuta da questa Corte di cassaZIne inidonea a far ritenere che la penale responsabilità dell'imputato sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, il Giudice del rinvio afferma che si sarebbero aggiunti nuovi elementi costituiti dal passaggio in giudicato della condanna del Di AU, dalle dichiaraZIni rese dal nuovo collaborante IO NT e dalla rinunzia, da parte dei coimputati CA, AT e MI, ai motivi di ricorso relativi L'affermaZIne della loro penale responsabilità. 15.2. Sostiene che il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza a carico del Di AU è illogico, atteso che esso era già noto alla Corte di cassaZIne quando questa aveva pronunciato la sentenza di annullamento con rinvio, poiché il Di AU non aveva impugnato la sentenza di secondo grado. 15.3. Quanto alle dichiaraZIni accusatorie del NT, il Giudice del rinvio ha affermato illogicamente che egli, ammettendo la sua partecipaZIne ai delitti, aveva assunto le sue penali responsabilità, sebbene fosse stato già condannato L'ergastolo con sentenza ormai definitiva per taluni dei delitti di omicidio a lui ascritti in questo processo. Il Giudice del rinvio ha asserito che la sua attendibilità andava valutata con particolare prudenza, ma poi non si è attenuto a detto criterio, giustificando le numerose imprecisioni con il cattivo ricordo dovuto al lungo periodo di tempo trascorso dai fatti e L'elevato numero dei reati in ordine ai quali egli aveva riferito. Inoltre, già la sentenza di annullamento aveva censurato l'argomento, utilizzato per giustificare le incoerenze e contraddiZIni interne relative agli altri collaboranti, della verosimile ascrivibilità ad una imprecisione di ricordi dovuta alla risalenza temporale delle informaZIni ricevute>>, cosicché risulta violato l'art. 627 cod. proc. pen.. La motivaZIne dell'attendibilità soggettiva del NT è, quindi, censurabile. Le dichiaraZIni del NT non sono attendibili anche sotto il profilo oggettivo, non avendo egli partecipato alla fase esecutiva. Le sue dichiaraZIni risultano generiche, non avendo neppure chiarito quale fosse stato il ruolo di ID BB nell'esecuZIne del delitto. Il NT ha fornito indicaZIni diverse circa il momento in cui aveva appreso dell'esecuZIne del delitto ed è smentito laddove sostiene che i killers fossero due, poiché non è provato che i colpi esplosi provenissero da due soggetti diversi e risulta che i colpi provenissero da una sola pistola. Neppure era stata accolta la richiesta della difesa di sentire ex art. 195 cod. 24 proc. pen. LO Di AU, ossia colui al quale il collaborante si era riferito per la conoscenza dei fatti. I precedenti di legittimità invocati nella sentenza del Giudice del rinvio non sono decisivi e le dichiaraZIni del NT sono inutilizzabili a carico di ID BB. Ciononostante, il Giudice del rinvio ha apoditticamente affermato che le dichiaraZIni di IO NT sono attendibili e sono idonee a riscontrare in relaZIne a tutti gli imputati le dichiaraZIni di IO ER. In sostanza, il Giudice del rinvio ha ritenuto dimostrata la partecipaZIne di ID BB al delitto sol perché affermata de relato da più collaboratori di giustizia che si sono limitati ad asserire che egli faceva parte del commando, senza specificare quale sia stata la sua condotta, non rispettando i più stringenti criteri fissati dalle SeZIni Unite nella sentenza Aquilina e violando l'art. 627 cod. proc. pen.. Illogica è la motivaZIne laddove cerca di superare i contrasti tra le dichiaraZIni dei vari collaboranti. IO ER ha reso dichiaraZIni incostanti sull'identità del conducente di una delle motociclette, mentre le dichiaraZIni dei collaboranti TO ER ed TO CA divergono in ordine L'identità di colui che ha provocato la scottatura sul collo dello ZI TO MI. Quest'ultimo contrasto viene considerato sanato in quanto TO ER si era detto incerto sul se il soggetto autore della scottatura fosse ID BB, ma tale incertezza, anziché giocare a favore del ricorrente, era stata illogicamente utilizzata a suo danno. Eppure, entrambi i collaboranti asserivano che la loro fonte era il MI. Neppure la sentenza impugnata in questa sede si confronta con le dichiaraZIni di EP IS, secondo il quale coloro che avevano sparato erano AE AT e RI D'ZO, e con quelle di ES CA. Nemmeno si motiva in ordine alla divergenza tra i tratti somatici del ricorrente con quelli riferiti dal teste oculare IG. 15.4. Quante alla rinuncia ai motivi di ricorso da parte degli imputati CA, MI e AT, da essa non poteva ricavarsi alcun elemento di prova a sostegno dell'accusa a carico del ricorrente, atteso che essa poteva dipendere da ragioni meramente utilitaristiche ed in particolare L'esigenza di evitare la condanna L'ergastolo 15.5. La Corte di cassaZIne, nella precedente sentenza di annullamento, aveva censurato come illogica la scelta di dare preferenza alle dichiaraZIni di IO ER rispetto a quelle del IG in ordine L'individuaZIne dei componenti del commando e il Giudice del rinvio ha ritenuto semplicisticamente di poter superare i rilievi formulati dalla Corte di cassaZIne facendo riferimento 25 ai nuovi elementi di prova sopravvenuti e tra questi soprattutto alle dichiaraZIni di IO NT, che in realtà deve ritenersi inattendibile per quanto già detto. Non rileva che le dichiaraZIni rese dal IG, testimone oculare del delitto, siano state introdotte nel processo attraverso le propalaZIni di TO CO, poiché tale circostanza era già nota nel momento in cui vene emessa la precedente sentenza di annullamento e comunque l'attendibilità del CO non è stata messa in discussione dalla sentenza impugnata in questa sede. Quanto alla circostanza che il IG fosse stato ritenuto inattendibile in relaZIne L'omicidio OX, essa era irrilevante alla luce del principio della fraZInabilità della chiamata che doveva valere non solo per un collaborante come il NT, ma anche per i testimoni. Irrilevante era poi la circostanza relativa alla irrevocabilità della condanna del Di AU come mandante, atteso che la sussistenza di tale qualità in capo allo stesso era compatibile anche con il conferimento del mandato a soggetti diversi da ID BB. La motivaZIne è apodittica laddove esclude che il ZZ ed il ZZ fossero collegati al gruppo del Di OL e sostiene che essi erano personaggi di secondo piano, cosicché sarebbe inverosimile il mandato del Di AU agli stessi. La motivaZIne è illogica laddove ritiene di non dover prestare credito alle dichiaraZIni del IG sol perché contraddette da quelle del NT, che non ha partecipato al delitto e nemmeno al conferimento dell'incarico agli esecutori e ha reso dichiaraZIni de relato che sono inutilizzabili ove non riscontrate e che non possono prevalere su quelle del disinteressato teste oculare IG, sebbene queste abbiano fatto ingresso nel processo attraverso il collaborante CO, della cui attendibilità non può dubitarsi. Sostiene, invece, il ricorrente che poiché il gruppo del Di OL era alleato del clan Di AU, era ben possibile che esponenti del gruppo del Di OL fossero stati incaricati dell'esecuZIne del delitto. Quindi la difesa ritiene irrilevante che il mandante dell'omicidio fosse LO Di AU. Permane, quindi, il ragionevole dubbio in ordine alla partecipaZIne di ID BB al delitto che aveva già condotto L'annullamento della sentenza di appello. Peraltro, le dichiaraZIni del IG trovano riscontro nella circostanza che proprio un fratello di UI ZZ era stato ucciso dal CO;
il ZZ aveva, quindi, interesse a vendicarsi uccidendo la madre del CO. Il IG aveva descritto che l'esecutore del delitto era biondo e con un naso grosso, caratteristiche che ID BB non possiede. 26 Né le dichiaraZIni del IG sono contraddette dalle ammissioni di responsabilità provenienti dal CA, L'AT e dal MI, ben potendo il IG avere sbagliato ad indicare solo uno dei soggetti da lui riconosciuti. In ogni caso nessuno ha visto ID BB partecipare L'esecuZIne del delitto e l'unico teste oculare ha riferito di un soggetto biondo e con il naso grosso che non è l'BB. Mancano, quindi, i riscontri individualizzanti. 16. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche AE AT, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 16.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violaZIne di legge e mancanza di motivaZIne in ordine L'applicaZIne dell'aggravante della premeditaZIne in relaZIne al delitto di cui al capo D). Egli non aveva rinunciato al motivo di gravame relativo L'aggravante e questa non poteva ritenersi sussistente in capo a lui, in quanto non emergeva il momento in cui egli aveva ricevuto da terzi l'incarico di commettere l'omicidio. 16.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violaZIne dell'art. 133 cod. pen. e la illogicità della motivaZIne in ordine al trattamento sanZInatorio, fissato in misura superiore al minimo edittale, nonostante esso sia stato stabilito in misura inferiore per il MI, anche lui concorrente nel reato. 17. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche IN MI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi. 17.1. Con il primo motivo si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivaZIne in ordine L'applicaZIne dell'aggravante della premeditaZIne. Il Giudice del rinvio si è limitato a richiamare la motivaZIne della sentenza di primo grado. In realtà nessun collaborante afferma che il MI abbia partecipato alla fase preparatoria e neppure era trascorso un congruo lasso di tempo tra la decisione dell'omicidio e la sua esecuZIne e comunque non risulta che la decisione di commettere il delitto fosse da tempo nota al MI così da consentire l'estensione allo stesso dell'aggravante. Peraltro egli, sulla base delle dichiaraZIni dei collaboranti, era rimasto implicato esclusivamente in quell'omicidio, restando estraneo a tutti gli altri. 17.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violaZIne degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivaZIne in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante della premeditaZIne, pur avendo la difesa dedotto diversi elementi a sostegno della sua richiesta, come il suo reinserimento sociale e l'ottimo 272 2 comportamento processuale, avendo ammesso l'addebito pur potendo confidare su un'assoluZIne L'esito del giudiZI di rinvio;
inoltre egli non aveva più commesso delitti nonostante il lungo periodo di tempo trascorso. 18. Anche IA CA ha impugnato la sentenza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale deduce violaZIne di legge ed in particolare degli artt. 81, primo comma, e 78 cod. pen. e degli artt. 624, 648, comma 1, e 650 cod. proc. pen.. Egli è stato condannato sia in primo che in secondo grado per i delitti di cui ai capi D) ed E) alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, ma il giudice di primo grado aveva omesso di indicare la pena relativa a ciascuno dei due delitti e nemmeno aveva indicato quale dei due fosse il più grave. La Corte di cassaZIne aveva annullato la sentenza di appello solo in relaZIne al delitto di cui al capo D). L'ufficio esecuZIne della competente Procura della Repubblica aveva emesso ordine di carceraZIne parziale in relaZIne al solo delitto di cui al capo E) determinando la pena provvisoria in quella dell'ergastolo e tale determinaZIne era stata ritenuta corretta dal Giudice del rinvio. Evidenzia il ricorrente che le SeZIni Unite (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261) hanno affermato, in tema di formaZIne progressiva del giudicato, che formatosi il giudicato sull'affermaZIne della penale responsabilità, poteva essere posta in esecuZIne solo la pena minima inderogabile, che nel caso di specie è quella di anni ventiquattro di reclusione. La Procura della Repubblica aveva arbitrariamente individuato il reato più grave in quello di cui al capo E) ed aveva quantificato la pena in quella dell'ergastolo. In realtà, sostiene il ricorrente, la pena andava determinata da giudice della cogniZIne ed il giudicato progressivo non poteva trovare applicaZIne in mancanza di una pena certa da porre in esecuZIne. Era, quindi, illegittima l'affermaZIne della legittimità dell'ordine di esecuZIne. Al comma 1 dell'art. 665 cod. proc. pen. il legislatore ha inserito una clausola di riserva in base alla quale è possibile che un provvedimento irrevocabile possa essere non esecutivo e deve ritenersi la non esecutività laddove non sia stata determinata la misura minima della pena che il condannato deve comunque espiare. Nel caso di specie il Giudice del rinvio avrebbe anche potuto individuare il reato più grave e calcolare la pena in modo diverso. Il Giudice del rinvio ha invece erroneamente ritenuto di non poter rideterminare la pena complessiva non potendo incidere sul giudicato ormai 28 fissatosi in relaZIne al delitto di cui al capo E). Inoltre, il Giudice del rinvio aveva errato anche nel determinare il reato più grave nel delitto di cui al capo E) sulla base delle modalità del fatto, dovendo trovare applicaZIne il principio affermato dalle SeZIni Unite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347) che faceva riferimento alla pena edittale. In caso di pari gravità, occorreva fare riferimento alla data di commissione del reato, cosicché il reato più grave andava individuato in quello di cui al capo D) e sulla pena fissata per questo reato andava applicato l'aumento per la continuaZIne con il delitto di cui al capo E) e la pena non poteva superare i trenta anni di reclusione. 19. Infine anche IO NT, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso. 19.1. Con il primo motivo si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessivo trattamento sanZInatorio, sostenendo che non si è tenuto conto del dissenso manifestato L'imputato in occasione della decisione di commettere l'omicidio GA, essendo l'unico ad avere trovato il coraggio di opporsi alla volontà del Di AU, e degli altri elementi di fatto addotti a sostegno delle invocate attenuanti 19.2. Il secondo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello del CA. Anch'egli sostiene che, non essendo stata determinata la pena base, tale compito spettava al Giudice del rinvio che avrebbe dovuto individuare il reato più grave in quello di cui al capo D), da aumentare in continuaZIne per l'altro reato sino a determinare una pena detentiva complessiva temporanea. 20. Il difensore di ID BB ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e si oppone alle richieste del Procuratore generale. 21. Il difensore di TO BB ha depositato una memoria difensiva ed una memoria di replica con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso e si è opposto alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso di AE BB è, nella parte relativa al delitto di cui al capo A), inammissibile. La Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, è pervenuta L'affermaZIne della penale responsabilità di AE BB principalmente 2 929 sulla base delle dichiaraZIni di IO ER e di IO NT, la cui collaboraZIne è sopraggiunta alla sentenza di secondo grado. Il giudice del rinvio ha evidenziato che questa Corte di cassaZIne non ha accolto le censure dei ricorrenti in ordine alla attendibilità di IO ER, tanto che sulla base delle sue dichiaraZIni è stato possibile pervenire alla condanna definitiva degli altri partecipanti al delitto. La Corte di cassaZIne aveva, invece, ritenuto che le sue dichiaraZIni non fossero sufficientemente riscontrate in ordine alla partecipaZIne al delitto di AE BB. IO ER aveva asserito che il delitto era stato deciso dal Di AU, capo dell'omonimo clan, dallo stesso collaborante, da suo fratello AE ER e da AE BB e le modalità di esecuZIne dell'agguato erano state discusse a lungo poiché la vittima doveva essere attirata da AE BB che avrebbe dovuto dargli un appuntamento per discutere assieme e poi avrebbe dovuto essere fatto salire sull'auto di AE ER, ma mentre AE ER asseriva che il CO avrebbe dovuto essere ucciso nell'autovettura subito dopo essere salito a bordo, AE BB, ritenendo tale modalità eccessivamente rischiosa per AE ER, aveva proposto di allontanare il CO con un pretesto per poi forare lo pneumatico della sua vettura, cosicché, al suo ritorno alla stessa, non avrebbe potuto allontanarsi e sarebbe stato facilmente soppresso dai killer che si sarebbero affiancati a lui. Era stata accolta la proposta di AE BB che, però, non aveva dato il risultato sperato, poiché il CO, tornato alla sua automobile dopo essere sceso dalla vettura di AE ER ed accortosi della foratura, aveva intuito l'agguato ai suoi danni e si era immediatamente dato alla fuga. IO ER ha asserito che AE BB, dopo che il CO era stato condotto via da AE ER a bordo della sua automobile, era rimasto nei pressi del bar che costituiva l'abituale ritrovo degli aderenti al clan Di AU, per monitorare quanto stava accadendo. Inoltre, asserisce che AE BB ha partecipato anche alla riunione del vertice del clan successiva al fallimento dell'agguato, in cui il Di AU aveva espresso ai presenti il suo disappunto per quanto accaduto. Le dichiaraZIni di IO NT, afferma il Giudice del rinvio, costituiscono un insuperabile riscontro>> a quelle di IO ER. IO NT ha affermato che la decisione di sopprimere il CO venne presa da lui stesso, da LO Di AU, da AE BB e da AE ER;
sebbene il NT avesse partecipato alla decisione, non era stato presente in occasione dell'esecuZIne dell'agguato. Aveva poi partecipato alla successiva riunione in cui il Di AU si era lamentato con gli altri partecipanti al 30 delitto del fallimento dell'agguato e AE ER e AE BB avevano tentato di giustificarsi e di scusarsi con il Di AU, che aveva espresso il timore che il fallimento potesse scatenare una guerra con il CO. Il NT ha aggiunto che la decisione di uccidere il CO era stata già presa prima che la vittima si presentasse al bar e che la comparsa del CO in quel posto era avvenuta senza preavviso e su iniziativa del CO, senza che AE BB gli avesse dato appuntamento. Il NT ha aggiunto che poiché AE BB si sentiva responsabile del fallimento dell'agguato ai danni del CO, egli non si era opposto alla decisione del Di AU di colpire il CO uccidendo la anziana madre di quest'ultimo. Il Giudice del rinvio ha pure affermato che le dichiaraZIni del CO, pur non integrando una chiamata in reità, come affermato dalla Corte di cassaZIne con la sentenza rescindente, fornivano comunque un riscontro logico in ordine alla partecipaZIne di AE BB alla decisione di uccidere il CO;
quest'ultimo ha dichiarato che AE BB era il suo diretto ed esclusivo referente L'interno del clan Di AU con il quale poter discutere delle questioni pendenti con il clan stesso ed era stato proprio AE BB a introdurlo nel clan, cosicché era del tutto logico che la decisione e l'organizzaZIne dell'omicidio avvenisse con la partecipaZIne dell'odierno ricorrente. La Corte di assise di appello di Napoli ha anche adeguatamente illustrato le ragioni che l'hanno condotta a ritenere pienamente attendibili le dichiaraZIni di IO NT. La motivaZIne della Corte di appello non presenta carenze, contraddittorietà o manifeste illogicità e il motivo di ricorso appare generico e comunque volto a sollevare censure di merito. Le dichiaraZIni del collaborante CA non assumono rilievo decisivo, stando alla motivaZIne della sentenza qui impugnata, così come la stessa Corte di assise di appello (a pag. 27 della motivaZIne della sentenza qui impugnata) esclude che, in relaZIne a tale delitto, possa avere valore decisivo la circostanza che AE BB fosse o meno uno dei componenti di vertice del clan, atteso che anche laddove egli non avesse rivestito una posiZIne apicale la sua partecipaZIne alla decisione di sopprimere il CO risulterebbe comunque provata dalle dichiaraZIni dei due collaboratori di giustizia. La Corte di assise di appello di Napoli ha pure aggiunto, come si è già esposto, che anche laddove si ritenesse che AE BB non fosse uno dei componenti dell'organo di vertice del clan, la sua partecipaZIne sarebbe legata al suo stretto rapporto con il CO, di cui aveva favorito l'inserimento nel clan Di AU. Il ricorrente neppure si confronta con tale argomentaZIne. 31 12 Laddove, poi, contesta l'attendibilità dei collaboranti, egli solleva censure di merito che sono inammissibili in questa sede di legittimità.
2. In relaZIne al capo D), possono essere trattati congiuntamente il primo motivo del ricorso di AE BB, che è inammissibile per manifesta infondatezza, e il ricorso di ID BB, che è infondato.
2.1. Manifestamente infondato è il rilievo, formulato da entrambi i ricorrenti, relativo L'utilizzo, quale riscontro, del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a carico del Di AU. Non rileva che questa Corte di cassaZIne fosse a conoscenza, nel momento in cui ha emesso la sentenza rescindente, del passaggio in giudicato della condanna del Di AU, poiché essa, non potendo effettuare valutaZIni attinenti al merito del processo, neppure poteva utilizzare tale sentenza ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.. Essa doveva limitarsi a valutare se la motivaZIne della sentenza di secondo grado fosse contraddittoria o affetta da manifesta illogicità oppure se la decisione fosse il risultato di violaZIni di legge, senza sovrapporre una propria valutaZIne di merito a quella della Corte di appello, che aveva deciso in un momento in cui la condanna del Di AU ancora non era divenuta definitiva e che pertanto di certo non poteva utilizzare tale dato quale riscontro.
2.2. Quanto alla decisione di ritenere non credibili le dichiaraZIni del IG e di ricondurre il movente dell'omicidio ad una ritorsione attuata dal clan Di AU in risposta alla strage di Monterosa, ritenendo maggiormente credibile la versione fornita da IO NT, la Corte di assise di appello di Napoli ha fornito adeguata giustificaZIne, esente da contraddittorietà o manifeste illogicità. Essa ha osservato che il giudice del secondo grado, con la decisione poi annullata, aveva ritenuto inattendibile il IG solo sulla base della mera ipotesi che lo stesso avesse commesso un errore nel riconoscere i soggetti, diversi dagli odierni ricorrenti, da lui indicati quali esecutori materiali del delitto. Tale eventualità si fondava a sua volta sulla giovane età del IG L'epoca del delitto. Tale ragionamento era stato ritenuto illogico da questa Corte di cassaZIne con la sentenza rescindente, perché il Giudice di appello aveva ritenuto maggiormente credibili altri collaboranti che erano anch'essi molto giovani e le loro dichiaraZIni, a differenza di quelle del IG che aveva asserito di avere assistito personalmente al delitto, neppure erano state confermate dalle fonti dirette. Il Giudice del rinvio, a differenza del Giudice di appello, ha invece innanzitutto ribadito gli argomenti già addotti dalla Corte di assise di Napoli per escludere l'attendibilità del IG. 32 Ha osservato che il IG non è stato mai sentito in dibattimento, poiché le sue dichiaraZIni sono entrate nel processo per il tramite del CO, che lo aveva sentito dopo la esecuZIne dell'omicidio di sua madre. Il IG era morto nel 1994, prima che egli potesse essere sentito dagli inquirenti. Ha poi evidenziato che i giudici del primo grado, per valutare la credibilità del IG, hanno pure preso in esame le dichiaraZIni da lui rese come testimone nel processo relativo L'omicidio della cognata del CO, NA OX, a carico di VA ON, che era stato assolto. In quel processo il IG aveva inizialmente individuato in fotografia il ON quale partecipante al delitto, ma aveva poi ritrattato le sue dichiaraZIni. In relaZIne a tale omicidio, il IG aveva indicato quale esecutore un soggetto biondo e poi aveva riconosciuto il ON, ma era stato costretto a ritrattare il suo riconoscimento, atteso che i tratti somatici del ON erano del tutto differenti dalla sua descriZIne. Ha, quindi, osservato che la decisione del CO di vendicarsi, per la morte di sua madre, nei confronti dei soggetti a lui indicati quali responsabili dal IG poteva trovare esclusiva giustificaZIne nelle erronee indicaZIni che gli erano state fornite dal IG. Inoltre, il Giudice del rinvio ha evidenziato che la riconducibilità dell'omicidio della GA al clan Di AU e alla volontà degli associati a questo clan di vendicarsi per la strage di Monterosa ha trovato riscontro nelle dichiaraZIni di IO NT e nelle dichiaraZIni confessorie degli altri ricorrenti, indicati dai collaboranti quali partecipanti L'omicidio. In particolare, quanto a AE BB, IO NT ha affermato che egli partecipò, assieme a lui, alla riunione in cui venne deciso l'omicidio della GA, madre del CO e che AE BB non ostacolò in alcun modo tale decisione;
del vertice del clan, il direttorio, secondo il collaborante facevano parte il Di AU, IO NT, AE BB e AE ER fino a quando non venne ucciso. Il Giudice del rinvio precisa che l'assunto secondo quale IO NT e AE BB non erano ai vertici del clan, spettando ogni decisione al Di AU e a AE ER, è contraddetto non solo dalle dichiaraZIni del NT, ma pure da quelle degli altri collaboranti;
inoltre, si osserva che al momento dell'omicidio della GA AE ER era già deceduto. Quanto a ID BB, il NT - che viene indicato dal Giudice del rinvio quale chiamante in correità, avendo ammesso di avere contribuito L'omicidio provvedendo a rintracciare e convocare alla presenza del Di AU il TA, che sarebbe stato poi incaricato di organizzare ed eseguire il delitto lo inserisce tra gli esecutori materiali del delitto. 33 Il Giudice del rinvio ha osservato che le dichiaraZIni di IO NT trovano riscontro nelle dichiaraZIni rese dagli altri collaboranti e ha illustrato le ragioni per le quali le divergenze tra le dichiaraZIni da essi fornite in relaZIne a taluni dettagli devono ritenersi superali e non decisive.
2.3. A fronte delle diffuse e specifiche ragioni poste dal Giudice del rinvio a base della sua decisione, AE BB, con il primo motivo del suo ricorso, ha sostenuto che la Corte di cassaZIne aveva già preso in consideraZIne la sentenza di primo grado, laddove aveva asserito l'inattendibilità del IG sulla base delle sue dichiaraZIni relative L'omicidio di NA OX, e l'aveva ritenuta ininfluente. Deve, allora, ribadirsi in questa sede che la Corte di cassaZIne si è limitata a valutare la congruità della motivaZIne della sentenza di secondo grado, non potendo effettuare valutaZIni di merito. Inoltre, AE BB torna a formulare ipotesi di ricostruZIne del fatto diverse da quelle operate dal Giudice del rinvio e da lui indicate come più verosimili, indicando prove a loro sostegno. Sotto tale profilo, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre L'interpretaZIne delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutaZIne dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono L'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruZIni alternative che si risolvano in una mirata rilettura>> degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunZIne di nuovi e diversi parametri di ricostruZIne e valutaZIne dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Laddove, poi, il ricorrente sostiene che il Di AU aveva deciso autonomamente che la GA dovesse essere uccisa e che AE BB, rimanendo in silenZI, non avrebbe contribuito a tale decisione, il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che più volte questa Corte di cassaZIne ha affermato che è configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente L'organismo di vertice di un'associaZIne criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito L'esecuZIne dello specifico delitto, mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o L'atto della doverosa>> informaZIne ad opera di altro 34 membro del sodaliZI, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condiZIne per la realizzaZIne del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito (Sez. 1, n. 19778 del 26/02/2015, C., Rv. 263568). In particolare, la sola appartenenza L'organismo centrale di un'organizzaZIne criminale di tipo mafioso, pur costituendo un indiZI rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzaZIne del reato- fine, essendo necessario che singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241820; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233327; Sez. 5, n. 18845 del 30/05/2002, dep. 2003, Aglieri, Rv. 226423). Pertanto, in applicaZIne del principio sopra esposto, deve concludersi che AE BB, partecipando alla riunione di coloro che erano stati convocati dal Di AU per deliberare in ordine L'omicidio della GA e non opponendosi alla decisione, ha contribuito alla decisione stessa e quindi ha partecipato L'omicidio stesso quale concorrente morale. Né può sostenersi che mancano i riscontri individualizzanti, atteso che anche altri collaboranti diversi da IO NT hanno indicato in AE BB uno dei mandanti dell'omicidio. In tal senso convergono, sulla base di quanto asserito dal Giudice del rinvio, le dichiaraZIni di IO ER, TO ER, TO CA e ES CA. Peraltro, la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in ordine alle superabilità di talune divergenze tra le dichiaraZIni tra i collaboranti diversi da IO ER e IO NT in ordine ad elementi di dettaglio.
2.4. Anche ID BB attacca la motivaZIne della sentenza qui impugnata nella parte in cui afferma la attendibilità di IO NT e anche le sue censure appaiono nel loro complesso infondate. Quanto al rilievo, operato dal Giudice del rinvio, secondo il quale il NT, con la sua collaboraZIne, ha ammesso la sua responsabilità in relaZIne a gravi reati per i quali non era stato ancora giudicato in via definitiva, esso appare corretto. E' ben vero che egli era stato condannato in via definitiva per alcuni dei delitti per i quali era imputato nel processo, ma egli aveva comunque interesse ad evitare la sua condanna per i reati ancora sub iudice e ciononostante ha fornito suo contributo L'accertamento dei fatti, cosicché le argomentaZIni svolte dal ricorrente non fanno apparire contraddittorio o illogico l'argomento utilizzato dal Giudice del rinvio. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che le sue dichiaraZIni non sarebbero 35 credibili perché generiche e perché egli non avrebbe nemmeno partecipato alla fase esecutiva o perché aveva affermato che i killers erano due, mentre era stato accertato che i colpi provenivano da una sola pistola, il ricorrente solleva censure di merito o comunque non si confronta con gli argomenti addotti dal Giudice del rinvio per superare tali rilievi, cosicché il motivo di ricorso risulta generico e comunque volto a sollecitare questa Corte di cassaZIne ad una rivalutaZIne del materiale istruttorio. In relaZIne al numero di coloro che avevano esploso i colpi di pistola, a titolo esemplificativo, il Giudice del rinvio chiarisce (a pag. 42 della motivaZIne della sentenza qui impugnata) che non è affatto dimostrato che i proiettili rinvenuti, tutti dello stesso calibro, provenissero tutti dalla stessa arma da fuoco e non da due armi caricate con proiettili dello stesso calibro;
inoltre essendo intervenuti sul luogo dell'omicidio quattro persone a bordo di due motociclette, è verosimile che entrambi i passeggeri dei due motocicli avessero esploso i colpi L'indirizzo della vittima. In ogni caso, aggiunge la Corte di appello, era ben possibile che uno dei due passeggeri non avesse potuto esplodere colpi per motivi accidentali, come l'inceppamento dell'arma, e che tali motivi fossero rimasti sconosciuti a coloro dai quali il NT aveva appreso i dettagli del delitto. Parimenti, in relaZIne alle divergenze emerse tra alcuni dei collaboranti, il Giudice del rinvio ha adeguatamente motivato. Ha chiarito, a titolo esemplificativo, che il contrasto tra TO CA e TO ER in ordine L'identità di colui che, subito dopo avere sparato, risalendo sulla motocicletta condotta dal MI, aveva procurato a quest'ultimo un'ustione al collo, appoggiandovi la canna della pistola, era solo apparente in quanto TO ER, pur ricordando il particolare, si era detto incerto sull'identità di colui che aveva impugnato la pistola;
peraltro, la Corte di appello ha del tutto logicamente affermato che la composiZIne degli equipaggi non era un particolare rilevante quando, diversi anni dopo il delitto, coloro che avevano partecipato L'omicidio avevano riportato l'accaduto agli altri partecipanti L'associaZIne criminale, poi divenuti collaboratori di giustizia;
l'imprecisione in ordine a tale dettaglio non aveva rilevanza nell'economia del racconto. Il ricorrente non si confronta con tali specifici argomenti, limitandosi a ribadire le censure già formulate ed alle quali il Giudice del rinvio ha fornito adeguata risposta, priva di contraddiZIni o manifeste illogicità. Anche in relaZIne alla tesi alternativa, basata sulle dichiaraZIni del IG, secondo la quale il delitto non era stato attuato dal clan Di AU, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivaZIne in ordine alle ragioni per le quali essa non è sostenibile, illustrando i motivi che sorreggono 36 ё l'inattendibilità del IG. A tale proposito il ricorrente ha denunciato che la Corte di assise di appello di Napoli avrebbe utilizzato il criterio della attendibilità fraZInata solo a suo svantaggio;
in particolare, lo avrebbe utilizzato per affermare l'attendibilità dei vari collaboranti in relaZIne a taluni dei delitti anche laddove essi, secondo il ricorrente, si sarebbero rivelati inattendibili in relaZIne ad altri reati, mentre non avrebbe utilizzato il medesimo criterio in relaZIne al IG, atteso che l'inattendibilità delle sue dichiaraZIni relative L'omicidio OX sarebbe stata indebitamente estesa al delitto per il quale si procede in questa sede. Il rilievo è infondato. Deve segnalarsi che, sulla base di quanto evidenziato dalla Corte di assise di appello di Napoli, dal processo relativo L'omicidio OX è emersa la inattendibilità del IG derivata dalla sua scarsa capacità di riconoscere i tratti somatici delle persone, cosicché del tutto logicamente il Giudice del rinvio ha esteso la sua inattendibilità anche alle dichiaraZIni relative al reato per il quale si procede in questa sede, atteso che anche in relaZIne a questo le dichiaraZIni del IG si sostanziano nella identificaZIne di soggetti che egli ha potuto vedere solo per pochi secondi. La sua scarsa capacità di procedere alla identificaZIne delle persone tramite i loro caratteri somatici rileva anche in questo processo al fine di valutare la sua attendibilità. Ne consegue che anche sotto tale profilo la motivaZIne non risulta illogica. Peraltro, la Corte di appello ha pure evidenziato, del tutto logicamente, che l'attendibilità del NT e l'inattendibilità del IG trovano conforto nella confessione degli altri imputati che erano stati indicati quali partecipanti al commando che aveva provveduto ad uccidere la GA. Nel resto il ricorrente si limita a prospettare ipotesi alternative di ricostruZIne del fatto che sono meramente congetturali e che risultano smentite L'attività istruttoria espletata, come ha correttamente osservato il Giudice del rinvio. Né rileva che non sia stato possibile accertare con assoluta certezza quale sia stato il ruolo di ID BB in occasione dell'omicidio, ossia se egli si trovasse sulla motocicletta condotta da uno dei compartecipi o sul motoveicolo condotto da altro imputato. Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicaZIne, con adeguata e logica motivaZIne, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato L'agente alla realizzaZIne del reato (Sez. 2, n. 48029 del 37 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177). Peraltro, anche in relaZIne a ID BB non può sostenersi la mancanza di riscontri individualizzanti, atteso che diversi collaboranti affermano la sua partecipaZIne al delitto. E', infine, infondata anche l'ecceZIne di inutilizzabilità delle dichiaraZIni del NT per effetto della richiesta di sentire, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., LO Di AU, al quale il NT aveva fatto riferimento per la conoscenza dei fatti relativi L'omicidio della GA, atteso che non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiaraZIne de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella specie giudicato separatamente), in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiaraZIni che possano pregiudicare la sua posiZIne, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutaZIne di tali elementi probatori (Sez. 2, Sentenza n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Dell'Aquila, Rv. 263705; Sez. 5, Sentenza n. 32834 del 25/05/2011, Mazzarella, Rv. 250582).
3. Il ricorso di TO BB è nel suo complesso infondato.
3.1. Il primo motivo è infondato, dovendosi escludere che il diniego della rinnovaZIne dell'istruttoria ed in particolare di un accertamento peritale per - accertare quale fosse lo stato del bagno dell'abitaZIne del ricorrente L'epoca in cui il collaborante IO ER aveva collocato la sua visita presso detta abitaZIne e lo smontaggio del sifone del lavandino con conseguente rinvenimento di un frammento della scatola cranica di OC PU detto HI>> sia stato giustificato dal Giudice del rinvio reiterando la - medesima motivaZIne già ritenuta illogica e contraddittoria dalla Corte di cassaZIne. Deve, in primo luogo, osservarsi che nel giudiZI di rinvio a seguito di annullamento per viZI di motivaZIne, il giudice di merito non è vincolato né condiZInato da eventuali valutaZIni in fatto formulate dalla Corte di cassaZIne con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. Rv. 263864). Ne consegue che ben poteva il Giudice del rinvio ribadire la verosimiglianza del racconto del collaborante IO ER laddove egli ha riferito di avere proceduto allo smontaggio del sifone del lavandino dell'abitaZIne di TO BB per impossessarsi del frammento della scatola cranica del HI. 38 Peraltro, la Corte di assise di appello non si limita a ribadire tale verosimiglianza, ma, a differenza della sentenza di secondo grado, la argomenta facendo riferimento ad altri episodi macabri o raccapriccianti riferiti da altri collaboranti ed idonei ad evidenziare la mancanza di senso di umanità nei protagonisti di tali vicende. Il ricorrente, ben consapevole di ciò, sostiene che tali episodi, sebbene riferiti da altri collaboranti, sarebbero rimasti indimostrati perché non confermati da ulteriori riscontri. In realtà, i racconti di suddetti episodi non sono idonei di per se stessi a riscontrare il racconto del collaborante IO ER, ma valgono a illustrare il contesto umano in cui operavano i soggetti implicati in tali vicende, tale da far apparire del tutto verosimile che il ER, che aveva perso due fratelli nella strage di Monterosa, animato da spirito di vendetta, volesse impossessarsi di un trofeo costituito da un frammento di quel che rimaneva del corpo di uno dei soggetti sospettati di avere contribuito alla strage, come correttamente osservato dal Giudice del rinvio. Dopo tale premessa, il Giudice del rinvio ha ritenuto non necessario l'accertamento peritale osservando che il consulente De Vita aveva asserito che era solo probabile che la messa in opera della parete del bagno cui era collegato il lavandino risalisse a circa venti anni prima e tali conclusioni erano, quindi, perfettamente compatibili con il racconto del collaborante. Inoltre, il Giudice del rinvio ha aggiunto che la questione relativa alla individuaZIne dell'epoca in cui il lavandino era stato installato nel bagno dell'BB poteva avere rilevanza solo laddove fosse stato impossibile smontare il sifone, ma ciò era da escludere sulla base della stessa deposiZIne del consulente tecnico dell'imputato, architetto Santoro. Quest'ultimo aveva asserito che la colonna in ceramica era mobile e per spostarla era sufficiente allentare alcune viti;
peraltro, segnala il Giudice del rinvio, la colonna non era attaccata alla parete del bagno, cosicché neppure erano necessarie manovre particolarmente difficoltose;
lo stesso consulente tecnico dell'imputato, si evidenzia nella motivaZIne della sentenza qui impugnata, si era limitato ad affermare che egli avrebbe preferito non provvedere da solo allo smontaggio del sifone. Né, segnala la Corte di assise di appello di Napoli, sussiste un contrasto con quanto asserito dal ER, che nel corso del suo esame non aveva escluso l'esistenza della colonna in ceramica, ma si era limitato ad affermare che per svitare il sifone con le mani non era necessario smontare il lavandino. inesattezze in ordine alla descriZIne dell'abitaZIneQuanto alle dell'BB, la Corte di assise di appello evidenzia che esse rigardano solo alcuni elementi di dettaglio e che esse ben possono trovare giustificaZIne in un errato ricordo dovuto al tempo ormai trascorso dalle vicende oggetto della sua narraZIne. 39 In sostanza, la Corte di assise di appello di Napoli pone a sostegno del rigetto dell'istanza istruttoria una motivaZIne del tutto diversa e che appare esente da quelle illogicità e contraddittorietà che avevano condotto al precedente annullamento. Laddove poi il ricorrente sostiene che l'affermaZIne del Giudice del rinvio secondo la quale la distanza tra la colonna e la parete del bagno renderebbe accessibile il sifone senza necessità di smontare la colonna sarebbe smentita dalle fotografie acquisite, egli in sostanza deduce il travisamento di dette fotografie. Il motivo di ricorso è tuttavia inammissibile, atteso che le suddette fotografie non sono state allegate al ricorso e nemmeno è stata indicata la loro posiZIne nel fascicolo processuale. In tema di ricorso per cassaZIne, sono inammissibili, per violaZIne del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il viZI di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivaZIne e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascriZIne o allegaZIne (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). Nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando il travisamento delle fotografie, ha omesso di adempiere L'onere sopra indicato, non avendo allegato al ricorso le fotografie o nemmeno indicato la loro posiZIne nel fascicolo. La condiZIne della specifica indicaZIne degli altri atti del processo>>, con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il viZI di motivaZIne denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduZIne dell'atto nel testo del ricorso, l'allegaZIne in copia, l'individuaZIne precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassaZIne ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).
3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta le conclusioni del Giudice del rinvio in ordine alla credibilità dei vari collaboratori di giustizia che hanno reso dichiaraZIni accusatorie nei suoi confronti, è infondato.
3.2.1. Quanto alla credibilità del collaborante IO ER, la Corte di assise di appello, oltre a quanto sopra già esposto, ha osservato che la sua credibilità trova conferma in primo luogo nelle condanne già riportate in via definitiva da altri imputati in questo processo. Inoltre, il Giudice del rinvio ha fornito adeguata motivaZIne in ordine alla infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente al fine di contestare la sua attendibilità, osservando che le imprecisioni 40 su elementi di dettaglio trovano giustificaZIne nel tempo trascorso dal delitto, risalente a oltre diciassette anni prima. Ha così ritenuto irrilevante la circostanza che il ER abbia riferito che il delitto avvenne in un circolo anziché in una barberia;
a tale proposito soggiunge il giudice a quo che il titolare della barberia aveva asserito che al momento dell'omicidio nel locale vi erano dieci persone giocavano a carte e che anche sotto tale profilo il cattivo ricordo del ER può trovare giustificaZIne. Analoghe consideraZIni sono state svolte in ordine ai ricordi relativi agli spostamenti del ER immediatamente successivi alla sua scarceraZIne e prima che egli si recasse in visita presso l'abitaZIne dell'odierno ricorrente. Viene, invece, segnalato quale riscontro alle dichiaraZIni del ER l'arresto di AE ET e IN CI che erano stati - inizialmente incaricati dell'esecuZIne dell'omicidio avvenuto nei pressi - dell'abitaZIne della vittima designata. La motivaZIne sopra descritta non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
3.2.2. Quanto al collaborante TO CA, le cui dichiaraZIni contrastano con quelle di IO ER in ordine L'identità di colui che aveva condotto la motocicletta con a bordo TO BB presso la barberia ove era stato commesso l'omicidio, indicato da IO ER in ES AC e da TO CA in EL Di AT, la Corte di assise di appello ha del tutto logicamente attribuito prevalenza a quelle di IO ER. Ha giustificato tale scelta osservando che IO ER ha affermato di avere appreso delle modalità con le quali era stato commesso l'omicidio dal Di AU, nonché L'AC e L'BB, che a suo dire avevano personalmente partecipato al delitto;
inoltre, le sue dichiaraZIni trovano conferma in quelle di altri collaboranti che pure hanno riferito del delitto. Le dichiaraZIni di TO CA, oltre ad essere isolate in relaZIne a detto particolare, si fondano invece su una deduZIne logica del dichiarante, che avendo visto il Di AT sfrecciare a bordo di una motocicletta aveva immaginato che egli stesse recandosi a commettere un omicidio. Inoltre, TO CA neppure ha precisato l'orario di tale avvistamento, cosicché non è stato possibile verificare la sua compatibilità con l'omicidio del HI. TO CA, segnala La Corte di assise di appello, ha anche asserito di avere avuto dal Di AT conferma che nel giorno del suo avvistamento egli si stava recando con l'BB ad uccidere HI, ma tale conferma era giunta diversi anni dopo l'avvistamento e, essendo accompagnata da una battuta di spirito, non appariva seria. Il Giudice del rinvio ha pure chiarito che le dichiaraZIni di IO ER 41 prevalgono su quelle rese da ES CA L'iniZI della sua collaboraZIne, quando aveva indicato in suo cognato CA il conducente della motocicletta. La Corte di assise di appello di Napoli segnala a tale proposito che lo stesso collaborante ha subito ammesso di avere fatto confusione con l'omicidio della GA, in cui una delle due motociclette era stata condotta dal CA. Nel resto, le censure del ricorrente in ordine alla credibilità dei collaboranti sopra indicati e di TO ER, di cui si sostiene l'incostanza e l'incoerenza delle dichiaraZIni, appaiono volte a sollecitare a questa Corte di cassaZIne una valutaZIne circa la loro attendibilità che è preclusa in questa sede di legittimità.
3.2.3. Relativamente al collaborante IO NT, la motivaZIne del Giudice del rinvio in ordine alla sua credibilità non presenta profili di illogicità o contraddittorietà. La Corte di assise di appello ha affermato che le dichiaraZIni del NT sono attendibili e che esse non risultano in netto contrasto con quelle di IO ER che, quanto L'episodio del fallito agguato attuato nei pressi dell'abitaZIne del HI a causa dell'intervento delle forze dell'ordine ed al successivo arresto del CI e del ET che ivi staZInavano a bordo di un'automobile, aveva reso dichiaraZIni molto sommarie e sbrigative. Nella sentenza rescissoria si ammette, invece, che sussiste un contrasto tra le dichiaraZIni del collaborante ed il verbale di arresto del CI e del ET, in cui non si afferma che questi si trovassero a bordo di un'automobile L'atto del controllo. Da tale contrasto, tuttavia, la Corte di assise di appello non fa discendere la totale inattendibilità del NT, osservando che le restanti dichiaraZIni, diverse da quelle relative L'episodio sopra indicato, ben possono essere ritenute attendibili ed essere utilizzate quali elementi di prova grazie L'applicaZIne del criterio della valutaZIne fraZInata delle dichiaraZIni. Il ricorrente sostiene che l'applicaZIne di tale criterio non è corretta, poiché il suddetto contrasto sarebbe tale da minare del tutto la credibilità del NT per l'accertata falsità delle sue dichiaraZIni. Deve osservarsi che questa Corte di cassaZIne ha affermato a tale proposito che è legittima la valutaZIne fraZInata delle dichiaraZIni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). In particolare, in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità 42 per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta fraZInabilità della valutaZIne, un giudiZI di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condiZIne che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti;
l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante;
sia data una spiegaZIne alla parte della narraZIne risultata smentita per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudiZI positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante(Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). Nel caso di specie il fallito agguato costituisce un fatto che si inserisce nella catena degli eventi che hanno condotto alla soppressione del HI, ma trattasi di un accadimento che non è legato con la esecuZIne dell'omicidio avvenuta molto tempo dopo da una interferenza fattuale e logica per cui del tutto correttamente la Corte di assise di appello ha applicato criterio della valutaZIne fraZInata. Né la falsità del racconto del NT relativo al fallito agguato nei pressi dell'abitaZIne del HI può, sulla base della ricostruZIne del fatto operata nella sentenza qui impugnata, ritenersi dimostrata sulla base di prove certe. Quanto alle dichiaraZIni del ER, trattasi comunque di dichiaraZIni rese da un collaboratore di giustizia che hanno valore meramente indiziario e comunque, secondo quanto evidenziato dal Giudice del rinvio, il contrasto è solo apparente. Quanto al verbale di arresto, appare del tutto verosimile che gli appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati nell'attività di controllo nei confronti dei due arrestati, neppure si siano resi conto della presenza dell'altra autovettura, i cui occupanti, constatata la presenza dei carabinieri, hanno preferito allontanarsi velocemente onde evitare un loro coinvolgimento. In ogni caso, la Corte di assise di appello non afferma che sia stata dimostrata sul punto la falsità delle dichiaraZIni del NT, ma solo che queste sono circondate da un alone di dubbio, limitatamente L'episodio sopra indicato. Ne deriva che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative L'applicabilità del criterio della valutaZIne fraZInata. Quanto al pericolo che il collaborante, avendo avuto conoscenza nei precedenti gradi di giudiZI, di tutto il materiale probatorio ed in particolare delle propalaZIni degli altri collaboranti, abbia adattato le sue dichiaraZIni a quelle di 43 coloro che già avevano reso dichiaraZIni accusatorie onde apparire credibile e poter godere dei benefici riservati ai collaboratori di giustizia, esso, sulla base di quanto emerso dalle due sentenze di merito, non risulta essersi concretizzato, atteso che egli ha in talune occasioni, come quella sopra riferita e relativa al fallito agguato ai danni del HI, reso dichiaraZIni differenti rispetto a quelle dei collaboranti. Anche in ordine L'insussistenza di un simile pericolo la Corte di appello ha fornito adeguata e diffusa motivaZIne (vedi pagg. 65-66 della motivaZIne della sentenza impugnata), che non risulta affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità. Quanto al contrasto tra le dichiaraZIni del NT e quelle del ER in ordine alla fase esecutiva dell'omicidio o al movente, la Corte di assise di appello di Napoli ha fornito adeguata motivaZIne (vedi pagg. 65 a 67) con la quale ha chiarito che il contrasto è solo apparente e comunque esso è relativo ad elementi marginali che non intaccano il nucleo centrale del racconto.
4. Il primo motivo del ricorso di IN MI ed il primo motivo del ricorso di AE AT sono inammissibili per manifesta infondatezza. Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditaZIne, prevista L'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluZIne criminosa ferma e irrevocabile;
l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuaZIne di tale proposito (Sez. 1, n. 27307 del 18/06/2003, Di Matteo, Rv. 225261). Nel caso di specie la premeditaZIne ricorre certamente, poiché secondo quanto riferito dai collaboranti il delitto venne dapprima deliberato dai vertici della associaZIne criminale e poi eseguito dagli associati, i quali hanno impiegato a tal fine armi e veicoli che potessero assicurare il buon esito del programma criminoso nonché una rapida fuga dopo l'esecuZIne del delitto. Inoltre, al delitto hanno partecipato, quali esecutori materiali, oltre al MI, altre persone e gli esecutori si sono ripartiti i ruoli;
in particolare due di essi guidavano i motoveicoli e altri due, trasportati, sono scesi per esplodere i colpi che hanno attinto la persona offesa e poi, risaliti a bordo dei veicoli, si sono rapidamente allontanati. Risulta, quindi evidente, anche in virtù della predisposiZIne dei mezzi utilizzati e della ripartiZIne dei ruoli, la sussistenza della premeditaZIne. Peraltro, la circostanza aggravante della premeditaZIne è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla 44 realizzaZIne dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditaZIne (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383). Tale conoscenza, nel caso di specie, sulla base della ricostruZIne fattuale operata dal Giudice del rinvio, deve ravvisarsi in capo al MI ed L'AT, proprio in virtù della preventiva programmaZIne delle modalità esecutive dell'omicidio, al quale essi hanno materialmente partecipato.
5. Il secondo motivo del ricorso di AE BB ed il primo motivo del ricorso di IO NT, con i quali si lamenta l'omessa applicaZIne delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudiZI di fatto, la cui motivaZIne è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in consideraZIne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutaZIne (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Napoli ha illustrato le ragioni che ostano L'applicaZIne delle attenuanti generiche, osservando, quanto a AE BB, che i delitti, ed in particolare quello di cui al capo D), appaiono particolarmente gravi e che AE BB risulta già condannato per i delitti di cui agli art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per altro omicidio;
inoltre, quanto a IO NT, ha sottolineato la gravità del fatto ed il ruolo decisionale da lui assunto e la sua negativa personalità.
6. Anche il secondo motivo del ricorso di IN MI, con il quale si duole del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della premeditaZIne, è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassaZIne ha ripetutamente affermato, in tema di circostanze, che il giudiZI di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce eserciZI del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti L'art. 133 cod. pen., senza che 45 occorra un'analitica esposiZIne dei criteri di valutaZIne adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento alla particolare gravità del delitto di omicidio per il quale ha riportato condanna, commesso in un contesto camorristico con le modalità sopra descritte ai danni di una donna di settanta anni.
7. Inammissibile è poi il secondo motivo del ricorso di AE AT. Il Giudice del rinvio ha chiarito le ragioni del differente e più lieve trattamento sanZInatorio riservato al MI osservando che quest'ultimo è gravato da un solo e lieve precedente penale risalente a molti anni prima, mentre l'AT ha riportato gravi e numerose condanne definitive anche per la partecipaZIne, in posiZIne apicale, al clan Di AU. Il differente trattamento sanZInatorio riservato ai due imputati non appare, quindi, il risultato di una scelta illogica o contraddittoria.
8. Il ricorso di IA CA ed il secondo motivo del ricorso di IO NT sono inammissibili per manifesta infondatezza. Come correttamente rilevato dal ricorrente CA, nell'applicaZIne della disciplina del reato continuato, ai fini della individuaZIne del reato più grave, occorre fare riferimento alla pena edittale. Le SeZIni Unite hanno tuttavia precisato che la violaZIne più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e L'eventuale giudiZI di comparaZIne fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). Occorre quindi considerare l'effetto sulla pena edittale dell'applicaZIne di tutte le circostanze ritenute applicabili e dell'eventuale esito del giudiZI di bilanciamento. In relaZIne al delitto di cui al capo E), il CA ed il NT sono stati ritenuti colpevoli del delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditaZIne e non è stata loro applicata alcuna attenuante, cosicché non vi è dubbio che esso sia il reato più grave e che la pena concretamente irrogata per tale delitto sia quella dell'ergastolo. Ne consegue che il motivo di ricorso, che invece si fonda sulla condanna del CA alla pena della reclusione per il delitto di cui al capo E), non è concretamente sostenibile e che correttamente la Corte di assise di appello di 46 Napoli, nel calcolare la pena per il reato continuato, ha individuato per entrambi gli imputati come pena base quella dell'ergastolo di cui al capo E). ? 9. Concludendo, i ricorsi di ID BB e TO BB devono essere rigettati, mentre i ricorsi di AE BB, AE AT, IA CA, IN MI e IO NT devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorrenti AE BB, AE AT, IA CA, IN MI e IO NT devono pure essere condannati al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. I ricorrenti ID BB, AE AT, IA CA, IN MI, IO NT e AE BB, rimasti soccombenti, devono anche essere condannati alla rifusione in favore della parte civile TO CO delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di BB ID e BB TO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di BB AE, AT AE, CA IA, MI IN e NT IO e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, BB ID, AT AE, CA IA, MI IN, NT IO e BB AE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiZI dalla parte civile CO TO, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. LovePezullo Così deciso il 10/12/2021. Il Consigliere estensore In Presidente /Rosa Pezzullo Michele Romano 47